Dm Ambiente 17 gennaio 2020
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Attuazione delle direttive 2019/169/Ue, 2019/170/Ue, 2019/171/Ue, 2019/172/Ue, 2019/173/Ue, 2019/174/Ue, 2019/175/Ue, 2019/176/Ue e 2019/177/Ue del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ce
Questo atto reca modifiche/integrazioni a
Questo atto attua quanto previsto da
- Direttiva Commissione Ue 2019/177/Ue
- Direttiva Commissione Ue 2019/176/Ue
- Direttiva Commissione Ue 2019/175/Ue
- Direttiva Commissione Ue 2019/174/Ue
- Direttiva Commissione Ue 2019/173/Ue
- Direttiva Commissione Ue 2019/172/Ue
- Direttiva Commissione Ue 2019/171/Ue
- Direttiva Commissione Ue 2019/169/Ue
- Direttiva Commissione Ue 2019/170/Ue
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Ultima versione disponibile al 13/11/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 17 gennaio 2020
(Gu 29 febbraio 2020 n. 51)
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/Ue, 2019/170/Ue, 2019/171/Ue, 2019/172/Ue, 2019/173/Ue, 2019/174/Ue, 2019/175/Ue, 2019/176/Ue e 2019/177/Ue del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ce sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/Ce;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";
Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/Ue;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata 2019/169/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori;
Vista la direttiva delegata 2019/170/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in materiali ceramici dielettrici Pzt in determinati condensatori;
Vista la direttiva delegata 2019/171/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio e i suoi componenti in contatti elettrici;
Vista la direttiva delegata 2019/172/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip chip";
Vista la direttiva delegata 2019/173/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro;
Vista la direttiva delegata 2019/174/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito dalla direttiva 69/493/Cee;
Vista la direttiva delegata 2019/175/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser;
Vista la direttiva delegata 2019/176/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi;
Vista la direttiva delegata 2019/177/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti;
Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2019/169/Ue, 2019/170/Ue, 2019/171/Ue, 2019/172/Ue, 2019/173/Ue, 2019/174/Ue, 2019/175/Ue, 2019/176/Ue e 2019/177/Ue, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;
Decreta:
Articolo 1
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) La voce 7, lettera c) — II è sostituita dalla seguente:
"7 c)-II |
Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore | Non applica alle applicazioni disciplinate alle voci 7 c)-I e 7 c)-IV del presente allegato. Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11". |
b) La voce 7, lettera c)-IV è sostituita dalla seguente:
“7 c)-IV |
Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o semiconduttori discreti |
Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11”. |
c) La voce 8, lettera b) è sostituita dalla seguente:
"8 b) |
Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici |
Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11; |
8 b)-I |
Cadmio e suoi composti in contatti elettrici usati in: - interruttori automatici; - sensori di rilevamento termico; - dispositivi termici di protezione dei motori (esclusi i dispositivi termici di protezione ermetici); - interruttori a corrente alternata per: - un'intensità di 6 A e più e una tensione 250 V CA e più; oppure - un'intensità di 12 A e più e una tensione di 125 V CA e più; - interruttori a corrente continua per un'intensità di 20 A e più e una tensione di 18 V CC e più; e - interruttori da usare con una frequenza della tensione di alimentazione ≥ 200 Hz |
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021". |
d) La voce 15 è sostituita dalla seguente:
"15 | Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip chip" | Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11; |
15 a) | Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip chip" in presenza di almeno uno dei seguenti criteri: - un nodo tecnologico del semiconduttore di 90nm o di dimensioni maggiori; - una matrice di 300 mm² o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore; - package di matrici impilate di 300 mm² o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm² o di dimensioni maggiori |
Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021". |
e) La voce 21 è sostituita dalla seguente:
"21 |
Piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico- calcico |
Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11; |
21 a) |
Cadmio nel vetro stampato a colori con funzioni di filtraggio usato come componente in applicazioni di illuminazione installate negli schermi e nei pannelli di controllo delle Aee |
Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 b) o 39, scade il 21 luglio 2021 |
21 b) |
Cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico | Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 a) o 39, scade il 21 luglio 2021 |
21 b) |
Piombo negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su superfici diverse dal vetro borosilicato |
Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021". |
f) La voce 29 è sostituita dalla seguente:
"29 |
Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3, e |
Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11". |
(*) Direttiva 69/493/Ce del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (Gu L 326 del 29 dicembre 1969, pag. 36)." |
g) La voce 32 è sostituita dalla seguente:
"32 | Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser ad argon e kripton | Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositive medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11". |
h) La voce 37 è sostituita dalla seguente:
"37 |
Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato | Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11". |
i) La voce 18 b) è sostituita dalla seguente:
"18 b) |
Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5;Pb) |
Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11. |
18 b)-I |
Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5;Pb) impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia |
Si applicano alle categorie 5 e 8, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell'allegato IV, e scade il 21 luglio 2021." |
Articolo 2
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) si applicano a decorrere dal 1° marzo 2020.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.
Roma, 17 gennaio 2020