Rumore

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Piemonte 5 aprile 2013, n. 422

Rumore - Attività produttive rumorose - Cessazione immissioni rumorose - Ordinanze sindacali contingibili e urgenti - Legittimità - A tutela della salute anche di un solo cittadino - Sussiste

È legittima l'ordinanza sindacale contingibile e urgente che dispone la cessazione di immissioni rumorose provenienti da attività produttiva anche a tutela di un solo cittadino.

Lo ha ricordato il Tar Piemonte (sentenza 5 aprile 2013, n. 422) che, nel confermare l'orientamento della giurisprudenza di merito, ha rigettato le doglianze dell'impresa ricorrente che sosteneva che il requisito della eccezionale e urgente necessità della salute pubblica che legittima l'emissione di ordinanze sindacali di cessazione delle attività rumorose ex articolo 9, legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) non ricorre quando solo un cittadino, come nel caso di specie, lamenti emissioni rumorose fastidiose.

I Giudici sono di diverso avviso. Il concetto di "salute pubblica" a tutela della quale sono legittime le ordinanze eccezionali del Sindaco previste dall'articolo 9, legge 447/1995, non
va inteso con come salute di "tutti" i cittadini, ma di "qualunque" cittadino. Quindi, anche il singolo che ritenga messo in pericolo dall'esposizione al rumore il suo diritto alla salute ex articolo 32, Cost., deve essere tutelato dallo Stato coi rimedi predisposti dall'ordinamento, come quello delle ordinanze urgenti di cessazione del rumore.

Tar Piemonte

Sentenza 5 aprile 2013, n. 422

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2011, proposto da:

Consorzio (omissis) società cooperativa a r.legge, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

 

contro

Comune di Savigliano, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) — Piemonte, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis);

 

nei confronti di

(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

 

per l'annullamento:

— dell'ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica 10 ottobre 2011, n. 34, emessa dal sindaco del Comune di Savigliano, con la quale si ordina alla ricorrente, con riferimento all'unità locale di Savigliano, via (omissis), di sospendere con effetto immediato l'attività di essiccazione del mais ed ogni altra lavorazione che comporti emissioni acustiche superiori ai limiti di legge;

— di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e consequenziale, ivi compresi, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 097-cn-2011 prot. n. 98107 in data 11.10.2011 redatto dai tecnici dell'Arpa Piemonte, dipartimento provinciale di cuneo, nonché la relazione tecnica redatta dall'Arpa Piemonte, struttura complessa — Dipartimento provinciale di Cuneo, n,. 5055/cn/2011 in data 7 ottobre 2011, allegata al predetto verbale;

— nonché per la condanna al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Savigliano e di Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa) — Piemonte e di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 15 dicembre 2011 il Consorzio (omissis), società cooperativa a r.legge con sede legale in Cuneo, (in prosieguo: "il Consorzio"), premettendo di essere proprietario in Comune di Savigliano, ai margini del centro abitato ed in contesto a vocazione produttiva ed artigianale, di un capannone dedito alla vendita di prodotti per l'agricoltura ed alla raccolta ed essiccazione di cereali provenienti dal circondario; di avere realizzato, nel corso dell'anno 2011, opere di potenziamento dell'impianto di essiccazione del mais, prevedendo l'installazione di dispositivi idonei a contenere le emissioni acustiche provenienti dalla lavorazione che, peraltro, é stagionale e si svolge solo per due mesi all'anno; che la zona in cui sorge l'impianto é classificata, nel piano di zonizzazione acustica del Comune di Savigliano in classe III; che terminati i lavori di potenziamento dell'impianto il Consorzio rimetteva al Comune la relazione di collaudo fonometrico attestante che solo in un punto in prossimità del confine con la proprietà del sig. (omissis) si era rilevato un livello sonoro pari a 51 dB; che in data 8 settembre 2011 il Comune di Savigliano autorizzava esso Consorzio alla messa in esercizio del nuovo impianto di essiccazione nel periodo 06.00-22.00; che, infine, su segnalazione del sig. (omissis), l'Arpa Piemonte, Dipartimento di Cuneo, effettuava delle misurazioni rilevando, all'interno della abitazione del sig. (omissis), il superamento dei limiti differenziali; tanto premesso ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, a mezzo del quale il Sindaco del Comune di Savigliano ha intimato al Consorzio l'immediata sospensione della attività di essicazione del mais e di ogni altra attività comportante emissioni acustiche superiori ai limiti di legge, sino alla adozione, con esito favorevole, di ulteriori interventi di insonorizzazione.

