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Consiglio dei Ministri

Decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25

(Gu 26 marzo 2013 n. 72)

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (Ce) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2010), ed, in particolare l'articolo 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, in particolare, l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento (Ce) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

Visto il regolamento (Ce) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico e, in particolare, l'articolo 7 che rinvia agli Stati membri la determinazione delle norme relative alle sanzioni applicabili per la violazione delle disposizioni del regolamento e l'adozione di tutte le misure necessarie per la loro applicazione;

Visto il regolamento (Ce) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (Ce) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2013;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, di seguito denominato: "regolamento".

Articolo 2

Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 1 del regolamento in materia di divieto di esportazione

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento è punito con l'arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro.

Articolo 3

Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 3 del regolamento in materia di stoccaggio e smaltimento del mercurio metallico considerato rifiuto

1. Chiunque, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, viola le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e al paragrafo 2 dello stesso articolo 3 è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.600,00 euro a 27.000,00 euro.

Articolo 4

Violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, e dall'articolo 6 del regolamento in materia di trasmissione di dati

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli importatori, gli esportatori e i gestori delle attività di smaltimento delle sostanze di cui all'articolo 2 del regolamento che omettono di inviare alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dello stesso regolamento, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti di cloro-alcali che omettono di inviare alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati relativi alla disattivazione del mercurio in un determinato anno di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento, nel termine stabilito al comma 3 dello stesso articolo, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti di fonderia, di purificazione del gas naturale e di operazioni minerarie dei metalli non ferrosi che omettono di inviare i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, nel termine stabilito al paragrafo 3 dello stesso articolo, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o inesatti.

Articolo 5

Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'attività di vigilanza e di accertamento relativa al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4 è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e le relative sanzioni sono irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della stessa legge.

2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Articolo 6

Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 7

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 5 marzo 2013

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