Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 600/2012/Ue

Emission trading - Verifica delle comunicazioni e accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/Ce

Abrogato da:

Regolamento Commissione Ue 2018/2067/Ue (01/01/2019)

Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 01/01/2019

Commissione europea

Regolamento 21 giugno 2012, n. 600/2012/Ue

(Guue 12 luglio 2012 n. L 181)

Regolamento sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gas a effetto serra e delle tonnellate-chilometro e sull'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,considerando quanto segue:

(1) È necessario disporre di un quadro complessivo di norme per l'accreditamento dei verificatori al fine di assicurare che la verifica delle comunicazioni effettuate da un gestore o da un operatore aereo nell'ambito del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, da trasmettere conformemente al regolamento (Ue) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, sia condotta da verificatori in possesso delle competenze tecniche per svolgere il compito assegnato in maniera indipendente e imparziale e in conformità alle disposizioni e ai principi stabiliti nel presente regolamento.

(2) La direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ha istituito un quadro generale inteso ad agevolare la libera circolazione dei servizi e dei prestatori di servizi nell'Unione mantenendo al contempo un elevato livello qualitativo di servizio. È opportuno che l'armonizzazione nell'Unione delle norme in materia di accreditamento e verifica concernenti il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni contribuisca alla realizzazione di un mercato concorrenziale per i verificatori, garantendo al contempo trasparenza e informazioni ai gestori e agli operatori aerei.

(3) Nel dare attuazione all'articolo 15 della direttiva 2003/87/Ce, occorre garantire una sinergia fra il quadro generale di accreditamento istituito dal regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone le norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento(Cee) n. 339/93 e le disposizioni connesse della decisione n. 768/2008/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/Cee, da un lato, e le caratteristiche specifiche del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Unione e i requisiti essenziali per l'effettiva attuazione della direttiva 2003/87/Ce, dall'altro. È opportuno che il regolamento (Ce) n. 765/2008 rimanga di applicazione per gli aspetti dell'accreditamento dei verificatori non interessati dal presente regolamento. In particolare, occorre garantire che ove per le prassi interne di uno Stato membro una procedura alternativa all'accreditamento, ossia la certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, sia eseguita da un'autorità nazionale designata da tale Stato membro a norma del regolamento (Ce) n. 765/2008, lo Stato membro di cui trattasi fornisca prove documentali attestanti che detta autorità possiede un livello di credibilità simile a quello degli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato con successo una valutazione inter pares svolta dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 di detto regolamento.

(4) Il regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), che abroga il regolamento (Ce) n. 761/2001, e le decisioni 2001/681/Ce e 2006/193/Ce della Commissione, forniscono un sistema indipendente e neutro di accreditamento o di autorizzazione per i verificatori ambientali. Per motivi di coerenza e al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori economici, è opportuno tenere conto delle sinergie fra il suddetto regolamento e il presente regolamento.

(5) Occorre che il sistema di verifica e di accreditamento eviti inutili duplicazioni delle procedure e delle organizzazioni costituite a norma di altri strumenti giuridici dell'Unione, che creerebbero un maggiore onere per gli Stati membri o gli operatori economici. Risulta pertanto opportuno basarsi sulle migliori prassi che discendono dall'applicazione di norme armonizzate adottate dal Comitato europeo per la normalizzazione, sulla base di un mandato conferito dalla Commissione a norma della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, quali la norma armonizzata relativa ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità e la norma armonizzata relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra, destinate all'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nonché nel documento Ea-6/03 e in altri documenti tecnici elaborati dalla cooperazione europea per l'accreditamento (Ea) o da altri organismi.

(6) Nello stabilire disposizioni armonizzate per la verifica delle comunicazioni dei gestori o degli operatori aerei e l'accreditamento dei verificatori, è necessario assicurare che l'onere imposto ai gestori che riportano minori emissioni di anidride carbonica (CO2) all'anno oppure agli operatori aerei considerati emettitori di entità ridotta ai sensi del regolamento (Ue) n. 601/2012, nonché alle risorse disponibili degli Stati membri, non sia sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.

(7) L'articolo 27 della direttiva 2003/87/Ce permette agli Stati membri di escludere dal sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra gli impianti di dimensioni ridotte, purché adottino misure equivalenti e siano soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo. Il presente regolamento non si applica direttamente ai suddetti impianti esclusi a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/Ce, a meno che gli Stati membri non decidano altrimenti.

(8) Conformemente ai principi esposti nell'allegato V della direttiva 2003/87/Ce, è opportuno che il verificatore adotti un approccio basato sul rischio allo scopo di giungere a un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole circa il fatto che i dati delle emissioni o delle tonnellate-chilometro complessive non sono viziati da inesattezze rilevanti e che la comunicazione può essere dichiarata soddisfacente in base alla verifica. È opportuno che il livello di garanzia dipenda dalla profondità e dal dettaglio delle attività svolte nel corso della verifica nonché da come è formulata la dichiarazione relativa al parere sulla verifica. È opportuno che il verificatore, alla luce dei risultati e delle informazioni che ottiene durante il processo di verifica, sia tenuto ad adeguare una o più attività nel processo di verifica allo scopo di soddisfare le disposizioni volte a conseguire una ragionevole certezza.