A sostegno del ricorso il Consorzio ha dedotto:

I) violazione degli articoli 3 e 7 legge 241/1990, per essere stata l'ordinanza impugnata adottata in carenza di contraddittorio;

II) violazione dell'articolo 9 legge 447/1995, dell'articolo 3 legge 241/1990, difetto di motivazione, di istruttoria, di presupposti e travisamento: il requisito della eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente non ricorre quando solo un cittadino privato lamenti emissioni fastidiose di rumori, né é insito nel superamento dei limiti di immissione acustica di cui al Dpcm 14 novembre 1997, ed il provvedimento impugnato motiva solo con riferimento al superamento di detti limiti nella abitazione del vicino confinante;

III) violazione dell'articolo 9 legge 447/1995, dell'articolo 3 legge 241/1990, difetto di motivazione, di istruttoria, di presupposti e travisamento: il provvedimento impugnato non é stato preceduto da adeguata istruttoria, dal momento che ai fini del decidere il Comune ha tenuto in considerazione solo i risultati del monitoraggio eseguito dall'Arpa e non anche la relazione di collaudo prodotta dal Consorzio;

IV) violazione dell'articolo 9 legge 447/1995, dell'articolo 3 legge 241/1990, difetto di motivazione, di istruttoria, di presupposti e travisamento:la sospensione della attività di essicazione non risponde al principio di proporzionalità e non costituisce l'unica cautela contemplata dall'articolo 9 della legge 447/1995;

V) eccesso di potere per carenza o insufficienza di istruttoria, difetto di presupposti e travisamento, violazione di norma regolamentare con riferimento all'articolo 3 ed agli allegati A e B del Dm 16 marzo 1998: i rilievi eseguiti dall'Arpa non si sono svolti con modalità tali da garantire l'attendibilità e la significatività dei risultati;

VI) violazione dell'articolo 9 legge 447/1995, dell'articolo 3 legge 241/1990, difetto di motivazione, di istruttoria, di presupposti e travisamento, contraddittorietà ed illogicità: il provvedimento impugnato difetta del requisito della provvisorietà ed é generico nella indicazione delle misure da adottare.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso sia il Comune di Savigliano che il controinteressato sig. (omissis).

Il ricorso veniva chiamato alle camere di consiglio del 12 gennaio e 15 marzo 2012, allorché é stato rinviato per la discussione di merito prima alla pubblica udienza del 12 luglio e poi a quella del 20 dicembre 2012, allorché é stato introitato a decisione.

Nelle more del giudizio il Consorzio realizzava ulteriori interventi di insonorizzazione al fine di evitare il superamento dei limiti rumorosi previsti dalla normativa vigente nei due mesi di espletamento della attività di essicazione del mais. Terminati detti interventi l'Arpa Piemonte effettuava, tra il 15 ed il 25 settembre 2012 ed in contraddittorio con i tecnici del Consorzio, un nuovo monitoraggio, in esito al quale accertava il superamento del limite differenziale di 50 dB all'interno della abitazione del sig. (omissis) ed a finestre aperte.

Il Comune di Savigliano, con nota del 12/10/2012, comunicava al Consorzio che non risultavano adempiute le condizioni indicate nella ordinanza n. 34/2011 per la prosecuzione della attività; l'ente ricorrente instava allora, con nota del 16 ottobre 2012, per il rilascio immediato di una autorizzazione in deroga al fine di poter portare a termine la campagna cerealicola, impegnandosi comunque a far eseguire tutti gli ulteriori interventi di bonifica acustica preannunciati nel mese di giugno 2012.

Il Comune ha infine rilasciato l'autorizzazione all'espletamento della attività in deroga ai valori limite, e ciò con provvedimento del 17 ottobre 2012.

Tanto sopra premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto.

A migliore comprensione della decisione va ricordato che in materia di immissioni acustiche la normativa vigente (legge 447/1995 e Dpcm 14 novembre 1997) richiede il rispetto di diversi tipi di limiti e precisamente: a) il c.d. limite di emissione, che rappresenta il massimo rumore producibile da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa; b) il c.d. limite di immissione, che rappresenta invece il massimo rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore all'interno di un ambiente abitativo, misurato in prossimità dei ricettori; c) il c.d. limite differenziale, che rappresenta la soglia di rumore ambientale equivalente oltre la quale la differenza tra tale rumore ed il rumore di fondo non deve superare determinati limiti. L'articolo 4 del Dpcm 14 novembre 1997 fissa detti limiti in 5 dB durante il giorno ed i 3 dB durante il periodo notturno e la soglia oltre la quale si deve far luogo alla verifica di tale valore differenziale é quella dei 50 dB del rumore ambientale equivalente misurato di giorno a finestre aperte, e di 35 dB del rumore stesso misurato di notte a finestre chiuse.

