Avviso pubblico Min Sviluppo economico 12 maggio 2015
Cofinanziamento di programmi regionali a sostegno di diagnosi energetiche delle Pmi o sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme Iso 50001
Ultima versione disponibile al 07/10/2024
Ministero dello sviluppo economico
Avviso pubblico 12 maggio 2015
(Comunicato pubblicato in Gu 23 maggio 2015 n. 118)
Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (Pmi) o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme Iso 50001 ai sensi dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Premesso che
a) l'articolo 8, comma 2, della direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/Ce e 2010/30/Ue e abroga le direttive 2004/8/Ce e 2006/32/Ce, prevede che gli Stati membri elaborino programmi intesi ad incoraggiare le Pmi a sottoporsi a audit energetici e favorire la successiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit. Sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori e fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono istituire regimi di sostegno per le Pmi al fine di coprire i costi di un audit energetico e i costi dell'attuazione di interventi altamente efficaci in rapporto ai costi in esso raccomandati;
b) il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 di attuazione della direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica ed in particolare l'articolo 8, comma 9, dispone che entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, pubblichi un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle Pmi o l'adozione nelle Pmi di sistemi di gestione conformi alle norme Iso 50001. I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione Iso 50001;
c) il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102 di attuazione della direttiva 2012/27/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica ed in particolare l'articolo 8, comma 10 , dispone che all'attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente;
d) i fondi di cui al precedente punto c) relativi all'anno 2014 sono stati allocati su un apposito capitolo del Ministero dello sviluppo economico.
Tutto ciò premesso,
il Ministero dello sviluppo economico — Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia
adottano il presente Avviso
Articolo 1
Finalità
1. Il presente avviso è finalizzato al cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e Province Autonome per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme Iso 50001 da parte delle Pmi che non ricadono negli obblighi di cui all'articolo 8, comma 3 del Dlgs 102/2014.
2. Il presente avviso definisce le modalità di presentazione, da parte delle Regioni e Province autonome, dei programmi di cui al comma 1, le modalità di erogazione del cofinanziamento e le successive attività di gestione e controllo.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente avviso valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, di seguito solo decreto legislativo.
Articolo 3
Caratteristiche dei programmi di sostegno delle diagnosi energetiche nelle Pmi
1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 1, rispettano i seguenti criteri:
a) gli incentivi sono concessi dalle Regioni e Province autonome alle Pmi operanti nel proprio territorio, selezionate attraverso apposito bando, nel rispetto delle spese ammissibili di cui alla lettera c), nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e sono erogati a seguito dell'effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi, o a seguito dell'ottenimento della conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma Iso 50001;
b) possono beneficiare delle agevolazioni concesse dalle Regioni le Pmi che sono in possesso dei seguenti requisiti:
i. essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;
ii. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
iii. trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
iv. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
v. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
vi. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce.
c) sono ritenute ammissibili unicamente le spese documentate, al netto di Iva, sostenute dalle Pmi per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all'allegato 2 al decreto legislativo o sostenute per l'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma Iso 50001. Per le diagnosi energetiche la conformità ai criteri di cui all'allegato 2 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche Uni Cei 16247-1-2-3-4;
d) il certificato di conformità del sistema di gestione dell'energia alla norma Iso 50001 deve essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento;
e) le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dalla ultimazione degli interventi previsti nella diagnosi energetica, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera a), inviano alle rispettive Regioni o alle Province autonome il rapporto di diagnosi, la documentazione attestante i costi sostenuti per la diagnosi e per gli interventi realizzati, nonché il verbale di fine lavori o comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti interventi. I lavori di realizzazione degli interventi individuati nella diagnosi energetica terminano entro e non oltre 24 mesi dalla data di esecuzione della diagnosi energetica;
f) le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dal rilascio della certificazione di conformità alle norme Iso 50001, inviano alle Regioni o alle Province autonome la documentazione attestante la certificazione e i costi sostenuti per l'attuazione del sistema di gestione dell'energia conforme alle norme Iso 50001;
g) sono ritenute altresì ammissibili le spese sostenute dalla Regione per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione delle Pmi sull'importanza di effettuare le diagnosi energetiche, nella misura massima del 10% del costo complessivo di realizzazione del programma.
Articolo 4
Risorse disponibili e loro ripartizione
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo, al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede con uno stanziamento di 15 milioni di euro a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi, relativi all'anno 2014, delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 destinati ai progetti energetico-ambientali. Per gli anni successivi, fino al 2020, le risorse per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 1, comma 1, saranno rese disponibili dal Ministero dello sviluppo economico con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30, e dell'articolo 8, comma 9 del decreto legislativo, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.
