Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ue 2017/1011/Ue

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 15 marzo 2017, n. 2017/1011/Ue

(Guue 16 giugno 2017 n. L 153)

Direttiva che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche1 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/Ue vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2) Le lenti a base di piombo sono usate in quanto presentano una combinazione unica di proprietà e caratteristiche, quali la prestazione in termini di trasmissione luminosa, la dispersione ottica, la conduttività termica, la rifrazione doppia e altre.

(3) Le lenti ottiche senza piombo di tipo alternativo esistono sotto forma di lenti senza piombo, di lenti di plastica e come attrezzature a progettazione alternativa. Tuttavia queste alternative non possono offrire diverse proprietà né combinazioni analoghe a quelle delle lenti a base di piombo.

(4) Laddove il reperimento di sostituti si è rivelato relativamente semplice, questo è già avvenuto e i sostituti sono in uso. Continuano a non essere disponibili alternative per le applicazioni rimanenti. La sostituzione per l'intera gamma di applicazioni non è pertanto possibile in generale. Si dovrebbe quindi esentare l'uso del piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche di categoria da 1 a 7 e 10 fino al 21 luglio 2021. Alla luce dei cicli di innovazione di questo tipo di applicazioni ottiche, la durata della presente esenzione non è suscettibile di avere ripercussioni negative sull'innovazione.

(5) La direttiva 2011/65/Ue dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 6 luglio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 luglio 2018.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2017

Allegato

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/Ue, il punto 13 a) è sostituito dal seguente:

"13 a) Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche Applicabile a tutte le categorie, scadenza il:
- 21 luglio 2023 per la categoria 8 - dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- 21 luglio 2024 per la categoria 9 - strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11;
- 21 luglio 2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie"

Note ufficiali

1.

Gu L 174 dell'1 luglio 2011, pag. 88.

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