Rifiuti

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento 10 dicembre 2012, n. 1179

(Guue 11 dicembre 2012, n. L 337)

Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami di vetro trarrebbero benefici dall’introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami di vetro ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti. Occorre che tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela ambientale e lascino impregiudicata la classificazione dei rottami di vetro come rifiuti adottata dai paesi terzi.

(2) Le relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea indicano l’esistenza di un mercato e di una domanda per i rottami di vetro da utilizzare come materia prima nell’industria produttrice di vetro. I rottami di vetro dovrebbero pertanto essere sufficientemente puri e soddisfare le norme o specifiche pertinenti richieste da tale industria.

(3) I criteri per determinare quando alcuni tipi di rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti devono garantire che i rottami di vetro ottenuti mediante un’operazione di recupero soddisfino i requisiti tecnici dell’industria produttrice di vetro, siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino impatti generali negativi sull’ambiente o la salute umana. Dalle relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea si ricava che i criteri proposti per definire i rifiuti impiegati come materiale nell’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento, nonché i rottami di vetro ottenuti dal recupero, soddisfano i suddetti obiettivi, in quanto dovrebbero creare le condizioni per la produzione di rottami privi di proprietà pericolose e sufficientemente esenti da composti non vetrosi.

(4) Per garantire il rispetto dei criteri è opportuno prevedere la pubblicazione delle informazioni sui rottami di vetro che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l’istituzione di un sistema di gestione.

(5) Per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, occorre lasciar trascorrere un congruo periodo di tempo prima che il presente regolamento divenga applicabile.

(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/Ce,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce criteri atti a determinare in quali casi i rottami di vetro destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro attraverso processi di rifusione cessano di essere rifiuti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/Ce.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1. "rottame di vetro": rottame derivante dal recupero di rifiuti di vetro;

2. "detentore": la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di vetro;

3. "produttore": detentore che cede a un altro detentore dei rottami di vetro che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;

4. «importatore": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che introduce nel suo territorio doganale dei rottami di vetro che hanno cessato di essere considerati rifiuti;

5. "personale qualificato": personale che, per esperienza o formazione, possiede le competenze necessarie per monitorare e valutare le caratteristiche dei rottami di vetro;

6. "controllo visivo": il controllo dei rottami di vetro che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità senso­riali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;

7. "partita": un lotto di rottami di vetro destinato a essere spedito da un produttore a un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

Articolo 3

Criteri pertinenti ai rottami di vetro

I rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I;

2. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I;

3. i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I;

4. il produttore ha rispettato i requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

5. i rottami di vetro sono destinati alla produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione.

Articolo 4

Dichiarazione di conformità

1. Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami di vetro, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato II.

2. Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami di vetro. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Articolo 5

Sistema di gestione

1. Il produttore applica un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui all’articolo 3.

2. Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:

a) monitoraggio della qualità dei rottami di vetro ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto 1 dell’allegato I (che comprenda anche campionamento e analisi);

b) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 dell’allegato I;

c) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3 dell’allegato I;

d) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di vetro;

e) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a c);

f) revisione e miglioramento del sistema di gestione;

g) formazione del personale.

3. Il sistema di gestione prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, nell’allegato I.

4. Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che sia stato accreditato a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che sia stato accreditato o abbia ottenuto l’abilitazione a norma di detto regolamento, si accerta che il sistema di gestione soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni. Solo i verificatori con i seguenti ambiti di accreditamento o di abilitazione sulla base dei codici Nace, come specificato nel regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono ritenuti possedere una sufficiente esperienza specifica per la verifica di cui al presente regolamento:

— * Codice Nace 38 (Attività di raccolta, trattamento e smal­timento dei rifiuti; recupero dei materiali); oppure

— * Codice Nace 23.1 (Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro).

5. L’importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente. Il sistema di gestione del fornitore deve essere certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato da un organismo preposto che ha ricevuto una valutazione "orizzontale" positiva per tale attività dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008; o da un verificatore ambientale che sia stato accreditato o abbia ottenuto l’abilitazione da un organismo di accreditamento o di abilitazione a norma del regolamento (Ce) n. 1221/2009 e che è anche sottoposto a una valutazione "orizzontale" a norma dell’articolo 31 del suddetto regolamento, rispettivamente.

I verificatori che intendono operare in paesi terzi devono ottenere un accreditamento specifico o un’abilitazione, secondo le modalità previste dal regolamento (Ce) n. 765/2008, o dal regolamento (Ce) n. 1221/2009 e dalla decisione 2011/832/Ue della Commissione.

6. Il produttore consente l’accesso al sistema di gestione alle autorità competenti che lo richiedano.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'11 giugno 2013.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012

 

Allegato I

Criteri pertinenti ai rottami di vetro

Criteri Obblighi minimi di monitoraggio interno
Punto 1. Qualità dei rottami di vetro ottenuti dall’operazione di recupero
1.1. I rottami di vetro devono soddisfare le specifiche stabilite dal cliente, le specifiche settoriali o una norma per uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante rifusione in impianti di produzione del vetro. Il personale qualificato verifica che ogni partita sia conforme a specifiche adeguate.