(9) Al fine di evitare una sovrapposizione tra il ruolo dell'autorità competente e quello del verificatore, occorre definire con chiarezza le responsabilità di quest'ultimo nel condurre una verifica. Il verificatore deve avere come punto di riferimento il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente e valutare se questo e le procedure ivi descritte sono stati attuati in maniera corretta. Qualora riscontri la mancata osservanza del regolamento (Ue) n. 601/2012, il verificatore ha la responsabilità di riportare tale inadempienza nella dichiarazione di verifica.

(10) Per l'efficace esecuzione della verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è necessaria la piena comprensione delle attività da questi svolte. È necessario che il verificatore esegua le attività di verifica richieste solo dopo aver accertato, in esito a una valutazione preliminare, di essere in possesso delle competenze necessarie. Nel perseguimento di un elevato livello qualitativo delle attività di verifica, occorre elaborare regole armonizzate per una valutazione preliminare finalizzata a stabilire se un verificatore disponga delle competenze, dell'indipendenza e dell'imparzialità necessarie a condurre le attività di verifica richieste conformemente alle disposizioni e ai principi di cui al presente regolamento.

(11) La fornitura di informazioni utili da parte del gestore o dell'operatore aereo al verificatore è essenziale in tutti gli aspetti del processo di verifica, soprattutto nella fase precontrattuale, nello svolgimento dell'analisi strategica a opera del verificatore e in tutte le fasi della verifica. È necessario stabilire una serie di requisiti armonizzati atti a disciplinare in ogni momento tale fornitura di informazioni da parte del gestore o dell'operatore aereo al verificatore.

(12) Tutte le attività relative al processo di verifica sono interconnesse e devono concludersi con la presentazione di una relazione da parte del verificatore, in cui figuri una dichiarazione sulla verifica adeguata all'esito della valutazione. Occorre stabilire requisiti armonizzati per le dichiarazioni di verifica e l'espletamento delle attività di verifica al fine di garantire che le relazioni e le attività di verifica negli Stati membri rispettino le stesse norme.

(13) L'analisi della probabilità di inesattezze, nei dati comunicati, che potrebbero essere rilevanti, è una parte essenziale del processo di verifica e determina il modo in cui il verificatore deve condurre le attività di verifica. Ogni elemento nel processo di verifica è pertanto strettamente connesso all'esito dell'analisi di tali rischi di inesattezze.

(14) Occorre prevedere disposizioni specifiche per la verifica delle comunicazioni trasmesse dagli operatori aerei e dagli operatori di siti soggetti alla direttiva 2009/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/Cee del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/Ce, 2001/80/Ce, 2004/35/Ce, 2006/12/Ce, 2008/1/Ce e del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(15) Una comunicazione corretta ed efficace delle emissioni di gas a effetto serra da parte del gestore o dell'operatore aereo è essenziale per l'attuazione della direttiva 2003/87/Ce. Per assicurare l'adeguato funzionamento del processo di monitoraggio e comunicazione, è opportuno che il costante miglioramento dei risultati conseguiti dal gestore o dall'operatore aereo rientri nelle attività di verifica espletate dal verificatore.

(16) Le attività di verifica e la presentazione delle dichiarazioni di verifica devono essere effettuate unicamente dai verificatori e dal relativo personale qualificato. Occorre che i verificatori istituiscano e migliorino costantemente processi interni atti ad assicurare che tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica sia in possesso delle competenze necessarie all'espletamento dei compiti assegnatigli. È opportuno che i criteri per stabilire se un verificatore disponga di tali competenze siano identici in tutti gli Stati membri e che siano verificabili, obiettivi e trasparenti.

(17) Occorre che l'organismo nazionale di accreditamento di cui al regolamento (Ce) n. 765/2008 sia autorizzato ad accreditare e a rilasciare un'attestazione autorevole circa la competenza di un verificatore per svolgere attività di verifica ai sensi del presente regolamento, ad adottare misure amministrative e a effettuare la vigilanza sui verificatori.

(18) È opportuno che uno Stato membro, allorché non consideri economicamente sensato o sostenibile istituire un organismo nazionale di accreditamento o condurre attività di accreditamento, ricorra all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro. È opportuno che solo gli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato una valutazione inter pares organizzata dall'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008 siano autorizzati a espletare le attività di accreditamento ai sensi del presente regolamento.

(19) È opportuno che gli organismi nazionali di accreditamento che dimostrino di ottemperare alle disposizioni del presente regolamento, e che abbiano già superato una valutazione inter pares organizzata dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008, siano considerati conformi ai requisiti procedurali obbligatori per gli organismi nazionali di accreditamento, quali i requisiti sulla struttura di un organismo nazionale di accreditamento, sull'istituzione di un processo per le competenze, delle procedure e del sistema di gestione, nonché sulle disposizioni necessarie per salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, e devono essere esentati da una nuova valutazione inter pares in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento. Ai sensi della direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/Cee del Consiglio, le informazioni sull'ambiente contenute nelle comunicazioni dei gestori o degli operatori aerei di cui sono in possesso le autorità pubbliche dovrebbero essere rese pubbliche per garantire la trasparenza, fatti salvi alcuni vincoli di riservatezza.

