Direttiva Commissione Ue 2018/740/Ue
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ce per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio
Ultima versione disponibile al 08/11/2024
Commissione europea
Direttiva delegata 1° marzo 2018, n. 2018/740/Ue
(Guue 18 maggio 2018 n. L 123)
Direttiva che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2011/65/Ue impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo.
(2) L'attuale esenzione 6 b) prevista nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue consente l'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso fino al 21 luglio 2016. La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 prima del 21 gennaio 2015, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/Ue.
(3) Il piombo è intenzionalmente aggiunto all'alluminio per migliorare la lavorabilità a macchina per la produzione industriale. Recentemente sono state immessi sul mercato materiali alternativi senza piombo. La praticabilità e l'affidabilità tecniche di tali alternative non sono ancora chiare.
(4) Inoltre, mentre il riciclaggio dei rottami di alluminio contenenti piombo è vantaggioso per l'ambiente, l'eliminazione del piombo introdotto involontariamente dal flusso di riciclaggio dell'alluminio non è ancora tecnicamente possibile.
(5) Nella formulazione della voce 6 b) dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue si dovrebbe distinguere tra le leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente e le leghe di alluminio in cui il piombo è aggiunto per ottenere determinate proprietà, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva.
(6) In caso di presenza non intenzionale di piombo dovuta al riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo, l'impossibilità di eliminare il piombo e l'impatto ambientale ridotto dell'alluminio riciclato giustifica la concessione di un'esenzione fino al 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10. Per quanto riguarda la presenza di piombo nelle leghe di alluminio destinate alla lavorazione meccanica, per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dovrebbe essere concessa un'esenzione della durata di tre anni dalla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di consentire alle imprese di effettuare le necessarie valutazioni dei risultati ottenuti con alternative senza piombo disponibili sul mercato e di adattarsi a possibili cambiamenti. Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/Ue.
(7) La direttiva 2011/65/Ue dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2019.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 2018
Allegato
Nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue, la voce 6 b) è sostituita dalla seguente:
"6 b) |
Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso |
Scade il: |
6 b)-I |
Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo |
Scade il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 |
6 b)-II |
Piombo come elemento di lega nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4% di piombo in peso |
Scade il 18 maggio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10". |
Note ufficiali
Gu L 174 dell'1 luglio 2011, pag. 88.