Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Toscana 21 settembre 2011, n. 1411

Autorizzazione unica a realizzare impianti fotovoltaici e a biomassa - Disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto - Necessità - Espropriazione - Avvio contestuale del procedimento

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Energie rinnovabili | Autorizzazioni | Fotovoltaico | Biomasse / Biocombustibili | Biomasse / Biocombustibili | Autorizzazioni | Fotovoltaico | Procedure semplificate | Procedure semplificate

Tar Toscana

Sentenza 21 settembre 2011, n. 1411

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2010, proposto da:

(...) Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

 

contro

Provincia di Lucca, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

Comune di Gallicano in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

nei confronti di

(...) Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

 

per l'annullamento, previa sospensione,

della determinazione n. 3125 in data 28 maggio 2010, pubblicata all'Albo pretorio dal 31 maggio 2010 al 14 giugno 2010, a firma del Dirigente del Servizio ambiente della Provincia di Lucca, recante "Dlgs 387/2003 Lr Toscana 39/2005 – Autorizzazione unica – (...) Srl – Impianto produzione energia da fonti rinnovabili/biomasse, stab. di Gallicano" (Doc. n. 1);

— di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, e in particolare:

— i pareri favorevoli rilasciati dai soggetti coinvolti nel procedimento, allegati alla medesima determina o comunque emessi con riferimento al suddetto procedimento;

— i verbali delle conferenze dei servizi in data 7 agosto 2009, 26 agosto 2009, 14 dicembre 2009, 24 maggio 2010, 28 maggio 2010 (Doc. n. 2);

— gli atti tutti del sub procedimento urbanistico, attivato all'interno del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, avente a oggetto la perimetrazione dell'ambito consolidato posto in Gallicano, loc. Zinepri, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del Ptc, con particolare riguardo alla riunione conclusiva in data 21 maggio 2010 (Doc. n. 3);

— le delibere del Consiglio e della Giunta comunale di Gallicano con le quali detti organi si sono espressi favorevolmente al progetto di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o hanno assunto decisioni a ciò finalizzate, ovvero, a quanto consta e facendo espressa riserva per quanto ancora non conosciuto, la delibera Consiglio comunale n. 38 in data 28 novembre 2008 (doc. n. 4), la delibera Giunta comunale n. 40 del 7 aprile 2009 (doc. n. 5), la delibera Consiglio comunale n. 9 in data 21 aprile 2009 (doc. n. 6), delibera Giunta comunale n. 47 del 4 maggio 2010 (doc. n. 7), la delibera Consiglio comunale n. 13 del 19 maggio 2010 (doc. n. 8).

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lucca, Comune di Gallicano e (...) Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

In data 25 giugno 2009 la società (...) presentava alla Provincia di Lucca un'istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 e dell'articolo 13 della legge regionale n. 39/2005, finalizzata alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (in particolare, biomasse) in località Zinepri, nel territorio del Comune di Gallicano.

Alla conferenza di servizi conseguentemente convocata dalla Provincia venivano invitati: il Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana; l'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio; il Comando provinciale dei vigili del fuoco; l'Ufficio tecnico del genio civile; la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana; l'Arpat provinciale di Lucca; l'Azienda Usl 12 di Lucca; la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, storici, artistici e etnoantropologici delle Province di Lucca e Massa Carrara; l'Autorità d'ambito Ato 1 Toscana.

La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare a destinazione produttiva posto in tale area, realizzato nell'anno 1996, che oltre a disporre di un parcheggio privato è munito di due distinti accessi carrabili, uno posto in fregio alla strada comunale di accesso e l'altro in corrispondenza del piazzale adibito a parcheggio pubblico (in forza del vigente Regolamento urbanistico comunale), situato al termine della medesima strada dove dovrebbe sorgere l'impianto in discorso.

