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Dm Sviluppo economico 14 febbraio 2013

Sistema nazionale di premialità in materia di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti

Ultima versione disponibile al 06/05/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 14 febbraio 2013

(Gu 5 marzo 2013 n. 54)

Sistema nazionale di premialità in materia di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione della direttiva 2009/30/Ce, che modifica la direttiva 98/70/Ce, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/Ce per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/Cee;

Visto l'articolo 34 "Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 134, apportanti modificazioni all'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto l'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, il quale prevede che, al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014, allo scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente articolo (nel seguito: obbligo di immissione di una quota minima di biocarburanti), a decorrere dal 1° gennaio 2012 il contributo energetico dei biocarburanti diversi da quelli di cui al comma 5 dell'articolo 33 predetto decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è maggiorato rispetto al contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati;

Visto l'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che attribuisce identica maggiorazione ai biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando i requisiti di sostenibilità;

Considerato che per tali finalità, fatto salvo il comma 5 del predetto decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il diritto a un certificato di immissione in consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura allorché è immessa in consumo una quantità di biocarburanti pari a 8 Giga-calorie dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014;

Visto l'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il 1 ° gennaio 2012, sono stabilite le modalità con le quali sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, punto 3 della legge n. 296/2006;

Visto il comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal l gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del gestore dei servizi energetici Spa;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 ed il successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 giugno 2012 Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Decreta:

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislative 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni, disciplina le modalità con le quali, ai fini del rispetto dell'obbligo di immissione di una quota minima di biocarburanti, è riconosciuta la maggiorazione di cui all'articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo per i seguenti biocarburanti:

a) biocarburanti, diversi da quelli di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni, prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e che utilizzano materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati;

b) biocarburanti diversi da quelli di cui all'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni immessi in consumo al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, in percentuale pari al 25%.

2. Resta fermo, ai fini dell'ottenimento della maggiorazione richiamata al comma 1, il rispetto dei requisiti di sostenibilità, da attestare con un certificato rilasciato ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 giugno 2012 recante modifiche al decreto 23 gennaio 2012 recante il sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi, emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal presente decreto, trovano applicazione le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 e del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni.

4. Resta ferma l'osservanza delle disposizioni in materia di accisa di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Articolo 2

Maggiorazione

1. La maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni, matura per le immissioni in consumo effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, nel rispetto delle modalità stabilite dal presente decreto.

2. I soggetti titolari di impianti di produzione di biocarburanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e lettera b), che intendono ottenere il riconoscimento delle maggiorazioni di cui al comma 1, devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, un'istanza di accreditamento al Ministero dello sviluppo economico, tramite un apposito registro telematico di accreditamento predisposto a tal fine, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, verifica sulla banca dati "Seed (System for the Exchange of Excise Data) on Europa" entro il 28 febbraio di ogni anno, l'effettiva esistenza dei codici di accisa comunicati.

4. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito web l'elenco degli impianti accreditati entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 3

Requisiti per l'accreditamento

1. Per gli impianti ubicati sul territorio nazionale, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 2 deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione sociale, l'ubicazione dell'impianto, il numero di partita Iva, il legale rappresentante, il depositario autorizzato, il codice fiscale e il codice di accisa;

b) gli estremi del decreto di autorizzazione rilasciato ai fini dell'esercizio;

c) la capacità produttiva annua degli impianti, espressa in tonnellate, quale risulta dal decreto di autorizzazione o dalla verifica effettuata dal competente ufficio nei casi di autorizzazione provvisoria all'esercizio ovvero di impianti la cui capacità produttiva non risulti dal decreto di autorizzazione;

d) gli estremi della licenza di esercizio del deposito fiscale;

2. Per gli impianti situati in altri Paesi dell'Unione europea e, limitatamente alle maggiorazioni di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), per gli impianti situati nei Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 2 deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione sociale, l'ubicazione dell'impianto, il numero di partita Iva, il legale rappresentante, il depositario autorizzato, il codice fiscale e il codice di accisa o indicazioni a questi equivalenti;

b) i provvedimenti rilasciati dalle competenti autorità ai fini dell'esercizio;

c) la capacità produttiva, espressa in tonnellate, certificata dalle competenti Autorità nazionali;

d) gli estremi della licenza di esercizio del deposito fiscale o indicazioni a questi equivalenti.

3. I documenti di cui al comma 2 dovranno essere accompagnati in copia conforme all'originale con traduzione ufficiale in lingua italiana asseverata dal Tribunale.

4. Non saranno ammesse le istanze presentate incomplete o prive della documentazione richiesta.

Articolo 4

Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti che beneficiano della maggiorazione

1. Verificato il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente decreto e delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, e successive modificazioni il Ministero dello sviluppo economico, — ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni — entro il 31 maggio di ogni anno, a decorrere dal 2013, rilascia ai soggetti obbligati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110, che hanno immesso in consumo biocarburanti, prodotti in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea e utilizzando materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati, o utilizzati al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti, purché la percentuale di biocarburante impiegato sia pari al 25%, un certificato di immissione in consumo che tiene conto della maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni.

