Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Decisione Commissione Ce 2009/73/Ce

Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto - Modifica decisione 2007/589/Ce

Parole chiave Parole chiave: Cambiamenti climatici | Aria | Comunicazione | Controlli | Emission Trading | Chimica | Linee guida / Norme tecniche

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 17 dicembre 2008, n. 2009/73/Ce

(Guue 28 gennaio 2009 n. L 24)

Decisione della Commissione recante modifica della decisione 2007/589/Ce per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto

1

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 3, considerando quanto segue:

(1) La completezza, coerenza, trasparenza e accuratezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di protossido di azoto (N2O), in conformità delle linee guida istituite nella presente decisione, sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra introdotto dalla direttiva 2003/87/Ce relativamente agli impianti inseriti nel sistema di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 24 di detta direttiva per quanto riguarda le emissioni di N2O.

(2) Le linee guida previste dalla decisione 2007/589/Ce della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio non si applicano alle emissioni di N2O.

(3) I Paesi Bassi hanno chiesto di includere nel sistema di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra le emissioni di N2O derivanti dagli impianti per la produzione di acido nitrico per il periodo 2008-2012.

(4) Occorre pertanto aggiungere linee guide specifiche per la determinazione delle emissioni di N2O con sistemi di misura in continuo delle emissioni.

(5) Il potenziale di surriscaldamento del pianeta di una tonnellata di N2O per le emissioni nel periodo 2008-2012 deve essere considerato equivalente a 310 tonnellate di biossido di carbonio, come indicato nella seconda relazione di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici ("valore del potenziale di riscaldamento del pianeta dell'IPCC 1995"). È opportuno utilizzare questo valore al fine di garantire la perfetta corrispondenza tra le relazioni inviate dagli impianti e gli inventari nazionali di emissione trasmessi dagli Stati membri ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) e del protocollo di Kyoto.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2007/589/Ce.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2007/589/Ce

La decisione 2007/589/Ce è modificata come segue:

1) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: "Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce, e dalle attività incluse ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva medesima, sono contenute negli allegati della presente decisione."

2) Nell'indice degli allegati è aggiunta la seguente voce: "Allegato XIII: Linee guida specifiche per la determinazione delle emissioni di protossido di azoto (N2O) dovute alla produzione di acido nitrico, acido adipico, caprolattame, gliossale e acido gliossillico."

3) L'allegato I è modificato come indicato nella parte A dell'allegato della presente decisione.

4) L'allegato XIII è modificato come indicato nella parte B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2008.

Decisione 2009/73/Ce

Allegato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 91 KB


Note ufficiali

1.

Notificata con il numero C(2008) 8040.
Testo rilevante ai fini del See

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