Dm Ambiente 12 maggio 2016, n. 101
Prodotti esplodenti e rifiuti da accensione di articoli pirotecnici - Modalità di raccolta, smaltimento e distruzione - Articolo 34, Dlgs 29 luglio 2015, n. 123
Ultima versione disponibile al 05/10/2024
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 12 maggio 2016, n. 101
(Gu 14 giugno 2016 n. 137)
Regolamento recante l'individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
Il Ministro dell'interno
e
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante "Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso";
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante "Attuazione della direttiva 2013/29/Ue concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici", e in particolare l'articolo 34, comma 2, ai sensi del quale, "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, devono essere individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti";
Acquisito il concerto del Ministro dell'interno, espresso con nota prot. 27-31/A2016-000183 del 21 gennaio 2016;
Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, espresso con nota prot. 29/0000357 del 21 gennaio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato 518/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato 845/2016, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2016;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 5 aprile 2016 prot. GAB/7582/2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Articolo 1
Oggetto, finalità e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso. Le predette attività sono condotte nel rispetto delle norme in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle forze armate, dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco;
b) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;
c) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificatamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54;
d) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7;
e) alle munizioni.
3. Ai residui inerti generati dall'accensione di fuochi di artificio all'interno dei nuclei domestici e quelli giacenti su strade e aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico, inclusi i litorali costieri, si applica la disciplina dei rifiuti urbani di cui alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, nonché le seguenti:
a) "articolo pirotecnico per esigenze di soccorso": articolo pirotecnico destinato alla richiesta ed alla segnalazione di soccorso;
b) "utilizzatore": chiunque utilizzi gli articoli pirotecnici compresi quelli per esigenze di soccorso di cui alla lettera a) del presente articolo;
c) "rifiuti da pirotecnici": i rifiuti derivanti dall'utilizzo degli articoli pirotecnici che possono contenere quantità residue di sostanze esplosive in grado di causare danni alle persone e all'ambiente, nonché le stesse sostanze esplosive che residuano dall'utilizzo degli articoli pirotecnici. Sono considerati rifiuti da pirotecnici, ai fini della raccolta, del trasporto e dello smaltimento, gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati;
d) "residui inerti": gli articoli pirotecnici non di uso professionale che siano stati esplosi secondo le prescrizioni indicate nell'etichetta.
Articolo 3
Obblighi dell'utilizzatore di articoli pirotecnici
1. L'utilizzatore restituisce al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati.
2. L'utilizzatore deposita i rifiuti da pirotecnici in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.
Articolo 4
Obblighi del distributore di articoli pirotecnici
1. Il distributore di articoli pirotecnici raccoglie gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati ed i rifiuti derivanti dal loro utilizzo, consegnati dall'utilizzatore, assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento con le modalità di cui all'articolo 7.
2. Il distributore degli articoli pirotecnici assicura, anche tramite avvisi posti nei punti di distribuzione autorizzati, l'informazione circa il ritiro gratuito degli articoli pirotecnici scaduti o non utilizzati e dei rifiuti da pirotecnici di cui al precedente comma, compresa l'indicazione delle relative modalità.
3. Il distributore, autorizzato ad effettuare la vendita di prodotti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la televendita e la vendita elettronica, indica le corrette modalità di gestione ed i luoghi presso cui l'utilizzatore può conferire gli articoli pirotecnici e i relativi rifiuti di cui al comma 1.
Articolo 5
Obblighi del fabbricante e dell'importatore di articoli pirotecnici
1. Il fabbricante e l'importatore degli articoli pirotecnici assicurano, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto fino agli impianti di smaltimento di cui all'articolo 7 e lo smaltimento su tutto il territorio nazionale degli articoli pirotecnici restituiti dall'utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati presso tutti i punti di raccolta allo scopo predisposti. Il produttore e l'importatore degli articoli pirotecnici adempiono ai predetti obblighi direttamente ovvero mediante sistemi collettivi.
