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Decisione Commissione Ue 2018/840/Ue

Aggiornamento dell'elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque - Articolo 8-ter della direttiva 2008/105/Ce - Abrogazione decisione 2015/495/Ue

Ultima versione disponibile al 20/04/2024

Commissione europea

Decisione di esecuzione 5 giugno 2018, n. 2018/840/Ue

(Guue 7 giugno 2018 n. L 141)

Decisione che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione (Ue) 2015/495 della Commissione

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/Cee, 83/513/Cee, 84/156/Cee, 84/491/Cee e 86/280/Cee, nonché modifica della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio1 , in particolare l'articolo 8-ter, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8-ter, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/Ce prevede la costituzione di un elenco di controllo delle sostanze per le quali devono essere raccolti dati di monitoraggio a livello dell'Unione allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio2 . Il primo elenco di controllo prevedeva per ciascuna sostanza l'indicazione delle matrici per i controlli e dei metodi possibili di analisi che non comportassero costi eccessivi.

(2) L'articolo 8-ter della direttiva 2008/105/Ce precisa, tra l'altro, le condizioni e le modalità per il monitoraggio delle sostanze incluse nell'elenco di controllo e per la comunicazione dei risultati del monitoraggio da parte degli Stati membri.

(3) Le sostanze nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello dell'Unione per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente acquatico, ma per le quali l'insufficienza dei dati di monitoraggio non consente di giungere a una conclusione circa i rischi reali che esse presentano. Le sostanze altamente tossiche, impiegate in molti Stati membri e scaricate in ambiente acquatico ma raramente o mai monitorate, dovrebbero essere prese in considerazione per l'inclusione nell'elenco di controllo. Il processo di selezione dovrebbe tener conto delle informazioni indicate all'articolo 8-ter, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva 2008/105/Ce, prestando particolare attenzione agli inquinanti emergenti.

(4) Il monitoraggio delle sostanze figuranti nell'elenco di controllo dovrebbe generare dati di elevata qualità sulla loro concentrazione nell'ambiente acquatico, adatti a suffragare la valutazione del rischio che sta alla base dell'individuazione delle sostanze prioritarie, nel corso di un esercizio di riesame separato conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/Ce. Nell'ambito di tale riesame, le sostanze che comportano un rischio significativo dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della loro inclusione nell'elenco delle sostanze prioritarie. In seguito, verrebbe stabilito anche uno standard di qualità ambientale che gli Stati membri dovrebbero soddisfare. La proposta di inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze prioritarie dovrebbe essere soggetta a una valutazione d'impatto.

(5) Il primo elenco di controllo delle sostanze è stato istituito dalla decisione di esecuzione (Ue) 2015/4953 della Commissione e conteneva dieci sostanze o gruppi di sostanze, oltre ad un'indicazione delle matrici per i controlli, dei metodi possibili di analisi che non comportassero costi eccessivi e dei limiti massimi ammissibili di rilevazione del metodo.

(6) Conformemente all'articolo 8-ter, paragrafo 2, della direttiva 2008/105/Ce, la Commissione è tenuta ad aggiornare l'elenco di controllo ogni due anni. In sede di aggiornamento dell'elenco, la Commissione elimina dallo stesso tutte le sostanze per le quali si può concludere la valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/Ce senza dati di monitoraggio supplementari.

(7) Nel corso del 2017 la Commissione ha analizzato i dati relativi al primo anno di monitoraggio delle sostanze presenti nel primo elenco di controllo. Sulla base di detta analisi ha concluso che sono disponibili sufficienti dati di monitoraggio di elevata qualità per il tri-allato, l'ossadiazone, il 2,6-di-terz-butil-4-metilfenolo e il diclofenac, e che, di conseguenza, è opportuno rimuovere tali sostanze dall'elenco.

(8) Come previsto dalla decisione di esecuzione (Ue) 2015/495, sarebbe opportuno monitorare il 4-metossicinnamato di 2-etilesile nei sedimenti. Tuttavia, la maggior parte dei dati di monitoraggio raccolti riguardano l'acqua e i pochi dati trasmessi sui sedimenti non sono sufficienti per effettuare un'analisi conclusiva di tale matrice per i controlli. Per assicurare che i dati di monitoraggio raccolti per tale sostanza rispecchino appieno il rischio che comporta, la Commissione svolgerà ulteriori indagini per stabilire se gli Stati membri possano monitorarla nei sedimenti in modo affidabile e comparabile. Nel frattempo, la sostanza dovrebbe essere cancellata dall'elenco di controllo.

(9) Per l'antibiotico macrolide azitromicina e due neonicotinoidi, l'imidacloprid e il tiametoxam, sono ancora necessari ulteriori dati di monitoraggio di elevata qualità per suffragare la valutazione mirata dei rischi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/Ce. Dette sostanze dovrebbero pertanto essere mantenute nell'elenco di controllo. Gli antibiotici macrolidi e i neonicotinoidi sono stati inclusi come gruppi nel primo elenco di controllo per tenere conto del fatto che sostanze con la stessa modalità di azione possono avere effetti additivi. Tale argomentazione giustifica altresì il mantenimento dei due gruppi nell'elenco di controllo, nonostante siano disponibili sufficienti dati di monitoraggio di elevata qualità per alcune singole sostanze di questi gruppi (gli antibiotici macrolidi claritromicina ed eritromicina e i neonicotinoidi acetamiprid, clotianidin e tiacloprid).

