Cambiamenti climatici

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Decisione Commissione Ue 2011/540/Ue

Linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra - Modifica alla decisione 2007/589/Ce

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Commissione europea

Decisione 18 agosto 2011, n. 2011/540/Ue

(Guue 21 settembre 2011 n. L 244)

Decisione che modifica la decisione 2007/589/Ce per quanto riguarda l’inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivate da nuove attività e nuovi gas

 

[notificata con il numero C(2011) 5861]

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, modificata dalla direttiva 2004/101/Ce, dalla direttiva 2008/101/Ce e dal regolamento (Ce) n. 219/2009, in particolare gli articoli 14, paragrafo 1, e 24, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/87/Ce istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (in prosieguo denominato "il sistema ETS").

(2) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/Ce, modificata dalla direttiva 2004/101/Ce, dalla direttiva 2008/101/Ce e dal regolamento (Ce) n. 219/2009, la Commissione ha adottato la decisione 2007/589/Ce che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra.

(3) Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/Ce, modificata dalla direttiva 2004/101/Ce, dalla direttiva 2008/101/Ce e dal regolamento (Ce) n. 219/2009, la Commissione può adottare di sua iniziativa orientamenti per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti da attività, impianti e gas a effetto serra che non sono elencati nell'allegato I, se il monitoraggio e la comunicazione di tali emissioni possono essere effettuati con sufficiente accuratezza.

(4) Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2009/29/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, gli articoli 14 e 24 della direttiva 2003/87/Ce modificata dalla direttiva 2004/101/Ce, dalla direttiva 2008/101/Ce e dal regolamento (Ce) n. 219/2009, si applicano fino al 31 dicembre 2012.

(5) La direttiva 2009/29/Ce prevede l'inclusione nel sistema ETS di nuovi gas e attività a partire dal 2013. È opportuno che la Commissione adotti linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti da nuove attività e nuovi gas allo scopo di includere tali attività nel sistema ETS a partire dal 2013 ed eventualmente su base unilaterale prima del 2013.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/589/Ce.

(7) Le disposizioni istituite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/Ce,

Ha adottato la presente decisione:

 

Articolo 1

La decisione 2007/589/Ce è così modificata:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce, e dalle attività incluse ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva medesima, sono contenute negli allegati da I a XIV e da XVI a XXIV della presente decisione.

Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro riconducibili alle atti vità di trasporto aereo ai fini della domanda di cui all'articolo 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/Ce sono contenute nell'allegato XV. Le linee guida si basano sui principi di cui all'allegato IV della direttiva in questione.";

2) l'indice degli allegati e gli allegati elencati in appresso sono modificati come segue:

a) l'indice degli allegati è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

b) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione;

c) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione;

d) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato IV della presente decisione;

e) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato V della presente decisione;

f) l'allegato VI è modificato conformemente all'allegato VI della presente decisione;

g) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato VII della presente decisione;

h) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato VIII della presente decisione;

i) l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato IX della presente decisione;

j) l'allegato X è modificato conformemente all'allegato X della presente decisione;

k) l'allegato XI è modificato conformemente all'allegato XI della presente decisione;

l) l'allegato XII è modificato conformemente all'allegato XII della presente decisione;

m) l'allegato XVI è modificato conformemente all'allegato XIII della presente decisione;

3) sono aggiunti i seguenti allegati:

a) è aggiunto l'allegato XIX conformemente all'allegato XIV della presente decisione;

b) è aggiunto l'allegato XX conformemente all'allegato XV della presente decisione;

c) è aggiunto l'allegato XXI conformemente all'allegato XVI della presente decisione;

d) è aggiunto l'allegato XXII conformemente all'allegato XVII della presente decisione;

e) è aggiunto l'allegato XXIII conformemente all'allegato XVIII della presente decisione;

f) è aggiunto l'allegato XXIV conformemente all'allegato XIX della presente decisione.

 

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2011

 

Allegato I

L'indice degli allegati è modificato come segue:

1) i titoli dell'allegato II e degli allegati da IV a XII sono sostituiti dai seguenti:

"Allegato II: Linee guida relative alle emissioni di combustione provenienti dalle attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce svolte in impianti

Allegato IV: Linee guida specifiche per la produzione di coke, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

Allegato V: Linee guida specifiche per l'arrostimento e la sinterizzazione di minerali metallici, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

Allegato VI: Linee guida specifiche per la produzione di ghisa e acciaio, compresa la relativa colata continua, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

Allegato VII: Linee guida specifiche per la produzione di clinker (cemento), come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

Allegato VIII: Linee guida specifiche per la produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

Allegato IX: Linee guida specifiche per la fabbricazione di vetro e lana minerale, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

Allegato X: Linee guida specifiche per la fabbricazione di prodotti ceramici, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

Allegato XI: Linee guida specifiche per la fabbricazione di pasta per carta e carta, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

Allegato XII: Linee guida per la determinazione delle emissioni o delle quantità trasferite di gas a effetto serra con sistemi di misura in continuo";

2) sono aggiunti i seguenti titoli dei nuovi allegati XIX, XX, XXI, XXII, XXIII e XXIV:

"Allegato XIX: Linee guida specifiche per la produzione di soda e bicarbonato di sodio, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

Allegato XX: Linee guida specifiche per la produzione di ammoniaca, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

Allegato XXI: Linee guida specifiche per la produzione di idrogeno e di gas di sintesi, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

Allegato XXII: Linee guida specifiche per la produzione di prodotti chimici organici su larga scala, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

Allegato XXIII: Linee guida specifiche per la produzione o la trasformazione di metalli ferrosi e non ferrosi, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

Allegato XXIV: Linee guida specifiche per la produzione o la trasformazione di coke, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce".

Allegato II

L'allegato I è così modificato:

1) al punto 1 (Introduzione) le parole "allegati da II a XI e allegati da XIII a XVIII" sono sostituite da "allegati da II a XI e da XIII a XXIV";

2) nella parte introduttiva del punto 2 (Definizioni) le parole "allegati da II a XVIII" sono sostituite da "allegati da II a XXIV";

3) il punto 4.3 (Piano di monitoraggio) è così modificato:

a) nel quarto paragrafo la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) elenco e descrizione dei livelli del metodo applicati ai dati relativi all'attività, al tenore di carbonio (se si usa l'approccio basato sul bilancio di massa o altri approcci che necessitano direttamente del tenore di carbonio ai fini del calcolo delle emissioni), ai fattori di emissione, ai fattori di ossidazione e conversione per ciascuno dei flussi di fonti da monitorare";

b) dopo la lettera t) sono aggiunte le seguenti lettere:

"u) se applicabile, le date in cui sono state realizzate le misure per determinare i fattori di emissione specifici all'impianto per il CF 4 e il C2F6 e il calendario delle future ripetizioni di tale misura;

v) se applicabile, il protocollo in cui è descritta la procedura impiegata per determinare i fattori di emissione specifici all'impianto per il CF 4 e il C2F6, da cui risulti che le misure sono state e saranno effettuate per una durata sufficiente a consentire la convergenza dei valori misurati e almeno per 72 ore;

w) se applicabile, il metodo impiegato per determinare l'efficacia di raccolta delle emissioni fuggitive negli impianti per la produzione di alluminio primario;"

4) il punto 5 è modificato come segue:

a) al punto 5.1, voce "Emissioni di processo", il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

"Il calcolo delle emissioni di processo è descritto in maniera più dettagliata nelle linee guida specifiche di cui agli allegati da II a XI e da XVI a XXIV. Non tutti i metodi di calcolo illustrati negli allegati da II a XI e da XVI a XXIA utilizzano un fattore di conversione.";

b) al punto 5.2 (Livelli di approcci), le parole "allegati da II a XI e da XIV a XVIII" sono sostituite da "allegati da II a XI e da XIV a XXIV.";

c) al punto 5.2 è aggiunto il seguente nono paragrafo:

"Per i combustibili commerciali standard, gli approcci di livello minimo di cui alla tabella 1 per l'allegato II sulle attività di combustione possono essere applicati anche ad altre attività.";

d) la tabella 1 "Requisiti minimi" è sostituita dalla seguente tabella:

 

"Tabella I

Requisiti minimi

('n.a.' = non applicabile)

Colonna A: 'impianti di categoria A' (cioè impianti con emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente (o stima o previsione prudenziale, se le emissioni non sono state comunicate o se i dati non sono più applicabili) pari o inferiori a 50 ktonnellate di CO2-eq escluso il CO2 di origine biologica e prima di sottrarre il CO2 trasferito)

Colonna B: 'impianti di categoria B' (cioè impianti con emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente (o stima o previsione prudenziale, se le emissioni non sono state comunicate o se i dati non sono più applicabili) superiori a 50 ktonnellate e pari o inferiori a 500 ktonnellate di CO2-eq escluso il CO 2 di origine biologica e prima di sottrarre il CO2 trasferito)

Colonna C: 'impianti di categoria C' (cioè impianti con emissioni medie annue comunicate nel periodo di scambio precedente (o stima o previsione prudenziale, se le emissioni non sono state comunicate o se i dati non sono più applicabili) superiori a 500 ktonnellate di CO2-eq escluso il CO2 di origine biologica e prima di sottrarre il CO2 trasferito).

