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Legge 15 dicembre 2011, n. 217
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ("Comunitaria 2010") - Stralcio
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Parlamento italiano
Legge 15 dicembre 2011, n. 217
(Gu 2 gennaio 2012 n. 1)
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
a seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
Articolo 2
Oneri relativi a prestazioni e controlli
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni.
Articolo 3
Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, Testi unici o Codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie. Qualora i Testi unici o i Codici di settore riguardino i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle Regioni, i relativi schemi di decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
2. I Testi unici e i Codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei Testi unici o nei Codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Articolo 4
Missioni connesse con gli impegni europei
(omissis)
Capo II
Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa
Articolo 5
Modifiche al Codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza
(omissis)
Articolo 6
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/65/Ce, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, 2009/109/Ce, concernente obblighi informativi in caso di fusioni e scissioni, e 2009/110/Ce, relativa agli istituti di moneta elettronica
(omissis)
Articolo 7
Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/Ue recante la modifica delle direttive 2003/71/Ce relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/Ce sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
(omissis)
Articolo 8
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/Ue sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonché disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2010/24/Ue del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure.
2. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/Ce e 2009/162/Ue, nonché di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) il terzo periodo del terzo comma è soppresso;
2) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
"In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime";
b) all'articolo 7, comma 1, lettera b), le parole: "Trattato istitutivo della Comunità europea" sono sostituite dalle seguenti: "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea";
c) all'articolo 7-bis, comma 3:
1) all'alinea, le parole: "Le cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia elettrica" sono sostituite dalle seguenti: "Le cessioni di gas attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento";
2) alla lettera a), le parole: "di gas e di elettricità" sono sostituite dalle seguenti: "di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo";
d) all'articolo 7-septies, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) la concessione dell'accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell'energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati";
e) all'articolo 8-bis, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole: "le cessioni di navi" sono inserite le seguenti: "adibite alla navigazione in alto mare e" e dopo le parole: "o della pesca" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera";
2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66";
3) alla lettera b), le parole: "di navi e" sono soppresse;
4) alla lettera d), le parole: "escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento" sono sostituite dalle seguenti: "escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo";
5) alla lettera e):
5.1) le parole: "di cui alle lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), a-bis), b) e c)";
5.2) le parole: "di cui alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), a-bis) e b)";
6) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico";
f) all'articolo 13, comma 2, lettera c), le parole: "di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 6";
g) all'articolo 17, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni";
h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)";
i) all'articolo 67:
1) al comma 1, lettera a), le parole: ", con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea" sono soppresse;
2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (Cee) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate dall'autorità doganale.
2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita Iva, il numero di identificazione Iva attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell'Autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione";
l) all'articolo 68, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:
"g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento";
m) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
"Articolo 72 — (Operazioni non imponibili) — 1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 8, 8-bis e 9:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi e ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;
b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei Comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunità europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che ciò non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera c), nonché dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), c), d) ed e) se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.
3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto";
n) il numero 127-octies) della tabella A, parte III, è abrogato;
o) tutti i richiami alla "Comunità" o alla "Comunità europea" o alla "Comunità economica europea" ovvero alle "Comunità europee" devono intendersi riferiti all'"Unione europea" e i richiami al "Trattato istitutivo della Comunità europea" devono intendersi riferiti al "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".
3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38:
1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa i prodotti energetici, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, quali definiti dalle disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso il gas fornito mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema";
2) la lettera c-bis) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
"c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni";
b) il comma 2-bis dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:
"2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento, nonché le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia".
4. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di Iva all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f) a m), e 3 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 9
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/Ce, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/Ce e 2009/140/Ce, in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/Ue, concernente l'indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/Ue, sulla metrologia
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alle direttive 2009/127/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/Ce relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/Ce relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/Ce relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (Ce) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, 2009/140/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/Ce che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/Ce relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/Ce relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione), e 2011/17/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/Cee, 71/347/Cee, 71/349/Cee, 74/148/Cee, 75/33/Cee, 76/765/Cee, 76/766/Cee e 86/217/Cee del Consiglio relative alla metrologia.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le norme di attuazione delle direttive 2009/136/Ce e 2009/140/Ce sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, anche mediante le opportune modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, gli operatori di rete locale che d'intesa tra loro raggiungano una copertura non inferiore all'80 per cento della popolazione nazionale possono diffondere un solo programma di fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati in ambito nazionale ad eccezione di quelli integrati, anche con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali, così come definiti precedentemente, può essere trasmesso dagli stessi operatori locali a condizione che per la stessa capacità trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti che hanno proceduto al volontario rilascio delle frequenze utilizzate in ambito locale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220".
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresì, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;
b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica;
c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;
d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare, dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici riesaminando periodicamente la necessità e la proporzionalità delle misure adottate; assicurare la qualità tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale;
e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;
f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali;
g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, in tema di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;
h) ridefinizione del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riferimento alla disciplina dell'incompatibilità sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilità successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di Presidente dell'Autorità medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorità europee di regolamentazione;
i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché di protezione dei dati personali e delle informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale, fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete internet o altre applicazioni;
l) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/Ce;
m) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscano all'autorità di regolazione la facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese;
n) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;
o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di settore dell'Unione europea e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati;
p) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva concorrenza nei servizi al dettaglio;
q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni e le attività culturali;
r) revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevedendo sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/Ce, con il conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante depenalizzazione;
s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento.
5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: "in favore dell'ente gestore" sono sostituite dalle seguenti: "in favore del titolare dell'archivio".
6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 10
Qualità delle acque destinate al consumo umano
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori".
2. È abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.
Articolo 11
Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime
1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:
a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, è abrogato;
b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
c) all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le Regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti;
b) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
c) individuare modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra Comuni, Province e Regioni;
d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;
e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle Regioni;
f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del Codice della navigazione;
g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle Regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle Regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del Sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità;
6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del Testo unico, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.
6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato Testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983.
Articolo 12
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009
(omissis)
Articolo 13
Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08
(omissis)
Articolo 14
Attuazione della direttiva 2009/126/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono l'integrazione della disciplina della direttiva 2009/126/Ce nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e sono adottati nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 15
Attuazione della direttiva 2010/78/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/Ce, 2002/87/Ce, 2003/6/Ce, 2003/41/Ce, 2003/71/Ce, 2004/39/Ce, 2004/109/Ce, 2005/60/Ce, 2006/48/Ce, 2006/49/Ce e 2009/65/Ce per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(omissis)
Articolo 16
Adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/4117 in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
(omissis)
Articolo 17
Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/Ce relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09
(omissis)
Articolo 18
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/20/Ce e 2010/36/Ue, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/Ue, in materia di attrezzature a pressione trasportabili
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/20/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi, e 2010/36/Ue della Commissione, del 1º giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/35/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/Cee, 84/525/Cee, 84/526/Cee, 84/527/Cee e 1999/36/Ce.
Articolo 19
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/60/Ue, in materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere
(omissis)
Articolo 20
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/Ce, relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Articolo 21
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/38/Ce, relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/Ce e 2009/52/Ce, in materia di lavoro dei cittadini di Paesi terzi
(omissis)
Articolo 22
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/76/Ce, concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle Autorità di vigilanza, e modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti i poteri di intervento della Banca d'Italia
(omissis)
Articolo 23
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole: "possono consegnare" sono sostituite dalla seguente: "consegnano";
b) all'articolo 10, comma 1-bis, le parole: "dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p)" sono sostituite dalle seguenti: "degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti".
Articolo 24
Disposizioni finali
1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 dicembre 2011.