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Dm Sviluppo economico 6 novembre 2014

Rimodulazione degli incentivi per impianti a fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico

Parole chiave Parole chiave: Energia | Energie rinnovabili | Biomasse / Biocombustibili | Eolico | Energie rinnovabili | Idroelettrico | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Incentivi / agevolazioni / sussidi | Eolico | Biomasse / Biocombustibili | Idroelettrico

Ultima versione disponibile al 13/10/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 6 novembre 2014

(Gu 18 novembre 2014 n. 268)

Rimodulazione degli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto l'articolo 1 del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014 (nel seguito: d.l. n. 145 del 2013), ed in particolare:

il comma 3, il quale prevede che, al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:

a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;

b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5 dello stesso articolo 1, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione, pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni;

il comma 4 che individua i criteri per la riduzione dell'incentivo, prevedendo in particolare che:

a) la riduzione va differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi;

b) deve essere incluso un premio, adeguatamente maggiorato, per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito;

c) deve essere individuato il periodo residuo di incentivazione entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 1. Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi;

il comma 5, che fornisce indicazioni su tempi e modalità di esercizio dell'opzione prevista al comma 3, lettera b);

il comma 6, che individua gli impianti per i quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 1;

Considerato che le norme di cui al Dl n. 145 del 2013 interessano circa 2.000 impianti a certificati verdi, 2.800 impianti a tariffa onnicomprensiva e 550.000 impianti fotovoltaici in conto energia;

Tenuto conto che, sulla base dell'analisi degli impianti rientranti nell'ambito di applicazione delle predette disposizioni del Dl n. 145 del 2013, gli impianti incentivati possono essere suddivisi in tre gruppi:

a) impianti incentivati con i certificati verdi per un periodo di dodici anni;

b) impianti incentivati con certificati verdi o con tariffe omnicomprensive per un periodo di quindici anni;

c) impianti fotovoltaici incentivati con i cosiddetti "Conti energia" per un periodo di venti anni;

Considerato che i medesimi tre gruppi hanno termini di scadenza del periodo di incentivazione, rispettivamente, entro il 2020, entro il 2028 e dopo il 2028;

Considerato che il gruppo sub c) (impianti fotovoltaici) presenta una diversa specificità per tipo di incentivo riconosciuto, durata dell'incentivo stesso, struttura dei costi da considerare nell'analisi della rimodulazione, numerosità, varietà tipologica e dimensionale degli impianti potenzialmente interessati, nonchè per modalità d'uso e valorizzazione dell'energia prodotta, che includono scambio sul posto, autoconsumo, cessione alla rete o ritiro dedicato;

Considerato che gli impianti incentivati con i certificati verdi ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007il coefficiente moltiplicativo K di cui tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,va posto pari a 1 per tutte le fonti e tipologie impiantistiche;

Visto il decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare, gli articoli 23 e 26, con i quali sono state introdotte specifiche disposizioni per la riduzione degli oneri sulle tariffe elettriche imputabili al fotovoltaico;

Ritenuto opportuno, per le suddetti ragioni, di dare con il presente decreto attuazione alle disposizioni per le sole fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge n. 244 del 2007;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 6 luglio 2012, di attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

Ritenuto che il nuovo incentivo per gli impianti che accedono all'opzione di cui alla lettera b) del comma 3 debba essere determinato in base al principio di equivalenza dei flussi economici degli originari incentivi con quelli conseguenti alla riduzione dell'incentivo e all'incremento del periodo di diritto, riconoscendo i costi indotti dall'operazione di rimodulazione;

Ritenuto di dover tener conto dell'istituto incentivante mediante una specifica disposizione che renda più stabile il prezzo di ritiro dei certificati verdi, in modo da dare maggiori certezze sui ricavi ai soggetti i cui impianti sono incentivati con tale strumento;

Ritenuto di dover tener conto del tipo di fonte, differenziando tra fonti biologiche, che hanno costi di esercizio imputabili all'approvvigionamento del combustibile, e altre fonti rinnovabili;