 

Tabella 1

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e) al punto 5.4 (Dati relativi alle attività degli impianti fissi), secondo punto, le parole "allegati da II a XI" sono sostituite da "allegati da II a XXIV";

f) al punto 5.5 (Fattori di emissione), il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

"I fattori di emissione per le emissioni di CO2 si basano sul tenore di carbonio dei combustibili o dei materiali in entrata e sono espressi in t CO2 /TJ (emissioni di combustione) oppure in t CO2 /t o t CO2 /Nm 3 (emissioni di processo). Per i gas a effetto serra diversi dal CO2 , sono riportati fattori di emissione adeguati nei rispettivi allegati specifici delle presenti linee guida.";

g) il punto 5.7 è modificato come segue:

— al primo paragrafo, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

"come sostanza pura o usato e legato direttamente in prodotti o come carica, purché non si applichino altri requisiti definiti negli allegati da XIX a XXII, oppure",

— al secondo paragrafo, le parole "XVII o XVIII" sono sostituite da "da XVII a XXII";

5) al punto 6.3, lettera c), terzo paragrafo, le parole "allegati XVI, XVII e XVIII" sono sostituite da "negli allegati da XVI a XXIV";

6) al punto 7.1, quinto paragrafo, la parola "XVIII" è sostituita da "XXIV";

7) il punto 8 è modificato come segue:

a) al punto 6 del quinto paragrafo, le parole "allegati XVI, XVII e XVIII" sono sostituite da "negli allegati da XVI a XXIV";

b) al quinto paragrafo è aggiunto il seguente punto 11:

"11) se applicabile, il livello di produzione di alluminio primario, la frequenza e la durata media degli effetti anodici durante il periodo di riferimento, o i dati relativi alla sovratensione anodica durante il periodo di riferimento, così come i risultati del calcolo più recente dei fattori di emissione specifici all'impianto per CF 4 e C2F6 , come descritto nell'allegato XXIV, e del calcolo più recente dell'efficienza di raccolta dei condotti.";

c) al punto 8, settimo paragrafo, le parole "alla voce 2)" sono sostituite da "alle voci 2) e 11)";

8) al punto 9 è aggiunto il seguente nono paragrafo:

"Per la produzione di alluminio primario devono essere conservate anche le informazioni seguenti:

— documentazione dei risultati delle campagne di misura realizzate per determinare i fattori di emissione specifici all'impianto per il CF 4 e il C2F6 ,

— documentazione dei risultati della determinazione dell'efficacia di raccolta delle emissioni fuggitive, — tutti i dati utili relativi alla produzione di alluminio primario, alla frequenza e alla durata degli effetti anodici o alla sovratensione anodica.";

9) il punto 14.1 è modificato come segue:

il testo della nota 2 è sostituito dal seguente: "Da completare solo se l'impianto è soggetto ad un obbligo di comunicazione delle emissioni nel quadro del PRTR europeo.";

10) è aggiunto il nuovo punto 14.8:

"14.8. Comunicazione delle emissioni di PFC per la produzione di alluminio primario

 

Attività
Tipo di cella
Metodo 'slope' (A) o metodo 'overvoltage' (B)?
Parametro Unità Valore Livello

applicato

Produzione di alluminio primario t
Metodo A Numero di effetti anodici
Durata media degli effetti anodici min
Durata degli effetti anodici in minuti/cella

-giorno

min/cella-giorno
SEF CF 4 = Fattore di emissione slope (kg CF 4 /t Al)/(min/cella-giorno)
Metodo B AEO = Sovratensione anodica per cella mV
CE = Efficienza corrente media %
AEO/CE mV
OVC = Coefficiente di sovratensione kg CF 4 / (t Al mV)
FC2 F6 = Frazione massica di C2F6 t C2F6 / t CF 4
Emissioni di CF 4 t
Emissioni di C2F6 t
Applicato per GWPCF 4 t CO2(e) /t
Applicato per GWP C2 F6 t CO2(e) /t
Emissioni totali t CO2(e) /t"

Allegato III

L'allegato I è così modificato:

1) il titolo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

"Linee guida relative alle emissioni di combustione provenienti dalle attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce svolte in impianti";

2) al punto 1, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

"Le linee guida specifiche contenute nel presente allegato si applicano al monitoraggio delle emissioni provenienti dalle attività di combustione quali indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce svolte in impianti e definite all'articolo 3, lettera t), nonché al monitoraggio delle emissioni di combustione provenienti dalle altre attività elencate nell'allegato I della direttiva, ove a queste si faccia riferimento negli allegati da III a XI e da XVI a XXIV delle presenti linee guida. Inoltre, il presente allegato si applica per monitorare le emissioni derivanti dai processi di combustione che rientrano nelle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce alle quali non si applicano altri allegati specifici delle presenti linee guida.";

3) il punto 2 è modificato come segue:

a) nella frase introduttiva, l'espressione "agli impianti e ai processi" è sostituita da "alle attività";

b) al punto 2.1.1.1, primo paragrafo, la parola "impianti" è sostituita da "attività";

c) al punto 2.1.1.2, lettera b) (Tenore di carbonio, Livello 1), l'espressione "negli allegati IV-VI" è sostituita da "in altri allegati specifici".

Allegato IV

L'allegato IV è così modificato:

1) il titolo dell'allegato IV è sostituito dal seguente:

"Linee guida specifiche per la produzione di coke, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce";

2) il primo paragrafo del punto 1 è sostituito dal seguente:

"Le cokerie possono far parte di acciaierie direttamente collegate, sotto il profilo tecnico, ad attività di sinterizzazione e ad attività per la produzione di ghisa e acciaio, compresa la relativa colata continua; questo determina un intenso

scambio di energia e materiali (ad esempio gas di altoforno, gas di cokeria, coke) nel normale esercizio. Se l'autorizzazione di un impianto di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 2003/87/Ce riguarda tutta l'acciaieria e non solo la cokeria, il monitoraggio delle emissioni di CO2 può anche essere effettuato per l'acciaieria integrata nel suo complesso ricorrendo all'approccio basato sul bilancio di massa precisato al punto 2.1.1 del presente allegato.";

3) al punto 2.1.1, lettera b) (Tenore di carbonio, Livello 1), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il tenore di carbonio dei flussi in entrata o in uscita è ricavato dai fattori di emissione di riferimento per i combustibili o i materiali indicati al punto 11 dell'allegato I o negli allegati IV-X. Il tenore di carbonio è ricavato dalla seguente formula:".

Allegato V

L'allegato V è così modificato:

1) il titolo dell'allegato V è sostituito dal seguente:

"Linee guida specifiche per l'arrostimento e la sinterizzazione di minerali metallici, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce";

2) il primo paragrafo del punto 1 è sostituito dal seguente:

"Le attività di arrostimento, sinterizzazione o pellettizzazione di minerali metallici possono essere parte integrante di acciaierie direttamente collegate, sotto il profilo tecnico, a cokerie e attività di produzione di ghisa e acciaio, compresa la relativa colata continua; questo determina un intenso scambio di energia e materiali (ad esempio gas di altoforno, gas di cokeria, coke, calcare) nel normale esercizio. Se l'autorizzazione di un impianto di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 2003/87/Ce riguarda tutta l'acciaieria e non solo l'attività di arrostimento o sinterizzazione, il monitoraggio delle emissioni di CO2 può anche essere effettuato per l'acciaieria integrata nel suo complesso. In questo caso, si può utilizzare l'approccio basato sul bilancio di massa (cfr. punto 2.1.1 del presente allegato).";

3) al punto 2.1.1, lettera b) (Tenore di carbonio, Livello 1), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il tenore di carbonio dei flussi in entrata o in uscita è ricavato dai fattori di emissione di riferimento per i combustibili o i materiali indicati al punto 11 dell'allegato I o negli allegati IV-X. Il tenore di carbonio è ricavato dalla seguente formula:".

Allegato VI

L'allegato VI è così modificato:

1) il titolo dell'allegato VI è modificato come segue:

"Linee guida specifiche per la produzione di ghisa e acciaio, compresa la relativa colata continua, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce";

2) il punto 1 è modificato come segue:

a) il primo capoverso è sostituito dal testo seguente: "Le linee guida contenute nel presente allegato riguardano le emissioni provenienti da attività di produzione di ghisa e acciaio, comprese le relative attività di colata continua.

Tali linee guida si riferiscono in particolare alla produzione primaria (altoforno e forno ad ossigeno basico) e secondaria (forno elettrico ad arco) di acciaio.";

b) il secondo capoverso è sostituito dal testo seguente: "Le attività di produzione di ghisa e acciaio, compresa la colata continua, sono generalmente parte integrante di acciaierie direttamente collegate, sotto il profilo tecnico, a cokerie e ad attività di sinterizzazione; questo determina un intenso scambio di energia e materiali (ad esempio gas di altoforno, gas di cokeria, coke, calcare) nel normale esercizio. Se l'autorizzazione di un impianto di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva 2003/87/Ce riguarda tutta l'acciaieria e non solo l'altoforno, il monitoraggio delle emissioni di CO2 può essere effettuato anche per l'acciaieria integrata nel suo complesso. In questi casi, si può utilizzare l'approccio basato sul bilancio di massa illustrato al punto 2.1.1 del presente allegato.";

3) al punto 2.1.1, lettera b) (Tenore di carbonio, Livello 1), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Il tenore di carbonio dei flussi in entrata o in uscita è ricavato dai fattori di emissione di riferimento per i combustibili o i materiali indicati al punto 11 dell'allegato I o negli allegati IV-X. Il tenore di carbonio è ricavato dalla seguente formula:".

