Decreto direttoriale MinSviluppo economico 20 novembre 2013
Termine di apertura e modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni di cui al Dm 29 luglio 2013
Ultima versione disponibile al 08/11/2024
Ministero dello sviluppo economico
Decreto 20 novembre 2013
Termine di apertura e modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 luglio 2013
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali
Il Direttore generale
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236, recante le modalità per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle Regioni dell'Obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2, del predetto decreto 29 luglio 2013, che prevede che il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni siano definiti con un successivo decreto a firma del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico;
Visto, altresì, che lo stesso articolo 8, comma 2, prevede che con il medesimo provvedimento siano definiti le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, le modalità di presentazione delle richieste di erogazione e che ad esso sia allegato, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui al decreto 29 luglio 2013;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Decreta:
Articolo 1
Modalità di presentazione delle domande di agevolazione
1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013 di cui alle premesse (nel seguito decreto), le imprese sono tenute a presentare, secondo le modalità indicate al comma 2, la seguente documentazione:
a) domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1, riportante anche i dati inerenti alla dimensione dell'impresa proponente, alla tipologia e all'ambito tecnologico del programma di investimento nonché al personale dipendente e qualificato dell'impresa proponente;
b) relazione tecnica del programma di investimento redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2;
c) piano di investimento redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 3;
d) la dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) con riferimento a quanto previsto all'articolo 8, comma 3, lettera c), del decreto, la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio concernente i dati, relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, utili per il calcolo della capacità di rimborso di cui all'articolo 9 del decreto e degli indicatori relativi ai criteri di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto stesso, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4. Tale dichiarazione è resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata digitalmente dal presidente del Collegio sindacale ovvero, nel caso in cui tale organo sociale non sia presente, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
2. La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata al comma 1, firmate digitalmente, devono essere presentate, pena l'invalidità, a partire dalle ore 10.00 del 27 febbraio 20141 , attraverso un'apposita procedura informatica accessibile dalla sezione "Investimenti innovativi nelle Regioni Convergenza (Macchinari)" del sito del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) www.mise.gov.it.
3. La procedura informatica di presentazione della domanda prevede, secondo le istruzioni di dettaglio contenute nell'apposita sezione del sito di cui al comma 2, lo svolgimento delle seguenti attività:
a) registrazione dell'impresa proponente;
b) compilazione della domanda e dei relativi allegati utilizzando l'apposita procedura guidata;
c) acquisizione del codice identificativo della domanda che attesta il completamento delle attività di compilazione della stessa;
d) invio della domanda, utilizzando il codice identificativo di cui alla lettera c).
4. Nella fase di registrazione di cui al comma 3, lettera a), l'impresa proponente è tenuta a inserire il proprio codice fiscale in un'apposita area dedicata. La procedura informatica verifica la correttezza di tale codice e invia un messaggio, contenente la password di primo accesso, all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell'impresa proponente risultante dal registro delle imprese.
5. Le attività di cui al comma 3, lettere da a) a c) inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione possono essere svolte dalle imprese anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine il Ministero rende disponibile la procedura informatica per lo svolgimento di dette attività a partire dal 13 febbraio 2014.
6. La domanda predisposta dall'impresa ai sensi del comma 5 può essere presentata, mediante lo svolgimento dell'attività di cui al comma 3, lettera d), solo a partire dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 2.
7. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e comunicata nel sito internet del Ministero e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
8. Le imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le domande presentate nell'ultimo giorno in cui risultano risorse finanziarie disponibili sono ammesse all'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.
Articolo 2
Istruttoria delle domande di agevolazioni
1. L'attività istruttoria di cui all'articolo 8 del decreto è svolta direttamente dal Ministero ed è articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;
b) valutazione della solidità economico-patrimoniale dell'impresa proponente di cui all'articolo 9 del decreto;
c) valutazione della domanda sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto.
2. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera a), il Ministero, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 1, comma 1, verifica, sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dall'impresa proponente nella domanda di agevolazioni, i requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni e i requisiti oggettivi dei programmi di investimento previsti dal decreto.
3. Nel caso in cui l'impresa presenti più programmi di investimento relativi alla medesima unità produttiva, ai fini della verifica del rispetto dei limiti delle spese ammissibili di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c), del decreto viene considerato l'importo complessivo delle spese ammissibili relative a tutti i programmi di investimento presentati con riferimento alla predetta unità produttiva. A tal fine per unità produttiva si intende la sede o l'unità locale dell'impresa proponente come risultante dal registro delle imprese.
