Legge 3 agosto 1961, n. 1839
Ratifica Accordo di Ginevra del 30 settembre 1957 - Trasporto internazionale di merci pericolose - International Carriage of Dangerous Goods by Road - Adr
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Parlamento italiano
Legge 12 agosto 1962, n. 1839
(SO n. 20 alla Gu 23 gennaio 1963 )
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente legge:
Articolo 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957.
Articolo 2
Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo ed annessi Protocollo ed Allegati, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 7 dell'Accordo stesso.
Allegato
Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (Adr)
(omissis)