Dm Ambiente 24 maggio 2012
Veicoli fuori uso - Modifica all'allegato II del Dlgs 209/2003 in recepimento della direttiva 2011/37/Ue
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 24 maggio 2012
(Guue 9 ottobre 2012 n. 236)
Modifica dell'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 in recepimento della direttiva 2001/37/Ue del 30 marzo 2011 in materia di veicoli fuori uso
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
Il Ministro dello sviluppo economico
e
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Vista la direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 di attuazione della direttiva 2000/53/Ce e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva 2011/37/Ue del 30 marzo 2011, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso;
Ritenuta la necessità di recepire la citata direttiva 2011/37/Ue provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209;
Visto, in particolare, l'articolo 15, comma 11, del decreto n. 209 del 2003, il quale prevede che le integrazioni, le modifiche e gli aggiornamenti degli allegati del decreto medesimo, in conformità alle modifiche intervenute in sede comunitaria, sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Articolo 1
1. L'allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e sostituito con l'allegato di cui al presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2012
Allegato
Materiali e componenti cui non si applica il divieto previsto dall'articolo 9, comma 1)
Materiali e componenti | Ambito di applicazione e termine di scadenza dell'esenzione | Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) della Direttiva 2000/53/Ce | |
Piombo come elemento di lega
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1(a). Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo | |||
1(b). Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo. | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | ||
2(a). Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 | ||
2(b). Alluminio contenente, in peso, lo 1,5 % o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | ||
2(c). Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo | (2) | ||
3. Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo | (2) | ||
4(a). Cuscinetti e pistoni | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | ||
4(b). Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento | 1° luglio 2011 e pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011 | ||
Piombo e composti di piombo nei componenti
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5. Batterie | (2) | X | |
6. Masse smorzanti | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X | |
7(a). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005 | ||
7(b). Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006 | ||
7(c). Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell'apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2009 | ||
8(a). Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici e elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X (1) | |
8(b). Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X (1) | |
8(c). Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X (1) | |
8(d). Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell'aria | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X (1) | |
8(e). Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) | (3) | X (1) | |
8(f). Piombo in sistemi di connettori a pin conformi. | (3) | X (1) | |
8(g). Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip Chip" | (3) | X (1) | |
8(h). Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un'area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superficie del circuito integrato di silicio. | (3) | X (1) | |
8(i). Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli (4) | X (1) | |
8(j). Piombo nelle saldature su lastre laminate | (3) | X (1) | |
9. Sedi di valvole | Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003 | ||
10(a). Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica. Questa esenzione non si applica all'uso di piombo in: — vetro delle lampadine e delle candele, — materiali ceramici dielettrici di componenti indicati ai punti 10(b), 10(c) e 10(d). |
X (5) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) | ||
10(b). Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti | |||
10(c). Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli | ||
10(d). Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all'effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici | (3) | ||
11. Inneschi pirotecnici | Veicoli omologati prima del 1° luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli | ||
12. Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell'industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico | Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X | |
Cromo esavalente
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13(a). Rivestimenti anticorrosione | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007 | ||
13(b). Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008 | ||
14. Come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento nei camper fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, salvo sia praticabile l'uso di altre tecnologie di refrigerazione (disponibili sul mercato per l'applicazione in camper) e non vi siano impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori. | X | ||
Mercurio
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15(a). Lampade a luminescenza per i proiettori | Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X | |
15(b). Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti | Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli | X | |
Cadmio
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16. Accumulatori per veicoli elettrici | Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 | ||
(1) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 10, lettera a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione. (2) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2015. (3) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2014. (4) Questa esenzione sarà riesaminata prima del 1° gennaio 2012. (5) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione. |
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Note: — È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio. — È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un'esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). — Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*). |
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(*) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni. |