Trasporto merci pericolose, l’Italia recepisce la direttiva 2008/68/Ce
Trasporti

I trasporti di merci pericolose sono autorizzati – salvo deroghe - nel rispetto degli accordi Adr (trasporto su strada), Rid (ferrovia) e Adn (via navigabile interna); sanzioni penali per le violazioni più gravi.
Il Dlgs 35/2010 consta di 16 articoli ma nessun allegato (a differenza della versione preliminare approvata dal CdM), al cui posto è stato preferito richiamare direttamente gli allegati Adr, Rid e Adn (articolo 3).
Dal 12 marzo 2010, data di entrata in vigore del provvedimento (il termine ultimo per il recepimento fissato dalla direttiva 2008/68/Ce è scaduto il 30 giugno 2009), vengono così abrogati – ove incompatibili — il Dm 4 settembre 1996 sul trasporto stradale (modificato anche il Dlgs 285/92, Codice della strada), il Dlgs 41/1999 sul trasporto ferroviario e il Dlgs 40/2000 relativo ai consulenti per la sicurezza.
Ad eccezione dei casi più gravi sottoposti a sanzione penale (per il “trasporto non autorizzato” si rischia l’arresto fino a sei mesi e un’ammenda da 5mila a 15mila euro), le violazioni saranno sanzionate a livello amministrativo.
Trasporto di merci pericolose per ferrovia - Attuazione delle direttive 96/49/Ce e 96/87/Ce
Trasporto di merci pericolose su strada - Attuazione della direttiva 94/55/Ce
Trasporto interno di merci pericolose - Attuazione direttiva 2008/68/Ce - Accordi Adr/Adn/Rid applicabili dal 1° gennaio 2019 - Disciplina sanzionatoria - Consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose
Consulenti sicurezza dei trasporti di merci pericolose - Attuazione direttiva 96/35/Ce
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941