Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Piemonte 2 maggio 2015, n. 749

Energia - Impianto fotovoltaico - Realizzazione - Inizio lavori - Determinazione - Applicazione della normativa in materia edilizia - Esclusione - Normativa sulle rinnovabili di carattere speciale rispetto a quella in materia edilizia - Riferimento normativo - Articolo 2, comma 159, legge 244/2007

Parole chiave Parole chiave: Energia | Energie rinnovabili | Procedure semplificate | Autorizzazioni | Autorizzazioni | Fotovoltaico | Fotovoltaico | Procedure semplificate | Energie rinnovabili

Tar Piemonte

Sentenza 2 maggio 2015, n. 749

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 973 del 2012, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

contro

il Comune di Ruffia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

nei confronti di

l’Azienda agricola (A), in persona del titolare pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis), (omissis), (omissis);

la Società (B) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

l’Enel distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

il Gestore dei servizi energetici Gse Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

 

per l'annullamento

del provvedimento 9 agosto 2012 prot. n. 1430 adottato dal responsabile del procedimento e responsabile del Servizio del Comune di Ruffia, in merito all'istanza presentata dal ricorrente in data 13 luglio 2012, avente ad oggetto "Istanza del 13 luglio 2012 pervenuta in data 13 luglio 2012, assunta al prot. n. 1279, avente ad oggetto "Permesso di costruire n. 5/2010. Decadenza per mancato inizio lavori. Istanza. Legge 241/1990 e s.m.i.",

 

nonché per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento;

 

nonché per l'accertamento

delle situazioni tutte di diritto soggettivo e/o interesse legittimo correlate alla posizione del ricorrente ai fini della corretta applicazione delle norme di legge e regolamentari edilizie comunali, segnatamente per quanto concerne la decadenza e/o sopravvenuta inefficacia del permesso di costruire n. 5/2010 rilasciato dal responsabile del Servizio del Comune di Ruffia alla Società (B) Srl, corrente in (omissis) e volturato in data 27 aprile 2012 alla Azienda Agricola (A), con sede in (omissis).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ruffia e dell’Azienda Agricola (A) e della Società (B) Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

Con il ricorso si chiede l’annullamento del provvedimento 9 agosto 2012 prot. n. 1430 adottato dal responsabile del procedimento e responsabile del Servizio del Comune di Ruffia, in merito all'istanza presentata dal ricorrente in data 13 luglio 2012, protocollata in pari data; provvedimento pervenuto al ricorrente a mezzo del servizio postale, ed avente ad oggetto: "Istanza del 13 luglio 2012 pervenuta in data 13 luglio 2012, assunta al prot. n. 1279, avente ad oggetto permesso di costruire n. 5/2010. Decadenza per mancato inizio lavori. Istanza. legge 241/1990 e s.m.i." nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.

Si chiede inoltre l'accertamento "delle situazioni tutte di diritto soggettivo e/o interesse legittimo correlate alla posizione del ricorrente ai fini della corretta applicazione delle norme di legge e regolamentari edilizie comunali, segnatamente per quanto concerne la decadenza e/o sopravvenuta inefficacia del permesso di costruire n. 5/2010 rilasciato dal responsabile del Servizio del Comune di Ruffia alla Società (B) Srl, corrente in (omissis) e volturato in data 27 aprile 2012 alla Azienda Agricola (A), con sede in (omissis), con ogni ulteriore effetto di legge".

Con i primi due motivi di ricorso parte ricorrente rileva la decadenza del permesso di costruire n. 5/2010 per mancato inizio dei lavori entro l'anno dal rilascio del permesso stesso.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta che la decadenza del permesso di costruire conseguirebbe "alla mancata allegazione della polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi ed al mancato pagamento dell'importo di € 19.612,80 ad opera della Società richiedente, disposte dal titolo stesso".

L'Amministrazione comunale e le parti controinteressate costituite in giudizio, eccepiscono l'inammissibilità, l'improcedibilità e comunque l'infondatezza nel merito del ricorso, chiedendone la consequenziale reiezione.

Alla pubblica udienza del 15 aprile 2015 la causa è passata in decisione.

 

Diritto

Il ricorso è infondato (si prescinde, pertanto dall’esame delle eccezioni in rito).

Va premesso che in data 20 maggio 2010, la Società (B) Srl presentava al Comune di Ruffia formale domanda (prot. n. 1089) per la realizzazione, manutenzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 980,64 kWp da installare su terreno agricolo censito al N.C.T. al Fg. 2 Mappale 90 del Comune stesso.

Con nota prot. n. 1462 in data 14 luglio 2010, il responsabile del Servizio Sportello unico richiedeva alla (B) Srl il deposito di documentazione integrativa per il perfezionamento della pratica.

