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Dm Sviluppo economico 2 agosto 2012

Bando di finanziamento di investimenti per l'efficientamento dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna

Parole chiave Parole chiave: Efficienza energetica | Energia | Energie rinnovabili | Bandi | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Energie rinnovabili | Efficienza energetica | Bandi | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Elettricità

Ultima versione disponibile al 05/10/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 2 agosto 2012

(Gu 30 ottobre 2012 n. 254)

Approvazione del Bando finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E cui al Titolo IV, in applicazione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e in particolare l'articolo 4, comma 1-quinquies

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

e

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e in particolare l'articolo 4, comma 1-quinquies, con il quale si istituisce un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al Titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW;

Visto che il medesimo articolo 4, comma 1-quinquies, prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo, definendo un tetto di spesa massima per ciascun rifugio;

Visto il decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 che definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi, fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e, in particolare, nei trasporti;

Visto il regolamento (Ce) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano seduta del 22 febbraio 2012;

Vista la legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge stabilità 2011) che all'articolo 1, comma 13, prevede che nel caso in cui, in sede di attuazione del suddetto comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione dei proventi stimati, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato,  delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

Visto l'articolo 40 comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che gli accantonamenti disposti, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste;

Visto l'allegato "Bando finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E cui al Titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994."

Decreta:

Articolo unico

1. È approvato il "Bando finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E cui al Titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994" che definisce i requisiti degli interventi, i termini e le modalità per la presentazione e istruttoria delle domande di accesso al contributo, per la formazione della graduatoria e per l'erogazione (allegato 1).

2. È approvata la modulistica allegata al bando:

allegato 2 "Modulo di domanda";

allegato 3 "Schema di consenso da parte del proprietario della struttura all'esecuzione delle opere";

allegato 4 "Griglia dei punteggi relativi al sistema di generazione di energia elettrica con un più alto standard di ecocompatibilità";

allegato 5 "Modulo richiesta di erogazione".

3. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, allocate sul capitolo 7334 — Fondo finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna — dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, sono pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 2 agosto 2012

Allegato 1

Bando finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E cui al Titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994

1.Finalità

1.1 Il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, istituisce un fondo finalizzato all'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al Titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, con potenza elettrica non superiore a 30 kW.

1.2 In particolare l'articolo 4, comma 1-quinquies, della succitata legge, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisca le modalità di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo.

 

2.Riferimenti normativi

— Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

— Dlgs n. 28 del 3 marzo 2011, che definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi, fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e, in particolare, nei trasporti;

— Regolamento (Ce) n.1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

— Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (legge stabilità 2011), che all'articolo 1, comma 13, prevede che nel caso in cui, in sede di attuazione del suddetto comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione dei proventi stimati, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

— Articolo 40 comma 1-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che gli accantonamenti disposti, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, dall'art. 1, comma13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste;

— Dlgs n. 123 del 31 marzo 1998 che definisce e razionalizza gli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art.4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997 n. 59.

 

3.Risorse finanziarie

3.1 Le risorse disponibili, sono pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2010.

3.2 Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti richiedenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

 

4.Soggetti beneficiari

4.1 Possono accedere al contributo i soggetti che, alla data di presentazione della domanda risultino proprietari dei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al Titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ovvero titolari/gestori, per un periodo non inferiore a 5 anni decorrenti dalla predetta data di presentazione, della gestione dei rifugi a condizione che i costi di gestione siano a carico di questi ultimi.

4.2 I soggetti beneficiari alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in scioglimento, liquidazione e non essendo sottoposti a procedure concorsuali;

b) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di: normativa edilizia ed urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni, salvaguardia dell'ambiente e obblighi contributivi;

 

5. Requisiti degli interventi

5.1 Sono ammissibili al contributo gli interventi finalizzati alla sostituzione o integrazione di sistemi esistenti di generazione di energia elettrica nei rifugi di montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di cui al Titolo IV della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994.

