Decreto direttoriale 1° giugno 2015
Bando efficienza energetica 2015 - Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione
Ultima versione disponibile al 10/12/2024
Ministero dello sviluppo economico
Decreto direttoriale 1° giugno 2015
(Comunicato pubblicato sulla Gu 10 giugno 2015 n. 132)
Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazioni. Bando efficienza energetica 2015
Direzione generale per gli incentivi alle imprese
Il Direttore generale
Visto il Programma operativo interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" Fesr 2007-2013 (nel seguito Poi Energia), approvato dalla Commissione europea con decisione del 20 luglio 2007, n. C(2007)6820, come modificata dalla decisione del 19 dicembre 2012, n. C(2012)9719 final;
Viste, in particolare, le linee di attività 1.1 "Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio", 1.2 "Interventi a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria collegata alla ricerca ed all'applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili", 2.1 "Interventi a sostegno dell'imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese e alle reti" del suddetto Poi Energia, che prevedono interventi a sostegno dello sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e dell'uso efficiente dell'energia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 marzo 2014, n. 5, recante le modalità per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi integrati di investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso della energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva delle imprese localizzate nei territori eleggibili alle azioni del Poi Energia, rappresentati dalle regioni dell'obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 aprile 2015 (nel seguito decreto), registrato alla Corte dei conti in data 27 maggio 2015 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, recante, in complementarietà con il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per il rafforzamento della competitività complessiva di imprese localizzate nelle Regioni ex obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attraverso la realizzazione di programmi integrati di investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria utilizzata nei cicli di lavorazione e/o di erogazione dei servizi svolti all'interno di un'unità produttiva;
Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2, del decreto, che prevede che il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni e di erogazione siano definiti con un successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese;
Vista la convenzione stipulata in data 12 febbraio 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione bancaria italiana (Abi) per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente (nel seguito conto corrente vincolato) finalizzato all'erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate e in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri; Visto l'atto integrativo della predetta convenzione, stipulato in data 22 aprile 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione bancaria italiana (Abi) per estendere la disciplina della convenzione medesima alle procedure di erogazione delle agevolazioni di cui al citato decreto ministeriale 5 dicembre 2013;
Visto l'ulteriore atto integrativo (nel seguito atto integrativo), stipulato in data 13 maggio 2015 tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione bancaria italiana (Abi) che estende la disciplina, in quanto applicabile, alle procedure di erogazione delle agevolazioni di cui al decreto, apportando opportune precisazioni alla convenzione medesima;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Decreta:
Articolo 1
Modalità di presentazione delle domande di agevolazione
1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal decreto, le imprese sono tenute a presentare, secondo le modalità indicate al comma 2, la seguente documentazione:
a) domanda di agevolazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore speciale con allegata una copia autentica della procura e corredata della copia dei documenti di riconoscimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 1;
b) piano di investimento, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal medesimo procuratore di cui alla lettera a), redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, riportante anche l'elenco delle eventuali spese già sostenute e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a dette spese redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3. L'impresa proponente dovrà presentare la documentazione probatoria di tali spese pregresse, consistente in titoli di spesa, evidenze dei pagamenti effettuati e quietanze di pagamento rese dai fornitori secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, successivamente alla data di presentazione della domanda, a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello di presentazione e comunque entro le 72 ore successive;
c) relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico qualificato nella forma di perizia giurata secondo lo schema di cui all'allegato n. 5. La sezione C.1 della medesima relazione deve essere compilata con l'ausilio della tabella di conversione riportata nell'allegato n. 5-bis;
d) documentazione comprovante la disponibilità dell'immobile o degli immobili presenti all'interno dell'unità produttiva interessata dal programma di investimento proposto come prescritto dall'articolo 5, comma 4, lettera a), del decreto, la cui durata deve essere pari ad almeno 5 anni per le grandi imprese e ad almeno 3 anni per le piccole e medie imprese a decorrere dalla data di conclusione dell'investimento proposto. Per data di conclusione dell'investimento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammesso alle agevolazioni;
e) qualora siano presenti spese per opere murarie, computo metrico estimativo delle opere murarie ed assimilate redatto da un tecnico abilitato. In calce a detto documento devono essere apposti la firma del tecnico ed il timbro recante gli estremi di iscrizione all'albo professionale;
