Energia

Normativa Vigente

print

Dm Sviluppo economico 9 agosto 2012

Modifiche al Dm 6 agosto 2010, di adozione del bando per l'agevolazione di programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia

Parole chiave Parole chiave: Efficienza energetica | Energia | Energie rinnovabili | Edilizia | Bandi | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Edilizia | Bandi | Energie rinnovabili | Efficienza energetica | Incentivi / agevolazioni / sussidi

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 9 agosto 2012

(Gu 27 agosto 2012 n. 199)

Modifiche al decreto 6 agosto 2010, di adozione del bando per l'agevolazione di programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 8 luglio 2010, n. 157;

Visto il regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Guue L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il regolamento (Ue) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, pubblicato nella Guue L 158 del 24 giugno 2010, che modifica il regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor. (Guue C 90 dell'11 aprile 2008);

Visto il Programma operativo interregionale (Poi) "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013 per le Regioni dell'obiettivo Convergenza adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6820 del 20 dicembre 2007 e in particolare le linee di attività 1.2. "Interventi a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria collegata alla ricerca e all'applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili" e 2.1 "Interventi a sostegno dell'imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese ed alle reti";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2010, recante "Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia", adottato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e nell'ambito delle linee di attività del Poi "Energie rinnovabili e risparmio energetico" sopra indicate;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999 che disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e la determinazione del compenso delle commissioni ministeriali per la verifica finale sulla realizzazione dei programmi di investimento agevolati;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni del bando alle nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, nonché di integrare la previsione relativa alle garanzie richieste per il rilascio dell'anticipazione sul contributo concesso in conto impianti, al fine di consentire all'impresa beneficiaria di usufruire anche dell'opzione inerente alla polizza assicurativa;

Considerata, altresì, la necessità di armonizzare la disciplina che regola l'attività istruttoria demandata al soggetto gestore con l'attività di controllo di competenza del Ministero dello sviluppo economico — Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, attraverso la previsione dell'effettuazione degli accertamenti finali di spesa da parte di apposite commissioni ministeriali, individuando la disciplina da applicare per la loro nomina nonché le fonti di copertura dei relativi oneri;

Ritenuto opportuno specificare la possibilità di graduazione delle revoche delle agevolazioni sulla base delle fattispecie previste nel bando;

Ritenuto, altresì, opportuno introdurre alcune semplificazioni concernenti le procedure di erogazione delle agevolazioni, prevedendo in particolare, che il sopralluogo del soggetto gestore presso l'impresa beneficiaria per la verifica fisica dei beni oggetto delle agevolazioni sia effettuato unicamente nell'ambito delle verifiche relative al primo e all'ultimo Sal;

Ritenuto, infine, opportuno semplificare la procedura concernente l'istruttoria delle variazioni del programma o dell'impresa beneficiaria;

Decreta:

Articolo 1

1. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 citato nelle premesse è soppresso.

Articolo 2

1. L'articolo 9 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è così modificato:

a) al comma 2, primo periodo, le parole "rilasciata da primario istituto bancario" sono sostituite dalle parole "ovvero di polizza assicurativa rilasciata a favore del soggetto gestore";

b) al comma 5, primo periodo, le parole "previo sopralluogo presso l'azienda beneficiaria e" sono sostituite dalla parola "previa";

c) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In concomitanza alle verifiche relative al primo e all'ultimo Sal, il soggetto gestore procederà, mediante sopralluogo presso l'azienda beneficiaria, alla verifica fisica degli investimenti realizzati.";

d) al comma 5, quarto periodo, le parole "precedente articolo 5, comma 10" sono sostituite dalle parole "comma 6, lettera e), del presente articolo,";

e) al comma 6, lettera e), alinea, è soppressa la parola "congiunta" e le parole "Presidente del consiglio di amministrazione e dal Presidente del collegio sindacale" sono sostituite dalle parole "legale rappresentante o da un suo procuratore speciale";

f) al comma 6, le lettere f), g) e h) sono soppresse;

g) al comma 6, lettera j), le parole "di cui ai precedenti punti b), d), e), f), g), i)" sono sostituite dalle parole "di cui alle precedenti lettere b), d), e) e i)";

h) al comma 6, penultimo periodo, le parole "di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i)" sono sostituite dalle parole "di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e i)";

i) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Qualora necessario, il soggetto gestore può richiedere all'impresa beneficiaria di fornire, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ulteriori dati e informazioni.

