Decisione Commissione Ue 2015/495/Ue
Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque
Abrogato da:
Decisione Commissione Ue 2018/840/Ue (27/06/2018)
Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 27/06/2018
Commissione europea
Decisione di esecuzione 20 marzo 2015, n. 2015/495/Ue
(Guue 24 marzo 2015 n. L 78)
Decisione del che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/Cee, 83/513/Cee, 84/156/Cee, 84/491/Cee e 86/280/Cee, nonché modifica della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio1 , in particolare l'articolo 8-ter, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 8-ter, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/Ce prevede la costituzione di un elenco di controllo comprendente, in prima istanza, fino a 10 sostanze o gruppi di sostanze per le quali devono essere raccolti dati di monitoraggio a livello dell'Unione, allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio2 . L'elenco dovrebbe riportare anche le matrici per i controlli e i metodi possibili di analisi che non comportano costi eccessivi.
(2) L'articolo 8-ter della direttiva 2008/105/Ce precisa, tra l'altro, le condizioni e le modalità per il monitoraggio delle sostanze incluse nell'elenco di controllo, per la comunicazione dei risultati del monitoraggio da parte degli Stati membri e per l'aggiornamento dell'elenco.
(3) Le sostanze nell'elenco di controllo dovrebbero essere selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello dell'Unione per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico, ma per le quali l'insufficienza dei dati di monitoraggio non consente di giungere a una conclusione circa i rischi reali che esse presentano. Le sostanze altamente tossiche, impiegate in molti Stati membri e scaricate in ambiente acquatico ma raramente o mai monitorate, dovrebbero essere prese in considerazione per l'inclusione nell'elenco di controllo. Il processo di selezione dovrebbe tener conto delle informazioni indicate ai punti da a) a e) dell'articolo 8-ter, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/Ce, prestando particolare attenzione agli inquinanti emergenti.
(4) Il monitoraggio delle sostanze figuranti nell'elenco di controllo dovrebbe generare dati di elevata qualità sulla loro concentrazione nell'ambiente acquatico, adatti a suffragare la valutazione del rischio che sta alla base dell'individuazione delle sostanze prioritarie, nel corso di un esercizio di riesame separato conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/Ce. Nell'ambito di tale riesame, le sostanze che comportano un rischio significativo dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della loro inclusione nell'elenco delle sostanze prioritarie. In seguito, verrebbe stabilito anche uno standard di qualità ambientale che gli Stati membri dovrebbero soddisfare. La proposta di inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie dovrebbe esser soggetta a una valutazione d'impatto.
(5) A norma dell'articolo 8-ter, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/Ce, il diclofenac, il 17-beta-estradiolo (E2) e il 17-alfa-etinilestradiolo (EE2) sono inseriti nel primo elenco di controllo al fine di raccogliere dati di monitoraggio allo scopo di agevolare la determinazione delle misure appropriate per affrontare i rischi presentati da tali sostanze. Anche l'estrone (E1) andrebbe incluso nell'elenco di controllo a causa della sua stretta relazione chimica con il 17-beta-estradiolo, di cui è un prodotto di degradazione.
(6) Nel corso del 2014, tenendo conto delle fonti d'informazione di cui all'articolo 8-ter, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/Ce, e dopo aver consultato esperti provenienti dagli Stati membri e gruppi di portatori di interesse, la Commissione ha raccolto dati su una serie di altre sostanze che potrebbero essere incluse nell'elenco di controllo. È stata stilata una graduatoria che ha preso in considerazione in particolare le sostanze quasi pronte ad essere classificate come prioritarie durante il più recente riesame delle sostanze prioritarie, ma per le quali erano necessari ulteriori dati di monitoraggio per confermare un rischio significativo. Per stilare la graduatoria sono state inoltre esaminate diverse altre sostanze identificate come potenziali inquinanti emergenti, per le quali era disponibile solo un numero esiguo o inesistente di dati di monitoraggio recenti. Il rischio collegato a ciascuna di queste sostanze è stato calcolato in base alle informazioni disponibili sul loro pericolo intrinseco e sull'esposizione ad esse dell'ambiente. L'esposizione è stata stimata a partire dai dati relativi alla diffusione della produzione e dell'uso, tenendo conto di eventuali dati di monitoraggio disponibili.
(7) Nel corso della raccolta di dati sulle sostanze dell'elenco iniziale, sono stati ottenuti ulteriori dati di monitoraggio per alcune di queste sostanze. La disponibilità di dati affidabili e aggiornati per almeno quattro Stati membri è stata considerata sufficiente al fine di non includerne alcune nell'elenco di controllo. Una volta eliminate tali sostanze, insieme ad alcune altre per le quali vi erano forti dubbi in merito alla loro tossicità o per le quali l'utilizzo sarebbe stato sospeso, le seguenti sostanze sono state identificate tra le prime in graduatoria: l'ossadiazone, il metiocarb, il 2,6-di-terz-butil-4-metilfenolo, il tri-allato, quattro pesticidi neonicotinoidi, l'antibiotico macrolide eritromicina e il 4-metossicinnamato di 2-etilesile. Queste sostanze dovrebbero pertanto essere incluse nell'elenco di controllo, contrassegnate dal loro numero CAS (Chemical Abstracts Service) e dal numero Ue. È stato inoltre stabilito che un quinto pesticida neonicotinoide e due altri antibiotici macrolidi potevano potenzialmente comportare un rischio significativo. La possibilità che sostanze con la stessa modalità di azione possano avere effetti additivi giustifica ulteriormente la proposta di inserirle simultaneamente nella lista di controllo. Dovrebbe essere possibile analizzare i neonicotinoidi simultaneamente, come pure gli antibiotici macrolidi, permettendo che vengano raggruppati nell'elenco.
