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Dm Sviluppo economico 9 agosto 2012

Modificazioni al Dm 13 dicembre 2011 recante il bando per gli interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Biomasse / Biocombustibili | Bandi | Bandi | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Energie rinnovabili | Biomasse / Biocombustibili

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 9 agosto 2012

(Gu 27 agosto 2012 n. 199)

Modificazioni al decreto 13 dicembre 2011, di adozione del bando per gli interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 8 luglio 2010, n. 157;

Visto il regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Guue L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il regolamento (Ue) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010, pubblicato nella Guue L 158 del 24 giugno 2010, che modifica il regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

Vista la Carta degli Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007 con decisione C(2007) 5618 def. cor. (Guue C 90 dell'11 aprile 2008);

Visto il Programma operativo interregionale (Poi) "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007 — 2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione del 20 luglio 2007, n. C(2007) 6820, come modificata dalla decisione del 14 aprile 2011, n. C(2011) 2636 definitivo, e in particolare la linea di attività 1.1 "interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio", dell'Asse I dello stesso Poi diretto alla "Produzione di energia da fonti rinnovabili";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 19 dicembre 2011, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 29 maggio 2012, recante "Bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la linea di attività 1.1 del Poi Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013", di seguito "bando";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999 che disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e la determinazione del compenso delle commissioni ministeriali per la verifica finale sulla realizzazione dei programmi di investimento agevolati;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni del bando alle nuove norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, nonché di integrare la previsione relativa alle garanzie richieste per il rilascio dell'anticipazione sul contributo concesso in conto impianti, al fine di consentire all'impresa beneficiaria di usufruire anche dell'opzione inerente alla polizza assicurativa;

Considerata, altresì, la necessità di procedere alla rettifica di alcuni errori materiali contenuti nell'allegato n. 5 del bando, concernente i criteri di valutazione per la formazione della graduatoria dei programmi d'investimento ammissibili;

Ritenuto opportuno specificare la possibilità di graduazione delle revoche delle agevolazioni sulla base delle fattispecie previste nel bando;

Ritenuto, infine, opportuno definire con maggiore puntualità la copertura degli oneri per l'effettuazione degli accertamenti finali di spesa relativi ai programmi d'investimento realizzati e la disciplina da applicare per la nomina delle apposite commissioni ministeriali;

Decreta:

Articolo 1

1. Il comma 9 dell'articolo 8 del decreto ministeriale 13 dicembre 2011 citato nelle premesse è soppresso.

Articolo 2

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 13 dicembre 2011 la lettera b) è soppressa.

Articolo 3

1. L'articolo 14 del decreto ministeriale 13 dicembre 2011 è così modificato:

a) al comma 2, primo periodo, le parole "rilasciata da primario istituto bancario" sono sostituite dalle parole "ovvero di polizza assicurativa rilasciata a favore del soggetto gestore";

b) al comma 5, terzo periodo, le parole "all'articolo 8, comma 9" sono sostituite dalle parole "al comma 7, lettera e), del presente articolo";

c) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri relativi alla suddetta commissione sono posti a carico delle risorse dell'Asse III "Assistenza tecnica e azioni  di accompagnamento" del Programma operativo interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007 — 2013.";

d) al comma 7, lettera e), sono soppresse le parole "congiunta" e "e dal presidente del Collegio sindacale";

e) al comma 7, le lettere f), g) e h) sono soppresse;

f) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora necessario, il Soggetto gestore può richiedere al soggetto beneficiario di fornire, anche in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ulteriori dati e informazioni";

g) al comma 9, alla fine del secondo periodo, prima del punto, sono inserite le parole "e trasmette una relazione illustrativa dell'intero programma d'investimento realizzato e dei risultati conseguiti".

Articolo 4

1. L'articolo 18 del decreto ministeriale 13 dicembre 2011 è così modificato:

a) al comma 1, primo periodo, dopo la parola "revocate" è inserita la parola "totalmente";

b) al comma 2, l'alinea è sostituita dalla seguente: "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 2, sono, inoltre, revocate in tutto o in parte le agevolazioni qualora il soggetto beneficiario:";

c) al comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente

"e) salvi gravi e giustificati motivi, non trasmetta l'ultimo Sal entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 9";

d) al comma 2, lettera i), le parole "alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero" sono soppresse e dopo la parola "diverso" sono inserite le parole "da quello di cui all'articolo 6, comma 3,";

e) al comma 2, lettera n), le parole "non impieghi" sono sostituite dalle parole "non dimostri l'effettivo impiego di";

f) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti ai beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla segnalazione del soggetto beneficiario e qualora quest'ultimo intenda mantenere le altre dette agevolazioni; qualora il mancato rispetto sia rilevato nel corso degli accertamenti o dei controlli di cui agli articoli 14 e 16 senza che il soggetto beneficiario ne abbia dato precedente segnalazione, la revoca è totale.