(20) Un'efficace cooperazione tra gli organismi nazionali di accreditamento, o eventualmente altre autorità nazionali, e le autorità competenti è essenziale per l'adeguato funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del controllo sulla qualità della verifica. Per motivi di trasparenza è necessario garantire che gli organismi nazionali di accreditamento, o eventualmente altre autorità nazionali e le autorità competenti, istituiscano strumenti efficaci di scambio delle informazioni. Occorre che gli scambi di informazioni tra autorità competenti e tra queste ultime e gli organismi nazionali di accreditamento o eventualmente altre autorità nazionali siano disciplinati dalle più rigorose garanzie di riservatezza e segreto professionale e siano gestiti in osservanza della legislazione nazionale e unionale in vigore.

(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

Ha adottato il presente regolamento::

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/Ce e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori.

Il presente regolamento fissa altresì, fatto salvo il regolamento (Ce) n. 765/2008, le disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/Ce.

Articolo 2

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alla verifica dei dati relativi alle emissioni dei gas a effetto serra e alle tonnellate-chilometro svolte a decorrere dal 1° gennaio 2013 e trasmesse a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/Ce.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/87/Ce e all'articolo 3 del regolamento (Ue) n. 601/2012, si intende per:

1) "rischio di non individuazione", il rischio che il verificatore non individui un'inesattezza rilevante nella comunicazione;

2) "accreditamento", l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell'ottemperanza di un verificatore ai requisiti fissati dalle norme armonizzate, ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (Ce) n. 765/2008, e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, per svolgere la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo a norma del presente regolamento;

3) "verificatore", una persona giuridica o altro ente giuridico che svolge attività di verifica a norma del presente regolamento e accreditato da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (Ce) n. 765/2008 e del presente regolamento, oppure una persona fisica altrimenti autorizzata, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, al momento dell'emissione della dichiarazione di verifica;

4) "verifica", le attività svolte da un verificatore per presentare una dichiarazione di verifica a norma del presente regolamento;

5) "inesattezza rilevante", una inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o se aggregata con altre inesattezze, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo da parte dell'autorità competente;

6) "comunicazione del gestore o dell'operatore aereo", la comunicazione annuale delle emissioni che il gestore o l'operatore aereo deve presentare ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/Ce oppure la comunicazione delle tonnellate-chilometro che l'operatore aereo deve presentare al fine di chiedere l'assegnazione delle quote ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies di detta direttiva;

7) "ambito di accreditamento", le attività di cui all'allegato I per le quali è chiesto o è stato concesso l'accreditamento;

8) "competenza", la capacità di applicare conoscenze e qualifiche per lo svolgimento di un'attività;

9) "soglia di rilevanza", il limite quantitativo o il valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, sono considerate rilevanti dal verificatore;

10) "sistema di controllo", la valutazione dei rischi da parte del gestore o dell'operatore aereo e il complesso delle attività di controllo, compresa la relativa gestione permanente, che un gestore o un operatore aereo istituisce, documenta, applica e mantiene ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (Ue) n. 601/2012;

11) "attività di controllo", le azioni compiute o le misure adottate dal gestore o dall'operatore aereo per attenuare i rischi intrinseci;

12) "non conformità", una delle seguenti situazioni:

a) ai fini della verifica di una comunicazione delle emissioni da parte di un gestore, qualsiasi atto compiuto o omesso dal gestore in violazione dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e degli obblighi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;

b) ai fini della verifica di una comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro da parte di un operatore aereo, qualsiasi atto compiuto o omesso da un operatore aereo in violazione degli obblighi contemplati nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;

c) ai fini dell'accreditamento di cui al capo IV, qualsiasi atto compiuto o omesso dal verificatore in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento;

13) "sito", ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro di un operatore aereo, i luoghi in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi quelli in cui i dati e le informazioni utili sono controllati e archiviati;

14) "ambiente di controllo", il contesto in cui opera il sistema di controllo interno e il complesso delle azioni della dirigenza di un gestore o di un operatore aereo per assicurare la consapevolezza di detto sistema di controllo interno;

15) "rischio intrinseco", la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione di un gestore o di un operatore aereo sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, prima di prendere in considerazione l'effetto di eventuali attività di controllo correlate;

16) "rischio di controllo", la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione di un gestore o di un operatore aereo sia soggetto a inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, e che non possono essere evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;

17) "rischio di verifica", il rischio, quale funzione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e del rischio di non individuazione, che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è viziata da inesattezze rilevanti;

18) "garanzia ragionevole", un livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso positivamente nel parere sulla verifica, in merito al fatto che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo oggetto della verifica non sia viziata da inesattezze rilevanti;

19) "procedure di analisi", l'analisi delle oscillazioni e degli andamenti tendenziali dei dati, compresa un'analisi delle relazioni tra i dati che non sono in linea con altre informazioni utili oppure che mostrino uno scostamento dai valori previsti;