La zona interessata è destinata a servizio degli insediamenti produttivi esistenti in forza del Pip approvato con deliberazione del consiglio comunale 1993, poi confermata dai successivi strumenti urbanistici approvati da un Comune di Gallicano. Inoltre, come risulta dal vigente Piano strutturale dello stesso Comune (deliberazione n. 24 del 20 maggio 2005) l'area è ricompresa nel Sistema territoriale di Fondo valle del fiume Serchio ed è sottoposta vincolo paesaggistico ed archeologico ex Dlgs n. 42/2004, nonché a vincolo idrogeologico, essendo disciplinata per tale aspetto dal Piano di assetto idrogeologico del Bacino pilota del fiume Serchio, approvato dal Consiglio regionale della Toscana con deliberazione n. 20 dell'1 febbraio 2005.

Nell'ambito del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione alla (...) si sono svolti due sub procedimenti urbanistici per la variante al Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Lucca, e per la variante al regolamento urbanistico del Comune di Gallicano.

Acquisti i pareri favorevoli delle Amministrazioni interessate, in data 28 maggio 2010 è stata rilasciata l'autorizzazione unica in epigrafe precisata.

Avverso tale atto proponeva impugnazione la società in intestazione, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese, e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 12, comma 4-bis, Dlgs n. 387/2003. Eccesso di potere per totale carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione del regolamento del Comune di Gallicano per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. Incompetenza.

2. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 14 e segg. della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 21 e segg. della legge regionale n. 40/2009. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 e dell'articolo 12 della legge regioanle n. 39/2005. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per violazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo e conferenza di servizi.

3. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 60, comma 4, del Piano territoriale di coordinamento approvato dalla Provincia di Lucca con delibera n. 189 del 13 gennaio 2000. Eccesso di potere per travisamento e assoluta carenza dei presupposti di fatto diritto. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione dell'articolo 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 13 del Ptc. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria.

4. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 11 e segg. del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 1/2005. Violazione e/o falsa applicazione della delibera di Pgr Toscana 9 febbraio 2007, n. 4. Violazione e/o falsa applicazione della deliberazione di Giunta regionale 9 febbraio 2009, n. 87. Violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2001/42/Ce del 27 giugno 2001. Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

5. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 5 delle Nta del Piano strutturale del Comune di Gallicano, approvato con delibera consiliare n. 24 del 20 maggio 2005. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 17, comma 4.2, delle Nta del regolamento urbanistico del Comune di Gallicano, approvato con deliberazione n. 22 del 31 agosto 2007. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.

6. Violazione e/o falsa applicazione del Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio assetto idrogeologico, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 20 del 1° febbraio 2005. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e in diritto, carenza di motivazione, illogicità ai contraddittorietà. Sviamento di potere.

7. Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta.

8. Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta.

Si costituivano in giudizio sia le Amministrazioni intimate che la società controinteressata opponendosi all'accoglimento del gravame.

Nella camera di consiglio del 9 novembre 2010, la ricorrente rinunciava alla domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato.

All'udienza pubblica del 5 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

Diritto

1. Col ricorso in esame viene impugnata, unitamente agli atti presupposti e connessi in epigrafe precisati, la determinazione dirigenziale n. 3125 del 28 maggio 2010, con cui il Servizio ambiente della Provincia di Lucca ha rilasciato alla (...) Srl l'autorizzazione unica per l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili/biomasse, nello stabilimento di Gallicano, ai sensi del Dlgs n. 387/2003 e della legge regionale Toscana n. 39/2005.

2. Preliminarmente devono essere scrutinate le eccezioni di inammissibilità del gravame avanzate dalle difese delle controparti in relazione all'asserito difetto di legittimazione della società ricorrente e alla omessa notificazione del ricorso a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

2.1. Quanto al primo dei suddetti profili si osserva che, in linea di principio, i soggetti residenti in prossimità della località nella quale si intende realizzare un impianto di consistenti dimensioni preposto alla produzione di energia elettrica, ed alimentato da combustibili che sono potenzialmente suscettibili di incidere negativamente sulla qualità dell'ambiente, sono legittimati ad impugnare l'atto autorizzativo dell'impianto suddetto, attesa la sussistenza di un loro collegamento stabile con la zona interessata alla realizzazione dell'opera (Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 dicembre 2002, n. 6657)

Né tale legittimazione può essere subordinata alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell'impianto, dovendo reputarsi sufficiente la prospettazione delle temute ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate vicinanze della centrale da realizzare (Consiglio di Stato Sezione VI, 15 ottobre 2001, n. 5411; Tar Puglia Lecce, Sezione I, 23 febbraio 2010, n. 588).