Stante la circostanza per cui l'impianto fotovoltaico in questione risulta ricompreso nella classe 1 di capacità di uso dei suoli agricoli e, pertanto, rientrante nei criteri di esclusione "Era" di cui alla tabella 3-38 dell'allegato alla Dgr 30-12221 del 28 settembre 2009, con nota prot. n. 1703 in data 31 agosto 2010, l'Amministrazione comunale sospendeva il procedimento in questione in attesa del provvedimento regionale di recepimento delle linee guida nazionali da emanarsi ai sensi dell'articolo 12, comma 10, Dlgs n. 387/2003 e s.m.i.

Con successiva nota prot. n. 2465 in data 28 dicembre 2010, il Comune di Ruffia comunicava alla (B) Srl l'annullamento della sospensione di cui al punto precedente della narrativa e la contestuale riapertura del procedimento e, nel contempo, sollecitava il deposito della documentazione integrativa.

In data 31 dicembre 2010, l'Amministrazione comunale rilasciava il permesso di costruire n. 5/2010 relativo alla realizzazione di quanto richiesto (cfr. doc. 5).

In data 13 gennaio 2011, siffatto permesso di costruire veniva notificato non alla società (B) Srl presso la sede legale ((omissis)) — ove peraltro era stata inviata tutta la documentazione del procedimento amministrativo — bensì nelle mani di altra persona qualificatasi quale "incaricato dal titolare del permesso di costruire".

In ossequio al Dm 5 maggio 2011 (secondo cui per l'accesso alle tariffe incentivanti è obbligatorio che i soggetti proponenti vengano iscritti in un apposito registro tenuto dal Gestore dei servizi energetici — Gse), in data 17 maggio 2011, la (B) Srl richiedeva al Comune di Ruffia il rilascio di una dichiarazione attestante l'idoneità del permesso di costruire alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

L'Amministrazione comunale con prot. n. 845 in data 17 maggio 2011 rilasciava la dichiarazione de qua.

In data 13 gennaio 2012, la (B) Srl depositava comunicazione di inizio dei lavori alla data medesima allegando una dichiarazione da cui emergeva che:

— l'Azienda Agricola (A) si sarebbe occupata delle opere propedeutiche all'effettivo montaggio dell'impianto e, in particolare, alla preparazione dei piani di posa, livellamento del terreno ed opere non classificabili come opere edili, precisando che tali movimenti di terreno sarebbero stati di lieve entità e non comportanti smaltimento di terreno all'esterno del cantiere;

— si prevedeva la presenza in cantiere della sola Azienda Agricola (A). Non occorrevano, quindi, il piano di sicurezza né le notifiche preliminari;

— l'impegno a fornire il Durc delle imprese esecutrici dei lavori, prima dell'effettivo inizio delle opere edili ed impiantistiche;

— l'attivazione della procedura per l'ottenimento della polizza fidejussoria a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, che sarebbe stata depositata entro sessanta giorni.

Unitamente a tale dichiarazione veniva depositata anche copia della ricevuta di bonifico della somma di € 19.612,80 per le criticità ambientali conseguenti all'impianto di attività fotovoltaica in ambito agricolo.

Con nota prot. n. 255 in data 7 febbraio 2012, il Comune di Ruffia richiedeva il deposito della polizza fidejussoria a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a cessazione dell'attività. Onere che veniva assolto dalla (B) Srl in data 6 marzo 2012.

Successivamente, con atto a rogito Notaio (omissis), veniva costituito a favore del Sig. (omissis) un diritto di superficie della durata di anni 25 sul terreno agricolo oggetto del permesso di costruire.

Conseguentemente, il Sig. (omissis), nella sua qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, richiedeva al Comune di Ruffia la voltura del permesso di costruire in questione.

Volturazione effettuata con nota prot. n. 776/2012 del 27 aprile 2012.

Con lettera in data 23 aprile 2012, l'Azienda Agricola (A) comunicava al Comune di Ruffia i nominativi del progettista, del direttore dei lavori, del coordinatore per la progettazione ed esecuzione e dell'impresa appaltatrice, precisando di aver terminato le opere di sua competenza e di cui alla comunicazione di inizio dei lavori del 13 gennaio 2012.

In data 30 aprile 2012, l'Azienda Agricola (A) chiedeva al Comune di Ruffia il rilascio del permesso in variante (variante sostanziale), in quanto intendeva realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica "Giulia" da 979,08 kWp inferiore a quanto autorizzato con permesso n. 5/2010.