20) "documentazione interna di verifica", l'intera documentazione interna che un verificatore raccoglie per registrare tutte le prove documentali e le motivazioni delle attività svolte per la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo;

21) "capo responsabile del gruppo di audit dell'Eu Ets", un auditor dell'Eu Ets (il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea) incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica e responsabile dell'esecuzione della verifica sulla comunicazione di un gestore o di un operatore aereo e della relazione in merito;

22) "auditor dell'Eu Ets", un singolo membro di una squadra di verifica responsabile di condurre la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo che non sia il capo responsabile del gruppo di audit dell'Eu Ets;

23) "esperto tecnico", una persona che mette a disposizione conoscenze e competenze dettagliate su una materia specifica per la conduzione delle attività di verifica ai fini del capo III e per lo svolgimento delle attività di accreditamento ai fini del capo V;

24) "livello di garanzia", il grado di assicurazione fornito dal verificatore sulla dichiarazione di verifica in base all'obiettivo di ridurre il rischio di verifica secondo le circostanze dell'incarico di verifica;

25) "valutatore", un soggetto al quale un organismo nazionale di accreditamento ha affidato il compito di condurre, individualmente o in quanto parte di una squadra di valutazione, la valutazione di un verificatore ai sensi del presente regolamento;

26) "valutatore responsabile", un valutatore cui è attribuita la responsabilità complessiva della valutazione di un verificatore ai sensi del presente regolamento;

27) "inesattezza", un'omissione, una falsa dichiarazione o un errore nei dati comunicati dal gestore o dall'operatore aereo, non considerando l'incertezza ammissibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ue) n. 601/2012;

Articolo 4

Presunzione di conformità

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate — ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (Ce) n. 765/2008 — o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un verificatore è considerato conforme alle prescrizioni di cui ai capi II e III del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate di applicazione coprano tali prescrizioni.

Articolo 5

Quadro generale per l'accreditamento

In mancanza di disposizioni specifiche del presente regolamento relative agli organismi nazionali di accreditamento o alle attività e ai requisiti connessi all'accreditamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (Ce) n. 765/2008.

Capo II

Verifica

Articolo 6

Affidabilità della verifica

Una comunicazione sulle emissioni che è stata oggetto di verifica è affidabile per chi ne fa uso. Essa è una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti.

Il processo di verifica delle comunicazioni riguardanti le emissioni è uno strumento efficace e affidabile a sostegno delle procedure di garanzia e controllo della qualità e fornisce informazioni in base alle quali il gestore o l'operatore aereo può intervenire per migliorare la propria efficienza nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni.

Articolo 7

Obblighi generali del verificatore

1. Il verificatore esegue la verifica e svolge le attività previste al presente capo allo scopo di fornire una dichiarazione di verifica in cui si conclude con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti.

2. Il verificatore pianifica ed esegue la verifica con senso critico professionale riconoscendo che possono sussistere circostanze che determinano la presenza di inesattezze rilevanti nelle informazioni riportate nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo.

3. Il verificatore esegue la verifica nell'interesse pubblico e in tutta indipendenza rispetto al gestore o all'operatore aereo e le autorità competenti responsabili della direttiva 2003/87/Ce.

4. In occasione della verifica, il verificatore valuta se:

a) la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo è completa e soddisfa i requisiti di cui all'allegato X del regolamento (Ue) n. 601/2012;

b) il gestore o l'operatore aereo ha agito in conformità alle disposizioni previste nell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e al piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni da parte di un gestore, e alle disposizioni previste dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro di un operatore aereo;

c) i dati riportati nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non sono viziati da inesattezze rilevanti;

d) possono essere fornite informazioni a sostegno delle attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e le procedure associate del gestore o dell'operatore aereo per migliorare i risultati del rispettivo monitoraggio e comunicazione.

Ai fini della lettera c) del presente paragrafo, il verificatore ottiene dal gestore o dall'operatore aereo elementi probanti evidenti e oggettivi a sostegno dei dati sulle emissioni o sulle tonnellate-chilometro comunicati in termini aggregati, tenendo conto di tutte le altre informazioni fornite nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo.

5. Qualora rilevi che un gestore o un operatore aereo non ottempera al regolamento (Ue) n. 601/2012, il verificatore include tale non conformità nella dichiarazione di verifica anche se il relativo piano di monitoraggio è approvato dall'autorità competente.

6. Qualora il piano di monitoraggio non sia stato approvato dall'autorità competente a norma dell'articolo 11 del regolamento (Ue) n. 601/2012, sia incompleto oppure vi siano state apportate le modifiche significative di cui all'articolo 15, paragrafo 3 o 4, di detto regolamento durante il periodo di comunicazione senza la conseguente approvazione dell'autorità competente, il verificatore raccomanda al gestore o all'operatore aereo di ottenere la necessaria approvazione dall'autorità competente.

In seguito all'approvazione da parte dell'autorità competente, il verificatore continua, ripete o adegua di conseguenza le attività di verifica.

Qualora l'approvazione non sia stata ottenuta prima della presentazione della dichiarazione di verifica, il verificatore lo segnala in detta relazione.