f) eventuali preventivi relativi alle spese da sostenere riportanti la descrizione ed il costo del bene, dei lavori o servizi oggetto di investimento, il regime Iva applicato, la firma ed il timbro del fornitore e l'attestazione che la fornitura potrà avvenire nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati all'articolo 5, comma 4, lettere d) ed f) del decreto;
g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal medesimo procuratore di cui alla lettera a), in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153. Tale dichiarazione deve essere resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente; lo schema di cui ai moduli A, B o D, secondo il caso che ricorre, deve essere inviato unitamente alla domanda di agevolazione, gli schemi di cui al modulo C devono essere presentati successivamente alla data di presentazione della domanda, a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo a quello di presentazione, e comunque entro le 72 ore successive;
h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato n. 6 rilasciata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal medesimo procuratore di cui alla lettera a), recante l'elenco delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento e l'esplicitazione delle date in cui le stesse sono state conseguite. Nei soli casi per i quali è previsto il silenzio-assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è possibile presentare la domanda di agevolazione successivamente alla presentazione della richiesta di autorizzazione e prima dello scadere dei termini per la formazione dell'assenso. In tali casi, l'emanazione del decreto di concessione previsto all'articolo 8, comma 8, del decreto è subordinata allo scadere dei termini per la formazione dell'assenso; l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali motivi di mancata formazione dell'assenso medesimo, ovvero a confermarlo in sede di restituzione del decreto sottoscritto per accettazione. Nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento non sia soggetta al rilascio di alcuna autorizzazione e/o nulla osta, l'impresa proponente deve rilasciare la medesima dichiarazione attestante l'assenza dell'obbligo di qualsiasi permesso o autorizzazione;
i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7, concernente i dati dell'ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda di agevolazione, per il quale sia stato approvato e depositato il relativo bilancio, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, per cui sia stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi, utili per la verifica della situazione economico-finanziaria dell'impresa di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto e, nel caso di agevolazione richiesta dall'impresa nella forma del finanziamento agevolato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto, per il calcolo della capacità di rimborso prevista all'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto. Tale dichiarazione è rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal medesimo procuratore speciale di cui alla lettera a) e da questi firmata digitalmente ed è controfirmata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
l) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal medesimo procuratore di cui alla lettera a) e redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 8, concernente i dati necessari alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria, di cui all'articolo 31, comma 8— quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
m) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai requisiti richiesti ai fini dell'applicazione del regolamento (Ue) n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 9.
2. La domanda di agevolazione e la documentazione indicata al comma 1 devono essere presentate, pena l'invalidità, a partire dalle ore 10.00 del 30 giugno 2015, esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica accessibile dalla sezione "Nuovo Bando efficienza energetica" del sito del Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) www.mise.gov.it.
3. La procedura informatica di presentazione della domanda prevede, secondo le istruzioni di dettaglio contenute nell'apposita sezione di cui al comma 2, l'espletamento dei seguenti adempimenti:
a) registrazione dell'impresa proponente;
b) acquisizione del codice identificativo della domanda;
c) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni e caricamento degli allegati previsti utilizzando l'apposita procedura guidata;
d) presentazione della domanda, utilizzando il codice identificativo di cui alla lettera b) solo a partire dal termine di cui al comma 2;
e) integrazione della documentazione precedentemente trasmessa, entro le 72 ore successive alla presentazione di cui alla lettera d).
4. Nella fase di registrazione di cui al comma 3, lettera a), l'impresa proponente è tenuta ad inserire il proprio codice fiscale in un'apposita area dedicata. La procedura informatica verifica la correttezza di tale codice e invia un messaggio, contenente la password di primo accesso, all'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell'impresa proponente risultante dal registro delle imprese.
5. Le attività di cui al comma 3, lettere da a) a c), inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione possono essere svolte dalle imprese anche prima dell'apertura del termine di presentazione delle domande di cui al comma 2. A tal fine il Ministero rende disponibile la procedura informatica per l'espletamento dei predetti adempimenti a partire dalle ore 10.00 del 22 giugno 2015.
6. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione per ciascuna unità produttiva.
7. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
8. Le imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Le domande presentate nell'ultimo giorno in cui risultano disponibili risorse finanziarie sono ammesse all'istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, del decreto. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.
Articolo 2
Istruttoria delle domande di agevolazione
1. L'attività istruttoria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto è svolta dal Ministero ed è articolata nelle seguenti fasi:
a) verifica della completezza e conformità della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
b) verifica della situazione economico-finanziaria prevista dall'articolo 9 del decreto.
2. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, lettera a), il Ministero, oltre a riscontrare la completezza della domanda e la conformità della stessa agli schemi di cui all'articolo 1, comma 1, verifica, sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dall'impresa proponente nella domanda di agevolazione, che la stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4 del decreto e che il programma di investimenti rispetti i requisiti oggettivi di ammissibilità di cui agli articoli 5 e 6 del decreto.
3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, lettera b), il Ministero valuta le condizioni economico-finanziarie dell'impresa proponente sulla base dei dati contabili desunti dalla dichiarazione di cui all'allegato n. 7; in particolare:
a) per tutte le imprese, verifica gli indicatori "Indipendenza finanziaria (Indicatore A)" e "Copertura degli oneri finanziari (Indicatore B coverage)", tenendo conto delle modalità e dei punteggi indicati nell'allegato n. 10. Ai fini dell'ammissibilità della domanda di agevolazione, il punteggio complessivo totalizzato dall'impresa proponente deve essere almeno pari a 20;
b) per i soli programmi che accedono alle agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto, valuta la capacità dell'impresa proponente di rimborsare il finanziamento richiesto, verificando sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato (o dall'ultima dichiarazione dei redditi) la seguente relazione:
Cflow ≥ 0,8 x (CFa / N)
dove:
"Cflow": indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e degli ammortamenti, determinati con riferimento allo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come segue:
— il valore relativo al Risultato di esercizio è quello della voce "Risultato prima delle imposte";
— il valore degli Ammortamenti è dato dalla somma delle voci di cui alla sezione B, punto 10, lettera A "Ammortamento delle immobilizzazione immateriali" e della sezione B, punto 10, lettera B "Ammortamento delle immobilizzazione immateriali";
"CFa": indica l'importo della parte di sovvenzione da restituire determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto, sulla base delle spese individuate dall'impresa nella domanda di agevolazione e ritenute ammissibili dal Ministero in fase di istruttoria;
"N": indica il numero degli anni di ammortamento della parte di finanziamento da restituire, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazione, nel limite massimo di 10 anni previsto dall'articolo 7, comma 2, del decreto.
4. Nel caso in cui l'impresa presenti due o più domande di agevolazione, ciascuna relativa a una diversa unità produttiva, per i soli programmi che accedono alle agevolazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto, la verifica della capacità di rimborso di cui al comma 3, lettera b), del presente decreto è effettuata in relazione all'importo complessivo di tutti i programmi di investimento presentati e ritenuti ammissibili dal Ministero in fase di istruttoria. Qualora la capacità di rimborso dell'impresa proponente non fosse tale da soddisfare l'intero ammontare, la valutazione di ammissibilità delle domande di agevolazione presentate verrà effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
5. Per i programmi di investimento già avviati alla data di presentazione della domanda di agevolazione il Ministero provvede a verificare la corrispondenza tra le spese già sostenute e la relativa documentazione probatoria, nonché ad accertarne la pertinenza al programma.
6. Il Ministero provvede inoltre a verificare:
a) la regolarità contributiva dell'impresa proponente, cui è subordinata l'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
b) il regolare possesso dei permessi e/o delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del programma di investimento proposto.
7. L'attività istruttoria è conclusa positivamente a condizione che tutte le verifiche di cui al presente articolo siano state espletate con esito positivo. Per le domande che soddisfano detta condizione il Ministero determina l'importo totale delle agevolazioni concedibili alla medesima impresa unica, come definita nel decreto, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 7, commi 1 e 5, del decreto. Nel caso di insussistenza della predetta condizione il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 3
Adempimenti post concessione ed erogazione della quota parte di agevolazione relativa a spese pregresse
1. L'impresa beneficiaria provvede a sottoscrivere digitalmente il provvedimento di concessione per accettazione degli oneri ed obblighi in esso contenuti ed a rinviarlo tramite Pec al Ministero, entro 10 giorni dalla data di ricezione, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.
2. Qualora siano presenti spese pregresse, ritenute ammissibili dal Ministero, unitamente al decreto di concessione l'impresa beneficiaria deve trasmettere richiesta di erogazione delle agevolazioni corrispondenti, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 11.
3. L'impresa beneficiaria è tenuta ad apporre sui titoli di spesa relativi alle spese pregresse ammesse alle agevolazioni, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "Poi Energie rinnovabili e risparmio energetico. Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione della ... (prima o seconda) quota del programma n. ... Nuovo Bando efficienza energetica ex Dm 24 aprile 2015".