5.2 Gli interventi devono essere realizzati mediante utilizzo, ai fini della generazione di energia elettrica, di una o più delle seguenti opzioni:

a) aerogeneratori, vale a dire impianti che convertono in energia elettrica l'energia cinetica del vento;

b) gruppi elettrogeni, vale a dire impianti che convertono in energia elettrica l'energia contenuta in combustibili liquidi, solidi o gassosi;

c) impianti idroelettrici, vale a dire impianti che convertono in energia elettrica l'energia di caduta dell'acqua;

d) impianti solari, vale a dire impianti che convertono in energia elettrica l'energia solare, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici;

e) gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, vale a dire impianti che convertono in energia elettrica un gas prodotto a partire da biomasse; ai soli fini del presente bando, per biomasse si intende la frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica, ivi incluse le acque reflue.

5.3 La potenza elettrica complessiva degli impianti presso un singolo rifugio non può eccedere i 30 kW.

5.4 Per potenza elettrica degli impianti si intende:

a) la potenza nominale per gli impianti di cui alla lettera a);

b) la potenza di targa per gli impianti di cui alle lettere b) ed e);

c) la potenza del generatore nel caso di cui alla lettera c);

d) la somma delle potenze nominali dei pannelli o dei moduli fotovoltaici nel caso di cui alla lettera (riferimento mancante nel testo ufficiale Ndr).

5.5 Gli interventi devono essere progettati e dimensionati sulla base dei seguenti elementi:

a) analisi dei possibili interventi di efficienza energetica e di ecocompatibilità;

— L'analisi degli interventi di efficienza energetica ha l'obiettivo di evidenziare la riduzione, a parità di servizio, il consumo di energia elettrica del rifugio mediante sostituzione di prodotti che consumano energia con altri aventi efficienza o classificazione energetica rispondenti ai migliori standard disponibili commercialmente per l'impiego nei rifugi di montagna. L'analisi anzidetta deve, altresì prevedere la comparazione dei consumi energetici prima e dopo l'intervento.

b) verifica di ecocompatibilità, che include un esame comparato delle diverse scelte possibili, di cui al punto 5.2, finalizzato a evidenziare i vantaggi della scelta proposta in termini di minimizzazione dell'impatto visivo e ambientale, tenuto conto della fattibilità tecnica; la descrizione delle modalità e delle scelte progettuali con le quali è assicurato il convogliamento e il contenimento delle emissioni nel caso di impianti di cui al punto 5.2, lettere b) ed e); la descrizione delle modalità con le quali i pannelli solari, ovvero i moduli fotovoltaici, sono collocati sul tetto del rifugio, nel caso di impianti di cui al punto 5.2, lettera d), ovvero delle ragioni che eventualmente precludessero questa soluzione.

c) analisi, su base annuale, dell'andamento del fabbisogno di energia elettrica del rifugio e della potenza massima richiesta dalle utenze, prima e dopo l'analisi di cui alla lettera a);

d) esame della disponibilità delle fonti per l'alimentazione degli impianti di cui al punto 5.2 alle lettere a), c), d), e) e, per i soli impianti di cui alla lettera b), dei vincoli di approvvigionamento del combustibile;

e) esigenze di sistemi di accumulo dell'energia elettrica, in particolare per gli impianti di cui al punto 5.2, lettere a), c) e d);

f) selezione dei componenti dell'impianto di generazione tenendo conto delle specifiche condizioni ambientali in cui dovranno operare, in ogni caso con garanzia sull'intero impianto non inferiore a 5 anni.

 

6.Termine di realizzazione degli interventi

6.1 Gli interventi devono essere completamente realizzati, con collaudo dell'impianto di generazione di energia elettrica, entro 18 mesi dalla data di avvio del programma di investimento.

6.2 Quale data di avvio del programma deve intendersi quella del primo titolo di spesa che deve essere successivo alla data di presentazione della domanda, con l'eccezione dei costi di progettazione.