Articolo 8

Obblighi precontrattuali

1. Prima di accettare un incarico di verifica, il verificatore raccoglie adeguate informazioni sul gestore o sull'operatore aereo e valuta se è in grado di intraprendere la verifica. A tal fine il verificatore quanto meno:

a) valuta i rischi insiti nell'esecuzione della verifica concernente la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo in conformità al presente regolamento;

b) effettua una revisione delle informazioni fornite dal gestore o dall'operatore aereo per stabilire l'ambito della verifica;

c) valuta se l'incarico rientra nel proprio ambito di accreditamento;

d) valuta se è dotato delle competenze, del personale e delle risorse necessarie a selezionare una squadra di verifica in grado di far fronte alla complessità dell'impianto o delle attività e della flotta dell'operatore aereo e se è in grado di portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti;

e) valuta se è in grado di garantire che la potenziale squadra di verifica di cui dispone gode delle competenze e del personale necessario per svolgere le attività di verifica relative al gestore o all'operatore aereo specifico;

f) determina, per ciascun incarico di verifica richiesto, la tempistica necessaria per condurre la verifica in maniera appropriata.

2. Il gestore o l'operatore aereo fornisce al verificatore tutte le informazioni utili che lo mettano in condizione di svolgere le attività di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Tempistica

1. Nel determinare la tempistica per un incarico di verifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), il verificatore tiene conto almeno dei seguenti elementi:

a) la complessità dell'impianto o delle attività e della flotta dell'operatore aereo;

b) il livello delle informazioni e la complessità del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;IT L 181/6 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 12.7.2012

c) la soglia di rilevanza richiesta;

d) la complessità e la completezza delle attività riguardanti il flusso dei dati e del sistema di controllo del gestore o dell'operatore aereo;

e) l'ubicazione delle informazioni e dei dati connessi alle emissioni di gas a effetto serra oppure alle tonnellate-chilometro.

2. Il verificatore garantisce che il contratto di verifica preveda la possibilità di remunerare la prestazione di tempo aggiuntivo oltre al tempo stipulato nel contratto, qualora tale tempo aggiuntivo si riveli necessario ai fini dell'analisi strategica, dell'analisi dei rischi o di altre attività di verifica. Le situazioni in cui tale tempo aggiuntivo può essere impiegato includono almeno le seguenti:

a) se, nel corso della verifica, le attività riguardanti il flusso dei dati, le attività di controllo o la logistica del gestore o dell'operatore aereo sembrano essere più complesse di quanto inizialmente previsto;

b) se, durante la verifica, il verificatore rileva inesattezze, non conformità, dati insufficienti o errati.

3. Il verificatore documenta il tempo attribuito nella documentazione interna di verifica.

Articolo 10

Informazioni fornite da un gestore o da un operatore aereo

1. Prima dell'analisi strategica e in altri momenti durante la verifica, il gestore o l'operatore aereo fornisce al verificatore tutti i seguenti elementi:

a) l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra del gestore, se si tratta della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore;

b) la versione più recente del piano di monitoraggio del gestore o dell'operatore aereo nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall'autorità competente, compresa la certificazione dell'approvazione;

c) una descrizione delle attività riguardanti il flusso di dati del gestore o dell'operatore aereo;

d) la valutazione dei rischi del gestore o dell'operatore aereo di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (Ue) n. 601/2012 e una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso;

e) le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo;

f) la comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro, secondo i casi, del gestore o dell'operatore aereo;

g) ove applicabile, il piano di campionamento del gestore di cui all'articolo 33 del regolamento (Ue) n. 601/2012 approvato dall'autorità competente;

h) qualora il piano di monitoraggio abbia subito modifiche nel periodo di comunicazione, la registrazione di tutte le modifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 601/2012;

i) ove applicabile, la relazione di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 601/2012;

j) la dichiarazione di verifica dell'anno precedente, qualora il verificatore non abbia eseguito la verifica per quel determinato gestore o operatore aereo nell'anno precedente;

k) tutta la corrispondenza pertinente con l'autorità competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche al piano di monitoraggio;

l) le informazioni sulle basi di dati e le fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione, comprese quelle provenienti da Eurocontrol;

m) qualora la verifica interessi la comunicazione delle emissioni di un impianto che effettua lo stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio consentito ai sensi della direttiva 2009/31/Ce, il piano di monitoraggio previsto da detta direttiva e le relazioni previste dall'articolo 14 dello stesso atto, quanto meno in relazione al periodo oggetto della comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica;

n) ove applicabile, l'approvazione dell'autorità competente della rinuncia alla conduzione di visite in sito degli impianti a norma dell'articolo 31, paragrafo 1;

o) qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica.

2. Prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, il gestore o l'operatore aereo gli forniscono la comunicazione definitiva del gestore o dell'operatore aereo autorizzata e convalidata internamente.

Articolo 11

Analisi strategica

1. All'inizio della verifica, il verificatore valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un'analisi strategica di tutte le attività che riguardano l'impianto o l'operatore aereo.

