Dm Sviluppo economico 10 novembre 2017
Adozione della Strategia energetica nazionale 2017
Ultima versione disponibile al 08/11/2024
Ministero dello sviluppo economico
Decreto 10 novembre 2017
(Comunicato pubblicato sulla Gu 11 dicembre 2017 n. 288)
Strategia energetica nazionale 2017
Il Ministro dello sviluppo economico
e
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Viste le leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e 10 gennaio 1991, n. 10, recanti norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale in materia, rispettivamente, di aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali e di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, che all'articolo 1, comma 2, prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, e persegue tali obiettivi attraverso specifici indirizzi anche con la finalità di salvaguardare la continuità di fornitura e di ridurre la vulnerabilità del sistema stesso;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato e integrato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, ed in particolare l'articolo 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, che individua all'articolo 1, commi 3 e 4, i principi e gli obiettivi generali di politica energetica del Paese, il cui conseguimento è assicurato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione dallo Stato, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), dalle Regioni e dagli Enti locali;
Visto l'articolo 1, commi 7 e 8, della legge n. 239 del 2004, ai sensi del quale sono esercitati in particolare dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, i seguenti compiti e funzioni amministrativi:
— la definizione del quadro di programmazione di settore;
— l'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;
— la programmazione di grandi reti infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi vigenti;
— l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, al fine di garantire la sicurezza strategica, ivi inclusa quella degli approvvigionamenti energetici e del relativo utilizzo, il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione di energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria per le infrastrutture energetiche;
— la definizione dei programmi di ricerca scientifica in campo energetico;
— l'approvazione degli indirizzi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, considerati anche i piani regionali di sviluppo del servizio elettrico;
— l'adozione di indirizzi per la salvaguardia della continuità e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione della vulnerabilità del sistema nazionale del gas naturale;
Visto l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, che stabilisce che, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche tenendo conto di logiche di mercato, il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti in funzione dell'esigenza di equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, del livello della domanda attesa in futuro, della capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori, e che il Ministero dello sviluppo economico, previa consultazione delle Regioni e delle parti interessate, definisce in coerenza con gli obiettivi della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo, gli scenari decennali relativi allo sviluppo del mercato del gas naturale e del mercato dell'energia elettrica, comprensivi delle previsioni sull'andamento della domanda suddivisa nei vari settori, della necessità di potenziamento delle infrastrutture di produzione, importazione, trasporto, nonché, per il gas naturale, dello stoccaggio, e che tali scenari sono predisposti previa consultazione delle parti interessate, articolati, ove possibile, per regione e aggiornati con cadenza biennale;
Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono individuate, sulla base degli scenari di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, e in coerenza con i Piani d'azione nazionale adottati in attuazione della direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e con i Piani d'azione per l'efficienza energetica adottati in attuazione della direttiva 2006/32/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, con riferimento a grandi aree territoriali e a un adeguato periodo temporale, le necessità minime di realizzazione o di ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica, di rigassificazione di gas naturale liquefatto, di stoccaggio in sotterraneo di gas naturale e di stoccaggio di prodotti petroliferi, e le relative infrastrutture di trasmissione e di trasporto di energia, anche di interconnessione con l'estero, tenendo conto della loro effettiva realizzabilità nei tempi previsti, al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale, anche con riferimento agli obblighi derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie in materia di energia, e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di attuazione della direttiva 2014/94/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
