Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 15 febbraio 2018

Restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Deroghe all'uso di piombo e cadmio in lenti, cuscinetti e pistoni per compressori, Led - Modifiche al Dlgs 4 marzo 2014, n. 27 - Attuazione direttive 2017/1009/Ue, 2017/1010/Ue, 2017/1011/Ue e 2017/1975/Ue

Parole chiave Parole chiave: Sostanze pericolose | Limiti / Soglie | Deroghe | Illuminazione | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Metalli pesanti | Raee

Ultima versione disponibile al 02/12/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 15 febbraio 2018

(Gu 11 aprile 2018 n. 84)

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/Ue e 2017/1010/Ue del 13 marzo 2017, 2017/1011/Ue del 15 marzo 2017 e 2017/1975/Ue del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/Ce;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";

Visto in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/Ue;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata 2017/1009/Ue della Commissione, del 13 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione;

Vista la direttiva delegata 2017/1010/Ue della Commissione, del 13 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti;

Vista la direttiva delegata 2017/1011/Ue della Commissione, del 15 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche;

Vista la direttiva delegata 2017/1975/Ue della Commissione, del 7 agosto 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (Led) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2017/1009/Ue, 2017/1010/Ue, 2017/1011/Ue, e 2017/1975/Ue provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Articolo 1

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 9, lettera b), è sostituito dal seguente:

 

"9 b)

Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)

Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il:
a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;
c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9.

9 b)-I

Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)

 

Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019."

 

b) il punto 13, lettera a), è sostituito dal seguente:

 

"13 a)

Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche

Applicabile a tutte le categorie, scadenza il:
a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;
c) 21 luglio 2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie"

 

c) il punto 13, lettera b), è sostituito dal seguente:

 

"13 b)

Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione

Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il:
a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici  in vitro della categoria  8;
b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;
c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9"

13 b)-I

Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate

Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; scadenza il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;"

13 b)-II

Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato

13 b)-III

Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione

 

d) il punto 39, è sostituito dal seguente:

 

"39 a)

Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all'utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione)

Scade per tutte le categorie il 31 ottobre 2019"

Articolo 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), si applicano a decorrere dal 6 luglio 2018.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 21 novembre 2018.

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.

Roma, 15 febbraio 2018

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