Rifiuti

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue

(Guue 26 luglio 2013 n. L 201)

Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami di rame trarrebbero benefici dall'introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami di rame ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti. Occorre che tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela ambientale e lascino impregiudicata la classificazione dei rottami di rame come rifiuti adottata dai paesi terzi.

(2) Le relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea indicano l'esistenza di un mercato e una domanda per i rottami di rame da utilizzare come materia prima nell'industria produttrice di metalli non ferrosi. I rottami di rame dovrebbero pertanto essere sufficientemente puri e soddisfare le norme o specifiche pertinenti richieste da tale industria.

(3) I criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti devono garantire che i rottami di rame ottenuti mediante un'operazione di recupero soddisfino i requisiti tecnici dell'industria produttrice di metalli non ferrosi, siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino ripercussioni generali negative sull'ambiente o sulla salute umana. Dalle relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea si ricava che i criteri proposti per definire i rifiuti impiegati come materiale nell'operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento, nonché i rottami di rame ottenuti dal recupero, soddisfano i suddetti obiettivi, in quanto dovrebbero creare le condizioni per la produzione di rottami di rame privi di proprietà pericolose e sufficientemente esenti da metalli diversi dal rame e da composti non metallici.

(4) Per garantire il rispetto dei criteri è opportuno prevedere la pubblicazione delle informazioni sui rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l'istituzione di un sistema di gestione.

(5) Può essere necessario rivedere i criteri se, sorvegliando l'evoluzione del mercato dei rottami di rame, si osservano effetti negativi sui mercati del riciclaggio degli stessi, in particolare un calo della disponibilità di questi materiali e difficoltà di accedervi.

(6) Per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti, occorre lasciar trascorrere un congruo periodo di tempo prima che il presente regolamento divenga applicabile.

(7) Il comitato istituito in virtù dell'articolo 39 della direttiva 2008/98/Ce non ha espresso alcun parere relativamente alle misure di cui al presente e la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l'ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha reagito entro il termine di due mesi disposto all'articolo 5-bis della decisione 1999/468/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1 e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento. Il Parlamento europeo non si è opposto alle misure entro quattro mesi dalla suddetta trasmissione,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce criteri atti a determinare in quali casi i rottami di rame cessano di essere rifiuti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/Ce.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) "rottami di rame", i rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame;

2) "detentore", la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di rame;

3) "produttore", il detentore che cede ad un altro detentore rottami di rame che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;

4) "importatore", qualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nell'Unione che introduce nel territorio doganale dell'Unione rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti;

5) "personale qualificato", personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami di rame;

6) "controllo visivo", il controllo dei rottami di rame che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;

7) "partita", un lotto di rottami di rame destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

Articolo 3

Criteri per i rottami di rame

I rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) i rottami ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I;

2) i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I;

3) i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I;

4) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 4 e 5.

Articolo 4

Dichiarazione di conformità

1. Il produttore o l'importatore stila, per ciascuna partita di rottami di rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato II.

2. Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami di rame. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Articolo 5

Sistema di gestione

1. Il produttore applica un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 3.

2. Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:

a) monitoraggio della qualità dei rottami di rame ottenuti dall'operazione di recupero di cui al punto 1 dell'allegato I (che comprenda anche campionamento e analisi);

b) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 dell'allegato I;

c) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2 dell'allegato I;

d) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 dell'allegato I;

e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di rame;

f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d);

g) revisione e miglioramento del sistema di gestione;

h) formazione del personale.

3. Il sistema di gestione prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, nell'allegato I.

4. Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell'allegato I sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione conforme alle disposizioni del presente articolo.

5. Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio2 , che sia stato accreditato a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che sia stato accreditato o abbia ottenuto l'abilitazione a norma di detto regolamento, si accerta che il sistema di gestione soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni.

Solo i verificatori con i seguenti ambiti di accreditamento o di abilitazione sulla base dei codici Nace, come specificato nel regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio3 , sono ritenuti possedere una sufficiente esperienza specifica per la verifica di cui al presente regolamento:

a) * Codice Nace 38 (Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali); oppure

b) * Codice Nace 24 (Attività metallurgiche), in particolare il codice 24.44 (Produzione di rame).