2. Per comprendere le attività svolte dall'impianto o dall'operatore aereo, il verificatore raccoglie ed esamina le informazioni necessarie per accertarsi che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a condurre la verifica, per stabilire se la tempistica indicata nel contratto sia stata fissata correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l'analisi dei rischi necessaria. Le informazioni comprendono come minimo:

a) i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

b) la soglia di rilevanza richiesta;

c) qualora il verificatore conduca la verifica per il medesimo gestore od operatore aereo, le informazioni ottenute dalla verifica degli anni precedenti.

3. Nel passare in rassegna le informazioni di cui al paragrafo 2, il verificatore valuta quanto meno:

a) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni del gestore, la categoria dell'impianto di cui all'articolo 19 del regolamento (Ue) n. 601/2012 e le attività condotte in tale impianto;

b) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro dell'operatore aereo, le dimensioni e la natura dell'operatore aereo, la distribuzione delle informazioni nei vari siti nonché il numero e la tipologia dei voli;

c) il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, nonché le specifiche della metodologia di monitoraggio previste in tale piano;

d) la natura, l'entità e la complessità delle fonti di emissione e dei flussi di fonti nonché l'apparecchiatura e i processi che hanno dato luogo ai dati sulle emissioni o sulle tonnellate— chilometro, compresa l'apparecchiatura di misurazione descritta nel piano di monitoraggio, l'origine e l'applicazione dei fattori di calcolo e altre fonti di dati principali;

e) le attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e l'ambiente di controllo;

4. Nell'eseguire l'analisi strategica, il verificatore controlla:

a) che il piano di monitoraggio trasmessogli sia la versione più recente approvata dall'autorità competente;

b) se siano intervenute modifiche al piano di monitoraggio durante il periodo di comunicazione;

c) se tali modifiche siano state notificate all'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, o dell'articolo 23 del regolamento (Ue) n. 601/2012, o siano state approvate dall'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

Articolo 12

Analisi dei rischi

1. Il verificatore individua e analizza i seguenti elementi per definire, pianificare ed effettuare una verifica efficace:

a) i rischi intrinseci;

b) le attività di controllo;

c) qualora siano state effettuate attività di controllo di cui alla lettera b), i rischi di controllo riguardanti l'efficacia di tali attività di controllo.

2. Nell'individuare e analizzare gli elementi di cui al paragrafo 1, il verificatore considera quanto meno:

a) i risultati dell'analisi strategica di cui all'articolo 11, paragrafo 1;

b) i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c);

c) la soglia di rilevanza di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b).

3. Se accerta che il gestore o l'operatore aereo non è riuscito a individuare, nella valutazione dei rischi, i rischi intrinseci e i rischi di controllo pertinenti, il verificatore ne informa il gestore o l'operatore aereo.

4. Se del caso, in base alle informazioni ottenute nel corso della verifica, il verificatore riesamina l'analisi dei rischi e modifica o ripete le attività di verifica da condurre.

Articolo 13

Piano di verifica

1. Il verificatore redige un piano di verifica adeguato alle informazioni ottenute e ai rischi individuati nell'analisi strategica e nell'analisi dei rischi, che comprenda quanto meno:

a) un programma di verifica che descriva la natura e la portata delle attività di verifica nonché la tempistica e la modalità di esecuzione di dette attività;

b) un piano di collaudo che fissi l'ambito di applicazione e la metodologia di collaudo delle attività di controllo nonché delle procedure per le attività di controllo;

c) un piano per il campionamento dei dati che stabilisca la portata e la metodologia per il campionamento dei dati in relazione ai punti di rilevamento sottostanti alle emissioni aggregate riportate nella comunicazione delle emissioni del gestore o dell'operatore aereo oppure alle tonnellate-chilometro aggregate riportate nella comunicazione delle tonnellate— chilometro dell'operatore aereo.

2. Il verificatore predispone il piano di collaudo di cui al paragrafo 1, lettera b), in modo tale da poter stabilire in quale misura le attività di controllo in questione siano affidabili ai fini dell'accertamento della conformità ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b).

Nel determinare le dimensioni e le attività del campionamento per il collaudo delle attività di controllo, il verificatore considera i seguenti elementi:

a) i rischi intrinseci;

b) l'ambiente di controllo;

c) le attività di controllo pertinenti;

d) l'esigenza di emettere un parere sulla verifica con ragionevole certezza.

3. Nel determinare le dimensioni e le attività del campionamento per il campionamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettera c), il verificatore considera i seguenti elementi:

a) i rischi intrinseci e i rischi di controllo;

b) i risultati delle procedure di analisi;

c) l'esigenza di emettere un parere sulla verifica con ragionevole certezza;

d) la soglia di rilevanza;

e) la rilevanza del contributo di un singolo dato sulla serie complessiva.

4. Il verificatore predispone e attua il piano di verifica in modo che il rischio di verifica sia ridotto a un livello accettabile per conseguire una garanzia ragionevole in merito al fatto che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non sia viziata da inesattezze rilevanti.

5. Il verificatore aggiorna l'analisi dei rischi e il piano di verifica e aggiorna le attività di verifica durante la verifica qualora rinvenga rischi aggiuntivi che devono essere ridotti o qualora sussista un rischio effettivo inferiore alle attese iniziali.

