Trasporti

Normativa Vigente

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Commissione europea

Direttiva 23 novembre 2018, n. 2018/1846/Ue

(Guue 26 novembre 2018 n. L 299)

Direttiva che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico

[Testo rilevante ai fini del See]

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose1 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1, e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/Ce fanno riferimento a disposizioni stabilite negli accordi internazionali sul trasporto interno di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne, quale definito all'articolo 2 di tale direttiva.

(2) Le disposizioni di detti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano quindi a decorrere dal 1° gennaio 2019, con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2019.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, sezione I.1, l'allegato II, sezione II.1 e l'allegato III, sezione III.1, della direttiva 2008/68/Ce.

(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2008/68/Ce

La direttiva 2008/68/Ce è così modificata:

1. nell'allegato I, la sezione I.1 è sostituita dalla seguente:

"I.1 Adr

Allegati A e B dell'Adr, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019, fermo restando che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", se del caso.";

2. nell'allegato II, la sezione II.1 è sostituita dalla seguente:

"II.1 Rid

Allegato del Rid, figurante nell'appendice C della Cotif e applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2019, fermo restando che il termine "Stato contraente del Rid" è sostituito da "Stato membro", se del caso.";

3. nell'allegato III, la sezione III.1 è sostituita dalla seguente:

"III.1 Adn

I regolamenti allegati all'Adn, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2019, nonché l'articolo 3, lettere f) e h), e l'articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell'Adn, fermo restando che il termine "parte contraente" è sostituito da "Stato membro", se del caso.".

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2019. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2018

Note ufficiali

1.

Gu L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

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