Allegato VII

L'allegato VII è così modificato:

1) il titolo dell'allegato VII è sostituito dal seguente:

"Linee guida specifiche per la produzione di clinker (cemento), come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce";

2) al punto 2 la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Nelle attività per la produzione di cemento, le emissioni di CO2 hanno origine dalle fonti e flussi di fonti seguenti:".

Allegato VIII

L'allegato VIII è così modificato:

1) il titolo dell'allegato VIII è sostituito dal seguente:

"Linee guida specifiche per la produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce";

2) il punto 2 è modificato come segue:

a) nel primo paragrafo, la frase introduttiva è sostituita dal seguente testo: "Nella produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite, le emissioni di CO2 hanno origine dalle fonti e flussi di fonti seguenti:";

b) nel primo paragrafo, il primo capoverso è sostituito dal seguente testo: "calcinazione del calcare, della dolomite o della magnesite contenuti nelle materie prime,";

c) al punto 2.1.1 (Emissioni di combustione) il primo capoverso è sostituito dal seguente testo: "I processi di combustione realizzati con diversi tipi di combustibili (ad esempio carbone, petcoke, olio combustibile, gas naturale e i vari combustibili da rifiuti) negli impianti per la produzione di calce viva, calcinazione di dolomite o magnesite, sono fatti oggetto di monitoraggio e comunicazione conformemente all'allegato II.";

d) al punto 2.1.2 (Emissioni di processo), primo paragrafo, il primo capoverso è sostituito dal seguente testo: "Durante la calcinazione e nell'ossidazione del carbonio organico presente nelle materie prime vengono prodotte emissioni.

Durante la calcinazione in forno, i carbonati delle materie prime rilasciano CO2. Il CO2 proveniente dalla calcinazione è direttamente correlato alla produzione di calce, calce dolomitica o magnesia. A livello dell'impianto, il CO2 proveniente dalla calcinazione può essere calcolato in due modi: sulla base della quantità di carbonato di calcio e di magnesio contenuta nella materia prima (soprattutto calcare, dolomite e magnesite) convertita nel processo (metodo di calcolo A), oppure sulla base della quantità di ossidi di calcio e di magnesio presente nei prodotti (metodo di calcolo B). I due metodi sono considerati equivalenti e possono essere utilizzati dal gestore per fare una convalida incrociata dei risultati.";

e) al punto 2.1.2 (Metodo di calcolo A: Carbonati), il primo capoverso è sostituito dal seguente testo: "Il calcolo si basa sulla quantità di carbonato di calcio e di carbonato di magnesio (e, quando pertinente, di altri carbonati) presente nelle materie prime consumate. Si applica la formula seguente:";

f) al punto 2.1.2, lettera b), al termine del primo paragrafo è aggiunta la seguente frase: "Se pertinente, i valori relativi al contenuto di carbonati sono aggiustati in considerazione del tenore di umidità e del contenuto di ganga dei materiali carbonatici utilizzati e tengono conto di altri materiali contenenti magnesio diversi dai carbonati.";

g) la tabella 1 "Rapporti stechiometrici" è sostituita dalla seguente:

 

"Carbonati Rapporto [t CO2 /t Ca-, Mg- o altro carbonato] Osservazioni
CaCO3 0,440
MgCO3 0,522
In generale:

 

X Y (CO3) Z

Fattore di emissione =

 

[M CO2]/{Y * [M x ] + Z * [M CO3

2- ]}

X = metalli alcalino-terrosi o alcalini

 

M x = peso molecolare di X in [g/mol]

M CO2 = peso molecolare del CO2 = 44 [g/mol]

M CO3- = peso molecolare del CO3

2- = 60 [g/mol]

Y = numero stechiometrico di X

= 1 (per metalli alcalino-terrosi)

= 2 (per metalli alcalini)

Z = numero stechiometrico del CO3

2- = 1";

 

h) al punto 2.1.2 (Metodo di calcolo B: Ossidi alcalino-terrosi), la prima frase è sostituita dal seguente testo: "La calcinazione di carbonati provoca emissioni di CO2 , che si calcolano sulla base delle quantità di CaO ed MgO presenti nella calce, nella calce dolomitica o nella magnesia prodotte. Per tenere in debito conto il Ca e l'Mg già calcinati introdotti nel forno, ad esempio attraverso ceneri volanti o materie prime e combustibili con un contenuto significativo di CaO o MgO, così come altri minerali contenenti magnesio diversi dai carbonati, si applica il fattore di conversione. La polvere captata nei forni in uscita dal sistema del forno deve essere tenuta opportunamente in considerazione.";

 

"Ossido Rapporto stechiometrico Osservazioni
CaO 0,785 [tonnellata di CO2 per tonnellata di ossido]
MgO 1,092 [tonnellata di CO2 per tonnellata di ossido]
In generale:

 

X Y (O)Z

Fattore di emissione =

 

[MCO2]/{Y * [Mx ] + Z * [MO]}

X = metalli alcalino-terrosi o alcalini

 

Mx = peso molecolare di X in [g/mol]

M CO2 = peso molecolare del CO2 = 44 [g/mol]

MO = peso molecolare dell'O = 16 [g/mol]

Y = numero stechiometrico di X

= 1 (per metalli alcalino-terrosi)

= 2 (per metalli alcalini)

Z = numero stechiometrico dell'O = 1".

 

Allegato IX

L'allegato IX è così modificato:

1) il titolo dell'allegato IX è sostituito dal seguente:

"Linee guida specifiche per la fabbricazione di vetro e lana minerale, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce";

2) il punto 2 è modificato come segue:

a) la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

"Nella produzione di vetro o di lana minerale le emissioni di CO2 hanno origine dalle fonti e flussi di fonti seguenti:";

b) il punto 2.1.1 è sostituito dal testo seguente:

"2.1.1. Emissioni di combustione

I processi di combustione che avvengono negli impianti per la produzione di vetro o di lana minerale sono oggetto di monitoraggio e comunicazione conformemente all'allegato II, comprese le emissioni derivanti da additivi contenenti carbonio (polvere di coke e di carbone, rivestimenti organici delle fibre di vetro e della lana minerale) e dal lavaggio di gas effluenti (post-combustione).";

c) al punto 2.1.2, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

"Il CO2 proveniente dai carbonati contenuti nelle materie prime e rilasciato durante la fusione in forno è direttamente correlato alla produzione di vetro o di lana minerale ed è calcolato sulla base della quantità di carbonati convertiti a partire delle materie prime — principalmente soda, calce/calcare, dolomite e altri carbonati alcalini e alcalino-terrosi introdotti attraverso il vetro di riciclo (rottame di vetro)."

Allegato X

L'allegato X è così modificato:

1) il titolo dell'allegato X è sostituito dal seguente:

"Linee guida specifiche per la fabbricazione di prodotti ceramici, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce"

2) nella prima riga del punto 2, le parole "gli impianti per" sono omesse.

Allegato XI

Il titolo dell'allegato XI è sostituito dal seguente:

"Linee guida specifiche per la fabbricazione di pasta per carta e carta, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce"

Allegato XII

Il titolo dell'allegato XII è sostituito dal seguente:

"Linee guida per la determinazione delle emissioni o delle quantità trasferite di gas a effetto serra con sistemi di misura in continuo".

Allegato XIII

All'allegato XVI, parte 3, punto 3.1, nel paragrafo relativo a "T entrata ", dopo l'espressione "allegati da I a XII" è aggiunta la seguente frase: "e da XIX a XXIV."

Allegato XIV

È aggiunto il seguente allegato XIX:

"Allegato XIX Linee guida specifiche per la produzione di soda e bicarbonato di sodio, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

1. Confini e completezza

Le linee guida specifiche riportate nel presente allegato si applicano alle emissioni degli impianti per la produzione di soda e bicarbonato di sodio, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce.

2. Determinazione delle emissioni di CO2

Negli impianti per la produzione di soda e bicarbonato di sodio, le emissioni di CO2 hanno origine dalle fonti e flussi di fonti seguenti:

— combustibili impiegati in processi di combustione, ad esempio al fine di produrre acqua calda o vapore, — materie prime (ad esempio gas di sfiato della calcinazione del calcare, nella misura in cui non è utilizzato per la carbonazione), — effluenti gassosi prodotti nelle fasi di lavaggio o filtrazione successive alla carbonazione, nella misura in cui non sono utilizzati per la carbonazione).

2.1. Calcolo delle emissioni di CO2

Poiché la soda e il bicarbonato di sodio contengono carbonio generato dagli elementi in entrata al processo, le emissioni di processo sono calcolate applicando un approccio basato sul bilancio di massa come indicato al punto 2.1.1. Le emissioni prodotte dalla combustione di combustibili possono essere monitorate separatamente, confomemente al punto 2.1.2, oppure considerate nell'ambito dell'approccio basato sul bilancio di massa.