Peraltro, l'interesse di colui che, in una situazione di vicinitas all'impianto autorizzato, propone ricorso può riguardare anche aspetti diversi dalla tutela ambientale atteggiandosi differentemente in relazione al bene della vita che si intende proteggere attraverso l'azione giurisdizionale.

Si è perciò ritenuto che anche eterogenei interessi quali l'incompatibilità della struttura con gli insediamenti preesistenti dal punto di vista urbanistico o commerciale possa radicare la legittimazione dei soggetti ricorrenti in relazione al pregiudizio economico temuto (Tar Puglia Lecce, Sezione I, 23 febbraio 2010, n. 588).

E d'altro canto, analogamente, per quanto attiene alla possibilità di contestazione di titoli edilizi, si è ribadito che il proprietario o il possessore dell'immobile o il semplice residente o domiciliato nella zona interessata è legittimato a ricorrere in ragione di tale stabile collegamento, idoneo a radicare una posizione d'interesse, differenziata rispetto a quella posseduta dal "quisque de populo", all'impugnazione di una concessione edilizia, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza di un ulteriore specifico interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 marzo 2011, n. 1645; id. 30 novembre 2009, n. 7491; id., V, 7 maggio 2008, n. 2086).

La precisazione di cui sopra trova particolare pertinenza al caso in esame atteso che la società ricorrente lamenta proprio che l'area sulla quale dovrebbe sorgere il complesso industriale è attualmente adibita, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, a parcheggio pubblico utilizzato, quindi, anche dai propri clienti e fornitori e, soprattutto, la costruzione della centrale comporterebbe l'eliminazione di due accessi carrai all'area di pertinenza della ricorrente stessa.

Quand'anche si volesse ritenere, secondo la prospettazione di parte avversa, che non è stata mai concessa alla ricorrente alcuna servitù di passo all'area di parcheggio, ciò non eliderebbe l'interesse della medesima ad opporsi alla realizzazione, in prossimità del suo stabilimento, di un opera certamente invasiva e potenzialmente idonea a incidere sulla commerciabilità dell'immobile.

Con riferimento agli impianti per la produzione di energia si è, infatti, ritenuto che l'interesse personale, attuale e concreto ad impugnare l'autorizzazione unica è ravvisabile in capo al proprietario frontista all'area in cui è autorizzata la realizzazione dell'impianto stesso, attesa la potenziale incidenza negativa che la vicinanza dell'impianto comporta anche sul valore commerciale dei beni immobili (cfr. Tar Toscana, Sezione II, 25 giugno 2007, n. 939).

L'eccezione è, quindi, infondata.

3. Va, altresì, disattesa l'eccezione di inammissibilità per omessa notifica del ricorso a tutti i soggetti istituzionali partecipanti alla conferenza di servizi.

Come è ormai pacificamente ritenuto, il modulo procedimentale della conferenza di servizi non altera le regole che presiedono, in via ordinaria, all'individuazione delle Autorità resistenti, sotto il profilo della soggettiva imputabilità degli atti adottati (in termini, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, 2 maggio 2007, n. 1920; Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 maggio 2005, n. 2107; Tar Lazio, Latina, 29 marzo 2006, n. 212).

