Aria

Prassi

print

Commissione delle Comunità europee

Raccomandazione 21 dicembre 2009, n. 2009/1020/Ue

(Guue 29 dicembre 2009 n. L 348)

Raccomandazione sull’attuazione sicura dell’uso dei combustibili a basso tenore di zolfo nelle navi ormeggiate nei porti comunitari

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 4 ter della direttiva 1999/32/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, e successive modifiche, stabilisce il tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi ormeggiate nei porti comunitari, indicando gli obblighi, dal 1° gennaio 2010, che incombono agli Stati membri per garantire che le navi non utilizzino combustibili con un tenore di zolfo superiore a 0,1% in massa e che il gasolio per uso marittimo non sia commercializzato nei rispettivi territori se il tenore di zolfo è superiore a 0,1% in massa.

(2) L'articolo 6 della direttiva dispone inoltre che gli Stati membri verifichino mediante campionamento che il tenore di zolfo dei combustibili marittimi sia conforme alle pertinenti disposizioni dell'articolo 4 ter e che il campionamento abbia inizio dalla data di entrata in vigore della disposizione.

(3) Come indicato nella comunicazione della Commissione relativa alla notifica delle proroghe del termine per il conseguimento e delle deroghe all'obbligo di applicare determinati valori limite a norma dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, in oltre il 40% delle zone e degli agglomerati della Comunità le concentrazioni giornaliere di PM10 superano il valore limite. L'applicazione di un limite al tenore di zolfo dei combustibili marittimi utilizzati dalle navi ormeggiate nei porti comunitari è indispensabile per migliorare la qualità dell'aria ambiente, come è stato messo in luce dalla comunicazione della Commissione relativa alla strategia dell'Unione europea per ridurre le emissioni atmosferiche delle navi marittime e dalla strategia tematica sull'inquinamento atmosferico, adottata nel 2005.

(4) Nell'ottobre del 2008 l'Organizzazione marittima internazionale (Imo) ha adottato alcune norme, nell'ambito della revisione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (convenzione Marpol), da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2015 alle navi che transitano nelle zone di controllo delle emissioni, secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 sexies, della direttiva 1999/32/Ce.

(5) La Commissione, tenuto conto dei rischi in gioco, reputa necessario fornire agli Stati membri adeguati orientamenti per garantire un elevato livello di sicurezza e una prevenzione efficace dell'inquinamento prodotto dalle navi nell'esecuzione delle disposizioni della suddetta direttiva nel territorio comunitario.

(6) Dal 1° gennaio 2010 le navi che impiegano olio combustile pesante durante la navigazione devono utilizzare, quando sono all'ormeggio in porti comunitari, combustibili marittimi più leggeri, quali diesel o gasolio per imbarcazioni poiché non sono ancora diffusi combustibili pesanti con un tenore di zolfo sufficientemente basso.

(7) L'uso di diesel e gasolio per imbarcazioni in navi che non sono state progettate per impiegare tali combustibili o che non sono state sottoposte ad opportuni adeguamenti tecnici può comportare problemi operativi e rischi per la sicurezza. La Commissione ha valutato i rischi connessi al cambio di combustibile ed è giunta alla conclusione che i rischi maggiori riguardano le caldaie delle navi che non sono ancora state controllate e omologate per l'uso con il tipo di combustibile richiesto. Se gli oli combustibili pesanti o distillati possono essere utilizzati nelle caldaie, il diesel e il gasolio comportano rischi, perché sono meno viscosi, più volatili e non richiedono il riscaldamento del sistema di alimentazione, che è invece necessario per i combustibili pesanti. È difficile valutare con precisione il numero di navi interessate e la probabilità che insorgano effettivi problemi di sicurezza.

(8) La direttiva 1999/32/Ce ha accordato al settore navale tempo sufficiente per introdurre gli adeguamenti tecnici che consentono di limitare a 0,1% il tenore di zolfo in massa dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi ormeggiate nei porti comunitari. Sebbene esistano soluzioni tecniche per circoscrivere i rischi, a tutt'oggi vi sono ancora navi che non sono state debitamente predisposte e sono pochissime quelle che sono state sottoposte a verifica e omologazione.

(9) Esistono soluzioni tecniche per mitigare le possibili conseguenze del passaggio a un altro tipo di combustile all'ormeggio, ma la scarsa domanda da parte del settore navale ne ha rallentato lo sviluppo, con conseguenti ritardi nel processo di verifica e omologazione.

(10) Dalle informazioni in possesso della Commissione risulta che, per le navi che non sono state sottoposte alle modifiche tecniche, l'intero processo può essere portato a termine in non più di otto mesi.

(11) Occorre che i fabbricanti di caldaie e di motori elaborino raccomandazioni e procedure specifiche per la messa in conformità delle navi mediante queste soluzioni, mentre gli armatori dovrebbero mettere a punto ed attuare procedure operative particolari e offrire agli equipaggi una formazione adeguata.

 

ha adottato la presente raccomandazione:

1. Gli Stati membri, nell'ambito delle azioni di contrasto contro le navi che non rispettano l'obbligo di utilizzare all'ormeggio combustibili con un tenore massimo di zolfo dello 0,1%, dovrebbero esigere da tali navi prove circostanziate dei provvedimenti che stanno adottando per mettersi in conformità.

Tra le prove dovrebbero rientrare il contratto con un fabbricante e il piano di messa in conformità approvato dalle società di classificazione della nave oppure, per le navi battenti bandiera di uno Stato membro, dall'organismo riconosciuto a norma del regolamento (Ce) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il piano di messa in conformità dovrebbe riportare chiaramente la data di completamento del processo di adeguamento e omologazione.

2. Gli Stati membri possono tenere conto dell'esistenza di un piano di messa in conformità approvato all'atto di determinare la severità delle sanzioni da applicare alle navi non conformi.

3. Gli Stati membri dovrebbero prendere le opportune misure per sensibilizzare gli armatori, gli operatori e i marittimi sui rischi per la sicurezza derivanti dal cambio di combustibili in assenza dei dovuti adeguamenti tecnici apportati al sistema di alimentazione della nave e in merito alla necessità di formazione.

 

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2009.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598