2.1.1. Approccio basato sul bilancio di massa

L'approccio basato sul bilancio di massa prende in considerazione tutto il carbonio contenuto negli elementi in entrata, nelle scorte, nei prodotti e in altre esportazioni dall'impianto per determinare le emissioni di gas a effetto serra nel periodo di riferimento, escluse le fonti di emissioni oggetto di monitoraggio in conformità al punto 2.1.2 del presente allegato. La quantità di CO2 utilizzata per produrre bicarbonato di sodio a partire dalla soda è considerata come emessa. Si utilizza l'equazione seguente:

 

emissioni di CO2 [t CO2 ] = (elementi in entrata – prodotti – esportazioni – variazioni scorte) * fattore di conversione CO2 /C

Dove:

— elementi in entrata [t C]: tutto il carbonio che entra nei confini dell'impianto,

— prodotti [t C]: tutto il carbonio contenuto nei prodotti1 e nei materiali (compresi i sottoprodotti) che esce dai confini dell'impianto,

— esportazioni [t C]: il carbonio esportato dai confini dell'impianto, in fase liquida e/o solida, ad esempio scaricato nella rete fognaria, collocato in discarica o disperso. Nell'esportazione non è compreso il rilascio di gas a effetto serra o di monossido di carbonio nell'atmosfera,

— variazioni scorte [t C]: aumenti degli stock di carbonio entro i confini del bilancio di massa.

Il calcolo si effettua con la formula seguente:

 

emissioni CO2 [t CO2 ] = ( ∑ (dati relativi all'attivitàentrata * tenore di carbonioentrata) – ∑ (dati relativi all'attivitàprodotti * tenore di carbonio prodotti) – ∑ (dati relativi all'attività esportazioni * tenore di carbonio esportazioni) – ∑ (dati relativi all'attivitàvariazioniscorte * tenore di carboniovariazioniscorte))* 3,664

Dove:

a) Dati relativi all'attività

Il gestore analizza e comunica separatamente i flussi di massa in entrata e in uscita dall'impianto di tutti i combustibili e materiali interessati e le variazioni delle rispettive scorte. Se il tenore di carbonio di un flusso di massa è di norma correlato al contenuto di energia (combustibili), per il calcolo del bilancio di massa il gestore può determinare e utilizzare il tenore di carbonio correlato al contenuto di energia [t C/TJ] del flusso di massa rispettivo.

Livello 1

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 7,5 %.

Livello 2

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 5 %.

Livello 3

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 2,5 %.

Livello 4

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 1,5

%.

b) Tenore di carbonio

Livello 1

Il tenore di carbonio dei flussi in entrata o in uscita è ricavato dai fattori di emissione di riferimento per i combustibili o i materiali indicati al punto 11 dell'allegato I o in altri allegati specifici delle presenti linee guida. Il tenore di C è calcolato dalla seguente formula:

 

tenore di C [t/t o TJ] = fattore di emissione [t CO2 /t o TJ]/3,664 [t CO2 /t C]

Livello 2

Il gestore applica, per ogni combustibile o materiale, il tenore di carbonio specifico per il paese di appartenenza

indicato dallo Stato membro nell'ultimo inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Livello 3

Nel calcolo del tenore di carbonio del flusso in entrata o in uscita, il gestore si attiene alle disposizioni di cui al

punto 13 dell'allegato I relativamente al campionamento rappresentativo di combustibili, prodotti e sottoprodotti, nonché alla determinazione del loro tenore di carbonio e della loro frazione di biomassa.

2.1.2. Emissioni di combustione

Le emissioni prodotte dalla combustione di combustibili sono oggetto di monitoraggio e comunicazione come

previsto dall'allegato II, a meno che non siano prese in considerazione nel bilancio di massa di cui al punto 2.1.1.

2.2. Misura delle emissioni di CO2

Si applicano le linee guida relative alle misure contenute nell'allegato I e nell'allegato XII."

Allegato XV

È aggiunto il seguente allegato XX:

"Allegato XX

Linee guida specifiche per la produzione di ammoniaca, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

1. Confini e completezza

Le linee guida specifiche del presente allegato sono utilizzate per il monitoraggio delle emissioni riconducibili agli impianti che producono ammoniaca di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce.

Gli impianti che producono ammoniaca possono fare parte di impianti integrati del settore chimico o della raffinazione, il che implica un intenso scambio di energia e materiali. Le emissioni di CO2 possono essere dovute alla combustione di combustibili così come all'uso di combustibili come elementi in entrata al processo di produzione dell'ammoniaca. In diversi impianti che producono ammoniaca la CO2 dovuta al processo di produzione viene catturata e impiegata per altri processi produttivi, ad esempio per la produzione di urea. La CO2 così catturata è considerata come emessa.

2. Determinazione delle emissioni di CO2

Negli impianti per la produzione di ammoniaca, le emissioni di CO2 hanno origine dalle fonti e flussi di fonti seguenti:

— combustione di combustibili che forniscono il calore necessario per la rigenerazione o l'ossidazione parziale,

— combustibili utilizzati come elementi in entrata al processo di produzione dell'ammoniaca (rigenerazione o ossidazione parziale),

— combustibili utilizzati in altri processi di combustione, ad esempio al fine di produrre acqua calda o vapore.

2.1. Calcolo delle emissioni di CO2

2.1.1. Emissioni di combustione

Le emissioni riconducibili alla combustione di combustibili non utilizzati come elementi in entrata al processo sono oggetto di monitoraggio e comunicazione conformemente alle disposizioni dell'allegato II.

2.1.2. Emissioni di combustibili utilizzati come elementi in entrata al processo di produzione dell'ammoniaca

Le emissioni riconducibili ai combustibili utilizzati come elementi in entrata al processo sono oggetto di monitoraggio e comunicazione conformemente alle disposizioni dell'allegato II.

2.2. Misura delle emissioni diCO2

Si applicano le linee guida relative alle misure contenute nell'allegato I e nell'allegato XII."

Allegato XVI

È aggiunto il seguente allegato XXI:

"Allegato XXI

Linee guida specifiche per la produzione di idrogeno e di gas di sintesi, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

1. Confini e completezza

Le linee guida specifiche contenute nel presente allegato sono utilizzate per il monitoraggio delle emissioni provenienti dagli impianti che producono idrogeno o gas di sintesi di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce.

Se la produzione di idrogeno è tecnicamente integrata in una raffineria di petrolio, il gestore di tale impianto applica invece le pertinenti disposizioni di cui all'allegato III.

Gli impianti che producono idrogeno o gas di sintesi possono fare parte di impianti integrati del settore chimico o della raffinazione, il che implica un intenso scambio di energia e materiali. Le emissioni di CO2 possono essere dovute alla combustione di combustibili così come all'uso di combustibili come elementi in entrata al processo.

2. Determinazione delle emissioni di CO2

Negli impianti per la produzione di idrogeno o gas di sintesi, le emissioni di CO2 hanno origine dalle fonti e

flussi di fonti seguenti:

— combustibili utilizzati nel processo di produzione dell'idrogeno o del gas di sintesi (rigenerazione o ossidazione parziale),

— combustibili utilizzati in altri processi di combustione, ad esempio al fine di produrre acqua calda o vapore.

2.1. Calcolo delle emissioni di CO2

2.1.1. Emissione di combustione

Le emissioni dovute alla combustione di combustibili non utilizzati come elementi in entrata al processo di produzione dell'idrogeno o di gas di sintesi, ma per altri processi di produzione, sono oggetto di monitoraggio e comunicazione conformemente alle disposizioni dell'allegato II.

2.1.2. Emissioni di combustibili utilizzati come elementi in entrata al processo

Le emissioni riconducibili ai combustibili utilizzati come elementi in entrata al processo di produzione dell'idrogeno sono calcolate applicando il metodo basato sugli elementi in entrata definito al punto 2.1.2.1. Per la produzione di gas di sintesi si utilizza un bilancio di massa come definito al punto 2.1.2.2. Qualora in uno stesso impianto siano prodotti sia idrogeno che gas di sintesi, il gestore può scegliere di calcolare le rispettive emissioni dei due processi di produzione utilizzando un solo bilancio di massa come descritto al punto 2.1.2.2.

2.1.2.1. Produzione di idrogeno

Le emissioni dovute all'uso di combustibile come elemento in entrata al processo sono calcolate secondo la seguente formula:

 

emissioni CO2 [t] = dati relativi all'attività * fattore di emissione

in cui:

— i dati relativi all'attività sono espressi sotto forma di contenuto netto di energia del combustibile impiegato come elemento in entrata al processo [TJ] oppure, laddove si applica un fattore di emissione relativo alla massa o al volume, sotto forma di quantità di combustibile utilizzato come elemento in entrata al processo ([t o Nm3 ],

— il fattore di emissione è espresso come tonnellate di CO2/TJ o come tonnellate di CO2/t o tonnellate di CO2/Nm3 di combustibile utilizzato come elemento in entrata al processo.

Si applicano le seguenti prescrizioni relative al livello:

a) Dati relativi all'attività

I dati relativi all'attività sono in genere espressi sotto forma di contenuto netto di energia del combustibile utilizzato [TJ] durante il periodo di riferimento. Per calcolare il contenuto di energia del combustibile utilizzato si applica la formula seguente:

contenuto di energia del combustibile utilizzato [TJ] = combustibile utilizzato [t o Nm3 ] * potere calorifico netto del combustibile [TJ/t o TJ/Nm3]

Se viene utilizzato un fattore di emissione in termini di massa o volume [t CO2/t o t CO2/Nm3], i dati relativi

all'attività sono espressi sotto forma di quantitativo di combustibile utilizzato [t o Nm3].