6.3 La data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili.

 

7.Spese ammissibili

7.1 Sono ammissibili al contributo le seguenti spese:

a) costi di progettazione dell'intervento;

b) costo di realizzazione dell'intervento e di costruzione e messa in esercizio dell'impianto di generazione di energia elettrica, in conformità al progetto, comprensivo dell'eventuale sistema di accumulo dell'energia elettrica.

7.2 Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

7.3 Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse e scorte.

 

8.Modalità di presentazione della domanda

8.1 Ciascuna domanda di agevolazioni può riguardare un singolo intervento relativamente ad un singolo rifugio.

8.2 Le domande possono essere presentate a partire dal novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e fino al centoventesimo giorno dalla medesima data. Le domande presentate prima del termine iniziale o successivamente al termine finale non sono prese in considerazione.

8.3 La domanda di agevolazione sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente con le modalità di cui all'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere presentata, a mezzo raccomandata A/R, alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico nel seguito D.g.i.a.i., esclusivamente utilizzando il modulo il cui facsimile, con le relative istruzioni, è riportato nell'allegato n. 2 del decreto. Tale modulo sarà messo disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it.

8.4 La domanda deve essere corredata, pena l'esclusione della seguente documentazione:

a) la planimetria del sito e del rifugio, con la relativa descrizione della consistenza, dell'uso e della dimensione;

b) le analisi e gli elementi di cui al punto 5.4; tra i quali la descrizione degli interventi di efficienza energetica e di verifica di ecocompatibilità di cui a punto 5.4 lettere a) e b) del presente bando con particolare riguardo alla comparazione dei consumi energetici prima e dopo l'intervento;

c) titolo di proprietà del rifugio o, in caso di affidamento di gestione , idoneo titolo dal quale risulti la disponibilità del rifugio per il periodo di cui al punto 4.1;

d) il consenso da parte del proprietario della struttura all'esecuzione delle opere il cui facsimile, è riportato nell'allegato n. 3 del decreto;

e) relazione tecnica rilasciata da professionisti abilitati in materia e iscritti in appositi albi/ordini, attestanti la conformità degli interventi alle vigenti normative .

f) una illustrazione dell'impianto che si va a sostituire o integrare, indicando i miglioramenti attesi a seguito dell'intervento;

g) una dettagliata descrizione dell'impianto di generazione di energia elettrica che si intende realizzare, con relativo dimensionamento, schema elettrico e illustrazione delle opere da realizzare, inclusive, nel caso di impianti idrolettrici, delle opere di derivazione e convogliamento delle acque e, nel caso di impianti a gas metano biologico, di quelle necessarie per la trasformazione in gas metano biologico della frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica;

h) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell' intervento;

i) la descrizione dettagliata dei previsti costi di realizzazione dell'intervento;

8.5 Resta fermo l'obbligo di realizzare l'intervento previo ottenimento di concessioni, nulla osta, pareri o autorizzazioni eventualmente necessarie e nel rispetto delle pertinenti normative in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente.

8.6 Il plico deve riportare obbligatoriamente sul frontespizio la dicitura “Domanda di partecipazione bando per l'efficientamento del parco dei generatori di energia elettrica prodotta nei rifugi di montagna previsto dalla legge 22 maggio 2010 n. 73 articolo 4 comma 1-quinquies. Non aprire”. Quale data di presentazione della domanda si considera quella del timbro postale di spedizione.

 

9. Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

9.1 Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa a "graduatoria".

9.2 Ai fini della formazione della graduatoria la D.g.i.a.i., sulla base delle domande complete pervenute, effettua l'attività istruttoria, accertando in particolare:

A. la completezza e la pertinenza delle domanda;

B. la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando;

C. l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate che alla soglia massima ammissibile.

9.3 La graduatoria viene elaborata, in ordine crescente, sulla base della richiesta percentuale (con tre decimali) di aiuto sul valore dell'investimento.

9.4 Per le iniziative che si collocano a parità di punteggio in posizione utile in graduatoria, il contributo verrà assegnato tenendo conto del punteggio relativo al sistema di generazione di energia elettrica che presenta un più alto standard di ecocompatibilità, secondo la griglia dei punteggi relativi riportata nell'allegato n.4.

