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Decisione Commissione Ue 2015/2398/Ue

Riciclaggio delle navi - Regolamento 1257/2013/Ue - Informazioni e documenti relativi a una richiesta di inserimento di un impianto situato in un paese terzo

Ultima versione disponibile al 29/03/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 17 dicembre 2015, n. 2015/2398/Ue

(Guue 18 dicembre 2015 n. L 332)

Decisione sulle informazioni e sui documenti relativi a una richiesta di inserimento di un impianto situato in un paese terzo ai fini dell'inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (Ce) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/Ce (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerato quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) n. 1257/2013, in particolare il titolo III, stabilisce i requisiti relativi agli impianti di riciclaggio delle navi che intendono riciclare navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea e che a tal fine presentano una richiesta di inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi.

(2) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 1257/2013 elenca le informazioni e i documenti che le imprese di riciclaggio delle navi comunicano congiuntamente alla richiesta di inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio situati in un paese terzo. Inoltre, l'articolo 16, paragrafo 2, elenca le informazioni, che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale, relative all'impianto di riciclaggio delle navi da inserire nell'elenco europeo.

(3) Contrariamente ad altri atti di esecuzione da adottare nell'ambito del regolamento sul riciclaggio delle navi, non è disponibile un modello equivalente nella convenzione di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente. Il formato presentato nell'allegato comprende pertanto estratti pertinenti dell'appendice 5 della convenzione di Hong Kong ("Documento di autorizzazione al riciclaggio della nave", Dasr) e delle linee guida afferenti dell'Imo relative agli impianti di riciclaggio, aggiungendovi i requisiti in materia di informazione e documentazione contenuti nel regolamento sul riciclaggio delle navi (quali elencati all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 2, di detto regolamento).

(4) Le parti interessate sono state consultate per iscritto in merito ai contenuti della decisione. L'allegato tiene conto delle osservazioni formulate.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del regolamento sul riciclaggio delle navi istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (Ue) n. 1257/2013,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Le informazioni e i documenti necessari per identificare un impianto di riciclaggio delle navi situato in un paese terzo che chiede l'inserimento nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi sono trasmessi nel formato contenuto nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Allegato

Parte 1

Identificazione dell'impianto di riciclaggio delle navi

Nome dell'impianto di riciclaggio delle navi

 

Numero di identificazione unico dell'impresa di riciclaggio della nave

 

Indirizzo completo dell'impianto di riciclaggio delle navi

 

Persona di contatto principale

 

Numero di telefono

 

Indirizzo di posta elettronica

 

Nome, indirizzo e informazioni di contatto dell'impresa proprietaria

 

Lingua/e di lavoro

 

 

Parte 2

Informazioni supplementari

Metodo/i di riciclaggio (1)

 

Tipo/i di navi che possono essere riciclate

 

Procedura di approvazione del piano di riciclaggio della nave (2)

 

Numero di addetti (3)

 

Volume massimo di riciclaggio delle navi realizzato in un dato anno negli ultimi 10 anni (in Ldt) (4)

 

Descrizione dell'impianto di riciclaggio delle navi (configurazione, fondale, accessibilità ecc.)

 

(1) Cfr. ad esempio paragrafo 3 della sezione 3.4.1 delle linee guida dell'Imo, risoluzione Mepc.210(63), pag. 24.

(2) In merito alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del regolamento sul riciclaggio delle navi.

(3) Al momento della richiesta.

(4) Il dato va documentato, per esempio mediante conferme ufficiali di completamento del riciclaggio delle navi riciclate in tale anno, indicando il dato Ldt delle navi. A norma dell'articolo 32 del regolamento sul riciclaggio delle navi, il dato è calcolato "sommando il peso espresso in Ldt delle navi che sono state riciclate in un dato anno in tale impianto. Il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi è determinato selezionando il valore più elevato registrato nei dieci anni precedenti per ciascun impianto di riciclaggio delle navi o, nel caso di un impianto di riciclaggio delle navi autorizzato di recente, il valore annuo più elevato conseguito in tale impianto".