Dove:

a1) Combustibile utilizzato

Livello 1

Quantità di combustibile usato come elemento in entrata al processo [t o Nm3] trattato durante il periodo di riferimento, determinata con un'incertezza massima di ± 7,5 %.

Livello 2

Quantità di combustibile usato come elemento in entrata al processo [t o Nm3] trattato durante il periodo di riferimento, determinata con un'incertezza massima di ± 5,0 %.

Livello 3

Quantità di combustibile usato come elemento in entrata al processo [t o Nm3] trattato durante il periodo di riferimento, determinata con un'incertezza massima di ± 2,5 %.

Livello 4

Quantità di combustibile usato come elemento in entrata al processo [t o Nm3] trattato durante il periodo di riferimento, determinata con un'incertezza massima di ± 1,5 %.

a2) Potere calorifico netto

Livello 1

Per ciascun combustibile si utilizzano i valori di riferimento indicati al punto 11 dell'allegato I.

Livello 2a

Il gestore applica, per ciascun combustibile, il potere calorifico netto specifico per il paese di appartenenza indicato dallo Stato membro nell'ultimo inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Livello 2b

Per i combustibili scambiati a fini commerciali, si utilizza il potere calorifico netto ricavato dai dati sugli acquisti per i rispettivi combustibili forniti dai fornitori di combustibili, a condizione che tale valore sia ricavato secondo norme nazionali o internazionali accettate.

Livello 3

Il potere calorifico netto rappresentativo del combustibile utilizzato in un impianto è misurato dal gestore, da un laboratorio incaricato con contratto o dal fornitore del combustibile, conformemente a quanto disposto al punto 13 dell'allegato I.

b) Fattore di emissione

Livello 1

Si utilizzano i valori di riferimento indicati al punto 11 dell'allegato I delle presenti linee guida.

Livello 2a

Il gestore applica, per ciascun combustibile, i fattori di emissione specifici per il paese di appartenenza indicati dallo Stato membro nell'ultimo inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Livello 2b

Il gestore ricava i fattori di emissione dei combustibili sulla base di uno dei seguenti proxies riconosciuti:

— misura della densità di oli o gas specifici di comune utilizzo ad esempio nelle raffinerie o nell'industria dell'acciaio, e

— potere calorifico netto per tipi specifici di carbone;

tali proxies vengono utilizzati unitamente a una correlazione empirica determinata almeno una volta all'anno secondo le disposizioni di cui al punto 13 dell'allegato I. Il gestore si accerta che la correlazione soddisfi i criteri di buona pratica tecnica e che venga applicata solo ai valori del proxy che rientrano nell'intervallo per il quale è stata stabilita.

Livello 3

Applicazione di un fattore di emissione specifico [CO2/TJ o CO2/t o CO2/Nm3 carica] calcolato in base al tenore di carbonio del combustibile utilizzato, determinato conformemente a quanto disposto al punto 13 dell'allegato I.

2.1.2.2. Produzione di gas di sintesi

Poiché parte del carbonio presente nei combustibili utilizzati come elementi in entrata al processo è contenuto nel gas di sintesi prodotto, al fine del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra si applica un approccio basato sul bilancio di massa.

L'approccio basato sul bilancio di massa prende in considerazione tutto il carbonio contenuto negli elementi in entrata, nelle scorte, nei prodotti e in altre esportazioni dall'impianto per determinare le emissioni di gas a effetto serra nel periodo di riferimento, escluse le fonti di emissioni oggetto di monitoraggio in conformità ai punti 2.1.1 e 2.1.2.1 del presente allegato. Si utilizza l'equazione seguente:

 

emissioni di CO2 [t CO2] = (elementi in entrata – prodotti – esportazioni – variazioni scorte) * fattore di conversione CO2/C

Dove:

— elementi in entrata [t C]: tutto il carbonio che entra nei confini dell'impianto,

— prodotti [t C]: tutto il carbonio contenuto nei prodotti e nei materiali (compresi i sottoprodotti) che esce dai confini dell'impianto,

— esportazioni [t C]: il carbonio esportato dai confini dell'impianto, ad esempio scaricato nella rete fognaria, collocato in discarica o disperso. Nell'esportazione non è compreso il rilascio di gas a effetto serra o di monossido di carbonio nell'atmosfera,

— variazioni scorte [t C]: aumenti degli stock di carbonio entro i confini dell'impianto.

Il calcolo si effettua con la formula seguente:

 

emissioni CO2 [t CO2] = (∑ (dati relativi all'attivitàentrata * tenore di carbonio entrata) – ∑ (dati relativi all'attività prodotti * tenore di carbonio prodotti) – ∑ (dati relativi all'attività esportazioni *tenore di carbonio esportazioni) – ∑ (dati relativi all'attività variazioni scorte * tenore di carbonio variazioni scorte)] * 3,664

Dove:

a) Dati relativi all'attività

Il gestore analizza e comunica separatamente i flussi di massa in entrata e in uscita dall'impianto di tutti i combustibili e materiali interessati e le variazioni delle rispettive scorte. Se il tenore di carbonio di un flusso di massa è di norma correlato al contenuto di energia (combustibili), per il calcolo del bilancio di massa il gestore può determinare e utilizzare il tenore di carbonio correlato al contenuto di energia [t C/TJ] del flusso di massa rispettivo.

Livello 1

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 7,5 %.

Livello 2

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 5 %.

Livello 3

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 2,5 %.

Livello 4

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 1,5 %.

b) Tenore di carbonio

Livello 1

Il tenore di carbonio dei flussi in entrata o in uscita è ricavato dai fattori di emissione di riferimento per i combustibili o i materiali indicati al punto 11 dell'allegato I o in altri allegati specifici delle presenti linee guida. Il tenore di carbonio è calcolato dalla seguente formula:

 

tenore di C [t/t o TJ] = fattore di emissione [t CO2/t o TJ]/3,664 [t CO2/t C]

Livello 2

Il gestore applica, per ogni combustibile o materiale, il tenore di carbonio specifico per il paese di appartenenza indicato dallo Stato membro nell'ultimo inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Livello 3

Nel calcolo del tenore di carbonio del flusso in entrata o in uscita, il gestore si attiene alle disposizioni di cui al punto 13 dell'allegato I relativamente al campionamento rappresentativo di combustibili, prodotti e sottoprodotti, nonché alla determinazione del loro tenore di carbonio e della loro frazione di biomassa.

2.2. Misura delle emissioni di CO2

Si applicano le linee guida relative alle misure contenute nell'allegato I e nell'allegato XII."

Allegato XVII

È aggiunto il seguente allegato XXII:

"Allegato XXII

Linee guida specifiche per la produzione di prodotti chimici organici su larga scala, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

1. Confini e completezza

Le linee guida specifiche contenute nel presente allegato sono utilizzate per il monitoraggio delle emissioni riconducibili alla produzione di prodotti chimici organici su larga scala di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce. Se tale produzione è tecnicamente integrata in una raffineria di petrolio, il gestore di tale impianto applica invece le pertinenti disposizioni di cui all'allegato III, in particolare per le emissioni dovute ai cracker catalitici.

Gli impianti che producono prodotti chimici organici su larga scala possono fare parte di impianti integrati del settore chimico o della raffinazione, il che implica un intenso scambio di energia e materiali. Le emissioni di CO2 possono essere dovute alla combustione di combustibili così come all'uso di combustibili o materiali come elementi in entrata al processo.

2. Determinazione delle emissioni di CO2

Le fonti potenziali di emissioni di CO2 comprendono combustibili e materiali in entrata dei seguenti processi:

— cracking (catalitico e non catalitico),

— reforming,

— ossidazione totale o parziale,

— processi analoghi che causano emissioni di CO2 dal carbonio presente nelle cariche basate su idrocarburi,

— combustione di effluenti gassosi e combustione in torcia,

— altra combustione di combustibili per la fornitura di calore ai processi sopraelencati.

2.1. Calcolo delle emissioni di CO2

Nel caso di processi di combustione nei quali i combustibili utilizzati non partecipano a reazioni chimiche destinate alla produzione di prodotti chimici organici su larga scala, o non sono da essi originate, ad esempio per generare calore o elettricità di processo, le emissioni sono soggette a monitoraggio e comunicazione conformemente al punto 2.1.1. In tutti gli altri casi le emissioni riconducibili alla produzione di prodotti chimici organici su larga scala sono calcolate applicando un approccio basato sul bilancio di massa come descritto al punto 2.1.2.

Tutto il CO contenuto nei gas effluenti è computato come CO2. Previa approvazione dell'autorità competente, al posto dell'approccio basato sul bilancio di massa si può applicare un approccio basato sugli elementi in entrata (come quello descritto nell'allegato II) che tenga conto delle migliori pratiche del settore, qualora il gestore possa dimostrare che questa scelta è più conveniente in termini di costi e consente un livello di accuratezza paragonabile. 2.1.1. Emissioni di combustione

Le emissioni dovute ai processi di combustione sono oggetto di monitoraggio e comunicazione conformemente alle disposizioni dell'allegato II. Se nell'impianto viene effettuato il lavaggio degli effluenti gassosi e le emissioni risultanti non sono calcolate applicando l'approccio basato sul bilancio di massa come indicato al punto 2.1.2, tali emissioni devono essere calcolate conformemente a quanto stabilito nell'allegato II.