4. Il Ministero eroga la quota parte di agevolazione relativa alle spese pregresse entro il trentesimo giorno successivo alla ricezione tramite Pec della predetta richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni documentali.
Articolo 4
Disposizioni di carattere generale sull'erogazione delle agevolazioni per stato di avanzamento lavori
1. L'agevolazione è erogata dal Ministero in due quote, la prima delle quali almeno pari al 30 per cento del totale della spesa ammessa, sulla base delle richieste avanzate dall'impresa beneficiaria in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento.
2. Fermi restando i termini massimi per la realizzazione del programma di investimento indicati all'articolo 5, comma 4, lettere d) ed f), del decreto, l'impresa beneficiaria deve presentare l'ultima richiesta di erogazione entro 3 mesi dalla data di conclusione dell'investimento stesso.
3. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni nella forma di finanziamento agevolato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto possono optare per una delle due modalità di erogazione delle agevolazioni previste, consistenti in:
a) erogazione per stati d'avanzamento, sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate, secondo le modalità stabilite nel presente decreto e sulla base di quanto previsto dall'atto integrativo;
b) erogazione per stati d'avanzamento, sulla base di fatture d'acquisto quietanzate.
4. Nel caso di erogazione delle agevolazioni nella modalità di cui alla lettera a) del comma 3, dette erogazioni saranno effettuate prima che l'impresa beneficiaria abbia provveduto al pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolati. I pagamenti delle relative fatture sono effettuati tramite il conto corrente vincolato di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto.
5. La scelta della modalità di erogazione deve essere effettuata contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione e non potrà essere modificata.
6. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni nella forma di contributo in conto impianti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto possono richiedere l'erogazione delle agevolazioni esclusivamente secondo la modalità di cui alla lettera b) del comma 3.
7. Nel modulo di richiesta di ciascuna erogazione l'impresa beneficiaria è tenuta a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione del certificato antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dall'impresa beneficiaria, l'impresa deve allegare alla richiesta di erogazione la medesima documentazione indicata all'articolo 1, comma 1, lettera g). I tempi previsti per l'erogazione delle agevolazioni possono subire variazioni per l'acquisizione della predetta certificazione.
8. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Ministero è altresì subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria, tramite l'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (Durc), in applicazione di quanto previsto all'articolo 31, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
9. Le richieste di erogazione, complete di tutti gli allegati, devono essere presentate con le modalità indicate nell'apposita sezione "Nuovo Bando efficienza energetica" del sito del Ministero www.mise.gov.it.
Articolo 5
Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate
1. Con riferimento alla modalità di erogazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), l'impresa beneficiaria è tenuta ad aprire un conto corrente vincolato presso una delle banche convenzionate di cui all'elenco riportato nell'apposita sezione "Nuovo Bando efficienza energetica" del sito del Ministero www.mise.gov.it e nel sito dell'Abi www.abi.it. Per l'apertura, la gestione e la tenuta del conto corrente vincolato si rinvia a quanto previsto dall'atto integrativo. L'impresa beneficiaria è tenuta a conferire alla banca presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili e ad assicurare la disponibilità sul medesimo conto, pro quota per ogni stato di avanzamento lavori presentato, delle risorse finanziarie di propria competenza.
2. L'impresa beneficiaria presenta richiesta di erogazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 12, unitamente a:
a) copia del modulo di richiesta di apertura del conto corrente vincolato, controfirmato dalla banca convenzionata;
b) estratto conto che attesti la presenza sul conto corrente vincolato di una disponibilità finanziaria pari alla somma del 25 per cento del valore dei beni di investimento oggetto della richiesta di erogazione e dell'Iva relativa ai medesimi beni;
c) copia della documentazione di spesa: i titoli di spesa devono riportare, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "Poi Energie rinnovabili e risparmio energetico. Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione della ... (prima o seconda) quota del programma n. ... Nuovo bando efficienza energetica ex Dm 24 aprile 2015";
d) elenco dei fornitori redatto secondo il modello di cui all'allegato n. 13;
e) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie.
