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Dm Attività produttive 18 ottobre 2005

Dlgs 230/1995 - Criteri applicativi, modalità, termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati da parte delle società operatrici

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 18 ottobre 2005

(Gu 28 ottobre 2005 n. 252)

Criteri applicativi, modalità, termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati da parte delle società operatrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue modifiche e integrazioni

Il Ministro delle attività produttive

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, di attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e le sue modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, recante l'istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (richiamata nel seguito: l'Apat), ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche;

Considerato il parere espresso dall'Apat con nota 23 settembre 2005, prot. n. 35379;

Ritenuto opportuno dare attuazione all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle attività produttive, sentita l'Apat, sono stabiliti i criteri applicativi, le modalità, i termini di compilazione e di invio del riepilogo dei trasporti di materie radioattive e fissili speciali effettuati con l'indicazione delle materie trasportate, per i trasporti di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nonché gli eventuali esoneri;

 

Decreta:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. I soggetti che effettuano il trasporto di materie radioattive e fissili speciali di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e successive modifiche e integrazioni, in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità, sono obbligati a redigere un riepilogo delle operazioni di trasporto, nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalità stabiliti dal presente decreto.

2. È escluso, dall'ambito di applicazione del presente decreto, il trasporto di sorgenti di tipo riconosciuto di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche ed integrazioni, qualora l'esonero dall'obbligo di riepilogo sia stato previsto nell'atto di conferimento della qualifica di sorgente di tipo riconosciuto.

Articolo 2

Riepilogo dei trasporti effettuati e modalità di trasmissione

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, inviano all'Apat, con cadenza trimestrale, un riepilogo dei trasporti effettuati con l'indicazione delle materie trasportate riportando le informazioni di cui all'allegato I al presente decreto. Una comunicazione scritta deve essere inviata all'Apat anche se, nel trimestre di riferimento, non è stato effettuato alcun trasporto di materie radioattive e fissili speciali. Tale comunicazione deve essere inviata entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

2. Il riepilogo di cui al precedente comma 1, è trasmesso in formato elettronico oppure mediante il modello cartaceo di cui all'allegato II al presente decreto, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. La preparazione e l'invio dei dati in formato elettronico avviene secondo le linee guida riportate nel sito internet dell'Apat (www.apat.gov.it).

Articolo 3

Rapporto annuale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei riepiloghi inviati, l'Apat provvede alla redazione di un rapporto contenente i risultati dell'elaborazione dei dati relativi ai trasporti effettuati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, nell'anno precedente.

2. Il rapporto di cui al comma precedente viene trasmesso al Ministero delle attività produttive e reso disponibile su richiesta, ad altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 4

Aggiornamenti degli allegati

1. Gli allegati I e II costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Gli allegati sono modificati anche in relazione agli intervenuti aggiornamenti tecnici con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Apat.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano per la trasmissione dei riepiloghi da effettuarsi entro il 15 aprile 2006, con riferimento ai dati riferiti al trimestre gennaio-marzo 2006.

2. Le attuali modalità di trasmissione dei dati restano valide fino alla data di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, limitatamente alla materia procedimentale disciplinata dal presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e sue modifiche ed integrazioni, come modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue modifiche ed integrazioni.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato I

Informazioni dettagliate da riportare nei riepiloghi dei dati di cui all'articolo 2

Vettore

Spedizione

Mittente

Vettore precedente

Vettore susseguente

Località di partenza

Località di arrivo

Numero e tipo dei colli trasportati

Categoria dei colli ed indice di trasporto

Materia radioattiva trasportata con informazioni sull'attività e lo

stato fisico

Data inizio e fine trasporto

Allegato II

Modulo per i riepiloghi di cui all'articolo 2

1959 Dm 18 ottobre 2005

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 89 KB


 

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