Il provvedimento è di base mostrato come risultante dalle ultime modifiche ed abrogazioni GIÀ ENTRATE IN VIGORE. Per cambiare visualizzazione utilizzare gli strumenti qui disponibili:
Dlgs 25 novembre 1996, n. 625
Ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana - Disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni
Si segnala che il provvedimento è stato modificato da:
Legge 11 maggio 1999, n. 140
Dl 24 giugno 2003, n. 147
Dl 24 dicembre 2003, n. 355
Legge 23 agosto 2004, n. 239
Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Dpr 14 maggio 2007, n. 78.
Versione coordinata con modifiche. Ultima versione disponibile al 14/11/2024
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625
(So 293 alla Gu 14 dicembre 1996 )
Attuazione della direttiva 94/22/Cee relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 50 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 94/22/Cee del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio dei permessi di prospezione e di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Acquisito il parere della competente commissione permanente del Senato della Repubblica ed essendo trascorso il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 52 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:
a) autorità competente al conferimento dei titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, che si avvale, per l'istruttoria e per il controllo sull'esercizio delle attività, della Direzione Generale delle Miniere — Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, di seguito denominato Unmig;
b) ente: persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone che richiedono o sono titolari di un permesso di prospezione o di ricerca o di una concessione di coltivazione;
c) Comitato: il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 , e successive modifiche, di seguito denominata legge n. 6 del 1957 ;
d) Buig: il Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, di cui all'articolo 43 della legge n. 6 del 1957 .
Articolo 2
Disposizioni generali
1. Il presente decreto disciplina la prospezione, la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio di idrocarburi nell'intero territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana; per quanto non diversamente disposto valgono le disposizioni vigenti in materia.
2. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del Quaternario situati a profondità non superiore a 1200 m, nonché le attività di cui all'articolo 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 , di seguito denominata legge n. 136 del 1953 , e alla legge 24 luglio 1962, n. 1072 , sono assoggettate alla legge n. 6 del 1957 , e successive modifiche e integrazioni, e alla disciplina del presente decreto.
Articolo 3
Apertura di aree per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
1. Il territorio nazionale e le zone del mare territoriale e della piattaforma continentale già aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in base alle disposizioni della legge 21 luglio 1967, n. 613 , di seguito denominata legge n. 613 del 1967 , sono disponibili in maniera permanente alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, fermi restando i limiti previsti delle discipline generali e speciali vigenti in materia di tutela dell'ambiente terrestre, marino e costiero; le aree per le quali sono già stati conferiti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione divengono disponibili dopo la scadenza del titolo minerario o dopo l'emanazione del provvedimento che le rende libere.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere determinate ulteriori aree nell'ambito della piattaforma continentale italiana da aprire alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
3. L'accesso alle attività di cui al comma 1 ed il loro esercizio sono disciplinate dal presente decreto garantendo che non vi siano discriminazioni tra enti richiedenti o titolari; resta ferma per l'Amministrazione la facoltà di negare, per motivi di sicurezza nazionale, l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 a qualsiasi ente effettivamente controllato da Stati o cittadini non appartenenti alla Unione europea.
Capo II
Disciplina dei titoli
(omissis)
Capo III
Disposizioni comuni alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi
(omissis)
Capo IV
Armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione
(omissis)
Articolo 19
Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.
2. L'aliquota non è dovuta per le produzioni disperse, bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.
3. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 20 milioni di Smc di gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.
4. Per ciascuna concessione di coltivazione il rappresentante unico comunica mensilmente all'Unmig e alla Sezione competente i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascuno dei titolari. Il rappresentante unico è responsabile della corretta misurazione delle quantità prodotte e avviate al consumo, ferma restando la facoltà dell'Unmig e delle sue Sezioni di disporre accertamenti sulle produzioni effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote il rappresentante unico comunica all'Unmig ed alle Sezioni competenti i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun contitolare. Le comunicazioni di cui al presente comma sono sottoscritte dal legale rappresentante o un suo delegato, che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse contenuti.
5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di coltivazione sono determinati, per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento.
5-bis. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002 i valori unitari dell'aliquota di coltivazione sono determinati:
a) per l'olio, per ciascuna concessione e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell'olio da parte del concessionario, il valore dell'aliquota è determinato dallo stesso concessionario sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione;
b) per il gas, per tutte le concessioni e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all'anno di riferimento dell'indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi della Del.Aut.en.el. e gas 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gu n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l'equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'aggiornamento di tale indice, ai soli fini del presente articolo, è effettuato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei parametri di cui alla stessa deliberazione.
6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma 5 è ridotto per l'anno 1997 di 30 lire per Smc per le produzioni di gas in terraferma e di 20 lire per Smc per le produzioni di gas in mare, e di 30000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in terraferma e di 60000 lire per tonnellata per le produzioni di olio in mare, per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e trasporto. In terraferma, nel caso di vettoriamento il valore unitario è ulteriormente ridotto dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto di riconsegna, mentre nel caso di trasporto mediante sistema di proprietà del concessionario la riduzione è pari a 1 lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di raccolta e trattamento, con esclusione dei primi 30 km e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo di olio. Per produzioni di idrocarburi con caratteristiche di marginalità economica causata da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di commerciabilità, ai concessionari può essere riconosciuta dal Ministero, su documentata istanza, sentita la Commissione di cui al comma 7, una ulteriore detrazione, in ogni caso non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti; tale detrazione può essere altresì riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di olii pesanti.
