Direttiva Commissione Ue 2017/1009/Ue
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione
Ultima versione disponibile al 07/11/2024
Commissione europea
Direttiva delegata 13 marzo 2017, n. 2017/1009/Ue
(Guue 16 giugno 2017 n. L 153)
Direttiva che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2011/65/Ue vieta l'uso di piombo e cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
(2) Le lenti ottiche filtranti contenenti cadmio o piombo sono usate in un'ampia gamma di applicazioni ottiche per molti tipi di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sia il cadmio che il piombo sono usati in quanto presentano proprietà ottiche uniche consentite loro, quale l'elevata selettività nello spettro visibile non inficiato dall'angolo di riflessione.
(3) Anche se esistono diverse modalità di sostituzione, queste non forniscono una prestazione selettiva sufficiente. Nei pochi casi in cui le alternative sono ritenute erogare prestazioni sufficienti in questo ambito, i materiali usati sono troppo sensibili alle condizioni operative ambientali, quali calore o radiazioni UV, e non offrono quindi un'affidabilità analoga.
(4) In questo senso, le alternative non sono ancora idonee a molte applicazioni per le quali il reperimento di alternative è complesso ed esoso in termini di tempo, pertanto un periodo quinquennale è ritenuto giustificato per le categorie da 1 a 7 e 10.
(5) Si dovrebbero pertanto esentare alcune lenti ottiche contenenti cadmio e/o piombo di categoria da 1 a 7 e 10 fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei cicli di innovazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche interessate, la durata della presente esenzione non è suscettibile di incidere negativamente sull'innovazione.
(6) La direttiva 2011/65/Ue dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2018.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017
Allegato
Nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue, il punto 13 b) è sostituito dal seguente:
"13 b) | Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione | Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il: - 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico-diagnostici in vitro; - 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11; - 21 luglio 2021 per le altre sottocategorie delle categorie 8 e 9 |
13 b)-(I) | Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate | Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; Scadenza il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;" |
13 b)-(II) | Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; Escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato | |
13 b)-(III) | Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione |
Note ufficiali
Gu L 174 dell'1 luglio 2011, pag. 88.