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Circolare MinPolitiche agricole 7 novembre 2011, prot. n. 22083

Chiarimenti sul sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera a fini del riconoscimento per il 2011 del coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Biomasse / Biocombustibili | Energie rinnovabili | Biomasse / Biocombustibili | Certificati verdi | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Certificati verdi

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Circolare 7 novembre 2011, prot. n. 22083

Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del Dm 2 marzo 2010 per la produzione di energia elettrica al fine del riconoscimento del coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi pari a 1,8. Applicazione per l'anno 2011

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale del 2 marzo 2010 (di seguito decreto), vengono definite le modalità operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto (di seguito: biomasse da filiera), ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo previsto dall'articolo 1, comma 382-quater della legge n. 296 del 2006.

Tali indicazioni riguardano l'applicazione relativa all'anno 2011. Con successivo provvedimento questo Ministero stabilirà le modalità relative alle annualità successive ivi comprese le procedure informatiche di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto.

In via preliminare si chiarisce che:

— il Gestore dei servizi energetici Spa (Gse), ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, è il soggetto responsabile della qualifica degli impianti, della determinazione dell'energia elettrica incentivata e del numero dei certificati verdi spettanti nonché della svolgimento di verifiche e controlli sugli impianti;

— il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) definisce la procedura operativa per la certificazione della tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse oggetto del decreto;

— l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) definisce le procedure di controllo necessari per la certificazione delle biomasse;

— il produttore della biomassa (produttore) è il soggetto presso la cui attività produttiva sono generate le biomasse che rientrano nelle tipologie di cui all'allegato A del decreto;

— il collettore è l'eventuale soggetto della filiera che raccoglie presso uno o più produttori le biomasse e che le conferisce ad un operatore elettrico (Oe) con qualifica Iafr (Impianto alimentato da fonte rinnovabile) al fine del loro utilizzo per la produzione di energia elettrica;

— l'operatore elettrico (Oe) è il soggetto, titolare di un impianto qualificato Iafr, che detiene la documentazione atta a dimostrare la provenienza della materia prima e che trasmette al Mipaaf e ad Agea l'istanza per la certificazione secondo quanta stabilito dal decreto e dalla presente circolare.

La richiesta per l'accesso al coefficiente moltiplicativo di 1,8 (di seguito istanza) deve essere:

— compilata in carta semplice sulla base del modulo allegato alla presente circolare1 , sottoscritta da legale rappresentante della società richiedente e resa solidale con copia del documento di identità della stesso. Ogni dichiarazione mendace, sarà punita ai sensi del Codice penale secondo quanta prescritto dall'articolo 76 del Dpr n. 445/2000 e, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato decadranno (articolo 75 del Dpr 445/2000), come anche previsto all'articolo 42, comma 3, del Decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 e fermo restando quanta stabilito all'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo relativamente al recupero delle somme indebitamente percepite nonché ai soggetti cui si applica la condizione ostativa alla percezione degli incentivi;

— inviata con raccomandata A/R entro il 30 novembre 2011, e corredata degli allegati, ad Agea — Area coordinamento -Ufficio coordinamento dei controlli specifici -Via Salandra 13, 00187 -Roma. Sulla busta deve essere obbligatoriamente riportata la dicitura "TRACCIABILITÀ BIOMASSE DI FILIERA". Ai fini del rispetto della data di trasmissione farà fede il timbro postale che attesta la data di spedizione; le istanze spedite oltre il citato termine del 30 novembre 2011 sono irricevibili e non saranno trattate dall'Agea. L'istanza deve essere obbligatoriamente corredata da un CD-DVD dal contenuto non modificabile contenente la versione informatica (in formato excel) del modulo e dei suoi allegati;

Una copia solo dell'istanza, senza allegati, deve essere inviata contestualmente, tramite raccomandata A/R, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, via XX Settembre 20, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, Ufficio Saq VI, 00187 -Roma.

Ai fini della corretta compilazione dell'istanza si forniscono alcune precisazioni anche alla luce di specifici quesiti pervenuti a questa Amministrazione.

Per l'annualità 2011, e possibile inviare richiesta di certificazione della tracciabilità di biomasse da filiera che siano state utilizzate ai fini della produzione elettrica, purché per le biomasse utilizzate il richiedente sia in possesso di tutta la documentazione prevista dal decreto.

La domanda dovrà includere le quantità di biomassa da filiera necessarie alla produzione riferita al periodo dal 10 dicembre 2010 al 30 novembre 20112 . Nell'istanza, e nei relativi allegati, dovrà essere indicata obbligatoriamente anche la quantità complessiva di biomassa — da filiera e non da filiera — utilizzata net periodo di riferimento.

Fermo restando quanta sopra previsto, gli operatori che non hanno presentato domanda nell'anno 2010 (entro il 30 novembre 2010), ai sensi della precedente circolare Mipaaf n. 18047 del 19 novembre 2010, possono presentare un'istanza anche per le annualità 2008,2009 e 2010, al fine di richiedere la certificazione delle quantità di biomassa da filiera utilizzata nel periodo dal 10 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

In tal caso l'istanza per l'annualità 2011 dovrà includere le quantità necessarie alla produzione immessa in rete dal 10 gennaio 2011 al 30 novembre 2011.

Si precisa che ciascun soggetto richiedente deve predisporre una diversa istanza per ogni annualità considerata e deve essere in possesso di tutta la documentazione prevista dal decreto per tutti i quantitativi di biomasse utilizzati per le annualità 2008, 2009, 2010 e 2011.

