Mercurio metallico, dal 10 aprile 2013 si applicano le sanzioni
Rifiuti
Sanzione penale per chi esporta o stocca il mercurio metallico in violazione del regolamento 1102/2008/Ce e amministrativa per chi non rispetta gli obblighi di tramissione dei dati.
Lo stabilisce il Dlgs 5 marzo 2013, n. 25, pubblicato sulla Gu del 26 marzo, che introduce nell’ordinamento nazionale la disciplina sanzionatoria posta a tutela del regolamento 1102/2008/Ce, con cui Bruxelles ha posto un veto all’esportazione del mercurio metallico e dettato le procedure da seguire per il suo stoccaggio in sicurezza.
Dal 10 aprile 2013, la violazione del divieto di esportazione e delle regole di stoccaggio costituiranno reati punibili con l’arresto (da tre a nove mesi) o l’ammenda (nel primo caso ammenda da 50mila a 150mila euro, nel secondo da 2600 a 27mila euro).
La violazione alle regole sulla trasmissione dei dati, “vigilata” dal MinAmbiente, sarà invece sanzionata a livello amministrativo (da 2mila a 20mila euro). Il pagamento in misura ridotta è però escluso.
Divieto di esportazione e stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico - Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento 1102/2008/Ce
Divieto di esportazione e stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico
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