2-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), la revoca è disposta in sede di risoluzione del contratto di finanziamento agevolato ed è commisurata alla quota di finanziamento non restituita.

2-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera g), la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, ai beni ivi indicati trasferiti, alienati o destinati a usi diversi da quelli previsti e al periodo di mancato utilizzo dei beni medesimi con riferimento al prescritto quinquennio ovvero triennio. Nel caso in cui il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti sia rilevata nel corso degli accertamenti o dei controlli di cui agli articoli 14 e 16 senza che l'impresa beneficiaria ne abbia dato comunicazione, la revoca è totale qualora il bene costituisca un elemento essenziale del ciclo produttivo ovvero il relativo valore sia almeno pari al 20% dell'investimento complessivo, altrimenti la revoca è parziale e commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, al bene, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. Nel caso in cui il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti dei beni agevolati prima del prescritto quinquennio ovvero triennio costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli  obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intera agevolazione concessa a fronte del programma approvato.

2-quinquies. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera o), il Ministero fissa un termine non superiore a sessanta giorni per consentire al soggetto beneficiario di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero medesimo procede alla revoca totale delle agevolazioni. Nei casi più gravi o nel caso di recidiva può essere disposta l'esclusione dell'impresa beneficiaria per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni.

2-sexies. In tutte le altre ipotesi di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, la revoca delle agevolazioni è totale e i relativi contratti di finanziamento sono risolti dal soggetto gestore.".

Articolo 5

1. All'allegato n. 5 del decreto ministeriale 13 dicembre 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, sono apportate le rettifiche indicate nell'allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2012.

Allegato

Elenco delle rettifiche apportate all'allegato n. 5 "Criteri di valutazione" del decreto ministeriale 13 dicembre 2011 e successive modificazioni e integrazioni

Criterio 1.1

In merito ai punteggi previsti per l'indice di copertura autonoma degli investimenti, laddove il rapporto tra capitale proprio e investimenti totali di progetto sia inferiore al 26%, sono attribuiti 0 punti.

Inoltre: dove è scritto "26%–30%" leggasi "26% – < 30%" e dove è scritto "31%–35%" leggasi "30%–35%".

In merito all'indice di copertura autonoma degli investimenti, laddove il rapporto tra indebitamento e investimenti totali di progetto sia inferiore al 14%, sono attribuiti 0 punti.

Inoltre: dove è scritto "14% – 19%" leggasi "14% – < 19%" e dove è scritto "20% – 25%" leggasi "19% – 25%".

 

Criterio 1.2

In merito ai punteggi previsti per l'indice di copertura bancaria del fabbisogno finanziario complessivo, dove è scritto "0,11 – 0,40" leggasi "0,10 – < 0,31".

 

Criterio 2.1 (come modificato dal decreto ministeriale 15 marzo 2012)

In merito ai punteggi previsti per il grado di adeguatezza e di affidabilità del sistema di approvvigionamento delle biomasse, dove è scritto "0,51 – 0,70" leggasi "0,50 – 0,70".

 

Criterio 2.2

In merito al numero di imprese, appartenenti alla Filiera delle biomasse, incluse nel partenariato, dove è scritto "8 – 11" leggasi "8 – 12".

 

Criterio 3.1

In merito ai punteggi previsti per l'indice di energia prodotta in uscita dal processo di trasformazione al netto degli autoconsumi/energia contenuta nella biomassa in ingresso: dove è scritto "< 0,61 – 0,70" leggasi "< 0,60 – 0,70" e dove è scritto "< 0,71 – 0,80" leggasi "< 0,70 – 0,80".

 

Criterio 3.2

In merito ai punteggi previsti per il numero di interventi facoltativi di miglioramento delle condizioni di salvaguardia ambientale e mitigazione dell’impatto paesaggistico, laddove il soggetto proponente non preveda di realizzare alcun intervento facoltativo sono attribuiti 0 punti.

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