4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera b), il Ministero valuta la solidità economico-patrimoniale dell'impresa proponente sulla base della capacità dell'impresa di rimborsare la parte di sovvenzione da restituire. Tale capacità è accertata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto, verificando, sulla base dei dati relativi all'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda di agevolazione, la seguente relazione:
Cflow ≥ 0,8 x (CFa / N)
dove:
a) "Cflow": indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e degli ammortamenti, determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come segue:
1) il valore relativo al Risultato di esercizio è quello della voce "Risultato prima delle imposte";
2) il valore degli Ammortamenti è dato dalla somma delle voci di cui alla sezione B, punto 10, lettera A (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e alla sezione B, punto 10, lettera B (ammortamento delle immobilizzazioni materiali);
b) "CFa": indica l'importo della parte di sovvenzione da restituire determinato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto, sulla base delle spese individuate dall'impresa nella domanda di agevolazione;
c) "N": indica il numero degli anni di ammortamento della parte di sovvenzione da restituire, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni. A tal fine si ricorda che la sovvenzione da restituire è rimborsata in un periodo della durata massima di 7 anni.
5. Nel caso in cui l'impresa presenti due o più domande di agevolazione, la verifica di cui al comma 4 viene effettuata complessivamente con riferimento a tutti i programmi di investimento presentati.
6. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera c), il Ministero valuta le domande sulla base dei seguenti criteri:
a) Caratteristiche dell'impresa proponente, valutato sulla base dei seguenti indicatori:
1) Copertura finanziaria delle immobilizzazioni
Tale indicatore è determinato come media, con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:
— il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale patrimonio netto";
— il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo "Totale debiti";
— il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Totale immobilizzazioni".
2) Indipendenza finanziaria
Tale indicatore è determinato come media, con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, del rapporto dato dai mezzi propri sul totale del passivo. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice civile, come segue:
— il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";
— il valore relativo al Passivo è quello del totale del "Totale passivo".
3) Incidenza delle spese in ricerca e sviluppo
Tale indicatore è determinato come media, con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, del rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo e il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni. I predetti valori sono determinati come segue:
— il valore delle spese di ricerca e sviluppo, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice civile, è quello della voce B I 2 dell'Attivo "Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" al netto dei costi per pubblicità, come risultante dalla nota integrativa al bilancio d'esercizio;
— il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, è quello della voce A 1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni".
4) Incidenza del personale qualificato
Tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra il numero del personale qualificato e il numero totale del personale dipendente dell'impresa proponente. A tal fine si considera:
— personale qualificato: il personale dipendente iscritto nel libro unico del lavoro dell'impresa proponente in possesso di una laurea (laurea di primo livello o titolo di diploma di laurea di vecchio ordinamento, ovvero titoli di lauree ad esso equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009, laurea specialistica o magistrale) in discipline di ambito tecnico o scientifico come individuate nell'allegato n. 2 del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
— personale dipendente dell'impresa proponente: il personale in pianta organica dell'impresa proponente iscritto nel libro unico del lavoro.
b) Fattibilità tecnica e sostenibilità economico-finanziaria del programma, valutata sulla base dei seguenti indicatori:
1) Fattibilità tecnica del programma
Tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra le spese ammissibili relative ad investimenti puntualmente definiti e il totale delle spese ammissibili. A tal fine per investimenti puntualmente definiti si intendono i beni per i quali siano stati forniti unitamente alla domanda di agevolazione adeguati preventivi di spesa.
2) Sostenibilità del programma, determinata sulla base:
— Incidenza della gestione caratteristica sull'investimento da realizzare
Tale indicatore è determinato come rapporto dato tra il margine operativo lordo e gli investimenti ammessi. I predetti valori sono determinati come segue:
— il valore del margine operativo lordo è determinato come media dei margini operativi lordi (MOL) relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il MOL di ciascun esercizio è determinato, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:
- Voce B 6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
- Voce B 7 "Costo della produzione per servizi";
- Voce B 8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";
- Voce B 9 "Costo della produzione per il personale";
- Voce B 11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
- Voce B 14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione".
— Il valore degli investimenti ammessi è pari al valore degli investimenti oggetto di agevolazione a seguito dello svolgimento da parte del Ministero dell'analisi di congruità dei costi e di pertinenza e innovatività dei beni presentati dall'impresa proponente.
— Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato
Tale indicatore è determinato come media, con riferimento ai dati relativi agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:
— il valore degli oneri finanziari è quello della voce C 17 "Interessi e altri oneri finanziari";
— il valore del fatturato è quello del totale della voce A " Valore della produzione".
c) Qualità della proposta.
Tale criterio è valutato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi e il totale degli investimenti proposti. Il valore degli investimenti ammessi è pari al valore degli investimenti oggetto di agevolazione a seguito dello svolgimento da parte del Ministero dell'analisi di congruità dei costi e di pertinenza e innovatività dei beni presentati dall'impresa proponente.
7. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 3 e 5, i dati contabili sono desunti dalla dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), allegata alla domanda di agevolazione e devono essere riscontrabili dai bilanci ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due esercizi chiusi alla data di presentazione della domanda. Il Ministero nell'ambito delle attività di verifica e controllo effettua a campione la verifica dei predetti dati, acquisendo d'ufficio i bilanci delle imprese proponenti o, nel caso di imprese individuali e di società di persone, richiedendo alle imprese stesse le relative dichiarazioni dei redditi.
