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Commissione europea

Direttiva 30 marzo 2011, n. 2011/37/Ue

(Guue 31 marzo 2011 n. L85)

Recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso



(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/53/Ce vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, tranne nei casi di cui all'allegato II della direttiva e alle condizioni ivi specificate. In base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/53/Ce, la Commissione deve adeguare periodicamente l'allegato II della medesima al progresso tecnico e scientifico.

(2) Nell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti che figurano nell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce.

(3) Alcuni materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente dovrebbero continuare a beneficiare di un'esenzione al divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce, in quanto l'uso di tali sostanze in questi materiali e componenti specifici è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile. È pertanto opportuno rinviare la data di scadenza di queste esenzioni fino a quando non sarà possibile evitare l'uso delle sostanze proibite.

(4) L'uso di piombo in materiali termoelettrici utilizzati nell'industria automobilistica in applicazioni che riducono le emissioni di CO2 mediante il recupero del calore dei gas di scarico è ancora tecnicamente e scientificamente inevitabile. Questi materiali dovrebbero pertanto essere esentati temporaneamente dal divieto fissato dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce.

(5) Alcuni materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente dovrebbero continuare a beneficiare di un'esenzione al divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce, senza una data di scadenza, in quanto l'uso di tali sostanze in questi materiali e componenti elencati nell'allegato II della direttiva è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile.

(6) L'allegato II della direttiva 2000/53/Ce dispone che i pezzi di ricambio, immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, utilizzati per veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003 sono esenti dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva. L'esenzione consente la riparazione dei veicoli immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del divieto di cui al citato articolo, con pezzi di ricambio che soddisfano le stesse prescrizioni di qualità e sicurezza dei pezzi di cui erano provvisti originariamente.

(7) Questa esenzione non riguarda i pezzi di ricambio destinati ai veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 ma prima della data di scadenza della relativa esenzione indicata nell'allegato II della direttiva 2000/53/Ce. I pezzi di ricambio per questi veicoli non devono pertanto contenere metalli pesanti, anche se sono utilizzati per sostituire parti che in origine contenevano tali metalli.

(8) In alcuni casi è tecnicamente impossibile riparare veicoli con pezzi di ricambio diversi da quelli originali, poiché ciò richiederebbe modifiche delle caratteristiche dimensionali e funzionali di interi impianti del veicolo. Dal momento che tali pezzi di ricambio non possono essere installati negli impianti dei veicoli fabbricati originariamente con parti contenenti metalli pesanti, la riparazione di tali veicoli diviene impossibile e può rendersi necessario smaltirli prematuramente. Dovrebbe essere pertanto modificato l'allegato II della direttiva 2000/53/Ce per consentire la riparazione di detti veicoli.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/Ce.

(10) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti.

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

 

L'allegato II della direttiva 2000/53/Ce è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

 

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2011.

Articolo 3

 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2011.

 

Allegato

 

Materiali e componenti Ambito di applicazione e termine di scadenza dell’esenzione Da etichettare o rendere identificabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto IV)
Piombo come elemento di lega
1.a) Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo
1.b) Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli
2.a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005
2.b) Alluminio contenente, in peso, lo 1,5 % o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
2.c) Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo (2)
3. Leghe di rame contenenti, in peso il 4 % o meno di piombo (2)
4.a) Cuscinetti e pistoni Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
4.b) Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento 1° luglio 2011 e pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2011
Piombo e composti di piombo nei componenti
5. Batterie (2) X
6. Masse smorzanti Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
7.a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2005
7.b) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006
7.c) Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell’apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2009
8.a) Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici e elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (1)
8.b) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro Veicoli omologati prima del 1°  gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (1)
8.c) Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (1)
8.d) Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell’aria Veicoli omologati prima del 1°  gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli X (1)
8.e) Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso) (3) X (1)
8.f) Piombo in sistemi di connettori a pin conformi (3) X (1)
8.g) Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione "Flip Chip" (3) X (1)
8.h) Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un’area di proiezione minima di 1 cm 2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm 2 di superficie del circuito integrato di silicio. (3) X (1)
8.i) Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli (4) X (1)
8.j) Piombo nelle saldature su lastre laminate (3) X (1)
9. Sedi di valvole Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1° luglio 2003
10.a) Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica. Questa esenzione non si applica all’uso di piombo in: — vetro delle lampadine e delle candele, — materiali ceramici dielettrici di componenti indicati ai punti 10.b), 10.c) e 10.d). X (5) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)
10.b) Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti
10.c) Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli
10.d) Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all’effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici (3)
11. Inneschi pirotecnici Veicoli omologati prima del 1° luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli
12. Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell’industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico Veicoli omologati prima del 1° gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
Cromo esavalente
13.a) Rivestimenti anticorrosione Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2007
13.b) Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2008
14. Come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento nei camper fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, salvo sia praticabile l’uso di altre tecnologie di refrigerazione (disponibili sul mercato per l’applicazione in camper) e non vi siano impatti negativi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori X
Mercurio
15.a) Lampade a luminescenza per i proiettori Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
15.b) Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti Veicoli omologati prima del 1° luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli X
Cadmio
16. Accumulatori per veicoli elettrici Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008

(1) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 10, lettera a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

(2) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2015.

(3) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2014.

(4) Questa esenzione sarà riesaminata prima del 1° gennaio 2012.

(5) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

Note:

— È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

— È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

— Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1° luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) (*).

________________________

(*) La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole di carbone dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni.

Normativa Vigente correlata

Dm Ambiente 24 maggio 2012 Veicoli fuori uso - Modifica all'allegato II del Dlgs 209/2003 in recepimento della direttiva 2011/37/Ue

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