3. La richiesta per l'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni deve essere presentata dall'impresa beneficiaria entro 3 mesi dalla data di conclusione dell'investimento e corredata, oltre che della documentazione di cui al comma 2, anche della documentazione finale di spesa, costituita da:
a) relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 14;
b) quadro riassuntivo dei costi sostenuti;
c) dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 15, relativa all'identificazione dei beni oggetto di agevolazione;
d) dichiarazioni dei fornitori attestanti il requisito "nuovo di fabbrica", redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 16.
4. Entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, il Ministero provvede a:
a) effettuare le verifiche di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto ed all'articolo 4 del presente decreto ed erogare l'agevolazione sul conto corrente vincolato dell'impresa beneficiaria;
b) comunicare il nulla osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato e trasmettere l'elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:
1) riferimenti identificativi delle fatture da pagare, dei relativi importi e delle quote di agevolazione;
2) codice Iban dei fornitori;
3) nel caso di fatture ritenute in tutto o in parte non ammissibili, codice Iban del beneficiario con indicazione dell'importo da accreditare in restituzione delle risorse finanziarie di competenza del beneficiario già versate sul conto corrente vincolato a valere su fatture risultate essere, a seguito dei controlli del Ministero, in tutto o in parte non ammissibili.
5. Il nulla osta di cui al comma 4, lettera b), è trasmesso dal Ministero alla banca convenzionata anche in caso di mancata erogazione dell'agevolazione per irregolarità contributiva o per altri impedimenti di carattere amministrativo, indicando, con riferimento ai beni di investimento ritenuti ammissibili, importo e codice Iban dei fornitori e dandone comunicazione all'impresa beneficiaria. In tal caso, quest'ultima deve assicurare con risorse proprie la disponibilità sul conto corrente vincolato dell'intera somma necessaria al pagamento dei fornitori e deve trasmettere al Ministero l'estratto conto attestante l'avvenuto pagamento.
6. Nel caso in cui gli impedimenti di cui al comma 5 siano superati, il Ministero, verificato l'effettivo pagamento delle fatture da parte dell'impresa beneficiaria, dispone l'erogazione dell'agevolazione sul conto corrente intestato all'impresa beneficiaria indicato nella richiesta di erogazione.
7. A conclusione dell'investimento, utilizzando le specifiche modalità comunicate dal Ministero nell'apposita sezione "Nuovo Bando efficienza energetica" del sito www.mise.gov.it l'impresa beneficiaria deve presentare entro 30 giorni dall'erogazione da parte del Ministero dell'ultima quota del finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni, l'estratto del conto corrente vincolato relativo all'intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell'ultima quota del finanziamento. Contestualmente, il beneficiario trasmette al Ministero copia della richiesta di chiusura del conto corrente vincolato e di restituzione delle eventuali somme eccedenti le esigenze di realizzazione dell'investimento.
8. La banca convenzionata procede alla chiusura del conto corrente vincolato e alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione della comunicazione del Ministero attestante l'avvenuta realizzazione del programma d'investimento. Entro 15 giorni dalla chiusura del conto corrente vincolato il beneficiario deve trasmettere al Ministero la documentazione relativa alla chiusura.
9. L'ammontare complessivo dell'agevolazione concessa è rideterminato dal Ministero a conclusione del programma di investimento, sulla base delle erogazioni effettuate, anche ai fini della determinazione del piano di ammortamento.
Articolo 6
Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto quietanzate
1. Con riferimento alla modalità di erogazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), l'impresa beneficiaria presenta richiesta di erogazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 17, unitamente a:
a) quadro riassuntivo dei costi sostenuti, relativo allo stato d'avanzamento oggetto della richiesta;
b) documentazione di spesa: i titoli di spesa devono riportare, mediante l'utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "Poi Energie rinnovabili e risparmio energetico. Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione della ... (prima o seconda) quota del programma n. ... Nuovo Bando efficienza energetica ex Dm 24 aprile 2015";
c) evidenze dei pagamenti effettuati. In caso di pagamenti cumulativi di più fatture l'impresa deve presentare una distinta di pagamento, emessa dall'istituto di credito che ha effettuato il pagamento su ordine del richiedente medesimo, nella quale sono evidenziati i pagamenti analitici di ogni singola fattura. Sono escluse fatturazioni a corpo;
d) dichiarazioni liberatorie dei fornitori, attestanti anche il requisito "nuovo di fabbrica" per i beni oggetto del programma di investimento, redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 4;
e) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie.