Ritenuto allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, che il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica il vincolo di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 1 del Dl n. 145 del 2013, sia da fissare al 31 dicembre 2014 e, limitatamente agli impianti alimentati da biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW, al 31 dicembre 2016, in considerazione della più elevata complessità impiantistica e quindi realizzativa di tali interventi confermata dagli esiti delle procedure di iscrizione ai registri per gli interventi di rifacimento di impianti a fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, che hanno evidenziato una modesta attività su impianti esistenti;

Ritenuto che, una volta che abbiano aderito all'opzione di rimodulazione e che sia trascorso un periodo idoneo a valorizzare la vita utile degli impianti, secondo valori prossimi a quelli definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, possa essere consentita l'esecuzione degli usuali interventi di integrale ricostruzione, ovvero, per le biomasse, di rifacimento totale;

Acquisito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, reso con il Parere 2 ottobre 2014 n. 478/2014/I/EFR;

Ritenute meritevoli di accoglimento le proposte formulate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Decreta:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti sull'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli impianti fotovoltaici, i cui esercenti optano per l'estensione del periodo di incentivazione di 7 anni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del Dl n. 145 del 2013.

2. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti compresi nella tipologia definita al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, beneficiano di incentivi sotto forma di certificati verdi o tariffe omnicomprensive, fatta eccezione per:

a) gli impianti per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014 ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli impianti a biomasse e a biogas di potenza non superiore a 1 MW;

b) gli impianti di cui all'articolo 1, comma 6, del Dl n. 145 del 2013.

Articolo 2

Modalità di determinazione dei nuovi incentivi

1. Agli impianti che aderiscono all'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del Dl n. 145 del 2013 spetta un incentivo il cui nuovo valore è determinato con le modalità di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'incentivo rideterminato sulla base del comma 1 è riconosciuto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 1 dell'articolo 3, per un periodo rinnovato di incentivazione pari all'originario periodo residuo dell'incentivazione spettante, incrementato di 7 anni.

Articolo 3

Modalità di esercizio dell'opzione di rimodulazione

1. I titolari degli impianti, nel caso in cui intendano optare per il regime di incentivazione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b) del Dl n. 145 del 2013, inoltrano la relativa richiesta al Gse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modalità di comunicazione definite dallo stesso Gse e pubblicate sul sito internet entro 30 giorni dalla medesima data.

2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 3, lettera a), del Dl n. 145 del 2013, il Gse provvede alla identificazione e localizzazione geografica dei siti sui quali sono ubicati gli impianti ivi considerati.

Articolo 4

Disposizioni specifiche per i produttori che aderiscono alla rimodulazione degli incentivi

1. Ai fini della verifica di coerenza tra la nuova durata del periodo di incentivazione ed eventuali prescrizioni di ordine temporale contenute nei titoli abilitativi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Gse comunica alle regioni e agli enti locali che hanno rilasciato i predetti titoli l'elenco dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di rimodulazione e gli estremi dei relativi titoli abilitativi. Le Regioni e gli Enti locali, ciascuno per la parte di competenza, adeguano alla durata dell'incentivo, come rimodulata ai sensi del presente decreto, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l'esercizio degli impianti ricadenti nel campo di applicazione del presente articolo.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, gli interventi di qualunque tipo, realizzati sullo stesso sito dell'impianto per il quale è stata esercitata l'opzione di rimodulazione, non hanno diritto di accesso, fino al termine del nuovo periodo di incentivazione, ad ulteriori strumenti incentivanti a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica, anche qualora l'esercente rinunci all'incentivo rimodulato, fatta eccezione per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto, sempreché compatibili con il meccanismo di incentivazione in godimento.

3. Gli impianti per i quali è stata esercitata l'opzione di rimodulazione possono accedere ad ulteriori strumenti incentivanti previsti dalla normativa vigente per i seguenti interventi:

a) interventi di potenziamento, in relazione alla maggiore produzione derivante dall'intervento di potenziamento, determinata con le modalità previste dal pertinente provvedimento di disciplina dell'ulteriore incentivo;

b) interventi di integrale ricostruzione, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato;

c) limitatamente agli impianti a biomasse di potenza non superiore a 1 MW, interventi di rifacimento totale, effettuati a partire dal quinto anno successivo al termine del periodo residuo di diritto di godimento all'incentivo originario; in tal caso, l'eventuale nuovo incentivo sostituisce il preesistente incentivo rimodulato.