In altri termini, la notifica è necessaria solo nei confronti di quelle Autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che mediante lo strumento della conferenza di servizi abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente (Consiglio di Stato, Sezione IV, 30 dicembre 2006, n. 8259; Tar Toscana, Sezione III, 29 maggio 2007, n. 804; Tar Toscana, Sezione II, 6 ottobre 2009, n. 1505) ossia hanno esercitato la potestà correlata alla posizione giuridica di cui si chiede tutela (Tar Puglia, Lecce, Sezione I, 24 febbraio 2011, n. 357; Tar Molise, 8 febbraio 2008, n. 50).

3.1. Né rileva, come eccepito dalla Provincia di Lucca e dal Comune di Gallicano che la conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 abbia carattere decisorio.

Sul punto è ormai acquisito l'orientamento secondo cui le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi decisoria rivestono natura endoprocedimentale con la conseguenza che l'atto finale della conferenza viene poi fatto proprio dall'Amministrazione procedente con l'adozione del provvedimento finale che ha valenza esoprocedimentale ed esterna ed è quello effettivamente va ad incidere sulla sfera giuridica degli interessati facendo sorgere l'interesse all'impugnazione (Consiglio di Stato Sezione VI, 18 aprile 2011, n. 2378; id., 9 novembre 2010, n. 7981; id., 11 dicembre 2008, n. 5620; Tar Toscana, Sezione II, 13 gennaio 2011, n. 54).

Nel caso di specie il ricorso risulta notificato alla Provincia di Lucca, al Comune di Gallicano e a (...) Srl e, dunque, oltre che alla controinteressata, a tutte le Amministrazioni — una delle quali peraltro è quella che ha promosso la conferenza — che vi hanno espresso pareri o determinazioni che parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori di tale peculiare modulo procedimentale.

Solo a tali soggetti, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, il ricorso va necessariamente notificato (Tar Abruzzo L'Aquila, Sezione I, 10 maggio 2011, n. 249; Tar Umbria Perugia, 9 febbraio 2010, n. 59).

3.2. Per le ragioni già evidenziate in merito alla natura non immediatamente lesiva delle determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi, anche decisoria, non può darsi ingresso neppure alla tesi, sostenuta dal Comune di Gallicano, della tardiva impugnazione di tali atti, atteso che, come si è affermato, l'interesse alla loro contestazione in sede giudiziale sorge solo con l'emanazione del provvedimento dell'Amministrazione procedente e, quindi, solamente dalla data in cui questo è stato adottato decorrono i termini per la proposizione del ricorso.

Quanto, poi, alla pretesa irricevibilità del ricorso in relazione alla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, eseguita all'Albo pretorio della Provincia dal 31 maggio al 14 giugno 2010, è sufficiente osservare che il ricorso risulta notificato a mezzo del servizio postale dall'Ufficiale giudiziario il 28 settembre 2010 e, quindi, del tutto tempestivamente nei 60 giorni di rito.

4. Nel merito il ricorso è fondato.

Tra i motivi dedotti merita particolare ed assorbente considerazione quanto dedotto con il primo, il terzo e quarto motivo.

5. La prima censura si incentra sulla violazione dell'articolo 12, comma 4-bis, Dlgs n. 387/2003 ritenendo, altresì, viziato l'atto contestato in relazione alla carenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della norma suddetta.

Ciò in quanto, diversamente da quanto stabilito dalla norma appena citata, la società non avrebbe avuto prima dell'inizio del procedimento e, in ogni caso, al momento del rilascio dell'autorizzazione, la disponibilità dell'area sulla quale realizzare l'impianto, non potendo a tal fine considerarsi rilevante la deliberazione con la quale il Consiglio comunale di Gallicano ha approvato lo schema di convenzione per la cessione alla (...) dell'area necessaria alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi.

5.1. La tesi appare condivisibile.

L'articolo 12, comma 4-bis, del Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili) dispone che "per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto".

Anche se l'espressione "disponibilità", utilizzata dalla norma, non comporta necessariamente il riferimento al diritto di proprietà, è evidente che ad essa deve essere assegnato un significato giuridico che implichi la possibilità non precaria di uso del bene a mezzo di un titolo giuridico valido ed efficace.