Visto il regolamento (Ue) n. 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, che stabiliscono che il Ministero dello sviluppo economico provvede alla valutazione dei rischi che incidono sulla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, e definisce il piano di azione preventivo e il piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, anche a livello di aree regionali europee, i quali devono tra l'altro contenere le misure, i volumi, le capacità e le tempistiche necessari per il rispetto delle norme in materia di infrastrutture e approvvigionamento, le misure relative alla necessità di rafforzare le interconnessioni tra Stati membri confinanti e la possibilità di diversificare le rotte del gas e le fonti di approvvigionamento per affrontare i rischi individuati, i flussi transfrontalieri, l'accesso transfrontaliero alle strutture di stoccaggio e la capacità fisica di trasporto del gas in entrambe le direzioni, in particolare in caso di emergenza, al fine di mantenere nella maggiore misura possibile l'approvvigionamento di gas di tutti i clienti;
Vista la comunicazione COM (2011) 112 della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, relativa a una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, nella quale si prevede l'elaborazione di scenari specifici per il settore energetico e i mezzi per conseguire tale decarbonizzazione, senza pregiudicare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la competitività, sulla base della politica consolidata dell'Unione europea nel settore energetico e della strategia Europa 2020, invitando gli Stati membri a tener conto della stessa tabella di marcia nell'elaborazione delle future politiche nazionali e regionali volte a realizzare un'economia a bassa intensità di carbonio entro il 2050;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 24 ottobre 2014, che ha definito il quadro 2030 per l'energia e il clima, basato sui quattro obiettivi chiave di ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia, migliorare l'efficienza energetica di almeno il 27% e preferibilmente del 30%, portare almeno al 27% la quota di energie rinnovabili consumata nell'Unione e almeno al 15% l'interconnessione tra le reti elettriche degli Stati membri, con l'obiettivo di costruire una Unione dell'Energia che assicuri energia sicura e sostenibile, e accessibile dal punto di vista dei prezzi;
Vista la strategia per l'Unione dell'energia del 25 febbraio 2015, che ha ampliato l'ambito della governance oltre al quadro 2030 per l'energia e il clima, estendendolo a tutte le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia (sicurezza energetica, solidarietà e fiducia, mercato interno dell'energia, contenimento della domanda, decarbonizzazione), anche attraverso l'energia rinnovabile, la ricerca, l'innovazione e la competitività;
Viste le proposte di atti legislativi, le comunicazioni e i documenti non legislativi presentati dalla Commissione europea il 30 novembre 2016 costituenti il Clean Energy Package for all Europeans, tuttora in discussione presso il Consiglio e il Parlamento europeo, e in particolare la proposta di regolamento in materia di governance dell'Unione dell'energia, la quale prevede che ogni Stato membro predisponga piani integrati su periodi di dieci anni che forniscano una panoramica del proprio sistema energetico e dell'assetto programmatico corrente e stabiliscano obiettivi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia e per le corrispondenti politiche e misure intese a conseguire tali obiettivi, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
Tenuto conto del ruolo strategico che il settore energetico riveste per la crescita e lo sviluppo sostenibile del Paese;
Ritenuto di aggiornare, in attuazione dei principi stabiliti dalle norme sopra indicate, gli scenari, le previsioni e le misure della Strategia energetica nazionale 2013 al fine di adeguarla al nuovo scenario del sistema energetico italiano, anche in esecuzione degli obblighi derivanti dalle normative europee sopra indicate, in particolare per consentire il raggiungimento degli obiettivi che l'Italia intende assumere a livello europeo in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica al 2030, e di conseguente riduzione delle emissioni, e di proseguire nella tabella di marcia dell'elaborazione delle future politiche nazionali e regionali volte a realizzare, in conformità agli indirizzi europei, un'economia a bassa intensità di carbonio entro il 2050;
Visto il documento di consultazione in materia di Strategia energetica nazionale presentato in data 12 giugno 2017, e valutati i contributi ricevuti;
Visti gli esiti della consultazione pubblica effettuata a mezzo dei siti internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel periodo dal 12 giugno al 12 settembre 2017;
Valutate le risultanze degli incontri di audizione con le associazioni di categoria, le istituzioni, i gruppi parlamentari e le parti sociali;
Valutate le osservazioni pervenute dalle Regioni, dall'Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) e da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;
Valutate le risultanze delle audizioni dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° marzo e 10 maggio 2017 presso le Commissioni Riunite VIII e X della Camera dei deputati;
Valutate le risultanze dell'audizione dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 24 ottobre 2017, presso le Commissioni Riunite VIII e X della Camera dei deputati e del Senato,
adottano il seguente
Decreto
Articolo 1
1. È adottata la Strategia energetica nazionale 2017 di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La Strategia energetica nazionale è trasmessa alla Commissione europea e alle Istituzioni nazionali e regionali interessate.
Il presente decreto è divulgato mediante pubblicazione nei siti internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone comunicazione mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.