(10) Nel corso del 2017 la Commissione ha inoltre raccolto dati su una serie di altre sostanze che potrebbero essere incluse nell'elenco di controllo. Essa ha tenuto conto dei diversi tipi di informazioni pertinenti di cui all'articolo 8-ter, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/Ce e consultato esperti degli Stati membri e gruppi di portatori di interesse. Le sostanze per le quali sussistono dubbi in merito alla loro tossicità o per le quali la sensibilità, l'affidabilità o la comparabilità dei metodi di controllo disponibili non sono adeguate, non dovrebbero essere incluse nell'elenco di controllo. L'insetticida metaflumizone e gli antibiotici amoxicillina e ciprofloxacina sono stati individuati come candidati idonei. L'inclusione dell'amoxicillina e della ciprofloxacina è in linea con il piano d'azione europeo "One health" contro la resistenza antimicrobica4 , che sostiene l'utilizzo dell'elenco di controllo al fine di "migliorare le conoscenze sulla comparsa e sulla diffusione degli antimicrobici nell'ambiente".

(11) Conformemente all'articolo 8-ter, paragrafo 1, della direttiva 2008/105/Ce, la Commissione ha individuato possibili metodi di analisi per le sostanze proposte. Per ogni sostanza, nella matrice rilevante il limite di rilevazione del metodo dovrebbe essere almeno pari o inferiore alla concentrazione senza effetti significativi prevista per ogni sostanza specifica.

(12) Nel corso della revisione del primo elenco di controllo, la Commissione ha individuato nuove informazioni ecotossicologiche per gli antibiotici macrolidi claritromicina e azitromicina, per il metiocarb e per i neonicotinoidi imidacloprid, tiacloprid e tiametoxam, che l'hanno indotta a rivedere le concentrazioni senza effetti previste per tali sostanze. I limiti massimi ammissibili di rilevazione del metodo indicati nell'elenco di controllo per dette sostanze e gruppi di sostanze dovrebbero essere aggiornati di conseguenza.

(13) Si ritiene che i metodi analitici indicati nell'elenco di controllo non comportino costi eccessivi. Se nuove informazioni porteranno, in futuro, a una riduzione della concentrazione senza effetti significativi prevista per sostanze specifiche, potrebbe essere necessario abbassare il limite massimo ammissibile di rilevazione del metodo finché le sostanze rimangono nell'elenco.

(14) Ai fini della comparabilità, tutte le sostanze dovrebbero essere monitorate nell'intero campione d'acqua.

(15) È opportuno abrogare la decisione di esecuzione (Ue) 2015/495.

(16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/Ce,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

L'elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione di cui all'articolo 8-ter della direttiva 2008/105/Ce figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (Ue) 2015/495 è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2018

Allegato

Elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione di cui all'articolo 8-ter della direttiva 2008/105/Ce

Denominazione della sostanza
o del gruppo di sostanze
Numero CAS (1) Numero EU (2) Metodi di analisi indicativi (3) (4) Limite massimo ammissibile di rilevazione del metodo (ng/l)
17-alfa-etinilestradiolo (EE2) 57-63-6 200-342-2 SPE - LC-MS-MS su grandi volumi 0,035
17-beta-estradiolo (E2), estrone (E1) 50-28-2, 53-16-7 200-023-8 SPE - LC-MS-MS 0,4
Antibiotici macrolidi (5) SPE - LC-MS-MS 19
Metiocarb 2032-65-7 217-991-2 SPE - LC-MS-MS
oppure GC-MS
2
Neonicotinoidi (6) SPE - LC-MS-MS 8,3
Metaflumizone 139968-49-3 604-167-6 LLE - LC-MS-MS oppure SPE - LC-MS-MS 65
Amoxicillina 26787-78-0 248-003-8 SPE - LC-MS-MS 78
Ciprofloxacina 85721-33-1 617-751-0 SPE - LC-MS-MS 89
(1) Chemical Abstracts Services
(2) Numero Unione europea – non disponibile per tutte le sostanze
(3) Per garantire la comparabilità dei risultati provenienti da diversi Stati membri, tutte le sostanze sono monitorate in campioni integrali d'acqua.
(4)  Metodi di estrazione:
LLE - estrazione liquido-liquido
SPE - estrazione in fase solida
Metodi di analisi:
GC-MS - Gascromatografia-spettrometria di massa
LC-MS-MS -Cromatografia liquida, spettrometria di massa (tandem) a triplo quadripolo
(5)  Eritromicina (numero CAS 114-07-8; numero UE 204-040-1), claritromicina (numero CAS 81103-11-9), azitromicina (numero CAS 83905-01-5; numero UE 617-500-5)
(6)  Imidacloprid (numero CAS 105827-78-9/138261-41-3, numero UE 428-040-8), tiacloprid (numero CAS 111988-49-9), tiametoxam (numero CAS 153719-23-4; numero UE 428-650-4), clotianidin (numero CAS 210880-92-5; numero UE 433-460-1), acetamiprid (numero CAS (135410-20-7/160430-64-8)

Note ufficiali

1.

Gu L 348 del 24 dicembre 2008, pag. 84.

2.

Direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (Gu L 327 del 22 dicembre 2000, pag. 1).

3.

Decisione di esecuzione (Ue) 2015/495 della Commissione, del 20 marzo 2015, che istituisce un elenco di controllo delle sostanze da sottoporre a monitoraggio a livello dell'Unione nel settore della politica delle acque in attuazione della direttiva 2008/105/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 78 del 24 marzo 2015, pag. 40).

4.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica (COM(2017) 339 final).

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