Nel caso di specie la società controinteressata non poteva vantare alcun titolo di natura reale o obbligatoria che fosse idoneo a legittimare il potere di disporre dell'area o la possibilità di utilizzarla in qualche modo che costituisce il presupposto per dare legittimamente luogo all'iniziativa.

Così, ad esempio, in una fattispecie analoga concernente la realizzazione di un impianto di generazione elettrica alimentato da fonti rinnovabili per il quale l'articolo 2, comma 159, legge n. 244 del 24 dicembre 2007, richiede, tra l'altro, "... l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto ..." si è ritenuto che tale requisito fosse integrato dalla stipulazione di un contratto preliminare di vendita (cfr. Tar Puglia Bari, Sezione III, 22 aprile 2009 , n. 983).

5.2. In tal senso il Collegio non condivide la tesi, fatta propria dalla difesa del Comune, secondo cui dal combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, del Dlgs 387/2003 e dell'articolo 1 Dpr 327/2001, discenderebbe che il Legislatore, nell'attribuire alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili la qualifica di "opere di pubblica utilità indifferibili ed urgenti", abbia inteso consentire la loro realizzazione anche oltre e al di là della limitazione costituita dalla attuale disponibilità dell'area in capo al richiedente l'autorizzazione, scindendone chiaramente i profili (Tar Sicilia Palermo, Sezione II, 9 febbraio 2010, n. 1775).

Si osserva, in proposito, che l'unicità del procedimento, ribadita ai commi 3 e 4 dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, induce, al contrario, a ritenere che non sia possibile scindere in fasi diverse il momento dell'approvazione del progetto e del rilascio dell'autorizzazione da quello dell'acquisizione, anche attraverso procedure espropriative, dell'acquisto della disponibilità del suolo.

A conferma della logicità della tesi milita anche il dato testuale dell'inserimento, nel corpo dell'articolo 12, del comma 4 bis (ad opera dell'articolo 27, comma 42, della l. 23 luglio 2009, n. 99), con il quale espressamente si dà conto della necessità della dimostrazione, da parte del proponente, della "disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto". Norma che, evidentemente, non avrebbe senso se fosse possibile procrastinare ad una fase successiva, anche attraverso un procedimento espropriativo in favore del privato, l'acquisizione della disponibilità dell'area.

D'altro canto, nel caso di specie, neppure può sostenersi che tale procedimento fosse stato avviato, atteso che l'Amministrazione, come meglio precisato di seguito, non si è avvalsa di tale possibilità (del resto giuridicamente impossibile in ragione dell'appartenenza del suolo in parola al proprio patrimonio disponibile), preferendo utilizzare un modulo consensuale di trasferimento della proprietà dell'area.

Nemmeno, ad avviso del Collegio, possono trarsi argomenti dalle fattispecie invocate dalla difesa comunale in cui la legge, secondo l'interpretazione offertane dalla giurisprudenza, richiede, prima del perfezionamento del procedimento, la dimostrazione della disponibilità del suolo in capo al soggetto interessato.

Così, ad esempio, in tema di concessione per i distributori di carburante (Tar Sicilia, Palermo, n. 1904/2006) o in materia di autorizzazione per lo sfruttamento di cave.

A ben vedere, anzi, tali esempi valgono a rafforzare la conclusione raggiunta atteso che, in mancanza di un diversa ed espressa indicazione normativa, deve reputarsi che la condizione in parola debba essere puntualmente dimostrata dal proponente il progetto.

Deve osservarsi, infine, che nessuna illogicità o particolare gravosità è dato riscontrare in tale adempimento. Invero, nell'ipotesi dell'acquisto dell'area da un privato sarebbe sufficiente la stipula di un contratto preliminare di vendita (eventualmente corredato da una clausola risolutiva espressa), nel mentre in caso di acquisto forzoso della disponibilità del bene attraverso una procedura espropriativa sarebbe adeguato allo scopo il contestuale avvio del procedimento espropriativo, come del resto contemplato dall'articolo 12 Dlgs n. 387/2003.