Va ancora ricordato che nella prima campagna di monitoraggio l'Arpa aveva determinato il c.d. rumore ambientale residuo in 42,5 dB in prossimità di una delle stanze al primo piano della abitazione (omissis), ed in 42 dB in prossimità di altra stanza del fabbricato medesimo. Tale valore non viene più menzionato nella relazione del'Arpa del settembre 2012, ma non v'è motivo di ritenere che esso possa essere diverso da quello rilevato nel settembre 2011 dal momento che nessuna delle parti ha allegato che nei dintorni siano intervenuti mutamenti idonei ad incidere sulla rumorosità dell'ambiente circostante; inoltre vi è da dire che il Consorzio, dopo l'acquisizione della relazione Arpa del settembre 2012, non ha neppure provato a mettere in dubbio il superamento dei valore differenziale indicato dall'articolo 4 Dpcm 14 novembre 1997, superamento che anche la relazione Arpa del settembre 2012 dà per assodato con riferimento ad una delle misurazioni effettuate il 25 settembre 2012.

Infatti, a seguito dei rilievi effettuati nel settembre 2012 alla presenza del consulente di parte del Consorzio, l'Arpa ha accertato che nelle giornate di normale attività lavorativa non si verifica, all'interno del fabbricato di proprietà del sig. (omissis), il superamento del c.d. limite differenziale, essendo risultato che nei due punti recettori collocati in prossimità di due stanze del primo piano della abitazione (omissis) il rumore ambientale equivalente non ha mai superato i 50 dB. Tuttavia il giorno 25 settembre 2012, in concomitanza con una movimentazione della pala meccanica di caricamento del mais, si é prodotto un rumore impulsivo dovuto all'impatto della benna sul pavimento, il quale ha portato il rumore ambientale equivalente in prossimità di uno dei due recettori a 53,7 dB, valore questo che rende obbligatoria anche la verifica del rispetto del c.d. differenziale. Questo ultimo, in forza di quanto sopra ricordato in punto livello del rumore residuo, deve ritenersi effettivamente superato, atteso che la differenza tra i 53,7 dB del rumore ambientale equivalente e i 42 dB del rumore residuo supera il limite di 5 dB del periodo diurno.

Ed ancora, posto che i valori rilevati dall'Arpa nel corso dell'ultima campagna di monitoraggio non sono contestati dal Consorzio, e tenuto conto del fatto che nel frattempo il ricorrente ha eseguito vari interventi di mitigazione, é ragionevole affermare che anche i risultati della campagna di monitoraggio dell'Arpa del settembre 2011, posti a base della ordinanza impugnata, fossero assolutamente attendibili laddove accertavano un differenziale di 12 dB il 15 settembre 2011 in corrispondenza del recettore n. 1; un differenziale di 9,5 dB il 23 settembre 2011, sempre in corrispondenza del recettore n. 1; ed un differenziale di 13 dB in 16 settembre 2011, in corrispondenza del recettore n. 2.

Tanto chiarito in punto di fatto si deve ora esaminare la questione, sollevata in ricorso, se le ordinanze di cui all'articolo 9 della legge 447/1995 possano essere adottate anche a tutela di un solo privato cittadino e sul presupposto del mero superamento dei limiti di cui al Dpcm 14 novembre 1997.

A tali quesiti la giurisprudenza, con decisioni che il Collegio ha già ritenuto condivisibile (Tar Piemonte n. 1382/2012), ha già dato risposta positiva, mettendo in evidenza che il potere di ricorrere a siffatto strumento eccezionale deve ritenersi consentito in presenza di fenomeni di inquinamento acustico accertati dall'Arpa , tenuto conto del fatto che siffatto inquinamento viene esplicitamente ritenuto dalla legge 447/1995 pericoloso per la salute umana e che né l'Amministrazione né il cittadino esposto all'inquinamento hanno a disposizione alcun diverso strumento al fine di ottenere nel breve termine un abbattimento o la cessazione delle emissioni sonore. (si veda in particolare Tar Campania-Napoli, n. 3556/2011). La stessa giurisprudenza ha anche ritenuto che le ordinanze di cui all'articolo 9 della legge 447/1995 si giustifichino anche qualora l'inquinamento accertato non coinvolga l'intera collettività, ed anche tale proposizione viene condivisa dal Collegio, stante che il concetto di "salute pubblica" non può interpretarsi in senso restrittivo, cioè come riferito alla condizione fisica di tutti i cittadini o di un insieme di essi: chiunque si trovi esposto a situazioni pericolose per la salute deve essere tutelato da parte dello Stato e delle istituzioni che lo rappresentano, e ciò anche in coerenza con il dettato di cui all'articolo 32 Cost.. Conseguentemente ai fini di che trattasi per "salute pubblica" deve intendersi non la salute di tutti i cittadini ma la salute di qualunque cittadino.

