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Commissione europea

Decisione di esecuzione 8 dicembre 2017, n. 2017/2287/Ue

(Guue 12 dicembre 2017 n. L 328)

Decisione che specifica i moduli da utilizzare in relazione alle importazioni di mercurio e di talune miscele di mercurio a norma del regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (Ce) n. 1102/20081 , in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 3 della convenzione di Minamata sul mercurio ("la convenzione di Minamata")2 , l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (Ue) 2017/852 stabilisce che il mercurio e le miscele di mercurio possono essere importati nel territorio doganale dell'Unione per fini diversi dallo smaltimento come rifiuti, solo qualora lo Stato membro di importazione abbia rilasciato la propria autorizzazione scritta a tale importazione. Se il paese esportatore non è parte della convenzione di Minamata, l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se il paese esportatore ha certificato che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio.

(2) I moduli da utilizzare per rilasciare o negare tale autorizzazione e per certificare che il mercurio non proviene da estrazione primaria di mercurio dovrebbero essere coerenti con i moduli di cui alla decisione UNEP/MC/COP.1/53 adottata dalla conferenza delle parti della convenzione di Minamata nella sua prima riunione ed essere adattati nella misura necessaria per tenere conto dei requisiti del regolamento (Ue) 2017/852.

(3) Per coerenza con la data di applicazione del regolamento (Ue) 2017/852, l'applicazione della presente decisione dovrebbe essere rinviata al 1o gennaio 2018.

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (Ue) 2017/852,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Il modulo che gli Stati membri devono utilizzare per rilasciare o negare l'autorizzazione scritta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Ue) 2017/852 figura nell'allegato I della presente decisione. Tuttavia, il presente articolo non si applica nei casi di importazioni di mercurio o di miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio4 .

Articolo 2

Gli Stati membri possono rilasciare un'autorizzazione scritta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (Ue) 2017/852 nei casi di cui alla lettera b) del citato comma, soltanto se la certificazione ivi richiesta è presentata nella forma di cui all'allegato II della presente decisione. Tuttavia, il presente articolo non si applica nei casi di importazioni di mercurio o di miscele di mercurio che si configurano come o sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2017

Allegato I

Allegato II

Note ufficiali

1.

Gu L 137 del 24 maggio 2017, pag. 1.

2.

L'Unione ha ratificato la convenzione di Minamata con la decisione (Ue) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (Gu L 142 del 2 giugno 2017, pag. 4).

3.

Decisione UNEP/MC/COP.1/5 dal titolo "Guidance in relation to mercury supply sources and trade (article 3), particularly in regard to identification of stocks and sources of supply (paragraph 5 (a)] and forms and guidance for obtaining consent to import mercury (paragraphs 6 and 8)" [Orientamenti relativi alle fonti di approvvigionamento e al commercio di mercurio (articolo 3), in particolare per quanto riguarda l'identificazione delle scorte e delle fonti di approvvigionamento (paragrafo 5, lettera a) e moduli e orientamenti per ottenere l'autorizzazione all'importazione di mercurio (paragrafi 6 e 8)], adottata il 24 settembre 2017.

4.

Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Gu L 312 del 22 novembre 2008, pag. 3).

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