Dm Ambiente 15 febbraio 2018
Restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Deroghe all'uso di piombo e cadmio in lenti, cuscinetti e pistoni per compressori, Led - Modifiche al Dlgs 4 marzo 2014, n. 27 - Attuazione direttive 2017/1009/Ue, 2017/1010/Ue, 2017/1011/Ue e 2017/1975/Ue
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 15 febbraio 2018
(Gu 11 aprile 2018 n. 84)
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/Ue e 2017/1010/Ue del 13 marzo 2017, 2017/1011/Ue del 15 marzo 2017 e 2017/1975/Ue del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/Ce;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";
Visto in particolare, l'articolo 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/Ue;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata 2017/1009/Ue della Commissione, del 13 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione;
Vista la direttiva delegata 2017/1010/Ue della Commissione, del 13 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti;
Vista la direttiva delegata 2017/1011/Ue della Commissione, del 15 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche;
Vista la direttiva delegata 2017/1975/Ue della Commissione, del 7 agosto 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (Led) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione;
Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2017/1009/Ue, 2017/1010/Ue, 2017/1011/Ue, e 2017/1975/Ue provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;
Decreta:
Articolo 1
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 9, lettera b), è sostituito dal seguente:
"9 b) |
Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) |
Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il: |
9 b)-I |
Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) |
Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019." |
b) il punto 13, lettera a), è sostituito dal seguente:
"13 a) |
Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche |
Applicabile a tutte le categorie, scadenza il: |
c) il punto 13, lettera b), è sostituito dal seguente:
"13 b) |
Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione |
Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il: |
13 b)-I |
Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate |
Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; scadenza il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;" |
13 b)-II |
Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato |
|
13 b)-III |
Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione |
d) il punto 39, è sostituito dal seguente:
"39 a) |
Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all'utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 μg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione) |
Scade per tutte le categorie il 31 ottobre 2019" |
Articolo 2
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), si applicano a decorrere dal 6 luglio 2018.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 21 novembre 2018.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.
Roma, 15 febbraio 2018