Riciclaggio navi, istruzioni Ue su impianti e modulistica
Rifiuti (Normativa Vigente)
La Commissione europea ha approvato cinque decisioni che stabiliscono i formati per certificati, dichiarazioni e notifiche e istituiscono l'elenco degli impianti di riciclaggio delle navi. Novità in vigore dal 9 gennaio 2017.
Le novità, che arrivano in attuazione del regolamento 1257/2013/Ue sulla prevenzione degli effetti negativi per salute e ambiente connessi al riciclaggio navi e alla gestione dei relativi rifiuti, riguardano in particolare il formato del certificato di idoneità al riciclaggio che deve essere rilasciato dalle autorità competenti (decisione 2016/2321/Ue), il formato della dichiarazione di completamento del riciclaggio che l'operatore dell'impianto di riciclaggio deve trasmettere alle autorità che hanno rilasciato il certificato di idoneità (decisione 2016/2322/Ue), il formato della notifica del previsto inizio del riciclaggio della nave (decisione 2016/2324/Ue) e il formato del certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi (decisione 2016/2325/Ue).
La decisione 2016/2323/Ue, infine, istituisce l'elenco degli impianti di riciclaggio situati negli Stati membri (18 in totale, nessuno in Italia).
Riciclaggio navi - Certificato di idoneità al riciclaggio - Attuazione regolamento 1257/2013/Ue
Riciclaggio navi - Dichiarazione di completamento del riciclaggio - Attuazione regolamento 1257/2013/Ue
Riciclaggio navi - Elenco europeo degli impianti di riciclaggio - Attuazione regolamento 1257/2013/Ue
Riciclaggio navi - Notifica del previsto inizio del riciclaggio - Attuazione regolamento 1257/2013/Ue
Riciclaggio navi - Certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi - Attuazione regolamento 1257/2013/Ue
Regolamento relativo al riciclaggio delle navi
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