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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 21 ottobre 2010, n. 3733

Valutazione di impatto ambientale - Termine per la pronuncia da parte dell'Ente preposto - Natura perentoria - Principio fondamentale della in materia non derogabile

I termini per la pubblica amministrazione per pronunciarsi su una istanza di Via sono perentori e costituiscono un principio fondamentale in materia non derogabile dalle Regioni.
Lo ha stabilito il Tar Puglia nella sentenza 21 ottobre 2010, n. 3733, nella quale i Giudici hanno accertato il silenzio dell'amministrazione su un'istanza di valutazione di impatto ambientale inserita in un procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico. La Regione è stata condannata a pronunciarsi.
La legge pugliese sulla Via (Lr 11/2001) stabilisce che la Regione si pronuncia in ogni caso entro il termine perentorio di 90 giorni. L'obbligo per l'amministrazione preposta di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale è principio fondamentale della materia inderogabile dalle Regioni, ex articoli 31, 43 e 44 del Dlgs 152/2006, nel testo vigente all'epoca dei fatti (oggi si veda l'articolo 20 del Codice ambientale).

Tar Puglia

Sentenza 21 ottobre 2010, n. 3733

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

Sezione prima

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 856 del 2010, proposto da (...) Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis);

 

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis), con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;

Comune di Spinazzola, non costituito;

 

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia, che non ha adottato la determinazione conclusiva del procedimento di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387, sulla domanda della società ricorrente per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nel Comune di Spinazzola;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori avvocati (omissis) e (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e Diritto

1. La società ricorrente chiede accertarsi l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica (presentata in data 4 aprile 2007 e rinnovata in data 29 dicembre 2008) e sulla connessa istanza di valutazione di impatto ambientale (presentata in data 21 aprile 2008 e rinnovata in data 19 marzo 2009), relative al progetto di costruzione di un parco eolico nel Comune di Spinazzola.

Deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 nonché degli articoli 11 e 13 della legge regionale 12 aprile 2001 n. 11 e dell'articolo 12 del Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387, lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro i termini previsti dalle disposizioni richiamate.

Espone di aver ripresentato, a seguito della determinazione regionale 14 maggio 2007 n. 239 (con cui si è disposto di assoggettare a Via il progetto), l'istanza corredata dallo studio di impatto ambientale e la nuova istanza di autorizzazione unica.

Si è costituita la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso merita accoglimento.

Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso dei termini di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.

Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l'interesse della società richiedente alla definizione del procedimento autorizzatorio e del connesso procedimento di valutazione di impatto ambientale, avendo essa presentato specifica istanza alla Regione Puglia.

Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di novanta giorni (decorrenti dalla scadenza del termine per l'espressione dei pareri degli Enti coinvolti), ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale pugliese n. 11 del 2001, secondo il quale l'autorità competente delibera la Via anche in assenza dei predetti pareri. L'obbligo, per l'amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni, secondo il combinato disposto degli articoli 31, 43 e 44 del Dlgs 152/2006 (nel testo vigente all'epoca della presentazione dell'istanza; in senso analogo, si veda oggi il novellato articolo 20, quarto comma, del Codice dell'ambiente).

Analogamente, l'articolo 12 del Dlgs 29 dicembre 2003 n. 387 prevede, al terzo comma, che "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione".

Il successivo quarto comma statuisce che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni.

Sussiste pertanto l'ulteriore condizione, rappresentata dal decorso dei predetti termini di conclusione del procedimento (che sono spirati, rispettivamente, il 19 agosto 2009 per la Via ed il 29 giugno 2009 per l'autorizzazione unica), senza che l'Ente intimato si sia espressamente pronunciato sull'istanza.

3. La Regione Puglia ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, affermando che l'inerzia sarebbe venuta meno per effetto della nota dirigenziale n. 11739 del 16 ottobre 2009, trasmessa alla società ricorrente (e da questa impugnata dinanzi a questo Tribunale – causa iscritta al numero di registro generale 10 del 2010).

L'eccezione non ha pregio.

La nota, sottoscritta dal dirigente del Servizio ecologia della Regione Puglia, contiene un'analitica descrizione delle delibere interpretative che si sono succedute e sovrapposte in subiecta materia nel corso del 2008 e si conclude con l'avvertimento, rivolto alla società ricorrente, che "…detta richiesta deve essere considerata nuova ed autonoma istanza con conseguente valutazione della medesima in ossequio alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione dell'istanza stessa". Stando al suo tenore letterale, la nota non ha determinato né la conclusione del procedimento avviato dalla società ricorrente, né la sua interruzione. Resta perciò ferma la constatazione che i termini per provvedere sono irrimediabilmente scaduti (il 19 agosto 2009 per la Via ed il 29 giugno 2009 per l'autorizzazione unica).

Il contenuto meramente riepilogativo ed interlocutorio dell'atto depositato dalla difesa regionale induce pertanto a respingere l'eccezione di inammissibilità e ad escludere che sia venuta meno l'inerzia fin qui serbata sulla richiesta di valutazione di impatto ambientale e sulla domanda di autorizzazione unica.

4. Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sull'istanza della società ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

PQM

 

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all'adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all'istanza presentata dalla ricorrente per la valutazione di impatto ambientale e per il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Spinazzola.

Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, nella misura di euro 1.000 (mille) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2010 con l'intervento dei Signori:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 21 ottobre 2010.

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