6-ter. Per quanto riguarda il contributo alla spesa di cui all'articolo 6, comma 1, il soggetto gestore comunica all'impresa beneficiaria, entro trenta giorni dalla concessione delle agevolazioni, la documentazione da allegare alle richieste di erogazione delle quote di contributo";

l) al comma 7, alla fine del secondo periodo, prima del punto, sono inserite le parole "e trasmette una relazione illustrativa dell'intero programma d'investimento realizzato e dei risultati conseguiti";

m) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'erogazione alle imprese di quanto trattenuto dal soggetto gestore ai sensi del comma 4 del presente articolo è subordinata all'accertamento finale sull'avvenuta realizzazione del programma, effettuato dal Ministero dello sviluppo economico tramite apposita commissione ministeriale nominata dal direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1999, i cui esiti sono comunicati al soggetto gestore. Gli oneri relativi alla suddetta commissione sono posti a carico delle risorse dell'asse III "Assistenza tecnica e azioni di accompagnamento" del Programma operativo interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013".

Articolo 3

1. L'articolo 10 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le variazioni relative agli obiettivi del programma e alla localizzazione delle attività devono essere tempestivamente comunicate dall'impresa beneficiaria al soggetto gestore, fornendo una documentata motivazione. Ai fini delle relative valutazioni, il soggetto gestore si avvale degli esperti incaricati ai sensi dell'articolo 8, comma 2. Il soggetto gestore effettua le verifiche istruttorie e ne comunica l'esito al Ministero ai fini dell'eventuale approvazione delle variazioni medesime";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Le variazioni conseguenti a operazioni societarie relative a fusione, scissione, cessione, conferimento d'azienda o di ramo d'azienda o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore, che procede alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti e ne comunica l'esito al Ministero ai fini dell'eventuale approvazione delle variazioni medesime.

1-ter. Fino a quando le proposte di variazione di cui ai commi 1 e 1-bis non siano state approvate, il soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

1-quater. Le variazioni diverse da quelle di cui ai commi 1 e 1-bis sono oggetto di verifica da parte del soggetto gestore nello svolgimento ordinario delle attività di erogazione delle agevolazioni.".

Articolo 4

1. L'articolo 12 del decreto ministeriale 6 agosto 2010 è così modificato:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola "revocate" è inserita la parola "totalmente";

b) al comma 1, terzo periodo, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 2, sono inoltre revocate in tutto o in parte le agevolazioni qualora l'impresa beneficiaria:";

c) al comma 1, lettera e), alla fine, sono inserite le parole ", ovvero, nel caso previsto all'articolo 4, comma 7, il programma di investimento non risulti, a giudizio del soggetto gestore, organico e funzionale";

d) al comma 1, lettera g), le parole "alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero" sono soppresse e dopo la parola "diverso" sono inserite le parole "da quello di cui all'articolo 4, comma 4,";

e) al comma 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente "j) salvi gravi e giustificati motivi, non trasmetta l'ultimo Sal entro il termine previsto all'articolo 9, comma 7";

f) al comma 1, lettera k), le parole "non impieghi" sono sostituite dalle parole "non dimostri l'effettivo impiego di";

g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti ai beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto sia rilevato nel corso degli accertamenti o dei controlli di cui agli articoli 9 e 11 senza che il soggetto beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale.

1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), la revoca è disposta in sede di risoluzione del contratto di finanziamento agevolato ed è commisurata alla quota di finanziamento non restituita.

1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f), la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, ai beni ivi indicati trasferiti, alienati o destinati a usi diversi da quelli previsti e al periodo di mancato utilizzo dei beni medesimi con riferimento al prescritto quinquennio ovvero triennio. Nel caso in cui il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti sia rilevata nel corso degli accertamenti o dei controlli di cui agli articoli 9 e 11 senza che l'impresa beneficiaria ne abbia dato comunicazione, la revoca è totale qualora il bene costituisca un elemento essenziale del ciclo produttivo ovvero il relativo valore sia almeno pari al 20% dell'investimento complessivo, altrimenti la revoca è parziale e commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, al bene, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. Nel caso in cui il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti dei beni agevolati prima del prescritto quinquennio ovvero triennio costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intera agevolazione concessa a fronte del programma approvato.

1-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera l), il Ministero fissa un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa beneficiaria di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione dell'impresa beneficiaria per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.

1-sexies. In tutte le altre ipotesi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 7, la revoca delle agevolazioni è totale e i relativi contratti di finanziamento sono risolti dal soggetto gestore.".

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598