5.3. La successione degli atti posti in essere dal Comune di Gallicano non appare perciò sufficiente a fornire la dimostrazione della disponibilità del suolo da parte della società controinteressata.

Tutte le deliberazioni assunte in proposito dal Comune hanno evidentemente solo un effetto prodromico, ma non realmente obbligatorio nei riguardi dell'Ente stesso, né tantomeno vincolante per la controparte.

La stessa deliberazione del Consiglio comunale del 13 aprile 2010 (l'ultima adottata prima del rilascio dell'autorizzazione) si limita ad approvare lo "Schema di convenzione disciplinante i rapporti tra comune di Gallicano e la (...) per la realizzazione di un impianto di produzione energia alimentato a biomasse".

Quindi, considerati i limiti della competenza del consiglio comunale in materia di acquisti e alienazioni immobiliari (articolo 42, comma 2, lettera l) Dlgs n. 267/2000) e di quanto disposto in materia dal regolamento comunale per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, il procedimento in questione risulta monco degli ulteriori passaggi provvedimentali necessari al perfezionamento della fattispecie, quantomeno sotto il profilo dell'esistenza di un vincolo autoimposto all'Amministrazione all'alienazione del bene.

E ciò a tacere della dichiarazione, non rispondente al vero, resa dalla società nella domanda di autorizzazione unica del 25 giugno 2009 (doc. n. 10 di parte ricorrente) in cui, in relazione alla disponibilità dell'area, si afferma "di averne titolo in forza di un espresso e esplicito consenso da parte del proprietario dell'immobile, risultante da contratto stipulato in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata".

In ogni caso, ad ulteriore conferma di quanto sopra, dagli atti depositati risulta che la convenzione per la realizzazione dell'impianto, recante anche l'impegno a trasferire la proprietà dell'area alla (...), è stata stipulata solo il 27 maggio 2011 e, in pari data, veniva rogato il contratto di compravendita dell'immobile tra l'ente e la società.

6. Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta che, in violazione dell'articolo 60, comma 4, del Ptc della Provincia di Lucca, si sia consentita la localizzazione dell'impianto in parola in una zona ricadente nelle aree di naturale esondazione del fiume Serchio, omettendo, tra l'altro, ogni valutazione sulla possibile individuazione di un sito diverso dove realizzare l'opera.

L'assunto è persuasivo.

L'articolo 60, comma 4, delle Nta del Piano territoriale di coordinamento approvato dalla Provincia di Lucca con delibera n. 189 del 13 gennaio 2000 stabilisce che " non sono soggetti alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle aree di naturale esondazione e di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua individuate dalle tavole contrassegnate con B2 del presente piano, gli insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati, e suscettibili, invece, di essere messi in sicurezza attraverso gli interventi e le azioni a ciò specificamente finalizzate da prevedersi nella pianificazione specialistica delle autorità competenti...".

La norma appena riportata non può che essere interpretata nel senso che la collocazione di un impianto produttivo in un'area riconosciuta di pertinenza fluviale è ammessa solo in presenza di un insediamento consolidato, non suscettibile di delocalizzazione, alla condizione che vengano eseguite le opere necessarie alla messa in sicurezza del sito.

Nel caso di specie l'Autorità di bacino del fiume Serchio e il Servizio di difesa del suolo della Provincia di Lucca, al fine di superare il divieto recato dal'articolo 60 del Ptc, hanno attivato un procedimento finalizzato alla nuova perimetrazione dell'area. A tal scopo l'Autorità di bacino segnalava che l'area oggetto del progetto era classificata in parte "AP — aree allagate e/o ad altra probabilità di inondazione e, in parte P2 — aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale".