1.2. Il contenuto dei seguenti componenti non vetrosi è il seguente:

— metalli ferrosi: ≤ 50 ppm;

— metalli non ferrosi: ≤ 60 ppm;

— sostanze inorganiche non metalliche e non vetrose:

≤ 100 ppm per rottami di vetro di dimensione > 1 mm;

≤ 1 500 ppm per rottami di vetro di dimensione ≤ 1 mm;

— sostanze organiche: ≤ 2 000 ppm.

Esempi di sostanze inorganiche non vetrose e non metalliche sono: ceramica, roccia, porcellana e piroceramica.

Esempi di sostanze organiche sono: carta, gomma, plastica, tessuto, legno.

Il personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.

A intervalli adeguati, salvo revisione in caso avvengano cambiamenti significativi nel processo operativo, devono essere analizzati gravimetricamente dei campioni rappresentativi di rottami di vetro per misurarne le componenti totali non vetrose. Le componenti non vetrose devono essere analizzate mediante pesatura, dopo separazione meccanica o manuale (come meglio opportuno) dei materiali sotto un attento controllo visivo.

Per stabilire la frequenza adeguata con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori:

— l’andamento previsto della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);

— il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti di vetro utilizzati come materiale dell’operazione di recupero e di ogni trattamento successivo; scarti industriali di vetro con un alto grado di prevedibilità rispetto alla composizione esigono una minor frequenza di monitoraggio. Rifiuti di vetro provenienti da raccolta multimateriale potrebbero richiedere un controllo più frequente;

— la precisione del metodo di monitoraggio stesso;

— la vicinanza dei risultati della componente non vetrosa ai limiti indicati sopra.

Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell’ambito del sistema di gestione e dovrebbe essere accessibile in sede di audit.

1.3. I rottami di vetro non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/Ce. I rottami di vetro rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce della Commissione e non superano i valori di cui all’allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un’eventuale esistenza di proprietà pericolose, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.

Il personale è formato a individuare le eventuali proprietà pericolose dei rottami di vetro e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare tali proprietà.

La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell’ambito del sistema di gestione.

Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero

2.1. Solo i rifiuti recuperabili dalla raccolta del vetro per imballaggio, del vetro piano o del vasellame privo di piombo possono essere utilizzati in questo tipo di operazione. I rottami di vetro provenienti dalla raccolta di materiale riciclabile possono involontariamente contenere piccole quantità di altri tipi di vetro.

 

I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti contenenti vetro e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere il vetro non conforme ai criteri indicati nel presente punto.
2.2. I rifiuti che contengono vetro provenienti da rifiuti solidi urbani indifferenziati o da rifiuti di strutture sanitarie, non possono essere utilizzati in questo tipo di operazione.
2.3. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione.
Punto 3. Processi e tecniche di trattamento
3.1. I rifiuti contenenti vetro vengono raccolti, separati, trasformati e, da quel momento in poi, vengono tenuti permanentemente divisi da altri rifiuti.
3.2. Tutti i trattamenti quali: frantumazione, cernita, separazione o pulizia, necessari per preparare il rottame di vetro per uso diretto (attraverso rifusione) nella produzione di sostanze di vetro od oggetti, devono essere stati completati.

Allegato II

Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all’articolo 4, paragrafo 1
1.

Produttore/importatore del rottame di vetro:

Nome:

Indirizzo:

Referente:

Telefono:

Fax

Indirizzo di posta elettronica:

2.

a) Denominazione o codice della categoria di rottami di vetro, in conformità a una specifica settoriale o a una norma:

b) Principali disposizioni tecniche delle norme o delle specifiche settoriali, inclusa la conformità con i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto di un prodotto per i componenti non vetrosi, ad esempio rispetto al contenuto di metalli ferrosi, di metalli non ferrosi, di sostanze inorganiche e organiche non metalliche/non vetrose:

3. La partita di rottami di vetro è conforme alla specifica o alla norma di settore di cui al punto 2.
4. Peso della partita in chilogrammi:
5. Il produttore di rottami di vetro applica un sistema di gestione conforme ai requisiti del regolamento (Ue) n. 1179/2012, controllato da un organismo preposto alla valutazione della conformità o da un verificatore ambientale oppure, se i rottami di vetro che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell’Unione, da un verificatore esterno indipendente.
6. La partita di rottame di vetro è conforme ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (Ue) n. 1179/2012.
7. Il materiale della presente partita è destinato esclusivamente a un uso diretto nella produzione di sostanze od oggetti di vetro mediante processi di rifusione.
8.

Dichiarazione del produttore/importatore di rottami di vetro: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte:

Nome:

Data:

Firma:

 

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