Con nota prot. n. 786 in data 30 aprile 2012, l'Amministrazione comunale comunicava l'avvio del procedimento di variante al permesso n. 5/2010.

In data 16 maggio 2012, il Comune di Ruffia rilasciava all'Azienda Agricola (A) il permesso di costruire n. 4/2012 di variante al permesso n. 5/2010.

In data 21 maggio 2012, la controinteressata Azienda Agricola (A) richiedeva al Comune di Ruffia il rilascio di una dichiarazione da produrre al Gse, attestante che la richiesta variante costituiva titolo idoneo alla realizzazione dell'impianto. Dichiarazione rilasciata in data 21 maggio 2012.

In data 18 giugno 2012, l'Azienda Agricola (A) comunicava la fine dei lavori con riferimento alla cabina Enel.

In data 18 giugno 2012, la stessa Azienda Agricola richiedeva all'Amministrazione comunale il rilascio del certificato di agibilità con riguardo alla cabina Enel.

In data 27 giugno 2012 aveva luogo la fine lavori totale ed in pari data, quindi, l'Azienda Agricola richiedeva il rilascio del certificato di agibilità per l'impianto in questione. Certificato, poi, rilasciato il successivo 29 giugno 2012.

Alla luce della predetta ricostruzione fattuale infondati sono i primi due motivi di ricorso con i quali la parte ricorrente rileva la decadenza del permesso di costruire n. 5/2010 per mancato inizio dei lavori entro l'anno dal rilascio del permesso stesso.

Le censure muovono dal presupposto che sia applicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui all'articolo 15 T.u. n. 380/2001 e che, quindi, i lavori possono ritenersi iniziati solo allorquando le opere intraprese sono di consistenza tale da manifestare in modo concreto e palese il serio intento di realizzare il complesso delle opere autorizzate.

Nella fattispecie la società controinteressata ha richiesto l'autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

L'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono dichiarate indifferibili ed urgenti, anche in considerazione del fatto che la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e di tecnologie avanzate e compatibili con l'ambiente costituisce un impegno internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto dicembre 1997 (ratificato con legge n. 120/2002).

Ne consegue che la normativa prevista in materia è da considerarsi speciale e prevalente sulla normativa generale in materia edilizia.

Al fine di individuare il momento in cui devono ritenersi iniziati i lavori occorre fare riferimento al disposto di cui all'articolo 2, comma 159, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (recante dimostrazione dell'avvio dell'iniziativa da parte degli impianti alimentati da fonti rinnovabili).

La predetta normativa deve ritenersi applicabile in quanto speciale e successiva a quella generale prevista in materia edilizia, nonché alla luce di un'interpretazione sistematico-teleologica della suddetta normativa, la cui finalità è evidenziata dal legislatore nel precedente comma 158 intitolato "Modifica normativa per facilitare la diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

II citato art. 2 dispone, infatti, che "Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239".

L'articolo 15 a cui la predetta norma rinvia, richiede "... l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato".

La disposizione in questione richiede la disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto e l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente o, in alternativa, alla suddetta accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica soccorrono due ipotesi e precisamente: a) l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero b) la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.

Nel caso in esame, come riconosciuto dal ricorrente medesimo, la società contro interessata ha adempiuto a quanto richiesto dalla normativa vigente ed applicabile in materia.

Infondato è il terzo motivo di ricorso, secondo cui la decadenza del permesso di costruire conseguirebbe "alla mancata allegazione della polizza fideiussoria a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi ed al mancato pagamento dell'importo di € 19.612,80 ad opera della Società richiedente, disposte dal titolo stesso".

Unitamente alla comunicazione di inizio lavori, la società controinteressata per un verso ha depositato copia della ricevuta di versamento della somma di € 19.612,80 per le criticità ambientali conseguenti all'impianto di attività fotovoltaica in ambito agricolo e, per altro verso, ha espressamente dichiarato di aver attivato la procedura per l'ottenimento della polizza fidejussoria a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi (cfr. ancora doc. 8), polizza effettivamente stipulata in data 29 febbraio 2012.

Non può conseguire la decadenza del permesso di costruire anche in considerazione della circostanza per cui l'ordinamento non prevede l'annullamento o la decadenza della concessione edilizia come sanzione per l'inadempimento di una sua prescrizione, dovendo comunque l'Amministrazione sempre previamente diffidare il titolare del permesso di costruire all'ottemperanza delle prescrizioni relative entro un determinato termine.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio si liquidano come da dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione di spese ed onorari del giudizio in favore dell’Amministrazione resistente e delle parti contro interessate che liquida in € 3.000,00 (tremila in favore di ciascun contraddittore).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 2 maggio 2015.

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