T.u. Sicurezza sul lavoro, nuovi limiti di esposizione agenti chimici
Sicurezza sul lavoro (Normativa Vigente)
Nuovi valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici, con vigenza 13 maggio 2020 e rinvio al 2023 per le sole attività sotterranee in miniera ed in galleria.
Sono stati introdotti dal Decreto interministeriale del 2 maggio 2020 i nuovi valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici riportati nell'Allegato che sostituisce il precedente Allegato XXXVIII del Dlgs 81/2008. Il decreto si applicata dal 13 maggio 2020, data in cui il testo è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ma è previsto un periodo transitorio per le attività sotterranee in miniera ed in galleria. Solo per queste attività infatti i nuovi valori limite di monossido di azoto, biossido di azoto e monossido di carbonio si applicano dal 22 agosto 2023, come stabilisce l'articolo 2, comma 1 del Dm.
Sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 232, comma 1, del Dlgs 81/2008 il decreto è stato adottato in attuazione della direttiva 2017/164/Ue che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici in attuazione della direttiva 2017/164/Ue - Modifica Dlgs 81/2008
Sicurezza sul lavoro - Sostanze pericolose - Quarto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici- Modifica delle direttive 91/322/Cee, 2000/39/Ce e 2009/161/Ue
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