Articolo 6
Deposito preliminare alla raccolta effettuato presso i distributori
1. Gli articoli pirotecnici inutilizzati, scaduti o restituiti dall'utilizzatore e i rifiuti da pirotecnici ritirati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del presente regolamento, sono depositati all'interno di contenitori idonei a conservarne l'integrità anche durante le fasi del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento. Gli articoli pirotecnici scaduti sono conservati in contenitori separati, all'uopo contrassegnati.
2. Il deposito preliminare alla raccolta allestito dal distributore presso il punto vendita deve essere conforme alle disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 9 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — Serie generale del 26 agosto 2011, n. 198, e presentare le seguenti caratteristiche:
a) non deve essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;
b) essere pavimentato;
c) deve essere coperto e protetto dall'azione delle acque meteoriche e del vento;
d) essere allestito in modo tale da assicurare che gli articoli pirotecnici comunque ritirati siano separati dalle altre tipologie di rifiuti da pirotecnici;
e) essere allestito in modo da assicurare l'integrità degli articoli pirotecnici adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare il loro deterioramento e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. Il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti da pirotecnici è effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da rumori o odori, né danneggiare il paesaggio e i beni paesaggistici di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio;
4. Il prelievo dei rifiuti da pirotecnici dal deposito preliminare ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di cui all'articolo 7 è effettuato ogni tre mesi o, in alternativa, quando il quantitativo complessivamente raggiunge i 10 Kg. In ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno.
5. Restano fermi tutti gli adempimenti previsti a carico del distributore, che ha anche l'obbligo di tenere uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'allegato 1, dal quale risultino l'indirizzo e i dati identificativi del consumatore che conferisce l'articolo o il rifiuto e la tipologia dello stesso. Nel caso di articoli scaduti nel predetto modello deve essere indicata anche la data di scadenza e il numero di registrazione.
Articolo 7
Trasporto e smaltimento degli articoli pirotecnici e dei relativi rifiuti
1. Gli articoli pirotecnici e i rifiuti degli articoli pirotecnici ritirati dal distributore ai sensi dell'articolo 4 e depositati ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, sono trasportati dal luogo di deposito ad un impianto autorizzato allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni sul trasporto dei rifiuti di cui all'articolo 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle altre vigenti norme in materia di trasporto su strada di merci pericolose di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, ove applicabili.
2. I rifiuti da pirotecnici sono smaltiti mediante termodistruzione in impianti specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 6, comma 13, o dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le diverse modalità di distruzione stabilite per finalità di pubblica incolumità e sicurezza dall'Autorità giudiziaria.
Articolo 8
Disposizioni particolari per alcune categorie di articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati e i rifiuti derivanti dall'utilizzo presenti a bordo delle unità navali rientranti nel campo di applicazione di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 57 di adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con allegato VI ed appendici, fatto a Londra il 26 settembre 1997, devono essere gestiti in modo separato dagli ulteriori rifiuti presenti a bordo, ai sensi dell'annesso V alla stessa Convenzione.
2. Gli articoli pirotecnici per autoveicoli, qualora rimossi durante le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, costituiscono rifiuti da pirotecnici. Il loro smaltimento è a carico dei gestori dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
3. I dispositivi di cui al comma 2 sono neutralizzati prima della rimozione dagli autoveicoli a fine vita e depositati presso gli stessi centri di raccolta, al fine di essere avviati al successivo smaltimento. È fatto divieto di attivare tali dispositivi nei suddetti centri di raccolta. Gli articoli pirotecnici per autoveicoli rimossi durante le attività di riparazione e manutenzione degli autoveicoli sono raccolti e smaltiti come rifiuti da pirotecnici, con oneri a carico del soggetto che svolge tali attività.
Articolo 9
Disposizioni finanziarie
1. Dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 maggio 2016
Allegato 1
Modulo di annotazione degli articoli pirotecnici e dei rifiuti da pirotecnici raggruppati presso il deposito preliminare
Formato: Documento PDF - Dimensioni: 101 KB