9.5 Entro 60 giorni dalla chiusura del bando la. D.g.i.a.i., sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui ai punti precedenti, forma la graduatoria delle iniziative ammissibili al contributo e provvede alla sua pubblicazione.

9.6 È facoltà del proponente finanziare con risorse proprie la differenza tra il contributo richiesto e il contributo concesso o rinunciare al contributo nel caso in cui un'iniziativa, a causa dell'esaurimento dei fondi, dovesse risultare agevolata solo parzialmente.

9.7 Successivamente alla presentazione della domanda, non sono ammissibili variazioni e modifiche al programma di investimento proposto.

9.8 La D.g.i.a.i., contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, trasmette il provvedimento di concessione del contributo in favore delle domande inserite nella graduatoria medesima con esito positivo, in ordine decrescente dalla prima fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

9.9 Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinunce o successive esclusioni dalla graduatoria saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria stessa fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria.

 

10.Contributo concedibile

10.1 Il contributo è concesso secondo la regola "de minimis", ai sensi del regolamento (Ce) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006 serie L 379. Ai fini di cui sopra, l'importo complessivo di aiuti "de minimis" concedibili a ciascun soggetto beneficiario non può essere superiore a 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

10.2 Il tetto massimo di spesa ammissibile per ciascun intervento è pari a € 80.000,00.

10.3 Il contributo massimo, pari al 50% delle spese ritenute ammissibili, è concedibile nel limite di € 40.000,00 per ciascun intervento.

 

11.Modalità di erogazione del contributo

11.1 Il contributo concesso è erogato in unica soluzione ad avvenuta realizzazione del programma.

11.2 Ai fini dell'erogazione, il soggetto richiedente trasmette, alla. D.g.i.a.i. entro sessanta giorni dall'emissione dell'ultimo titolo di spesa, la richiesta di erogazione (allegato 5) e la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del Dpr n. 445/2000 da parte del direttore dei lavori attestante la data di inizio e fine lavori;

b) certificato di collaudo dell'impianto cui si riferiscono le spese sostenute;

c) consuntivo delle spese sostenute;

d) copia delle fatture quietanzate accompagnata dalla copia delle ricevute dei bonifici bancari e degli estratti conto bancari;

e) perizia tecnica giurata, rilasciata da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, o dei periti industriali, attestante l'abbattimento delle immissioni di CO2 in atmosfera.

11.3 Le fatture non quietanzate al momento dell'erogazione del contributo non possono superare il valore del 20% dell'investimento ammissibile. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione del contributo le stesse fatture debitamente quietanzate dovranno essere trasmesse alla D.g.i.a.i. accompagnate dalla copia delle ricevute dei bonifici bancari e dagli estratti conto bancari, pena la revoca totale delle agevolazioni.

 

12.Revoche

12.1 Le agevolazioni sono revocate con provvedimento della D.g.i.a.i. qualora il soggetto beneficiario:

a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di “de minimis”, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) non realizzi entro i termini previsti dal punto 6 del presente bando l'intervento per il quale era stato concesso il contributo;

c) non abbia prodotto la documentazione indicata dal punto 11 nel rispetto dei tempi ivi previsti;

d) abbia sostenuto spese relative all'investimento, ad eccezione di quelle di progettazione, in data antecede (antecedente Ndr) quella di presentazione della domanda di contributo.

e) Non abbia rispettato i requisiti e le condizioni previsti dal presente bando e dal provvedimento di concessione.

 

13.Controlli

13.1 Il Mise D.g.i.a.i. può effettuare a campione controlli e ispezioni presso i soggetti beneficiari delle agevolazioni allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative agevolate e il rispetto dei requisiti e delle condizioni stabilite dal presente bando.

13.2 In caso di esito negativo delle verifiche la D.g.i.a.i. dispone la revoca del contributo.

Allegato 2

Modulo di domanda

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,61 MB


 

Allegato 3

 

Allegato 4

 

Allegato 5

Modulo richiesta di erogazione

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 1,57 MB


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