Nel corso della stessa annualità è possibile utilizzare una o più tipologie di biomasse di cui all'allegato A del decreto. A tale fine sarà necessario predisporre ed inviare un'istanza per ogni tipologia di biomassa utilizzata.

Le istanze relative a più annualità ovvero a più tipologie di biomassa devono essere inviate con un'unica raccomandata A/R secondo le modalità sopra citate.

Nel caso in cui le biomasse non vengano conferite all'operatore elettrico direttamente da un produttore ma il conferimento avvenga tramite un collettore, i contratti di fornitura delle biomasse utilizzate (punto 1.c)3 degli allegati al decreto) devono contenere in ogni caso tutte le informazioni riferite al soggetto produttore. Tali informazioni devono inoltre essere riportate nella domanda (allegato 1 all'istanza).

Resta fermo, in ogni caso, il diritto a presentare l'istanza esclusivamente da parte dell'operatore elettrico titolare dell'impianto di produzione presso cui avviene l'utilizzo della biomassa oggetto della richiesta di certificazione.

La dichiarazione, prevista al punto 1.c4 degli allegati al decreto e integrata nel modulo di domanda, che attesta la provenienza della biomassa da non più di 70 km, è compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto Oe.

Per quanta concerne le biomasse di cui alla tipologia II prevista dal decreto, il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (Cuaa) può essere sostituito dal codice fiscale in caso di soggetti giuridici che non siano tenuti all' obbligo di costituire il fascicolo aziendale.

Relativamente ad ogni annualità di riferimento ogni operatore elettrico è tenuto a presentare una dichiarazione sotto forma di autocertificazione relativamente alle caratteristiche tecniche della biomassa utilizzata e del proprio processo di produzione di energia elettrica. A tal fine l'operatore elettrico, al termine dei controlli effettuati da Agea deve compilare e consegnare all'incaricato addetto ai controlli, che lo allegherà al proprio verbale, la dichiarazione di cui all'allegato A della presente circolare, debitamente compilata e sottoscritta5 .

In mancanza di tale dichiarazione non sarà possibile per il Gse procedere al riconoscimento della maggiorazione di certificati verdi.

I quantitativi di biomassa da filiera e i quantitativi di biomassa non da filiera, riportati nell'allegato, dovranno essere coerenti con quanta accertato dai controlli Agea. In caso di difformità il Gse terra comunque conto di quanta riportato dal verbale di verifica.

Nel corso delle procedure di verifica delle informazioni ricevute, Agea può richiedere ai soggetti che hanno presentato una istanza ulteriori informazioni o documentazione al fine di redigere correttamente i verbali di controlli in relazione alla certificazione delle biomasse oggetto dell'istanza stessa.

Per gli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 10 gennaio 2008, ai sensi dell'articolo 25, comma 12, del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce, è possibile certificare le biomasse utilizzate per il periodo dal 29 Marzo 2011 compreso al 30 novembre 2011.

Per quello che riguarda il periodo compreso tra il 10 gennaio 2008 e il 28 marzo 2011, il riconoscimento delle maggiorazioni previste per l'utilizzo delle biomasse da filiera, è subordinato alla valutazione interpretativa dell'articolo 25, comma 12, del Dlgs 28/2011 da parte delle Autorità competenti, attualmente in corso di svolgimento.

Di conseguenza, gli operatori eventualmente aventi diritto potranno presentare istanze relative anche al periodo dal 10 gennaio 2008 al 28 marzo 2011, a condizione che dispongano di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la provenienza e l'utilizzo della biomassa da filiera.

Tali istanze dovranno riguardare le annualità 2008, 2009 e 2010 con riferimento temporale dal 10 gennaio al 31 dicembre, nonché l'annualità 2011 con riferimento temporale dal 10 gennaio al 28 marzo compreso.

L'Agea provvederà anche alla verifica delle biomasse da filiera utilizzate in tale periodo contestualmente alle verifiche relative al periodo 29 marzo 2011-30 novembre 2011. Le risultanze , del controllo saranno trasmesse al Mipaaf che provvederà a dame comunicazione al Gse per il seguito di competenza.

Alla luce degli esiti della valutazione interpretativa dell' dell'articolo 25 (così nel testo ufficiale – Ndr), comma 12, del Dlgs 28/2011 da parte delle Autorità competenti e dell'esito dei controlli effettuati da Agea il Gse provvederà, ai sensi dell'articolo 5 del decreto, ad emettere i certificati verdi a conguaglio eventualmente spettanti.

Note ufficiali

1.

L'istanza dovrà essere compilata utilizzando il file, in formato excel, "modulo di domanda" che sarà scaricabile dal sito Mipaaf ovvero che potrà essere richiesto inviando e-mail con oggetto "modulo domanda biomasse da filiera" all'indirizzo SAQ6@mpaaf.gov.it. Una volta compilata l'istanza, in ogni sua parte, dovrà essere stampata e sottoscritta in calce dal legale rappresentate nonché resa solidale con copia del documento di identità della stesso.

2.

La modulistica prevede che vengano tenute distinte le quantità utilizzate nel corso del mese di dicembre da quelle utilizzate tra il 10 gennaio e il 30 novembre.

3.

Punto 1.b per Ie biomasse di cui alla tipologia II del decreto.

4.

Punto 1.b per le biomasse di cui alla tipologia II del decreto.

5.

Al fine di consentire una pili celere evasione delle istanze pervenute si invitano gli operatori elettrici ad inviare al Gse una copia in formato elettronico (excel) della dichiarazione di cui all'allegato A, riportante gli stessi dati di quella sottoscritta, per posta elettronica all'indirizzo CVfilieracorta@gse.it.

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