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Decisione Commissione Ue 2016/2321/Ue

Riciclaggio navi - Certificato di idoneità al riciclaggio - Attuazione regolamento 1257/2013/Ue

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 19 dicembre 2016, n. 2016/2321/Ue

(Guue 20 dicembre 2016 n. L345)

Decisione concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (Ce) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/Ce, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) n. 1257/2013 stabilisce i requisiti applicabili agli armatori, alle amministrazioni e agli organismi riconosciuti per quanto riguarda il rilascio, la convalida, la proroga e la presenza a bordo dei certificati di idoneità al riciclaggio.

(2) A norma di quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (Ue) n. 1257/2013 le navi destinate a essere riciclate detengono un certificato di idoneità al riciclaggio.

(3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (Ue) n. 1257/2013, prima di qualsiasi operazione di riciclaggio di una nave deve essere elaborato un piano di riciclaggio relativo alla nave stessa. Il piano di riciclaggio della nave deve trattare qualsiasi elemento specifico della nave non contemplato nel piano dell'impianto di riciclaggio delle navi o tale da richiedere in futuro procedure speciali.

(4) A norma dell'articolo 8 del regolamento (Ue) n. 1257/2013, le navi devono essere sottoposte a controlli da parte di funzionari di amministrazioni o di organismi riconosciuti da queste autorizzati. Tali controlli sono intesi a confermare che gli inventari dei materiali pericolosi sono conformi ai requisiti applicabili del regolamento.

(5) A norma dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (Ue) n. 1257/2013, dopo aver espletato con esito positivo un controllo finale delle navi, l'amministrazione o l'organismo riconosciuto da queste autorizzati sono tenuti a rilasciare un certificato di idoneità al riciclaggio. Detto certificato è integrato dall'inventario dei materiali pericolosi e dal piano di riciclaggio della nave. Il formato del certificato di idoneità al riciclaggio deve essere coerente con l'appendice 4 della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, adottata a Hong Kong il 15 maggio 2009 ("convenzione di Hong Kong").

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (Ue) n. 1257/2013,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Il certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato conformemente all'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (Ue) n. 1257/2013 e convalidato a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento, è redatto in base al formato che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2016

Allegato

Certificato di idoneità al riciclaggio

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 349 KB


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