2. Le risorse allocate per l'anno 2014 ai sensi del comma 1, diminuite dell'importo indicato all'articolo 6, comma 2, sono assegnate secondo il seguente riparto in maniera proporzionale al numero di Pmi presenti a livello regionale:
Lombardia | 18% |
Lazio | 9% |
Veneto | 9% |
Campania | 8% |
Emilia Romagna | 8% |
Piemonte | 8% |
Toscana | 7% |
Puglia | 6% |
Sicilia | 6% |
Liguria | 3% |
Marche | 3% |
Abruzzo | 2% |
Calabria | 2% |
Friuli V.G. | 2% |
Sardegna | 2% |
Trentino - Alto Adige | 2% |
Umbria | 2% |
Basilicata | 1% |
Molise | 1% |
Valle d'Aosta | 1% |
3. Le risorse assegnate alla Regione Trentino-Alto Adige sono ugualmente ripartite tra le Provincie autonome di Trento e di Bolzano.
4. Qualora si dovesse verificare il mancato utilizzo, totale o parziale, delle risorse così come ripartite su base regionale, il Ministero dello sviluppo economico provvede a sommare tali risorse rimanenti alle risorse disponibili per gli anni successivi, opportunamente e nuovamente suddivise secondo quanto previsto al comma 2.
Articolo 5
Modalità di presentazione dei programmi e di erogazione del finanziamento
1. Le Regioni e le Province autonome, entro il 30 giugno 2015, presentano i programmi di sostegno di cui all'articolo 1, comma 1 al Ministero dello sviluppo economico. I programmi di sostegno possono essere stati avviati anche prima della data di pubblicazione del presente avviso purché in corso di realizzazione e conformi alle disposizioni del presente avviso.
2. Il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto di Enea, entro il 15 settembre 2015 valuta i programmi di cui al comma 1 in base ai criteri di cui all'articolo 3 e, laddove non sussistano motivi ostativi, stipula apposita convenzione con la Regione o la Provincia autonoma interessata all'attuazione del programma stesso e informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. La convenzione di cui al comma 2 prevede almeno i seguenti contenuti:
a) data di avvio e durata del programma, la quale non può essere superiore a 36 mesi;
b) data ultima utile, per la Regione o la Provincia autonoma che attua il programma in questione, per la presentazione della richiesta, al Ministero dello sviluppo economico, di erogazione del cofinanziamento;
c) informazioni relative alle diagnosi e alle certificazioni ammesse a finanziamento, raccolte con le modalità di cui all'articolo 6 comma 1, che la Regione o la Provincia autonoma deve fornire al Ministero dello sviluppo economico nell'ambito della richiesta di cui alla lettera b), tra le quali rientrano almeno: l'elenco delle imprese beneficiarie e, per ciascuna impresa, il costo sostenuto per la realizzazione delle stesse diagnosi e certificazioni, gli interventi di efficientamento realizzati e quelli realizzabili con i tempi di ritorno dei relativi investimenti, la stima dei risparmi energetici conseguibili; le stesse informazioni sono trasmesse anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
d) le modalità e i tempi per l'erogazione del cofinanziamento concesso dal Ministero dello sviluppo economico, previa valutazione delle informazioni fornite nella richiesta di cui alla lettera b) e dello stato avanzamento dei lavori.
4. L'ammontare del cofinanziamento dei programmi di sostegno concesso dal Ministero dello sviluppo economico rispetta i seguenti criteri:
a) le diagnosi energetiche ammesse sono finanziate nella misura massima del 25% delle spese ammissibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), fino ad un massimo di € 5.000, al netto di Iva;
b) le procedure di attuazione di un sistema di gestione conforme alla norma Iso 50001 ammesse sono finanziate nella misura massima del 25% delle spese ammissibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), fino ad un massimo di € 10.000, al netto di Iva.
Articolo 6
Monitoraggio e disposizioni finali
1. L'Enea, nell'ambito della banca dati di cui all'art. 8, comma 5 del Dlgs 102/2014, mette a disposizione delle Regioni e delle Provincie autonome, un sistema informativo per la raccolta dei dati di cui all'articolo 5 comma 3 lettera c).
2. L'Enea mette a disposizione delle Regioni e delle Provincie autonome le informazioni utili alla predisposizione dei programmi.
3. All'attuazione delle attività effettuate da Enea e previste dal presente avviso si provvede nel limite massimo di 75.000 euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1 e previo riconoscimento dei costi sostenuti non coperti da altri finanziamenti a carico dello Stato.
4. Il presente bando è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e dello stesso è data notizia sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2015.