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Circolare MinPolitiche agricole 19 novembre 2013, n. 60649

Istruzioni sul sistema di tracciabilità delle biomasse di filiera per il riconoscimento del coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi per l'anno 2013

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Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Circolare 19 novembre 2013, prot. n. 0060649

Circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del Dm 2 marzo 2010 per la produzione di energia elettrica al fine del riconoscimento del coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi pari a 1,8. Applicazione per l'anno 2013

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare ippiche e della pesca

Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

 

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale del 2 marzo 2010 (di seguito decreto), vengono definite le modalità operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse da filiera di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del decreto (di seguito: biomasse da filiera), ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo previsto dall'articolo 1, comma 382-quater della legge n. 296 del 2006.

Tali indicazioni riguardano l'applicazione per l'anno 2013. Con successivo provvedimento questo Ministero stabilirà le modalità relative alle annualità successive ivi comprese le procedure informatiche di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto.

In via preliminare si chiarisce che:

— il Gestore dei servizi energetici— Gse Spa (Gse), ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, è il soggetto responsabile della qualifica degli impianti, della determinazione dell'energia elettrica incentivata e del numero dei certificati verdi spettanti nonché dello svolgimento di verifiche e controlli sugli impianti;

— il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) definisce la procedura operativa per la certificazione della tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse oggetto del decreto e le procedure di controllo necessarie per la certificazione delle biomasse, per il cui espletamento potrà avvalersi di soggetti appositamente delegati;

— il produttore della biomassa (produttore) è il soggetto presso la cui attività produttiva sono generate le biomasse che rientrano nelle tipologie di cui all'allegato A del decreto;

— il collettore è l'eventuale soggetto della filiera che raccoglie presso uno o più produttori le biomasse e che le conferisce ad un operatore elettrico (Oe) con qualifica Iafr (impianto alimentato da fonte rinnovabile) al fine del loro utilizzo per la produzione di energia elettrica;

— l'operatore elettrico (Oe) è il soggetto, titolare di un impianto qualificato Iafr, che detiene la documentazione atta a dimostrare la provenienza della materia prima e che trasmette al Mipaaf l'istanza per la certificazione secondo quanto stabilito dal decreto e dalla presente circolare.

La richiesta per l'accesso al coefficiente moltiplicativo di 1,8 (di seguito istanza) deve compilata m carta semplice sulla base del modulo allegato alla presente circolare1 , sottoscritta da legale rappresentante della società richiedente e resa solidale con copia del documento di identità dello stesso. Ogni dichiarazione mendace, sarà punita ai sensi del Codice penale secondo quanto prescritto dall'articolo 76 del Dpr n. 445/2000 e, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, i benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato decadranno (articolo 75 del Dpr 445/2000), come anche previsto all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28 e fermo restando quanto stabilito all'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo relativamente al recupero delle somme indebitamente percepite nonché ai soggetti cui si applica la condizione ostativa alla percezione degli incentivi.

— inviata, corredata degli allegati, entro il 31 dicembre 2013, con raccomandata A/R, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica — Ufficio ex PQA II, Via XX Settembre 20,00187— Roma.

Ai fini del rispetto della data di trasmissione farà fede la data del timbro postale che attesta la data di spedizione; le istanze spedite oltre il citato termine del 31 dicembre 2013 sono irricevibili e non saranno trattate. L'istanza deve essere obbligatoriamente corredata dei files della domanda (in formato excel) e degli eventuali allegati (formato pdf) contenuti in un CD-DVD dal contenuto non modificabile.

Ai fini della corretta compilazione dell'istanza si forniscono alcune precisazioni anche alla luce di specifici quesiti pervenuti a questa Amministrazione.

È possibile inviare richiesta di certificazione della tracciabilità di biomasse da filiera che siano state utilizzate ai fini della produzione elettrica, con esclusivo riferimento all'annualità 20132 , purché per le biomasse utilizzate il richiedente sia in possesso di tutta la documentazione prevista dal decreto.

La domanda dovrà includere le quantità di biomassa da filiera necessarie alla produzione riferita al periodo dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2013 (annualità 2013). Nell'istanza, e nei relativi allegati, dovrà essere indicata obbligatoriamente anche la quantità complessiva di biomassa — da filiera e non da filiera— utilizzata nel periodo di riferimento.