Attrezzature pesanti

Macchinari di sollevamento pesante

per esempio gru a bandiera: 60 tonnellate

per esempio gru mobile: 35 tonnellate × 1,27 tonnellate × 1

per esempio retroescavatore idraulico: SH400, ZX330, SK220, ZX200 con cesoia, magnete

per esempio cesoia idraulica: 600 tonnellate × 1

per esempio pesa a ponte: 50 tonnellate

 

 

 

Nave

per esempio tonnellaggio lordo: 5 tonnellate, potenza: 240 HP

Cesoia

per esempio capacità: 600 tonnellate

Altre attrezzature

Alimentazione di O2

per esempio sistema di alimentazione di O2 liquido: 10 m3

Alimentazione del gas

per esempio bombole di GPL

Aria compressa

 

Estintori

per esempio capacità degli estintori portatili

Trattamento dell'olio esausto

per esempio vasca di separazione olio-acqua

Capacità della vasca: circa 20 tonnellate

Stoccaggio dei rifiuti

per esempio contenitori per l'amianto: 2

Inceneritore/i

per esempio nessuno

Alimentazione di energia elettrica

per esempio sottostazione elettrica

Ubicazione dell'impianto (5)

Divisione e classificazione dell'ubicazione

per esempio zona di controllo dell'urbanizzazione

Superficie dell'impianto (in mq)

 

Superficie rivestita

 

Ambiente periferico

per esempio fabbriche: ex cava, due marine nei paraggi, zone vulnerabili sotto il profilo ambientale

per esempio abitazioni: residenze private all'ingresso e a 200 m dall'ingresso

(5) Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera e), del regolamento, si allega una mappa con la delimitazione dell'impianto di riciclaggio delle navi e la localizzazione delle operazioni di riciclaggio delle navi al suo interno.

Certificati e licenze degli addetti (6)
Certificato/licenza Numero di addetti/qualifiche (7)
1) Responsabile della manipolazione dell'amianto
2) Responsabile della manipolazione di PCB
3) Manipolazione di sostanze chimiche definite
4) Classe di manipolazione dell'amianto

5) Ossitagli

6) Saldatura
7) Manipolazione dello zinco
8) Sollevamento
9) Macchinari di sollevamento pesante
10) Marittimo
11) Palombaro

12) Rimozione di materiali pericolisi

(materiale A)

(materiale B)
(materiale C)
(materiale D)
(materiale E)
(materiale F)
(materiale G)
(materiale H)
(materiale I)
(materiale J)
(materiale K)

(6) NB: è necessario compilare solo le righe della tabella corrispondenti relative ai materiali pericolosi che l'impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato a rimuovere.

(7) NB: l'impresa di riciclaggio delle navi deve essere in grado in qualsiasi momento di dimostrare alla Commissione europea o ad agenti che agiscono a nome di questa la competenza di ogni membro del personale autorizzato a effettuare la rimozione dei materiali pericolosi

Parte 3

Identificazione del permesso, della licenza e dell'autorizzazione rilasciati dalle autorità nazionali competenti per condurre operazioni di riciclaggio delle navi

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi, l'impresa di riciclaggio delle navi trasmette una copia dei documenti rilasciati dalle autorità competenti per condurre operazioni di riciclaggio delle navi1 e, ove pertinente, gli estremi del permesso, della licenza o dell'autorizzazione rilasciati dalle autorità competenti a tutte le sue imprese appaltanti e subappaltanti che partecipano direttamente al processo di riciclaggio delle navi.

Documenti relativi a permessi, licenze o autorizzazioni allegati al fascicolo di domanda2 :

Nome del documento

Paese di rilascio

Autorità competente per il rilascio

Rilasciato il (data)

Valido fino al (data o indefinito)

Entità beneficiaria (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Nome dell'impresa di riciclaggio delle navi e/o imprese appaltanti e subappaltanti interessate dal documento.

