Rottami di rame, dal 15 agosto nuovi criteri “end of waste”
Rifiuti
Entra in vigore a ferragosto il nuovo regolamento della Commissione Ue che stabilisce quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti (“end of waste”), ma le novità saranno applicabili soltanto a partire dal 1° gennaio 2014.
In base a quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento 715/2013/Ue, pubblicato sulla Guue del 26 luglio, i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, gli stessi soddisfano cinque condizioni relative a rifiuti utilizzabili (niente limatura, scaglie e polveri), rottami ottenuti dall’operazione di recupero (requisiti qualitativi da rispettare per l’utilizzo in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli) e altri adempimenti del produttore (dichiarazione di conformità e sistema di gestione).
Il limite alla presenza di materiali estranei nei rottami ottenuti dall’operazione di recupero, ritenuto “sicuro” dal punto di vista ambientale, è stato fissato al 2%.
Trattasi del terzo regolamento “end of waste” dell’Ue, dopo il regolamento 333/2011/Ue sui rottami ferrosi (applicabile dal 9 ottobre 2011) e il regolamento 1179/2012/Ue sui rottami vetrosi (applicabile dallo scorso 11 giugno).
Criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ("End of Waste")
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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