6. L'importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente.

Il sistema di gestione del fornitore deve essere certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato da uno dei seguenti soggetti:

a) un organismo preposto che ha ricevuto una valutazione "orizzontale" positiva per tale attività dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008;

b) un verificatore ambientale che sia stato accreditato o abbia ottenuto l'abilitazione da un organismo di accreditamento o di abilitazione a norma del regolamento (Ce) n. 1221/2009 che è anche sottoposto a una valutazione orizzontale a norma dell'articolo 31 del suddetto regolamento.

I verificatori che intendono operare in paesi terzi devono ottenere un accreditamento specifico o un'abilitazione, secondo le modalità previste dal regolamento (Ce) n. 765/2008, o dal regolamento (Ce) n. 1221/2009 e dalla decisione della Commissione 2011/832/Ue.

7. Il produttore consente l'accesso al sistema di gestione alle autorità competenti che lo richiedano.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

Allegato I

Criteri per i rottami di rame

Criteri Obblighi minimi di monitoraggio interno
Punto 1. Qualità dei rottami di rame ottenuti dall'operazione di recupero
1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli. Personale qualificato classifica ogni partita.

1.2. La quantità totale di materiali estranei è ≤ 2 % in peso.

Sono considerati materiali estranei:

- metalli diversi dal rame e dalle leghe di rame,

- materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro,

- materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche,

- scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.

A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami di rame per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo. La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (tramite una calamita o basandosi sulla densità), le particelle metalliche e gli oggetti in rame/leghe di rame dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei.

Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l'analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori:

- l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati),

- il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e nell'esecuzione del trattamento,

- la precisione intrinseca del metodo di monitoraggio, nonché

- la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei.

Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell'ambito del sistema di gestione e dovrebbe essere accessibile in sede di audit.

1.3. I rottami non contengono ossido metallico in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati. Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.
1.4. I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento. Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.

1.5. Non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.

Questa disposizione lascia impregiudicata la legislazione sulla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori adottata a norma del capo 3 del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio.

Personale qualificato effettua il monitoraggio della radio attività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.

1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce della Commissione e non superano i valori di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei metalli in lega presenti nelle leghe di rame.

Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali proprietà pericolose dei rottami di rame e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare tali proprietà. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione.
1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica. Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.
1.8. I rottami non contengono PVC sotto forma di rivestimenti, vernici o residui di materie plastiche. Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.
Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero

2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti rame o leghe di rame recuperabili.

2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto "processi e tecniche di trattamento".

2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:

- limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, e

- fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.

I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.
Punto 3. Processi e tecniche di trattamento

3.1. I rottami di rame sono stati separati alla fonte o durante la raccolta oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di rame dagli elementi non metallici e non di rame. I rottami di rame ottenuti dalle suddette operazioni devono essere tenuti divisi da altri rifiuti.

3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente.

3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:

- il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall'articolo 6 della direttiva 2002/96/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 6 della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio,

- i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti,

- i cavi sono stati trinciati o strappati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili,

- i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti,

- le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati al punto 1 sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall'autorità competente.

Allegato II

Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'articolo 4, paragrafo 1

1.

Produttore/importatore dei rottami di rame:

Nome:

Indirizzo:

Referente:

Tel.

Fax

E-mail:

2.

a) Denominazione o codice della categoria di rottami metallici, in conformità ad una specifica settoriale o ad una norma:

b) Se del caso, principali disposizioni tecniche di una specifica del cliente, quali la composizione, la dimensione, il tipo e le caratteristiche:

3. La partita di rottami di rame è conforme alle specifiche o alle norme settoriali di cui al punto 2 lettera a) oppure alle specifiche del cliente di cui al punto 2 lettera b).
4. Peso della partita in chilogrammi:
5. Un certificato attestante la prova di radioattività è stato stilato in conformità alle norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.
6. Il produttore di rottami metallici applica un sistema di gestione conforme ai requisiti del regolamento (Ue) n. 715/2013, controllato da un organismo preposto alla valutazione della conformità o da un verificatore ambientale oppure, se i rottami metallici che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell'Unione, da un verificatore esterno indipendente.
7. La partita di rottami metallici è conforme ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (Ue) n. 715/2013.
8.

Dichiarazione del produttore/importatore di rottami metallici: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte.

Nome:

Data:

Firma:

Note ufficiali

1.

Gu L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

2.

Gu L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

3.

Gu L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

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