6-bis. Per le produzioni di gas ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2002, al fine di tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi alla coltivazione, al trattamento e al trasporto, in luogo delle riduzioni di cui al comma 6, l'ammontare della produzione annuale di gas esentata dal pagamento dell'aliquota per ciascuna concessione di coltivazione, di cui al comma 3, è stabilita in 25 milioni di Smc di gas per le produzioni in terraferma e in 80 milioni di Smc di gas per le produzioni in mare.
7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote.
7-bis. Per i versamenti dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2020, le esenzioni dal pagamento dell'aliquota previste dai commi 3, 6, 6-bis e 7 si applicano unicamente alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare.
7-ter. Per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022, al netto delle produzioni di cui al comma 2, per ciascuna concessione con una produzione annuale superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e con una produzione annuale superiore a 30 milioni di Smc di gas in mare, nonché per i versamenti dovuti per gli anni dal 2020 al 2022 per ciascuna concessione di coltivazione di olio in terraferma e in mare, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare è interamente versato all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui al comma 10, primo periodo.
8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 9, per tutte le concessioni di coltivazione di cui è stato titolare unico, rappresentante unico o contitolare nell'anno precedente, effettua il calcolo del valore delle aliquote dovute, sulla base delle quote di produzione spettanti, del valore calcolato in base al comma 5 e tenendo conto delle riduzioni di cui al comma 6 e delle variazioni di cui al comma 7. Egli redige altresì un prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra Stato, regioni e comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22.
9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono l aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto ordinario e ai comuni interessati.
10. I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali è titolare, presso la Tesoreria centrale dello Stato. Analogo versamento è effettuato in forma cumulata, per le quote spettanti ad ogni regione a statuto ordinario, presso l'ufficio finanziario regionale e sul capitolo di entrata che ogni regione è tenuta, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad individuare e comunicare all'Unmig, per la pubblicazione nel Buig. I versamenti dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni interessati.
11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero delle finanze, all'Unmig e alle sue Sezioni copia del prospetto di cui al comma 8, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'Unmig comunica alle regioni interessate il valore complessivo delle quote ad esse spettanti.
12. Resta ferma la facoltà del Ministero delle finanze e dell'Unmig, sulla base del prospetto presentato, di disporre accertamenti tramite i propri uffici periferici, sentita la Commissione di cui al comma 7, sull'esattezza dei dati trasmessi.
13. Ove per una concessione di coltivazione risultino produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a quelle dichiarate, il titolare, oltre al versamento di quanto maggiormente dovuto e ferme restando le sanzioni previste dalle norme vigenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 40% della differenza in valore risultante, comunque non inferiore a lire trentamilioni e non superiore a lire centoottantamilioni.
14. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le spese per gli accertamenti in materia di aliquote dovute allo Stato effettuati dall'Unmig e dalle sue Sezioni, per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7, nonché per l'acquisto e la manutenzione di strumenti informatici per l'elaborazione e la gestione informatica dei dati relativi al calcolo delle aliquote e dei relativi versamenti e ripartizioni, valutate in lire 350 milioni annui a decorrere dal 1997, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine, con decreto del Ministero del tesoro, quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo e fino a concorrenza dell'importo sopra indicato di lire 350 milioni, è riassegnata al predetto stato di previsione.
15. Il Ministero trasmette annualmente alle regioni a statuto ordinario interessate una relazione previsionale sull'entità delle entrate di loro spettanza, per il triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.
Articolo 20
Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto ordinario
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma il valore dell'aliquota calcolato in base all'articolo 19 è corrisposto per il 55% alla regione a statuto ordinario e per il 15% ai comuni interessati; i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni.
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato.
2. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura del 20% alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. La ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri nel caso di concessioni con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni.
3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19.
Articolo 21
Destinazione delle aliquote alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aliquota in valore per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano è calcolata ai sensi dell'articolo 19.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di versamento delle aliquote in conformità alle norme del presente decreto.
3. Nel caso di concessione ricadente nel territorio di più regioni o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 2 dell'articolo 20.
Articolo 22
Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, quando è relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale è per il 55% corrisposta alla regione adiacente.
2. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale e ripartita nella misura del 50% alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di trattamento, e per la restante parte in modo proporzionale al numero di piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili installate nel mare ad esse adiacente e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote.
3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19.
Titolo II
Capo I
Cessazione dei regimi di esclusiva
(omissis)
Articolo 30
Disciplina delle concessioni di coltivazione
1. Il provvedimento di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere e stabilisce ogni altro obbligo in conformità delle disposizioni di legge.
2. Il provvedimento indica l'estensione della concessione, che non può superare 150 chilometri quadrati, e la sua durata, che non può superare 20 anni, prorogabili secondo le norme vigenti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 9 del 1991 .
4. L'obbligo di corrispondere le aliquote di prodotto della coltivazione di cui al capo IV del titolo I del presente decreto decorre dal 1° gennaio 1997.
5. Se il programma di cui al comma 1 prevede opere o attività per le quali non è stata attivata la procedura di cui agli articoli 4 o 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526 , l'inizio dei lavori e subordinato alle procedure di cui agli articoli 3 o 4, comma 2, del citato decreto presidenziale n. 526 del 1994 , ove ricorrano le condizioni ivi stabilite.
(omissis)