2.1.2. Approccio basato sul bilanxio di massa

L'approccio basato sul bilancio di massa prende in considerazione tutto il carbonio contenuto negli elementi in entrata, nelle scorte, nei prodotti e in altre esportazioni dall'impianto per determinare le emissioni di gas a effetto serra, escluse le fonti di emissioni oggetto di monitoraggio in conformità al punto 2.1.1 del presente allegato. Si utilizza l'equazione seguente:

 

emissioni [t CO2] = (elementi in entrata – prodotti – esportazioni – variazioni scorte) * fattore di conversione CO2/C

Dove:

— elementi in entrata [t C]: tutto il carbonio che entra nei confini dell'impianto,

— prodotti [t C]: tutto il carbonio contenuto nei prodotti e nei materiali (compresi i sottoprodotti) che esce dai confini dell'impianto,

— esportazioni [t C]: il carbonio esportato dai confini dell'impianto, ad esempio scaricato nella rete fognaria, collocato in discarica o disperso. Nell'esportazione non è compreso il rilascio di gas a effetto serra o di monossido di carbonio nell'atmosfera,

— variazioni scorte [t C]: aumenti degli stock di carbonio entro i confini dell'impianto.

Il calcolo si effettua con la formula seguente:

 

emissioni di CO2 [t CO2] = [∑ (dati attivitàentrata * tenore carbonio entrata ) – ∑ (dati attività prodotti * tenore carbonio prodotti) – ∑ (dati attivitàesportazione * tenore carbonio esportazione ) – ∑ (dati attività variazioni scorte * tenore carbonio variazioni scorte)] * 3,664

Dove:

a) Dati relativi all'attività

Il gestore analizza e comunica separatamente i flussi di massa in entrata e in uscita dall'impianto di tutti i combustibili e materiali interessati e le variazioni delle rispettive scorte. Se il tenore di carbonio di un flusso di massa è di norma correlato al contenuto di energia (combustibili), per il calcolo del bilancio di massa il gestore può determinare e utilizzare il tenore di carbonio correlato al contenuto di energia [t C/TJ] del flusso di massa rispettivo.

Livello 1

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 7,5 %.

Livello 2

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 5,0 %.

Livello 3

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 2,5 %.

Livello 4

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 1,5 %.

b) Tenore di carbonio

Livello 1

Il tenore di carbonio dei flussi in entrata o in uscita è ricavato dai fattori di emissione di riferimento per i combustibili o i materiali indicati al punto 11 dell'allegato I, nella tabella seguente o in altri allegati specifici delle presenti linee guida. Il tenore di C è calcolato dalla seguente formula:

tenore di C [t/t o TJ] = fattore di emissione [t CO2/t o TJ]/3,664 [t CO2/t C]

I gestori possono calcolare il tenore di carbonio delle sostanze non elencate al punto 11 dell'allegato I o negli allegati specifici delle presenti linee guida, derivandolo dal tenore stechiometrico di carbonio nella sostanza pura e dalla concentrazione della sostanza nel flusso in entrata o in uscita.

Tabella

Fattori di emissione di riferimento 2

 

Sostanza Tenore di carbonio

 

(t C/t materia prima o t C/t prodotto)

Acetonitrile 0,5852 tC/t
Acrilonitrile 0,6664 tC/t
Butadiene 0,888 tC/t
Nerofumo (carbon black) 0,97 tC/t
Etilene 0,856 tC/t
Etilene dicloruro 0,245 tC/t
Glicol etilenico 0,387 tC/t
Ossido di etilene 0,545 tC/t
Acido cianidrico 0,4444 tC/t
Metanolo 0,375 tC/t
Metano 0,749 tC/t
LMR non richiesto 0,817 tC/t
Propilene 0,8563 tC/t
Cloruro di vinile monomero 0,384 tC/t

 

Livello 2

Il gestore applica, per ogni combustibile o materiale, il tenore di carbonio specifico per il paese di appartenenza indicato dallo Stato membro nell'ultimo inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Livello 3

Nel calcolo del tenore di carbonio del flusso in entrata o in uscita, il gestore si attiene alle disposizioni di cui al punto 13 dell'allegato I relativamente al campionamento rappresentativo di combustibili, prodotti e sottoprodotti, nonché alla determinazione del loro tenore di carbonio e della loro frazione di biomassa.

2.2. Misura delle emissioni di CO2

Si applicano le linee guida relative alle misure contenute nell'allegato I e nell'allegato XII."

Allegato XVIII

È aggiunto il seguente allegato XXIII:

"Allegato XXIII

Linee guida specifiche per la produzione o la trasformazione di metalli ferrosi e non ferrosi, quali figuranti nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

1. Confini e completezza

Le linee guida specifiche contenute nel presente allegato si applicano alle emissioni derivanti dalla produzione o dalla trasformazione di metalli ferrosi e non ferrosi, quali figuranti nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce, fatta eccezione per la produzione di ghisa, acciaio e alluminio primario.

2. Determinazione delle emissioni di CO2

Negli impianti per la produzione e la trasformazione di metalli ferrosi e non ferrosi, le emissioni di CO2 hanno origine dalle fonti e dai flussi di fonti seguenti:

— combustibili convenzionali (ad esempio gas naturale, coke, olio combustibile),

— altri combustibili (plastica, ad esempio dal riciclaggio di batterie, materiale (organico) granulare proveniente da impianti di post-frantumazione),

— agenti riducenti (ad esempio coke, elettrodi in grafite),

— materie prime (ad esempio calcinazione di calcare, dolomite e minerali metallici e concentrati contenenti carbonio),

— materie prime secondarie (ad esempio materie organiche contenute negli scarti).

2.1. Calcolo delle emissioni di CO2

Negli impianti in cui il carbonio derivante da combustibili o materiali in entrata utilizzati rimangono nei prodotti o

in altri elementi in uscita della produzione, ad esempio per la riduzione dei minerali metallici, si applica un

approccio basato sul bilancio di massa (cfr. punto 2.1.1). Negli altri impianti, le emissioni di combustione e le

emissioni di processo vengono calcolate separatamente (cfr. i punti 2.1.2 e 2.1.3).

2.1.1. Approccio sul bilancio di massa

L'approccio basato sul bilancio di massa tiene conto di tutto il carbonio contenuto negli elementi in entrata, nelle

scorte, nei prodotti e in altre esportazioni dall'impianto per determinare le emissioni di gas a effetto serra nel

periodo di riferimento, secondo la seguente equazione:

 

emissioni [t CO2 ] = (elementi in entrata – prodotti – esportazioni – variazioni scorte) * fattore di conversione CO2/C

Dove:

— elementi in entrata [t C]: tutto il carbonio che entra nei confini dell'impianto,

— prodotti [t C]: tutto il carbonio contenuto nei prodotti e nei materiali (compresi i sottoprodotti) che esce dai

confini dell'impianto,

— esportazioni [t C]: il carbonio esportato dai confini dell'impianto, ad esempio scaricato nella rete fognaria,

collocato in discarica o disperso. Nell'esportazione non è compreso il rilascio di gas a effetto serra o di

monossido di carbonio nell'atmosfera,

— variazioni scorte [t C]: aumenti degli stock di carbonio entro i confini dell'impianto.

Il calcolo si effettua con la formula seguente:

 

emissioni di CO2 [t CO2] = [∑ (dati attivitàentrata * tenore carbonio entrata ) – ∑ (dati attività prodotti * tenore carbonio prodotti) – ∑ (dati attivitàesportazione * tenore carbonio esportazione ) – ∑ (dati attività variazioni scorte * tenore carbonio variazioni scorte)] * 3,664

Dove:

a) Dati relativi all'attività

Il gestore analizza e comunica separatamente i flussi di massa in entrata e in uscita dall'impianto di tutti i

combustibili e materiali interessati e le variazioni delle rispettive scorte. Se il tenore di carbonio di un flusso di

massa è di norma correlato al contenuto di energia (combustibili), per il calcolo del bilancio di massa il gestore

può determinare e utilizzare il tenore di carbonio correlato al contenuto di energia [t C/TJ] del flusso di massa

rispettivo.

Livello 1

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 7,5 %.

Livello 2

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 5 %.

Livello 3

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 2,5 %.

Livello 4

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 1,5 %.

b) Tenore di carbonio

Livello 1

Il tenore di carbonio dei flussi in entrata o in uscita è ricavato dai fattori di emissione di riferimento per i

combustibili o i materiali indicati al punto 11 dell'allegato I o in altri allegati specifici delle presenti linee guida.

Il tenore di C è calcolato dalla seguente formula:

 

tenore di C [t/t o TJ] = fattore di emissione [t CO2/t o TJ]/3,664 [t CO2/t C]

Livello 2

Il gestore applica, per ogni combustibile o materiale, il tenore di carbonio specifico per il paese di appartenenza

indicato dallo Stato membro nell'ultimo inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Livello 3

Nel calcolo del tenore di carbonio del flusso in entrata o in uscita, il gestore si attiene alle disposizioni di cui al

punto 13 dell'allegato I relativamente al campionamento rappresentativo di combustibili, prodotti e sottoprodotti, nonché alla determinazione del loro tenore di carbonio e della loro frazione di biomassa.

2.1.2. Emissioni di combustione

Le emissioni provenienti da processi di combustione che hanno luogo presso impianti per la produzione o la

trasformazione di metalli ferrosi e non ferrosi che non sono monitorate secondo un approccio basato sul bilancio

di massa, sono oggetto di monitoraggio e comunicazione conformemente all'allegato II.