Parte 4

Capacità e limitazioni dell'impianto di riciclaggio delle navi

4.1   Capacità di riciclaggio delle navi

L'impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato ad accettare una nave per il riciclaggio subordinatamente alle seguenti limitazioni di stazza:

Capacità massima della nave da riciclare

Altre limitazioni

TPL

 

 

GT

 

 

Ldt

 

 

Lunghezza

 

 

Larghezza

 

 

Ampiezza

 

 

Profondità

 

 

4.2 Gestione sicura e compatibile con l'ambiente dei materiali pericolosi

L'impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato ad accettare una nave da riciclare contenente materiali pericolosi come indicato nella tabella in appresso, alle condizioni specificate oltre:

Gestione dei materiali pericolosi (9)

Descrizioni delle fasi di gestione (10)

Rimozione

Stoccaggio

Trattamento dei rifiuti

Gestione dei materiali pericolosi

Descrizioni delle fasi di gestione

2) Sostanze che riducono lo strato di ozono

Rimozione

Stoccaggio

Trattamento dei rifiuti

Metalli pesanti:

3) Composti e sistemi antivegetativi organostannici

4) Cadmio e composti di cadmio

5) Cromo esavalente e composti di cromo esavalente

6) Piombo e composti di mercurio

7) Mercurio e composti di mercurio

Rimozione

Stoccaggio

Trattamento dei rifiuti

Ritardanti di fiamma:

8) Eteri di difenile polibromurato (Pbde)

9) Esabromociclododecano (Hbcdd)

10) Difenile polibromurato (Pbb)

 

Rimozione

Stoccaggio

Trattamento dei rifiuti

11) Sostanze radioattive

Rimozione

Stoccaggio

Trattamento dei rifiuti

Gestione dei materiali pericolosi

Descrizioni delle fasi di gestione

Altri inquinanti organici persistenti (POP)

12) Bifenili policlorurati (PCB)

13) Acido perfluorottano sulfonato (PFOS)

14) Naftaleni policlorurati (più di 3 atomi di cloro)

15) Alcune paraffine clorurate a catena corta (SCCP) (alcani, C10-C13, cloro)

 

Rimozione

Stoccaggio

Trattamento dei rifiuti

16) Liquidi, residui e sedimenti pericolosi

Rimozione

Stoccaggio

Trattamento dei rifiuti

17) Vernici e rivestimenti altamente infiammabili e/o in grado di rilasciare sostanze tossiche

Rimozione

Stoccaggio

Trattamento dei rifiuti

18) Altri materiali pericolosi non elencati sopra e che non fanno parte della struttura della nave (precisare)

Rimozione

Stoccaggio

Trattamento dei rifiuti

(9) Per la gestione di ciascun materiale, si identificano a fini di riferimento i requisiti giuridici nazionali e/o internazionali. Si indicano le eventuali limitazioni di cui all'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti del paese in cui è situato l'impianto. I materiali pericolosi possono essere presenti in parti della nave o nelle attrezzature (per esempio in vernici o sotto forma di additivi plastici) oppure in miscele chimiche (per esempio liquidi di raffreddamento).

(10) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), punto ii), si prega di: 1) indicare quale processo di gestione dei rifiuti sarà applicato; 2) indicare il luogo ove si svolge l'attività (sia all'interno dell'impianto, sia in un centro di gestione dei rifiuti a valle: in tal caso, se ne comunicano anche le informazioni, tra cui il nome del centro e le informazioni di contatto); 3) provare che il processo utilizzato sarà attuato senza pericoli per la salute umana e secondo modalità compatibili con l'ambiente.