8. In relazione a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 6, il Ministero attribuisce un punteggio sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell'allegato n. 5, arrotondato alla seconda cifra decimale.
9. L'attività istruttoria delle domande di agevolazione è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui al comma 8;
b) il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 60 punti.
Articolo 3
Adempimenti successivi alla sottoscrizione del provvedimento di concessione
1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni sono tenute a presentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto, entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, attraverso un'apposita procedura informatica accessibile dalla sezione "Investimenti innovativi nelle Regioni convergenza (Macchinari)" del sito del Ministero www.mise.gov.it:
a) gli ordini di acquisto relativi ai beni previsti dal programma di investimenti, corredati della relativa conferma d'ordine, sottoscritta dal fornitore, contenente l'indicazione dell'importo del costo del bene e l'attestazione che la fornitura avverrà nei termini previsti per la realizzazione del programma di investimenti indicati nel provvedimento di concessione;
b) le coordinate bancarie del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma di investimenti.
2. Il Ministero verifica che gli ordini di acquisto di cui al comma 1, lettera a), siano relativi ai beni oggetto del programma di investimenti agevolato. Nel caso in cui gli ordini siano relativi a beni diversi, fermo restando che l'importo complessivo dell'agevolazione non può essere superiore a quanto definito nel provvedimento di concessione, i beni sono considerati ammissibili, previa verifica del Ministero, solo qualora rientrino nelle categorie di investimenti innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto.
3. Il conto corrente di cui al comma 1, lettera b), deve essere dedicato esclusivamente alla realizzazione del programma di investimenti e deve prevedere un utilizzo conforme alle seguenti modalità:
a) tutti i pagamenti dei titoli di spesa relativi ai beni per i quali sono stati inseriti gli ordini di acquisto di cui al comma 1, lettera a), come ritenuti ammissibili dal Ministero, devono essere effettuati attraverso tale conto corrente ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari con causale: "Bene acquistato ai sensi del decreto Mise 29 luglio 2013";
b) attraverso tale conto corrente non possono essere effettuati pagamenti relativi a titoli di spesa diversi rispetto a quelli indicati alla lettera a), né possono essere disposte ulteriori movimentazioni in uscita fino al completamento delle procedure di erogazione relative al programma di investimenti agevolato;
c) su tale conto corrente possono essere versate esclusivamente le risorse finanziarie nella disponibilità dell'impresa beneficiaria necessarie al pagamento dei titoli di spesa di cui alla lettera a), comprensive di IVA, nonché le quote di agevolazione, anche a titolo di anticipazione, da parte del Ministero.
Articolo 4
Modalità di presentazione delle domande di erogazione
1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero sulla base delle richieste avanzate dalle imprese beneficiarie in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimenti per un importo almeno pari al 20 per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, l'impresa beneficiaria presenta, secondo le modalità indicate al comma 2, la relativa richiesta unitamente alla seguente documentazione:
a) documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto;
b) estratto del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma di investimenti di cui all'articolo 3, comma 3, relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese di cui alla lettera a);
c) quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti;
d) quadro riassuntivo dei costi sostenuti;
e) nel caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto, fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
2. Le richieste di erogazione, complete di tutti gli allegati, devono essere presentate, esclusivamente in formato digitale, secondo le indicazioni che saranno riportate nella sezione "Investimenti innovativi nelle Regioni Convergenza (Macchinari)" del sito del Ministero, successivamente alla presentazione degli ordini di acquisto di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto, entro e non oltre il 30 giugno 2015 e, comunque, non prima di 60 giorni dall'ultima richiesta.
3. Successivamente alla stipula della convenzione di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto, le imprese potranno presentare richieste di erogazione delle agevolazioni anche a fronte di titoli di spesa non ancora pagati. Con successivo decreto direttoriale si provvederà a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta stipula della convenzione e a individuare le modalità di pagamento dei titoli di spesa e l'elenco della documentazione da presentare in luogo di quella indicata al comma 1.
4. Gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e della fideiussione di cui al comma 1, lettera e), sono resi disponibili nella sezione del sito di cui al comma 2.
Articolo 5
Oneri informativi
1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato n. 6 è riportato l'elenco degli oneri informativi gravanti sulle imprese introdotti dal decreto e dal presente provvedimento.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2013
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
Allegato 2
(articolo 1, comma 1)
Allegato 3
(articolo 1, comma 1)
Allegato 4
(articolo 1, comma 1)
Allegato 5
(articolo 2, comma 7)
Punteggi e soglie minime di accesso previste in relazione ai criteri di valutazione
Articolo 8, comma 8, del Dm 29 luglio 2013
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Allegato 6
(articolo 5)
Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 29 luglio 2013 e dal decreto direttoriale 20novembre 2013
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Note redazionali
Termine posticipato alle ore 10:00 del 4 marzo 2014 dal Dd 26 febbraio 2014.