2.1.3. Emissioni di processo

Per ogni tipo di materiale utilizzato in entrata, la quantità di CO2 si calcola nel modo seguente:

 

emissioni CO2 = ∑ dati attività elementi in entrata processo * fattore di emissione * fattore di conversione

Dove:

a) Dati relativi all'attività

Livello 1

Le quantità [t] di materiali in entrata e di residui di processo utilizzati come materiali in entrata al processo non

comunicati ai sensi del punto 2.1.2 del presente allegato nel periodo di riferimento, sono determinate con

un'incertezza massima inferiore a ± 5,0 %.

Livello 2

Le quantità [t] di materiali in entrata e di residui di processo utilizzati come materiali in entrata al processo non

comunicati ai sensi del punto 2.1.2 del presente allegato nel periodo di riferimento, sono determinate con

un'incertezza massima inferiore a ± 2,5 %.

b) Fattore di emissione

Livello 1

Per quanto riguarda i carbonati, si usano i rapporti stechiometrici indicati nella tabella seguente.

 

Tabella

Fattori di emissione stechiometrici

Carbonati Rapporto [t CO2/t Ca-, Mg- o altro

 

carbonato]

Osservazioni
CaCO3 0,440
MgCO3 0,522
In generale: XY (CO3)Z Fattore di emissione = [M CO2]/{Y *

 

[Mx ] + Z *[M CO32-]}

X = metallo

 

Mx = peso molecolare di X in [g/mol]

M CO2 = peso molecolare di CO2 in [g/mol]

M CO3- = peso molecolare di CO32- in [g/mol]

Y = numero stechiometrico di X

Z = numero stechiometrico del CO32-

 

Questi valori sono adeguati in funzione del tenore di umidità e del contenuto di ganga del materiale carbonatico utilizzato.

Per i residui di processo e gli altri materiali in entrata diversi dai carbonati non oggetto di comunicazione ai

sensi del punto 2.1.2 del presente allegato, si utilizzano fattori specifici determinati conformemente a quanto

disposto al punto 13 dell'allegato I.

c) Fattore di conversione

Livello 1

Fattore di conversione: 1,0.

Livello 2

I fattori di conversione specifici sono ricavati conformemente a quanto disposto al punto 13 dell'allegato I,

determinando la quantità di carbonio contenuta nell'agglomerato ottenuto per sinterizzazione, nelle scorie o in

altri materiali in uscita pertinenti e nella polvere captata dai filtri. Se la polvere captata dai filtri è riutilizzata nel

processo, la quantità di carbonio [t] in essa contenuta non viene presa in considerazione al fine di evitarne il

doppio conteggio.

2.2. Misura delle emissioni di CO2

Si applicano le linee guida relative alle misure contenute nell'allegato I e nell'allegato XII."

Allegato XIX

È aggiunto il seguente allegato XXIV:

"Allegato XXIV

Linee guida specifiche per la produzione o la trasformazione di coke, come indicato nell'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce

1. Confini e completezza

Le linee guida specifiche contenute nel presente allegato si applicano alle emissioni riconducibili agli impianti per la produzione e la trasformazione di alluminio primario, come indicato di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce.

Il presente allegato contiene le linee guida per il monitoraggio delle emissioni derivanti dalla produzione di

elettrodi destinati alla fusione di alluminio primario, applicabili anche agli impianti autonomi per la produzione

di tali elettrodi.

2. Determinazione delle emissioni di gas a effetto serra

Negli impianti per la produzione o la trasformazione di alluminio primario, le emissioni di gas a effetto serra

hanno origine dalle fonti e flussi di fonti seguenti:

— combustibili per la produzione di calore o vapore,

— produzione di anodi (CO2),

— riduzione di Al2O3 durante elettrolisi (CO2) correlata al consumo degli elettrodi,

— uso di soda o altri carbonati per il lavaggio degli effluenti gassosi (CO2),

— effetti anodici (PFC), comprese le emissioni fuggitive di PFC.

2.1. Calcolo delle emissioni di CO2

2.1.1. Emissioni di combustione

Le emissioni prodotte dalla combustione di combustibili, compreso il lavaggio di gas effluenti, sono oggetto di

monitoraggio e comunicazione come previsto dall'allegato II, a meno che non siano inserite nel bilancio di massa

di cui al punto 2.1.2.

2.1.2. Bilancio di massa

Le emissioni di processo riconducibili alla produzione e al consumo di anodi sono calcolate applicando un

approccio basato sul bilancio di massa. L'approccio basato sul bilancio di massa tiene conto di tutto il carbonio

contenuto negli elementi in entrata, nelle scorte, nei prodotti e in altre esportazioni riconducibili alla miscelazione,

formazione, cottura e riciclaggio degli anodi così come dal consumo di elettrodi durante l'elettrolisi. Quando sono

utilizzati anodi precotti è possibile calcolare bilanci di massa distinti per la produzione e il consumo, oppure un

solo bilancio di massa comune che tenga conto sia della produzione che del consumo di elettrodi. Per le celle

Søderberg, il gestore applica un bilancio di massa comune. Il bilancio di massa determina il livello di emissioni di

gas a effetto serra nel periodo di riferimento applicando la seguente equazione, indipendentemente dal fatto che si

tratti di un bilancio di massa comune o di bilanci di massa separati:

emissioni di CO2 [t CO2] = (elementi in entrata – prodotti – esportazioni – variazioni scorte) * fattore di

conversione CO2/C

Dove:

— elementi in entrata [t C]: tutto il carbonio che entra nei confini del bilancio di massa, ad esempio pece, coke,

packing coke, anodi acquistati,

— prodotti [t C]: tutto il carbonio contenuto nei prodotti e nei materiali (compresi i sottoprodotti e gli scarti) che

esce dai confini del bilancio di massa, ad esempio gli anodi venduti,

— esportazioni [t C]: il carbonio esportato dai confini del bilancio di massa, ad esempio scaricato nella rete

fognaria, collocato in discarica o disperso. Nell'esportazione non è compreso il rilascio di gas a effetto serra

nell'atmosfera,

— variazioni scorte [t C]: aumenti degli stock di carbonio entro i confini dell'impianto.

 

Il calcolo si effettua con la formula seguente:

emissioni di CO2 [t CO2] = [∑ (dati attivitàentrata * tenore carbonio entrata ) – ∑ (dati attività prodotti * tenore carbonio prodotti) – ∑ (dati attivitàesportazione * tenore carbonio esportazione ) – ∑ (dati attività variazioni scorte * tenore carbonio variazioni scorte)] * 3,664

Dove:

a) Dati relativi all'attività

Il gestore analizza e comunica separatamente i flussi di massa in entrata e in uscita dall'impianto di tutti i

combustibili e materiali interessati (ad esempio pece, coke, packing coke, anodi acquistati) e le variazioni delle

rispettive scorte. Se il tenore di carbonio di un flusso di massa è di norma correlato al contenuto di energia

(combustibili), per il calcolo del bilancio di massa il gestore può determinare e utilizzare il tenore di carbonio

correlato al contenuto di energia [t C/TJ] del flusso di massa rispettivo.

Livello 1

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 7,5 %.

Livello 2

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 5 %.

Livello 3

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 2,5 %.

Livello 4

I dati relativi all'attività nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 1,5 %.

b) Tenore di carbonio

Livello 1

Il tenore di carbonio dei flussi in entrata o in uscita è ricavato dai fattori di emissione di riferimento per i

combustibili o i materiali indicati al punto 11 dell'allegato I o in altri allegati specifici delle presenti linee guida.

Il tenore di C è calcolato dalla seguente formula:

 

tenore di C [t/t o TJ] = fattore di emissione [t CO2/t o TJ]/3,664 [t CO2/t C]

Livello 2

Il gestore applica, per ogni combustibile o materiale, il tenore di carbonio specifico per il paese di appartenenza

indicato dallo Stato membro nell'ultimo inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Livello 3

Nel calcolo del tenore di carbonio del flusso in entrata o in uscita, il gestore si attiene alle disposizioni di cui al

punto 13 dell'allegato I relativamente al campionamento rappresentativo di combustibili, prodotti e sottoprodotti, nonché alla determinazione del loro tenore di carbonio e della loro frazione di biomassa.

Il contenuto di carbonio può essere derivato da un'analisi diretta ma anche, se opportuno, da un'analisi

indiretta, ossia sottraendo dal quantitativo totale la quantità misurata di costituenti noti (come zolfo, idrogeno

e ceneri); l'uso di questo metodo è subordinato all'approvazione dell'autorità competente.

2.2. Misura delle emissioni di CO2

Si applicano le linee guida relative alle misure contenute nell'allegato I e nell'allegato XII.