2. La richiesta per l'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni deve essere presentata dall'impresa beneficiaria entro 3 mesi dalla data di conclusione dell'investimento e corredata, oltre che della documentazione di cui al comma 1, anche della documentazione finale di spesa, costituita da:
a) relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 14;
b) dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 15, relativa alla identificazione dei beni.
3. Per le richieste di erogazione per cui le attività di verifica di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto ed all'articolo 4 del presente decreto si siano concluse con esito positivo, il Ministero provvede ad erogare i relativi importi entro 45 giorni dalla loro presentazione sul conto corrente intestato all'impresa beneficiaria indicato nella domanda di agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, con facoltà di subordinare l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo a una eventuale verifica ispettiva in loco.
4. L'ammontare complessivo dell'agevolazione concessa è rideterminato dal Ministero a conclusione del programma di investimento, sulla base delle erogazioni effettuate, anche ai fini della determinazione del piano di ammortamento.
Articolo 7
Variazioni
1. In caso di variazioni che comportino la modifica straordinaria dell'assetto giuridico/societario dell'impresa beneficiaria (fusioni, incorporazioni, scorporo, fitto o cessione di ramo d'azienda, ecc.), quest'ultima deve darne tempestiva comunicazione al Ministero, trasmettendo copia dell'atto relativo all'operazione societaria in questione.
2. Nel caso in cui all'impresa beneficiaria subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni, fermo restando l'obbligo di cui al comma 1 relativo alla tempestiva comunicazione da parte del soggetto titolare delle agevolazioni, riportante anche una esplicita rinuncia alle stesse. Il subentro nella titolarità della concessione può essere autorizzato a condizione che sia verificato, anche in capo al soggetto subentrante, il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 4 e 9 del decreto e che lo stesso soggetto subentrante sottoscriva l'impegno a rispettare tutte le obbligazioni previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.
3. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimenti approvato, ovvero agli obiettivi del programma.
4. Le variazioni dei singoli beni di investimento, lavori e servizi identificati in allegato al provvedimento di concessione devono essere tempestivamente comunicate al Ministero. La richiesta di variazione deve essere accompagnata da una nuova relazione tecnica asseverata e giurata da un tecnico qualificato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 18, corredata dei preventivi relativi ai beni di investimento oggetto di variazione rispetto a quelli indicati nel piano di investimento approvato e allegato al provvedimento di concessione e dello schema di riepilogo del piano degli investimenti con le variazioni proposte, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 19. Il Ministero procede alle opportune verifiche e valutazioni ai fini dell'accoglimento ovvero del rigetto della variazione proposta, fermo restando che l'importo complessivo dell'agevolazione concessa non può essere superiore a quanto definito nel provvedimento di concessione.
5. Non sono ammesse le variazioni al piano di investimenti approvato relative a tipologie di investimento che comportino un trasferimento di risorse tra la linea di attività 1.2 del Poi Energia, che finanzia gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto, e la linea di attività 2.1 del Poi Energia, che finanzia gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto, così come riportate nel decreto di concessione delle agevolazioni.
6. Qualora l'impresa beneficiaria realizzi in modo parziale il programma di investimento agevolato, ma lo stesso risulti organico e funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto, il Ministero provvede alla revoca parziale dell'agevolazione concessa, in misura proporzionale al valore del programma di investimento agevolato non realizzato.
7. Eventuali variazioni relative alla localizzazione delle attività sono ammissibili, purché l'unità produttiva ricada all'interno dei territori delle regioni ex obiettivo convergenza. Dette variazioni non devono inficiare i tempi di realizzazione del programma di investimenti approvato e devono essere tempestivamente comunicate e approvate dal Ministero.
8. Le variazioni relative alle informazioni necessarie per la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (Durc) devono essere tempestivamente comunicate al Ministero, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti.
Articolo 8
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione e mediante verifica in loco, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.
2. Per i programmi d'investimento ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità di aiuto.
Articolo 9
Oneri informativi
1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato n. 20 è riportato l'elenco degli oneri informativi previsti dal decreto e dal presente provvedimento, introdotti o eliminati rispetto a quelli previsti dall'analogo intervento agevolativo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 citato nelle premesse.
Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it, e della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 2015.
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato 5-bis
Allegato 6
Allegato 7
Allegato 8
Allegato 9
Allegato 10
Allegato 11
Allegato 12
Allegato 13
Allegato 14
Allegato 15
Allegato 16
Allegato 17
Allegato 18
Allegato 19