Articolo 14

Attività di verifica

Il verificatore dà attuazione al piano di verifica e, sulla base dell'analisi dei rischi, controlla l'attuazione del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente.

A tal fine, il verificatore effettua quanto meno collaudi sostanziali costituiti da procedure di analisi, verifica dei dati e controllo della metodologia di monitoraggio e provvede a controllare:

a) le attività riguardanti il flusso dei dati e i sistemi impiegati nel flusso di dati, fra cui i sistemi informatici;

b) che le attività di controllo del gestore o dell'operatore aereo siano adeguatamente documentate, applicate e mantenute e che siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci;

c) che le procedure elencate nel piano di monitoraggio siano efficaci per attenuare i rischi intrinseci e i rischi di controllo e che tali procedure siano attuate e adeguatamente documentate e mantenute.

Ai fini del secondo comma, lettera a), il verificatore segue il flusso di dati in base alla sequenza e all'interazione delle attività riguardanti il flusso di dati provenienti da una fonte primaria alla compilazione della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo.

Articolo 15

Procedure di analisi

1. Il verificatore applica procedure di analisi per valutare la plausibilità e la completezza dei dati laddove il rischio intrinseco, il rischio di controllo e la predisposizione delle attività di controllo del gestore o dell'operatore aereo mostrino l'esigenza di siffatte procedure di analisi.

2. Nel condurre le procedure di analisi di cui al paragrafo 1, il verificatore valuta i dati comunicati per individuare gli ambiti di rischio potenziale e successivamente convalidare e adattare le attività di verifica pianificate. Il verificatore provvede quanto meno a:

a) valutare la plausibilità delle oscillazioni e degli andamenti tendenziali nel tempo o tra voci paragonabili;

b) individuare valori anomali immediati, dati inattesi e lacune nei dati.

3. Nell'applicare le procedure di analisi di cui al paragrafo 1, il verificatore esegue:

a) procedure di analisi preliminari sui dati aggregati prima di svolgere le attività di cui all'articolo 14, al fine di comprendere la natura, la complessità e la rilevanza dei dati comunicati;

b) procedure di analisi sostanziali sui dati aggregati e sui punti di rilevamento sottostanti agli stessi al fine di individuare potenziali errori strutturali e valori anomali immediati;

c) procedure di analisi finali sui dati aggregati per assicurare che tutti gli errori individuati durante il processo di verifica siano stati risolti in maniera corretta.

4. Ove il verificatore individui valori anomali, oscillazioni, tendenze, lacune nei dati o dati incoerenti con altre informazioni pertinenti o che si discostano in misura significativa dai valori o dagli indici attesi, il verificatore ottiene spiegazioni dal gestore o dall'operatore aereo suffragate da ulteriori prove utili.

In base alle spiegazioni e alle ulteriori prove prodotte, il verificatore valuta l'impatto sul piano di verifica e sulle relative attività da svolgere.

Articolo 16

Verifica dei dati

1. Il verificatore verifica i dati riportati nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo effettuando un controllo dettagliato dei dati, che contempli il loro rintracciamento risalendo alla fonte primaria, il controllo incrociato con fonti esterne di informazioni, l'esecuzione di riconciliazioni, il controllo dei valori soglia relativi ai dati pertinenti e il ricalcolo dei valori.

2. Quale parte della verifica dei dati di cui al paragrafo 1 e in considerazione del piano di monitoraggio approvato, comprese le procedure ivi descritte, il verificatore controlla:

a) allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte del gestore, i limiti dell'impianto;

b) allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte del gestore, la completezza dei flussi di fonti e delle fonti di emissione descritti nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente;

c) allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro da parte dell'operatore aereo, la completezza dei voli che ricadono in un'attività di trasporto aereo elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce per la quale l'operatore aereo è responsabile, nonché la completezza dei dati relativi, rispettivamente, alle emissioni e alle tonnellate-chilometro;

d) allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro da parte dell'operatore aereo, la coerenza tra i dati comunicati e la documentazione sulla massa e sul bilanciamento;

e) allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte dell'operatore aereo, la coerenza tra i consumi aggregati di combustibile e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo agli aeromobili che svolgono l'attività di trasporto aereo;

f) la coerenza dei dati aggregati riportati nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo con i dati provenienti da una fonte primaria;

g) qualora il gestore applichi una metodologia fondata sulla misurazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 601/2012, i valori misurati utilizzando i risultati dei calcoli effettuati dal gestore ai sensi dell'articolo 46 di detto regolamento;

h) l'attendibilità e l'accuratezza dei dati.

3. Per controllare la completezza dei voli di cui al paragrafo 2, lettera c), il verificatore utilizza i dati sul traffico aereo dell'operatore aereo, compresi i dati ottenuti da Eurocontrol o da altre organizzazioni interessate che possono trattare le informazioni sul traffico aereo quali quelle a disposizione di Eurocontrol.

Articolo 17

Verifica della corretta applicazione della metodologia di monitoraggio

1. Il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione della metodologia di monitoraggio approvata dall'autorità competente nel piano di monitoraggio, compresi i dettagli specifici di detta metodologia.

