Rifiuti

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Consiglio dell'Unione europea

Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/Ue

(Guue 8 aprile 2011 n. L 94)

Regolamento recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione al Parlamento europeo delle disposizioni proposte,

considerando quanto segue:

(1) Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami metallici trarrebbero benefici dall'introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami metallici ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti. Occorre che tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela ambientale e lascino impregiudicata la classificazione dei rottami metallici come rifiuti adottata dai paesi terzi.

(2) Le relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea indicano l'esistenza di un mercato e una domanda per i rottami di ferro, acciaio e alluminio destinati ad essere impiegati come materie prime nelle acciaierie, nelle fonderie e nelle raffinerie di alluminio per la produzione di metalli. I rottami di ferro, acciaio e alluminio dovrebbero pertanto essere sufficientemente puri e soddisfare le pertinenti norme o specifiche richieste dall'industria metallurgica.

(3) I criteri per determinare quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti devono garantire che i rottami di ferro, acciaio e alluminio ottenuti mediante un'operazione di recupero soddisfino i requisiti tecnici dell'industria metallurgica, siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino ripercussioni generali negative sull'ambiente o sulla salute umana. Dalle relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea si ricava che i criteri proposti per definire i rifiuti impiegati come materiale nell'operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento nonché i rottami metallici ottenuti dal recupero, soddisfano i suddetti obiettivi poiché dovrebbero creare le condizioni per la produzione di rottami di ferro, acciaio e alluminio privi di proprietà pericolose e sufficientemente esenti da composti non metallici.

(4) Per garantire il rispetto dei criteri è opportuno prevedere la pubblicazione delle informazioni sui rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l'istituzione di un sistema di gestione della qualità.

(5) Può essere necessario rivedere i criteri se, sorvegliando l'evoluzione del mercato dei rottami di ferro e acciaio e dei rottami di alluminio, si osservano effetti negativi sui mercati del riciclaggio degli stessi, in particolare un calo della disponibilità di questi materiali e difficoltà di accedervi.

(6) Per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri che determinano quando i rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, occorre lasciar trascorrere un congruo periodo di tempo prima che il presente regolamento divenga applicabile.

(7) Il comitato istituito dall'articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce non ha espresso alcun parere relativamente alle misure di cui al presente regolamento e la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l'ha trasmessa al Parlamento europeo.

(8) Il Parlamento europeo non si è opposto alle disposizioni proposte,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/Ce.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni; s'intende per:

a) "rottami di ferro e acciaio", i rottami metallici costituiti principalmente da ferro e acciaio;

b) "rottami di alluminio", i rottami metallici costituiti principalmente da alluminio e leghe di alluminio;

c) "detentore", la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami metallici;

d) "produttore", il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti;

e) "importatore", qualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nell'Unione che introduce nel territorio doganale dell'Unione rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti;

f) "personale qualificato", personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami metallici;

g) "controllo visivo", il controllo dei rottami metallici che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata;

h) "partita", un lotto di rottami metallici destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

Articolo 3

Criteri per i rottami di ferro e acciaio

I rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I;

b) i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I;

c) i rottami di ferro e acciaio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I;

d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6.

Articolo 4

Criteri per i rottami di alluminio

I rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato II;

b) i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato II;

c) i rottami di alluminio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato II;

d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Dichiarazione di conformità

1. Il produttore o l'importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all'allegato III.

2. Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.

3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

Articolo 6

Gestione della qualità

1. Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui agli articoli 3 e 4, rispettivamente.

2. Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti:

a) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II;

b) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II;

c) monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall'operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II (che comprenda anche campionamento e analisi);

d) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II, rispettivamente;

e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;

f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d);

g) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;

h) formazione del personale.

3. Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, negli allegati I e II.

4. Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell'allegato I o al punto 3.3 dell'allegato II sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione della qualità conforme alle disposizioni del presente articolo.

5. Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che sia stato riconosciuto a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas) si accerta che il sistema di gestione della qualità soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni.

6. L'importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione della qualità che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente.

7. Il produttore consente l'accesso al sistema di gestione della qualità alle autorità competenti che lo richiedano.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 9 ottobre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 2011.

 

Allegato I

Criteri per i rottami di ferro e acciaio

Criteri Obblighi minimi di monitoraggio interno
1. Qualità dei rottami ottenuti dall’operazione di recupero
1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie. Personale qualificato classifica ogni partit

1.2. La quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso.
Sono considerati materiali estranei:

1) metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;

2) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;
3) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo;

4) residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l’acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell’aria, polveri da molatura, fanghi

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) e sotto attento controllo visivo si analizzano alcuni campioni rappresentativi dei materiali estranei, pesandoli dopo avere separato, magneticamente o manualmente (secondo i casi), le particelle di ferro e acciaio dagli oggetti. Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori:

1) l’evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);

2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero e di ogni trattamento successivo;

3) la precisione del metodo di monitoraggio; e

4) la prossimità dei risultati al limite massimo del 2 % in peso di materiali estranei.

Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio dovrebbe essere documentato nell’ambito del sistema di gestione della qualità e dovrebbe essere accessibile per l’audit.

1.3. I rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all’aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati. Personale qualificato esegue un controllo visivo per rilevare la presenza di ossidi.
1.4. I rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento. Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.

1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.

Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (1).

Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita.

Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.

1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/Ce. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce (2) e non superano i valori di cui all’allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004 (3).