4. L'estensione del periodo di diritto alle tariffe fisse omnicomprensive, maturata alla data di cui all'articolo 2, comma 2, e da fruire ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, è riconosciuta al termine del nuovo periodo di diritto all'incentivo rimodulato. Durante l'estensione, trova applicazione il valore della tariffa fissa onnicomprensiva vigente prima della rimodulazione operata ai sensi del presente decreto.

5. L'estensione del periodo di diritto ai certificati verdi, maturata alla data di cui all'articolo 2, comma 2, e da fruire ai sensi dell'articolo 11, comma 8, e dell'articolo 21, comma 8, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, è riconosciuta al termine del nuovo periodo di diritto all'incentivo rimodulato. Durante l'estensione, trova applicazione il valore del fattore moltiplicativo vigente prima della rimodulazione operata ai sensi del presente decreto.

6. Per gli impianti incentivati con i certificati verdi, i cui esercenti aderiscono all'opzione di rimodulazione degli incentivi di cui al presente decreto e, limitatamente alle produzioni realizzate fino al 31 dicembre 2020, ai fini dell'applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, il parametro Re ivi indicato è, su richiesta del produttore, fisso ed è pari a quello registrato nell'anno 2012, fermo restando quanto già previsto dal medesimo articolo 19, comma 1, per gli impianti a biomasse e a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza. A tali fini, la richiesta del produttore è presentata contestualmente alla richiesta di cui all'articolo 3, comma 1.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 6 novembre 2014

Allegato 1

Calcolo del nuovo incentivo

1. Ai fini della determinazione del nuovo valore dell'incentivo, si applica il seguente parametro S, arrotondato alla terza cifra decimale con criterio commerciale:

 

 

dove:

R è il periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e centesimi di anno ed approssimato per eccesso alla seconda cifra decimale, ed è pari alla differenza fra la data in cui termina il diritto di godimento all'incentivo originario e la data di cui all'articolo 2, comma 2.

Il calcolo della data in cui termina il diritto di godimento all'incentivo originario per gli impianti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005 (aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreta legislativo 16 marzo 1999, n. 79) e effettuato assumendo un periodo di diritto di accesso agli incentivi sull'intera produzione pari a 14 anni e 5 mesi, decorrenti dalla data di entrata in esercizio commerciale.

p è un parametro che tiene conto dei costi indotti dalle operazioni di rimodulazione, e che è pari a 1,02 per gli impianti il cui periodo di diritto all'incentivazione cessa entro il 31 dicembre 2020 e a 1,03 gli per impianti il cui periodo di diritto all'incentivazione cessa dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2028. Per i soli impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dall'eolico, dal geotermico e dall'idroelettrico, il parametro p vale 1,022 e 1,032, rispettivamente, per gli impianti il cui periodo di diritto all'incentivazione cessa entro il 31 dicembre 2020 e per gli impianti il cui periodo di diritto all'incentivazione cessa dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 31 dicembre 2028.

 

2. Per gli impianti a certificati verdi, il nuovo incentivo e calcolato sulla base della seguente formula:

 

Irim = S ∙ I

 

dove I è pari al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche e integrazioni per gli impianti che accedono ai certificati verdi ai sensi della medesima legge, ed è pari a 1 per gli impianti che accedono ai certificati verdi, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007.

 

3. Per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, la nuova tariffa incentivante omnicomprensiva Tnew è determinata secondo la formula di seguito indicata:

 

Tnew = S * (Told — Pc) + Pc

 

dove:

S è il parametro determinato secondo la formula di cui al punto 1;

Told è la tariffa omnicomprensiva spettante prima dell'operazione di rimodulazione;

Pc è il valore del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente a quello ha in cui ha inizio la rimodulazione.

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