Titolo II

Disposizioni inerenti il riconoscimento della maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)

Articolo 5

Modalità per il riconoscimento della maggiorazione

1. Hanno diritto alla maggiorazione i biocarburanti prodotti in impianti, operanti in regime di deposito fiscale, ubicati negli Stati dell'Unione europea e che utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati.

2. Il rispetto dei requisiti di provenienza e di tracciabilità delle materie prime utilizzate per la produzione dei biocarburanti di cui al comma precedente, deve essere garantito mediante l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012, e successive modificazioni, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

Articolo 6

Controlli

1. Ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'articolo 5 del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle ditte accreditate, verifica le certificazioni rilasciate dagli organismi di certificazione sulla base di quanto previsto all'articolo 5, comma 2. Tale verifica viene effettuata su un campione rappresentativo pari ad almeno il 5% dei quantitativi certificati e i costi di tali controlli saranno a carico di tutti i soggetti che richiedono di accedere alle maggiorazioni di cui al precedente articolo 5, comma 1, in funzione dei relativi quantitativi certificati da ciascun soggetto.

2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico si avvale dei dati disponibili in ambito nazionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali anche tramite l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) nonché di quelli eventualmente forniti, su richiesta, dall'Agenzia delle dogane.

3. I controlli presso gli spazi doganali, i depositi fiscali e gli altri impianti in cui sono presenti i prodotti sottoposti ad accisa sono eseguiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, secondo le disposizioni allo scopo applicabili del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

4. Qualora, sulla base dei riscontri documentali di cui al comma 1, si rendano necessari i controlli in forma di accesso di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico inoltra apposita richiesta all'Agenzia delle dogane, fornendo indicazione delle ulteriori verifiche ritenute necessarie.

5. Per i controlli necessari ai fini del presente articolo ai biocarburanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'accertamento qualitativo condotto dall'Agenzia delle dogane presso i depositi fiscali di produzione e di importazione è valido ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55.

6. Gli oneri gestionali di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 comprendono anche i costi connessi all'accertamento, all'elaborazione, al trattamento ed alla fornitura dei dati di cui al comma 2, nonché gli oneri di cui alle attività di controllo previste dal presente articolo, e dall'articolo 8.

Titolo III

Modalità per il riconoscimento della maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)

Articolo 7

Modalità per il riconoscimento della maggiorazione

1. Ogni anno, a partire dal 2013, entro il 31 gennaio, i soggetti obbligati che intendono ottenere il riconoscimento della maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), comunicano al Ministero dello sviluppo economico i quantitativi complessivi, espressi in Giga calorie, di benzina e gasolio come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 aprile 2008, n. 110 e successive modificazioni, destinati all'uso extra-rete, nei quali, nell'anno precedente, è stata miscelata una quantità di biocarburanti pari al 25%. Gli stessi soggetti trasmettono, contestualmente, una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, inerente l'indicazione dei soggetti destinatari del prodotto, dell'ubicazione del deposito, dell'eventuale codice ditta rilasciato dall'Agenzia delle dogane e delle relative quantità fornite nell'anno precedente.

Articolo 8

Controlli di destinazione del prodotto all'extra-rete

1. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra annualmente la corrispondenza delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti, su richiesta, dall'Agenzia delle dogane.

2. Qualora, in base ai riscontri documentali di cui al comma 1, si rendano necessari i controlli in forma di accesso, trova applicazione il disposto dell'articolo 6, commi da 3 a 6.

3. Gli oneri gestionali di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 comprendono anche i costi connessi all'accertamento, all'elaborazione, al trattamento ed alla fornitura dei dati di cui al comma 2, nonché gli oneri di cui alle attività di controllo previste dal presente articolo.

Titolo IV

Disposizioni finali

Articolo 9

Modalità operative

1. Il Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dall'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, esercita le competenze operative e gestionali previste dal presente decreto anche avvalendosi del Gestore dei servizi energetici Spa (Gse) attraverso una apposita convenzione con oneri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. La convenzione di cui al comma 1, sarà stipulata successivamente alla emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e comunque nei limiti di spesa che trovano copertura dal medesimo decreto.

Articolo 10

Norme transitorie

1. La maggiorazione riconosciuta ai biocarburanti di cui all'articolo 33 comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 28, relativamente ai biocarburanti immessi in consumo dal 1° gennaio 2012 alla data di cui al successivo comma 2, è contabilizzata anche in mancanza dell'accreditamento previsto dall'articolo 2 comma 2, 3 e 4.

2. Per il 2012 non è necessario procedere all'accreditamento di cui all'articolo 2 comma 2. Per il 2013 l'istanza di accreditamento prevista dall'articolo 2 comma 2 deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per il 2013 i termini indicati dall'articolo 2 comma 3 e 4 sono prorogati rispettivamente a 105 giorni ed a 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali assicura il necessario collegamento per il trasferimento di tutte le informazioni disponibili presso la stessa amministrazione fino al 31 dicembre 2012 al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 11

Invarianza finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 14 febbraio 2013.

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