La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio.

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un’eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.

Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di ferro e acciaio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.

La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell’ambito del sistema di gestione della qualità.

1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un’esplosione in una fornace metallurgica. Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.
2. Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero

2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti ferro o acciaio recuperabile.

2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questo tipo di operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.

2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:

a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e

b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.

I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.
3. Processi e tecniche di trattamento

3.1. I rottami di ferro o acciaio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi, oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi.

3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici al loro utilizzo finale direttamente nelle acciaierie e nelle fonderie.

3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:

a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall’articolo 6 della direttiva 2002/96/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dall’articolo 6 della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti;

c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;

d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e

e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente mediante un processo approvato dall’autorità competente.

(1) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (Gu L 159 del 29.6.1996, pag. 1).

(2) Decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/Ce che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/Cee del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/Ce del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (Gu L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(3) Regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti (Gu L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

(4) Gu L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(5) Gu L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

 

Allegato II

Criteri per i rottami di alluminio

 

Criteri Obblighi minimi di monitoraggio interno
1. Qualità dei rottami
1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici mediante raffinazione o rifusione. Personale qualificato classifica ogni partita.

1.2. La quantità totale di materiali estranei è ≤ 5 % in peso oppure la resa del metallo è ≥ 90 %;

Sono considerati materiali estranei:

1) metalli diversi dall’alluminio e dalle leghe di alluminio;

2) materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;

3) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;

4) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure

5) residui delle operazioni di fusione dell’alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell’aria, polveri da molatura, fanghi.

Il produttore dei rottami di alluminio verifica la conformità controllando la quantità di materiali estranei o determinando la resa del metallo.

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo.

I campioni rappresentativi si ottengono in base alle procedure di campionamento di cui alla norma En 13920 (1).

La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (una calamita o basandosi sulla densità), le particelle e gli oggetti in alluminio dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei.

La resa del metallo è misurata secondo la procedura descritta di seguito:

1) determinazione della massa (m1) dopo eliminazione e determinazione dell’umidità (in conformità del punto 7.1 della norma En 13920-1:2002);

2) eliminazione e determinazione del ferro libero (in conformità del punto 7.2 della norma En 13920- 1:2002);

3) determinazione della massa del metallo dopo fusione e solidificazione (m2) in base alla procedura per la determinazione della resa del metallo di cui al punto 7.3 della norma En 13920-1:2002;

4) calcolo della resa del metallo m [%] = (m2/m 1) × 100.

Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l’analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori:

1) l’evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati);

2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero e nell’esecuzione di ogni trattamento successivo;

3) la precisione del metodo di monitoraggio; e

4) la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei o per la resa del metallo.

1.3. I rottami non contengono polivinicloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita.
1.4. I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento. Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.

1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.

Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio (2).

Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. Ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.

1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/Ce. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/Ce della Commissione (3) e non superano i valori di cui all’allegato IV del regolamento (Ce) n. 850/2004 (4).

La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio.

Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita. Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un’eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.

Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di alluminio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo.

La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell’ambito del sistema di gestione della qualità

1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un’esplosione in una fornace metallurgica. Personale qualificato effettua un controllo visivo di ogni partita.
2. Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero

2.1. Possono essere utilizzati a tal fine solo i rifiuti contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabili.

2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3 del presente allegato.

2.3. I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione:

a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; e

b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.

I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto.
3. Processi e tecniche di trattamento

3.1. I rottami di alluminio sono stati separati alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di alluminio dagli elementi non metallici e non di alluminio.

3.2. Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente.

3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche:

a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall’articolo 6 della direttiva 2002/96/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dall’articolo 6 della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti;

c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili;

d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti;

e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente

(1) En 13920-1:2002; Alluminio e leghe di alluminio – Rottami – parte 1: Requisiti generali, campionamento e prove; Cen 2002.

(2) Gu L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

(3) Gu L 226 del 6.9.2000, pag. 3.

(4) Gu L 229 del 30.4.2004, pag. 1.

(5) Gu L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(6) Gu L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

Allegato III

Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all'articolo 5, paragrafo 1

1.

Produttore/importatore dei rottami metallici:

Nome:

Indirizzo:

Referente:

Telefono:

Fax E-mail:

2.

a) Denominazione o codice della categoria di rottami metallici, in conformità ad una specifica settoriale o ad una norma:

b) Se del caso, principali disposizioni tecniche di una specifica del cliente, quali la composizione, la dimensione, il tipo e le caratteristiche:

3. La partita di rottami metallici è conforme alla specifica alla norma di cui al punto 2
4. Peso della partita in tonnellate:
5. Un certificato attestante la prova di radioattività è stato stilato in conformità alle norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi.
6. Il produttore di rottami metallici applica un sistema di gestione della qualità conforme all’articolo 6 del regolamento (Ue) n. 333/2011 (1), controllato da un verificatore riconosciuto oppure, se i rottami metallici che hanno cessato di essere rifiuti sono importati nel territorio doganale dell’Unione, da un verificatore indipendente.
7. La partita di rottami metallici soddisfa i criteri di cui alle lettere da a) a c) degli articoli 3 e 4 del regolamento (Ue) n. 333/2011 (1).
8.

Dichiarazione del produttore/importatore di rottami metallici: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete e esatte.

Nome:

Data:

Firma:

(1) Regolamento (Ue) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 94 dell'8.4.2011, pag. 2).
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