3. Determinazione delle emissioni di PFC

Le emissioni di PFC dovute alla produzione di alluminio primario comprendono le emissioni di CF4 e C2F6 espressi

come CO2 equivalenti:

 

emissioni PFC [t CO2(e)] = emissioni CF4 [t CO2(e)] + emissioni C2F6 [t CO2(e)]

 

Gli equivalenti di biossido di carbonio (t CO2(e)] sono calcolati applicando i valori relativi al potenziale di

surriscaldamento del pianeta forniti dalla seconda relazione di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici ('valore del potenziale di riscaldamento del pianeta dell'IPCC 1995'). Si tratta dei valori seguenti:

 

GWP CF4 = 6 500 t CO2(e) /t CF4

GWP C2F6 = 9 200 t CO2(e)/t C2F6

Le emissioni totali di PFC sono calcolate aggiungendo alle emissioni misurabili in un condotto o in un camino

('emissioni da sorgenti puntiformi') le emissioni fuggitive, calcolate sulla base dell'efficacia di raccolta del condotto:

emissioni di PFC (totali) = emissioni di PFC (condotto)/efficacia di raccolta

L'efficacia di raccolta è misurata quando si determinano i fattori di emissione specifici dell'impianto. Ai fini di tale

determinazione, si applicano le indicazioni contenute nelle linee guida IPCC 2006 nella versione più recente (livello

3, sezione 4.4.2.4).

Le emissioni di CF4 e C2F6 emesse attraverso un condotto o un camino si calcolano applicando uno dei due

approcci seguenti, in funzione delle tecnologie di controllo impiegate. Il metodo di calcolo A si utilizza quando

sono registrati i minuti dell'effetto anodico per cella-giorno; il metodo di calcolo B si utilizza quando è registrata la

sovratensione anodica.

Metodo di calcolo A — Metodo 'slope'

Quando sono misurati i minuti dell'effetto anodico per cella-giorno, le emissioni di PFC si calcolano applicando le

seguenti equazioni:

 

emissioni di CF4 [t CO2(e)] = AEM × (SEF CF4 /1 000) × PrAl × GWP CF4

Emissioni di C2F6 [t CO2(e)] = emissioni di CF4 * F C2F6 * GWP C2F6

Dove:

AEM Durata dell'effetto anodico in minuti/cella-giorno

SEF CF4 3 Fattore di emissione "slope" [(kg CF4 /t Al prodotto)/(minuti effetto anodico/cella-giorno)

PrAl = Produzione annua di alluminio primario [t]

F C2F6 ... = Frazione massica di C2F6 (t C2F6 /t CF4)

Dove:

Dati relativi all'attività

a) Produzione di alluminio primario

Livello 1

I dati relativi alla produzione di alluminio primario nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 2,5 %.

Livello 2

I dati relativi alla produzione di alluminio primario nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 1,5 %.

b) Durata dell'effetto anodico in minuti (AEM)

La durata dell'effetto anodico per cella-giorno esprime la frequenza degli effetti anodici [numero di effetti

anodici/cella-giorno] moltiplicata per la durata media degli effetti anodici [minuti effetto anodico/occorrenza]:

AEM = frequenza × durata media

Livello 1

La frequenza e la durata media degli effetti anodici nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 2,5 %.

Livello 2

La frequenza e la durata media degli effetti anodici nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 1,5 %.

Fattore di emissione

Il fattore di emissione per il CF4 (fattore di emissione slope SEFCF4) esprime la quantità [kg] di CF4 emessi per

tonnellata di alluminio prodotta per minuto di effetto anodico/cella-giorno. Il fattore di emissione (frazione massica

FC2F6) di C2F6 esprime la quantità [t] di C2F6 emesso in proporzione alla quantità [t] di CF4 emesso.

Livello 1

Sono utilizzati i fattori di emissione specifici alla tecnologia riportati nella tabella 1.

Tabella 1

Fattori di emissione specifici alla tecnologia per i dati di attività relativi al metodo slope

 

Tecnologia

Fattore di emissione per CF4 (SEFCF4)

[(kg CF4 /t Al)/(AE-min.

effetto anodico/cellagiorno)]

 

Fattore di emissione per C2F6 (FC 2 F 6)

 

[t C2F6/t CF4 ]

 

Celle prebake con

alimentazione centrale

(CWPB)

 

0,143 0,121

 

 

Celle Søderberg verticali

(VSS)

0,092 0,053

 

Livello 2

Si utilizzano i fattori di emissione specifici per l'impianto per CF4 4 e C2F6 stabiliti tramite misure sul campo

continue o intermittenti. Per determinare tali fattori di emissione si applicano le indicazioni contenute nelle linee

guida IPCC 2006 nella versione più recente 4 (livello 3, sezione 4.4.2.4). I fattori di emissione sono determinati

con un'incertezza massima di ± 15 % ciascuno.

I fattori di emissione sono stabiliti almeno ogni tre anni oppure con maggiore frequenza qualora necessario a

seguito di modifiche importanti apportate all'impianto. Sono 'modifiche importanti' un cambiamento nella distribuzione della durata degli effetti anodici oppure un cambiamento nell'algoritmo di comando che influisce sulla

combinazione dei tipi di effetti anodici o sulla natura della procedura di soppressione dell'effetto anodico.

Metodo di calcolo B — Metodo 'overvoltage'

Quando è misurata la sovratensione dell'effetto anodico, le emissioni di PFC si calcolano applicando le seguenti

equazioni:

 

emissioni di CF4 [t CO2(e)] = OVC × (AEO/Ce) × PrAl × GWPCF4 × 0,001

emissioni do PrAl[t CO2-eq ] = emissioni di CF4 × GWPC 2F 6

dove

OVC = coefficiente di sovratensione ('fattore di emissione') espresso come kg di CF4 per tonnellata di alluminio

prodotta per mV di sovratensione.

AEO = sovratensione dell'effetto anodico per cella [mV], definita come integrale di (tempo × tensione al disopra

della tensione di obiettivo) divisa per il tempo (durata) della raccolta dei dati.

Ce = efficacia media della corrente nella produzione di alluminio [%]

PrAl = produzione annua di alluminio primario [t]

FC2F6 = Frazione massica di C2F6 (t C2F6 /t CF4 )

Dati relativi all'attività

a) Produzione di alluminio primario

Livello 1

I dati relativi alla produzione di alluminio primario nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 2,5 %.

Livello 2

I dati relativi alla produzione di alluminio primario nel periodo di riferimento sono determinati con un'incertezza massima inferiore a ± 1,5 %.

b) Sovratensione anodica

Il termine AEO/Ce (sovratensione anodica/efficacia della corrente) esprime la sovratensione anodica media [mV

di sovratensione] per l'efficacia della corrente [%] integrata nel tempo.

Livello 1

Il sovra-voltaggio dell'effetto anodo e l'efficienza corrente nel periodo di riferimento sono determinati ciascuno

con un'incertezza massima inferiore a ± 2,5 %.

Livello 2

Il sovra-voltaggio dell'effetto anodo e l'efficienza corrente nel periodo di riferimento sono determinati ciascuno

con un'incertezza massima inferiore a ± 1,5 %.

Fattore di emissione

Il fattore di emissione per CF4 ('coefficiente di sovratensione', OVC) esprime la quantità [kg] di CF4 emessa per

tonnellata di alluminio prodotta per millivolt di sovratensione [mV]. Il fattore di emissione di C2F6 (frazione

massica FC2F6) esprime la quantità [t] di C2F6 emessa in proporzione alla quantità [t] di CF4 emessa.

Livello 1

Sono utilizzati i fattori di emissione specifici alla tecnologia riportati nella tabella 2:

Tabella 2

Fattori di emissione specifici alla tecnologia per i dati di attività relativi alla sovratensione

 

Tecnologia Fattore di emissione per CF4

[(kg CF4 /t Al)/mV]

 

Fattore di emissione per C2F6

[t C2F6 /t CF4]

 

Celle prebake con

alimentazione centrale (CWPB)

 

1,16 0,121
Celle Søderberg

verticali (VSS)

n.d. 0,053

 

Livello 2

Si utilizzano i fattori di emissione specifici per l'impianto per CF4 [(kg CF4/t Al)/mV] e C2F6 [t C2F6 /t CF4] stabiliti

tramite misure sul campo continue o intermittenti. Per determinare tali fattori di emissione si applicano le

indicazioni contenute nelle linee guida Ipcc 2006 nella versione più recente 5 (livello 3, sezione 4.4.2.4). I

fattori di emissione sono determinati con un'incertezza massima di ± 15 % ciascuno.

I fattori di emissione sono stabiliti almeno ogni tre anni oppure con maggiore frequenza qualora necessario a

seguito di modifiche importanti apportate all'impianto. Sono 'modifiche importanti' un cambiamento nella distribuzione della durata degli effetti anodici oppure un cambiamento nell'algoritmo di comando che influisce sulla

combinazione di tipi di effetti anodici o sulla natura della procedura di soppressione dell'effetto anodico.

 

Note ufficiali

1.

Ai fini di tale bilancio di massa, tutto il bicarbonato di sodio prodotto dalla soda è trattato come soda.

2.

Cfr. IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.

3.

Se si utilizzano diversi tipi di cella, possono essere applicati diversi SEF.

4.

International Aluminium Institute; The Aluminium Sector Greenhouse Gas Protocol; ottobre 2006; US Environmental Protection Agency and International Aluminium Institute; Protocol for Measurement of Tetrafluoromethane (CF4) and Hexafluoroethane (C 2 F 6 ) Emissions from Primary Aluminum Production; aprile 2008.

5.

International Aluminium Institute; The Aluminium Sector Greenhouse Gas Protocol; ottobre 2006; US Environmental Protection Agency and International Aluminium Institute; Protocol for Measurement of Tetrafluoromethane (CF 4 ) and Hexafluoroethane (C 2 F 6 ) Emissions from
Primary Aluminum Production; aprile 2008.

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