Decisione Commissione Ue 2016/2325/Ue
Riciclaggio navi - Certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi - Attuazione regolamento 1257/2013/Ue
Ultima versione disponibile al 28/07/2024
Commissione europea
Decisione di esecuzione 19 dicembre 2016, n. 2016/2325/Ue
(Guue 20 dicembre 2016 n. L345)
Decisione concernente il formato del certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (Ce) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/Ce, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (Ue) n. 1257/2013 stabilisce i requisiti applicabili agli armatori, alle amministrazioni e agli organismi riconosciuti per quanto riguarda l'elaborazione, il controllo e la certificazione di inventari dei materiali pericolosi rinvenuti nelle navi.
(2) Conformemente ai requisiti dell'articolo 5 del regolamento (Ue) n. 1257/2013, le navi devono tenere a bordo un inventario dei materiali pericolosi.
(3) A norma dell'articolo 32 del regolamento (Ue) n. 1257/2013, l'obbligo di tenere a bordo un inventario dei materiali pericolosi deve applicarsi alle navi esistenti a decorrere dal 31 dicembre 2020, alle navi nuove a decorrere dal 31 dicembre 2018 e alle navi destinate al riciclaggio a decorrere dalla data di pubblicazione dell'elenco europeo pubblicato ai sensi del regolamento (Ue) n. 1257/2013.
(4) A norma dell'articolo 8 del regolamento (Ue) n. 1257/2013, le navi devono essere sottoposte a controlli da parte di funzionari di amministrazioni o di organismi riconosciuti da queste autorizzati. Tali controlli sono intesi a confermare che l'inventario dei materiali pericolosi sia conforme ai requisiti applicabili del regolamento.
(5) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 1257/2013, dopo aver espletato con esito positivo un controllo iniziale o di rinnovo delle navi, l'amministrazione o un organismo riconosciuto da essa autorizzato è tenuto a rilasciare un certificato di inventario. Il formato del certificato di inventario deve essere coerente con l'appendice 3 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 ("convenzione di Hong Kong").
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (Ue) n. 1257/2013,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Il certificato di inventario di cui all'articolo 9 del regolamento (Ue) n. 1257/2013, e convalidato a norma del medesimo, è redatto in base al formato che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016
Allegato
Certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi
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