Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Dm Ambiente 17 gennaio 2020

Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Attuazione delle direttive 2019/169/Ue, 2019/170/Ue, 2019/171/Ue, 2019/172/Ue, 2019/173/Ue, 2019/174/Ue, 2019/175/Ue, 2019/176/Ue e 2019/177/Ue del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ce

Parole chiave Parole chiave: Sostanze pericolose | Rifiuti | Limiti / Soglie | Deroghe | Elettrodomestici / Domotica / Computer | Metalli pesanti | Raee

Ultima versione disponibile al 13/11/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 17 gennaio 2020

(Gu 29 febbraio 2020 n. 51)

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/Ue, 2019/170/Ue, 2019/171/Ue, 2019/172/Ue, 2019/173/Ue, 2019/174/Ue, 2019/175/Ue, 2019/176/Ue e 2019/177/Ue del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/Ce sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II)

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/Ce;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";

Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/Ue;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata 2019/169/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori;

Vista la direttiva delegata 2019/170/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in materiali ceramici dielettrici Pzt in determinati condensatori;

Vista la direttiva delegata 2019/171/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio e i suoi componenti in contatti elettrici;

Vista la direttiva delegata 2019/172/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip chip";

Vista la direttiva delegata 2019/173/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro;

Vista la direttiva delegata 2019/174/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito dalla direttiva 69/493/Cee;

Vista la direttiva delegata 2019/175/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser;

Vista la direttiva delegata 2019/176/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi;

Vista la direttiva delegata 2019/177/Ue della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2019/169/Ue, 2019/170/Ue, 2019/171/Ue, 2019/172/Ue, 2019/173/Ue, 2019/174/Ue, 2019/175/Ue, 2019/176/Ue e 2019/177/Ue, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Articolo 1

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) La voce 7, lettera c) — II è sostituita dalla seguente:

"7 c)-II

Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore Non applica alle applicazioni disciplinate alle voci 7 c)-I e 7 c)-IV del presente allegato.
Scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11".

 

b) La voce 7, lettera c)-IV è sostituita dalla seguente:

“7 c)-IV

Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o semiconduttori discreti

Scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11”.

 

c) La voce 8, lettera b) è sostituita dalla seguente:

"8 b)

Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici

Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11;

8 b)-I

Cadmio e suoi composti in contatti elettrici usati in:
- interruttori automatici;
- sensori di rilevamento termico;
- dispositivi termici di protezione dei motori (esclusi i dispositivi termici di protezione ermetici);
- interruttori a corrente alternata per:
- un'intensità di 6 A e più e una tensione 250 V CA e più; oppure
- un'intensità di 12 A e più e una tensione di 125 V CA e più;
- interruttori a corrente continua per un'intensità di 20 A e più e una tensione di 18 V CC e più; e
- interruttori da usare con una frequenza della tensione di alimentazione ≥ 200 Hz
Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021".

 

d) La voce 15 è sostituita dalla seguente:

"15 Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e  il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip chip" Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e  per la categoria 11;
15 a) Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip chip" in presenza di almeno uno dei seguenti criteri:
- un nodo tecnologico del semiconduttore di 90nm o di dimensioni maggiori;
- una matrice di 300 mm² o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore;
- package di matrici impilate di 300 mm² o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm² o di dimensioni maggiori
Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021".

 

e) La voce 21 è sostituita dalla seguente:

"21

Piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico- calcico

Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e  per la categoria 11;

21 a)

Cadmio nel vetro stampato a colori con funzioni di filtraggio usato come componente in applicazioni di illuminazione installate negli schermi e nei pannelli di controllo delle Aee

Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 b) o 39, scade il 21 luglio 2021

21 b)

Cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 a) o 39, scade il 21 luglio 2021

21 b)

Piombo negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su superfici diverse dal vetro borosilicato

Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021".

 

f) La voce 29 è sostituita dalla seguente:

"29

Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3, e
4) della direttiva 69/493/Cee del Consiglio (*)

Scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e  per la categoria 11".

(*) Direttiva 69/493/Ce del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (Gu L 326 del 29 dicembre 1969, pag. 36)."

 

g) La voce 32 è sostituita dalla seguente:

"32 Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela  vetrificabile  (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser ad argon e kripton Scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositive medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11".

 

h) La voce 37 è sostituita dalla seguente:

"37

Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato Scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie  da 1 a 7 e per la categoria 10;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e  per la categoria 11".

 

i) La voce 18 b) è sostituita dalla seguente:

"18 b)

Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5;Pb)

Scade il:
- 21 luglio 2021 per le categorie  da 1 a 7 e per la categoria 10;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.

18 b)-I

Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5;Pb) impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia

Si applicano alle categorie 5 e 8, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell'allegato IV, e scade il 21 luglio 2021."

 

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) si applicano a decorrere dal 1° marzo 2020.

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.

Roma, 17 gennaio 2020

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