Parte 5

Dichiarazione relativa al riciclaggio di navi battenti bandiera degli Stati membri dell'Ue

Riciclaggio di navi battenti bandiera di uno stato membro dell'Unione europea

Io sottoscritto/a, (nome) …, a nome di …(impresa) …(in seguito "l'impresa") 3 confermo che l'impresa accetterà di riciclare navi battenti bandiera di Stati membri dell'Ue solo in conformità a quanto stabilito dal regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi. L'impresa inoltre:

a) prima di ogni riciclaggio di navi:

— invia il piano di riciclaggio della nave, approvato dall'autorità competente a norma della procedura applicabile 4 , all'armatore e all'amministrazione o ad un organismo riconosciuto da essa autorizzato,

— notifica all'amministrazione che l'impianto di riciclaggio delle navi è pronto sotto tutti gli aspetti a iniziare il riciclaggio della nave;

b) dopo aver completato, conformemente al presente regolamento, il riciclaggio totale o parziale di una nave, trasmette all'amministrazione che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla data del riciclaggio totale o parziale conformemente al piano di riciclaggio della nave, una dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave. La dichiarazione di completamento contiene una relazione relativa agli incidenti e agli infortuni pregiudizievoli per la salute umana e/o l'ambiente, se del caso.

Luogo …

Data …

 

Firma:

NB: La dichiarazione non implica che l'impianto non possa accettare navi battenti bandiera di un paese terzo.

 

Parte 6

Dichiarazione relativa alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

Operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

A seguito della convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente, il regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al riciclaggio delle navi mira a prevenire, ridurre, minimizzare e, ove possibile, eliminare incidenti, lesioni e altri effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente causati dal riciclaggio delle navi. L'articolo 15, paragrafo 5, stabilisce che l'impresa di riciclaggio delle navi dimostri che il centro di gestione dei rifiuti che riceve i rifiuti opererà conformemente a norme sostanzialmente equivalenti, in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente, alle pertinenti norme internazionali e dell'Unione.

Io sottoscritto/a, (nome) …, a nome di …(impresa) …(in seguito "l'impresa") 5 , confermo in buona fede che il centro o i centri di gestione dei rifiuti che ricevono i rifiuti provenienti dall'impianto di riciclaggio delle navi è/sono:

a) autorizzato/i dalle competenti autorità nazionali a trattare i rifiuti che riceve;

b) gestito/i conformemente a norme sostanzialmente equivalenti, in materia di tutela della salute umana e dell'ambiente, alle pertinenti norme internazionali e dell'Unione.

Congiuntamente alla presente dichiarazione l'impresa allega una copia di tutti i documenti pertinenti ottenuti presso il centro o i centri di gestione dei rifiuti (cfr. parte 2)

 

Luogo …

Data …

 

Firma:

 

Parte 7

Piano dell'impianto di riciclaggio delle navi

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (Ue) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi, l'impresa di riciclaggio delle navi conferma di aver adottato un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi, tenendo conto delle pertinenti linee guida dell'Imo.

Io, (nome) …, dichiaro che (impresa) … 6 ha adottato un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi. Si allega al fascicolo di richiesta una copia del piano dell'impianto di riciclaggio delle navi.

 

Luogo …

Data …

 

Firma:

 

Parte 8

Condizioni di sicurezza per l'ingresso e per i lavori a caldo

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera d), l'impresa di riciclaggio delle navi dimostra che l'impianto di riciclaggio delle navi è in grado di definire, mantenere e controllare le condizioni di sicurezza per l'ingresso e per i lavori a caldo durante l'intero processo di riciclaggio della nave.

 

Elementi giustificativi allegati al fascicolo di richiesta (17)
Condizioni di sicurezza per i lavori a caldo
Condizioni di sicurezza per l'ingresso
(17) Cfr. gli estratti pertinenti del piano dell'impianto di riciclaggio delle navi allegato alla presente richiesta.

 

Note ufficiali

1.

Se le rispettive autorità competenti non rilasciano permessi, licenze o autorizzazioni specifici per condurre operazioni di riciclaggio, nella richiesta il richiedente lo dichiara esplicitamente e presenta altri permessi, licenze o autorizzazioni afferenti alle attività dell'impresa.

2.

Compilare la tabella e allegare una copia di tutti i permessi, licenze o autorizzazioni rilasciati dalle autorità competenti.

3.

Nome dell'impresa di riciclaggio delle navi.

4.

La procedura è descritta all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento sul riciclaggio delle navi.

5.

Nome dell'impresa di riciclaggio delle navi.

6.

Nome dell'impresa di riciclaggio delle navi.

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