Veniva, altresì, rilevato, che in base ai recenti aggiornamenti del quadro conoscitivo della pericolosità idraulica, effettuati dalla medesima Autorità, l'area in questione non era interessata da eventi di piena trentennali, bensì soggetta ad inondazioni per eventi di piena del Serchio con tempi di ritorno duecentenari. In ragione di tale precisazione l'Autorità accordava il proprio nullaosta alla nuova perimetrazione con prescrizioni consistenti nell'obbligo di rafforzare gli argini esistenti.

Emerge, tuttavia, come rilevato dalla società ricorrente, la violazione della norma dello strumento di pianificazione citata la cui finalità è, evidentemente, quella di salvaguardare il patrimonio edilizio e le attività produttive già esistenti in tale area per le quali non sussistano ragionevoli possibilità di delocalizzazione e non, come invece accaduto in concreto, quella di permettere la nuova edificazione con l'aumento del carico insediativo nelle aree di pertinenza fluviale.

Per contro nessuna istruttoria risulta compiuta in merito alla possibilità di realizzare l'impianto in area diversa, e neppure può attribuirsi alcun effetto legittimante, attesa la sua apoditticità e inconferenza logica, all'assunto di cui al verbale della seduta conclusiva del procedimento di perimetrazione secondo cui l'area industriale di Zinepri è da considerarsi insediamento consolidato non delocalizzazbile.

7. La tematica introduce alle censure dedotte con il motivo successivo con cui si lamenta la violazione degli articoli 11 e segg. del Dlgs n. 152/2006 e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1.

7.1. Come si è visto in precedenza la Provincia di Lucca ha provveduto a effettuare una variante di perimetrazione del proprio strumento di pianificazione territoriale consentendo così al Comune di Gallicano di variare, in seno alla conferenza di servizi, il regolamento urbanistico comunale che, nella zona interessata dal progetto, non consentiva nuove edificazioni.

L'articolo 11 della legge regionale n. 1/2005 stabilisce che "I Comuni, le Province e la Regione, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana ai fini dell'adozione ed approvazione dei seguenti strumenti ed atti: a) piano di indirizzo territoriale; b) piano territoriale di coordinamento; c) piano strutturale; d) regolamento urbanistico; g) le varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma ...".

Tale valutazione (comma 6) "... deve intervenire, in ogni caso, prima dell'approvazione finale, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti".

Orbene, dagli atti del procedimento non risulta che tale valutazione integrata sia stata compiuta dalle amministrazioni procedenti, e ciò appare di particolare momento ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento avversato, tenuto conto delle peculiarità morfologiche e idrogeologiche dell'area (soggetta, come si è riferito, ad eventi di piena del fiume Serchio) e di quanto stabilito in proposito dall'articolo 14, comma 3, della medesima legge.

La norma in parola, infatti, stabilisce che "Ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata, forma oggetto di specifica considerazione l'intensità degli effetti collegati al piano o programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal Titolo I, Capo I, della presente legge, con particolare riguardo: a) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si tratti; ... e) al valore ed alla vulnerabilità dell'area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali, dell'eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dell'utilizzo intensivo del suolo".

Né, al fine di elidere l'illegittimità procedimentale rilevata, possono fare aggio le affermazioni della difesa del comune secondo cui "gli elaborati che costituiscono il progetto presentato contengono già la verifica di assoggettabilità"; e, in ogni caso poiché il comune non è un'amministrazione competente in materia ambientale, le valutazioni in questione sarebbero state di competenza delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, titolari di poteri in materia, che, peraltro, non hanno fatto constare agli atti osservazioni ambientali di rilievo.

È evidente, infatti, che la contestazione della ricorrente non si rivolge partitamente agli atti di competenza del Comune, ma coinvolge tutti gli atti svolti nel procedimento, ivi compresi le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi con la conseguenza che, le omissioni o le illegittimità verificate in tale circostanza si riflettono con efficacia viziante nei confronti degli atti finali del procedimento stesso.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto conseguendone l'annullamento dell'atto impugnato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, come da liquidazione fattane il dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna le Amministrazioni resistenti e la società controinteressata, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00, oltre Iva e Cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 21 settembre 2011.

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