Nel corso della stessa annualità è possibile utilizzare una o più tipologie di biomasse di cui all'allegato A del decreto. A tale fine sarà necessario predisporre ed inviare un'istanza per ogni tipologia di biomassa utilizzata. Le istanze relative a più tipologie di biomassa devono essere inviate con un'unica raccomandata A/R secondo le modalità sopra citate.

Nel caso in cui le biomasse non vengano conferite all'operatore elettrico direttamente da un produttore ma il conferimento avvenga tramite un collettore, i contratti di fornitura delle biomasse utilizzate (punto 1.c3 degli allegati al decreto) devono contenere in ogni caso tutte le informazioni riferite al soggetto produttore. Tali informazioni devono inoltre essere riportate nella domanda (allegato 1 all'istanza).

Resta fermo, in ogni caso, il diritto a presentare l'istanza esclusivamente da parte dell'operatore elettrico titolare dell'impianto di produzione presso cui avviene l'utilizzo della biomassa oggetto della richiesta di certificazione.

La dichiarazione, prevista al punto 1.c4 degli allegati al decreto e integrata nel modulo di domanda, che attesta la provenienza della biomassa da non più di 70 km, è compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto Oe.

Per quanto concerne le biomasse di cui alla tipologia II prevista dal decreto, il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (Cuaa) può essere sostituito dal codice fiscale in caso di soggetti giuridici che non siano tenuti all'obbligo di costituire il fascicolo aziendale.

Relativamente ad ogni tipologia di biomassa, ogni operatore elettrico è tenuto a presentare una dichiarazione sotto forma di autocertificazione relativamente alle caratteristiche tecniche della biomassa utilizzata e del proprio processo di produzione di energia elettrica, tenendo conto sia delle biomasse da filiera che non da filiera e mantenendo distinto il quantitativo utilizzato nel corso del mese di dicembre 2012 da quello utilizzato tra il 1° gennaio 2013 e il 30 novembre 2013. A tal fine l'operatore elettrico, al termine dei controlli deve compilare e consegnare all'incaricato addetto ai controlli, che lo allegherà al proprio verbale, la dichiarazione di cui all'allegato A della presente circolare, debitamente compilata e sottoscritta5 . In mancanza di tale dichiarazione non sarà possibile per il Gse procedere al riconoscimento della maggiorazione di certificati verdi. I quantitativi di biomassa da filiera e i quantitativi di biomassa non da filiera, riportati nell'allegato, dovranno essere coerenti con quanto accertato dai controlli. In caso di difformità, il Gse terrà comunque conto di quanto riportato dal verbale di verifica.

Si ricorda che la richiesta di certificazione presentata al Mipaaf non sostituisce la richiesta di emissione dei certificati verdi con l'applicazione del coefficiente previsto per la filiera corta, che ciascun operatore elettrico deve presentare al Gse secondo le modalità operative comunicate sul sito www.gse.it.

Nel corso delle procedure di verifica delle informazioni ricevute, i soggetti incaricati dei controlli possono richiedere ai soggetti che hanno presentato l'istanza ulteriori informazioni o documentazione.

Note ufficiali

1.

L'istanza dovrà essere compilata utilizzando il file, in formato excel, "modulo di domanda" che sarà scaricabile dal sito Mipaaf ovvero che potrà essere richiesto inviando e-mail con oggetto "modulo domanda biomasse da filiera" all'indirizzo PQA2@mpaaf.gov.it. Una volta compilata l'istanza, in ogni sua parte, dovrà essere stampata e sottoscritta in calce dal legale rappresentate nonché resa solidale con copia del documento di identità dello stesso.

2.

Non è possibile presentare istanza di certificazione della filiera corta con riferimento alle annualità precedenti (dal 2008 al mese di novembre 2012).

3.

Punto 1.b per le biomasse di cui alla tipologia ll del decreto.

4.

Punto 1.b per le biomasse di cui alla tipologia II del decreto.

5.

Al fine di consentire una più celere evasione delle istanze pervenute si invitano gli operatori elettrici ad inviare al Gse una copia in formato elettronico (excel) della dichiarazione di cui all'allegato A, riportante gli stessi dati di quella sottoscritta ed allegata al verbale, per posta elettronica all'indirizzo CVfilieracorta@gse.it.

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