Che poi nella fattispecie ricorresse un fenomeno di inquinamento acustico tutelabile ai sensi dell'articolo 9 della legge 447/1995 non pare revocabile in dubbio, stante che, secondo quanto emerge dagli atti del giudizio, é da alcuni anni che l'attività di essicazione del mais condotta dal Consorzio crea problemi di accentuata rumorosità; che la campagna condotta nel settembre 2011 ha rilevato un ampio scostamento dei valori differenziali e che ancora nel settembre 2012 la situazione é risultata essere caratterizzata da criticità: infatti in corrispondenza di un recettore é stata ancora una volta accertata la violazione del differenziale, mentre in corrispondenza dell'altro recettore é stato rilevato un livello del rumore ambientale equivalente prossimo ai 50 dB, che rappresenta la soglia oltre la quale il rumore é considerato dal legislatore non trascurabile. Quindi si può affermare che allo stato, e sino a quando il Consorzio non avrà realizzato tutti gli interventi di mitigazione necessari, il superamento del differenziale risulta una evenienza sempre possibile, se non probabile, durante la stagione della essicazione del mais, stagione che si protrae per due mesi all'anno, durante le quali l'essicatoio é in funzione per 16 ore al giorno consecutive.

Ai fini del decidere, poi, poco importa che solo il recettore posto accanto alla stanza adibita a Bed & Breakfast risulti esposta alle maggiori immissioni: all'epoca in cui l'ordinanza impugnata veniva adottata il superamento dei limiti veniva rilevato in corrispondenza di entrambi i ricettori collocati in prossimità della abitazione (omissis). In ogni caso anche a voler concedere che l'attività ricettiva che il sig. (omissis) ospita nella propria abitazione sia per qualche motivo illegittima si dovrebbe pur sempre considerare che lo stesso controinteressato ed i di lui famigliari debbono poter disporre di ogni locale dell'edificio senza dover risentire degli effetti della attività del vicino stabilimento. Da qui l'infondatezza della richiesta del Consorzio di sospensione del presente giudizio in attesa di definizione di quello avente ad oggetto i provvedimenti con cui il sig. (omissis) è stato autorizzato ad effettuare interventi gli edilizi necessari ad adibire l'edificio a Bed & Breakfast.

Quanto sin qui esposto dà ragione della infondatezza dei motivi articolati sub I, II, III e V.

Il quarto motivo, con cui si lamenta la mancanza di proporzionalità della misura in concreto adottata, deve ritenersi infondato, sia in considerazione del fatto che nonostante tutti gli interventi di mitigazione acustica messi in atto dal Consorzio si continuano a verificare scostamenti dai limiti , sia in considerazione del protrarsi nel tempo della situazione.

È infine destituito di fondamento anche il sesto ed ultimo motivo, con cui si eccepisce il contenuto generico della ordinanza e la sua durata sine die. In realtà il Consorzio ricorrente tende a confondere il contenuto della misura cautelare con il contenuto delle misure di mitigazione acustica da adottare per riportare le emissioni sonore nei limiti di legge: il contenuto della cautela imposta dal Comune é molto chiaro — la sospensione della attività — e ciò basta a dissipare il dubbio sollevato dal ricorrente. Quanto alla mancata previsione di un termine di durata, il Collegio rileva che l'ordine di sospensione é efficace sino al momento in cui il Consorzio sarà in grado di dimostrare di aver adottato misure sufficienti a riportare i valori delle emissioni sonore nei limiti di legge, momento il cui verificarsi dipende unicamente dalla volontà del Consorzio: di conseguenza si può ben affermare che all'ordinanza impugnata risulta apposto un termine di durata.

Per tutte le dianzi esposte considerazioni il ricorso va conclusivamente respinto.

Il comportamento collaborativo tenuto dal Consorzio giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese del giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 5 aprile 2013.

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