(8) Conformemente all'articolo 8-ter, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/Ce, la Commissione ha individuato possibili metodi di analisi per le sostanze proposte. Per ogni sostanza presente nella matrice rilevante, il limite di rilevazione del metodo dovrebbe essere almeno pari o inferiore alla concentrazione senza effetti significativi prevista per ogni sostanza specifica. Se nuove informazioni portano a una riduzione della concentrazione senza effetti significativi per particolari sostanze, potrebbe essere necessario abbassare il limite massimo ammissibile del metodo di rilevazione, ma le sostanze rimarrebbero nell'elenco. Non si ritiene che i metodi analitici comportino costi eccessivi.
(9) Ai fini della comparabilità, tutte le sostanze devono essere monitorate nell'intero campione d'acqua. Tuttavia, sarebbe opportuno monitorare il 4-metossicinnamato di 2-etilesile anche nel particolato sospeso o nei sedimenti, a causa della sua tendenza a ripartirsi in questa matrice.
(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/Ce,
ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Il primo elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione di cui all'articolo 8-ter della direttiva 2008/105/Ce figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015.
Allegato
Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione di cui all'articolo 8-ter della direttiva 2008/105/Ce
Denominazione della sostanza o del gruppo di sostanze | Numero CAS (1) | Numero Ue (2) | Metodi di analisi indicativi (3) (4) (5) | Limite massimo ammissibile del metodo di rilevazione (ng/l) |
17-alfa-etinilestradiolo (EE2) | 57-63-6 | 200-342-2 | SPE - LC-MS-MS su grandi volumi | 0,035 |
17-beta-estradiolo (E 2), estrone (e 1) | 50-28-2, 53-16-7 | 200-023-8 | SPE - LC-MS-MS | 0,4 |
diclofenac | 15307-86-5 | 239-348-5 | SPE - LC-MS-MS | 10 |
2,6-di-terz-butil-4-metilfenolo | 128-37-0 | 204-881-4 | SPE - GC-MS | 3.160 |
4-metossicinnamato di 2-etilesile | 5466-77-3 | 226-775-7 | SPE - LC-MS-MS oppure GC-MS | 6.000 |
Antibiotici macrolidi (6) | SPE - LC-MS-MS | 90 | ||
Metiocarb | 2032-65-7 | 217-991-2 | SPE - LC-MS-MS oppure GC-MS | 10 |
Neonicotinoidi (7) | SPE - LC-MS-MS | 9 | ||
Ossadiazone | 19666-30-9 | 243-215-7 | LLE/SPE - GC-MS | 88 |
Tri-allato | 2303-17-5 | 218-962-7 | LLE/SPE - GC-MS oppure LC-MS-MS | 670 |
(1) Chemical Abstracts Service. (2) Numero Unione europea - non disponibile per tutte le sostanze. (3) Per garantire la comparabilità dei risultati provenienti da diversi Stati membri, tutte le sostanze sono monitorate nell'intero campione d'acqua. (4) Metodi di estrazione: - LLE - estrazione liquido-liquido - SPE - estrazione in fase solida Metodi analitici GC-MS - Gascromatografia-spettrometria di massa LC-MS-MS - cromatografia liquida, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadripolo (5) Per il monitoraggio del 2-etilexil 4-metossicinnamato nel particolato sospeso (SPM, suspended particular matter) o nei sedimenti (dimensione < 63 μm), viene utilizzato il seguente metodo analitico: SLE (estrazione solido-liquido) - GC-MS, con un limite di rilevazione massimo di 0,2 mg/kg. (6) Eritromicina (numero CAS 114-07-8; numero Ue 204-040-1), claritromicina (numero CAS 81103-11-9), azitromicina (numero CAS 83905-01-5; numero Ue 617-500-5). (7) Imidacloprid (numero CAS 105827-78-9/138261-41-3, numero Ue 428-040-8), tiacloprid (numero CAS 111988-49-9), tiametoxam (numero CAS 153719-23-4; numero Ue 428-650-4), clotianidin (numero CAS 210880-92-5; numero Ue 433-460-1), acetamiprid (numero CAS (135410-20-7/160430-64-8) |
Note ufficiali
Gu L 348 del 24 dicembre 2008, pag. 84.
Direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Gu L 327 del 22 dicembre 2000, pag. 1).