2. Allo scopo di verificare la comunicazione delle emissioni da parte del gestore, il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione del piano di campionamento di cui all'articolo 33 del regolamento (Ue) n. 601/2012, approvato dall'autorità competente.

3. In presenza di un trasferimento di CO2 a norma degli articoli 48 e 49 del regolamento (Ue) n. 601/2012 ove la CO2 trasferita sia misurata sia dall'impianto di provenienza che da quello di destinazione, il verificatore controlla che le differenze tra i valori misurati in entrambi gli impianti siano riconducibili all'incertezza insita nei sistemi di misurazione e che sia stata utilizzata nelle comunicazioni di entrambi gli impianti la corretta media aritmetica dei valori misurati.

Qualora le differenze tra i valori misurati in entrambi gli impianti non siano riconducibili all'incertezza insita nei sistemi di misurazione, il verificatore controlla che siano state operate correzioni per allineare le differenze tra i valori misurati, che tali correzioni siano state prudenziali e che l'autorità competente abbia approvato dette correzioni.

4. Qualora i gestori siano tenuti, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (Ue) n. 601/2012, a includere nei piani di monitoraggio ulteriori elementi utili per rispettare le disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2011/278/Ue della Commissione, il verificatore controlla la corretta applicazione e attuazione delle procedure di cui all'articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento. Nel far ciò, il verificatore controlla anche che il gestore abbia sottoposto all'autorità competente, entro il 31 dicembre del periodo di comunicazione, le informazioni su eventuali modifiche previste o effettive della capacità, del livello di attività e del funzionamento di un impianto.

Articolo 18

Verifica dei metodi applicati per i dati mancanti

1. Qualora i metodi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente siano stati utilizzati per completare i dati mancanti a norma dell'articolo 65 del regolamento (Ue) n. 601/2012, il verificatore controlla che i metodi impiegati fossero adeguati per la situazione specifica e che siano stati applicati in maniera corretta.

Qualora il gestore o l'operatore aereo abbia ottenuto l'approvazione dell'autorità competente per l'uso di metodi diversi da quelli di cui al primo comma a norma dell'articolo 65 del regolamento (Ue) n. 601/2012, il verificatore controlla che l'approccio approvato sia stato applicato correttamente e documentato in modo adeguato.

Qualora il gestore o l'operatore aereo non riesca a ottenere per tempo tale approvazione, il verificatore controlla che l'approccio utilizzato dal gestore o dall'operatore aereo per completare i dati mancanti assicuri che le emissioni non siano sottostimate e che tale approccio non comporti inesattezze rilevanti.

2. Il verificatore controlla che le attività di controllo attuate dal gestore o dall'operatore aereo per evitare il verificarsi di una mancanza di dati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 601/2012 siano efficaci.

Articolo 19

Valutazione dell'incertezza

1. Se in osservanza del regolamento (Ue) n. 601/2012 il gestore è tenuto a dimostrare il rispetto delle soglie di incertezza per i dati relativi all'attività e per i fattori di calcolo, il verificatore conferma la validità delle informazioni utilizzate per calcolare i livelli di incertezza previsti nel piano di monitoraggio approvato.

2. Qualora un gestore applichi una metodologia di monitoraggio non basata su livelli di cui all'articolo 22 del regolamento (Ue) n. 601/2012, il verificatore controlla tutti gli elementi seguenti:

a) che siano state effettuate una valutazione e una quantificazione dell'incertezza da parte del gestore a dimostrazione del fatto che è stata rispettata la soglia di incertezza complessiva richiesta per il livello annuale di emissioni di gas a effetto serra a norma dell'articolo 22, lettera c), di detto regolamento;

b) la validità delle informazioni utilizzate per la valutazione e la quantificazione dell'incertezza;

c) che l'approccio complessivo utilizzato per la valutazione e la quantificazione dell'incertezza sia conforme all'articolo 22, lettera b), di detto regolamento;

d) che sia comprovato che sono state soddisfatte le condizioni per la metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 22, lettera a), di detto regolamento.

3. Se a norma del regolamento (Ue) n. 601/2012 l'operatore aereo è tenuto a dimostrare che non si sono superati i livelli di incertezza richiesti, il verificatore controlla la validità delle informazioni utilizzate per dimostrare che non sono stati superati i livelli di incertezza applicabili previsti nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente.

Articolo 20

Campionamento

1. Nell'accertare la conformità delle attività e delle procedure di controllo di cui all'articolo 14, lettere b) e c), oppure nell'effettuare i controlli di cui agli articoli 15 e 16, il verificatore può ricorrere ai metodi di campionamento specifici per un impianto o un operatore aereo purché il campionamento, in base all'analisi dei rischi, sia giustificato.

2. Qualora il verificatore individui una non conformità o un'inesattezza in occasione del campionamento, chiede al gestore o all'operatore aereo di spiegare le principali cause della non conformità o dell'inesattezza al fine di valutarne l'impatto sui dati comunicati. In base all'esito di tale valutazione, il verificatore stabilisce se siano necessarie attività di verifica aggiuntive, se le dimensioni del campionamento debbano essere aumentate e quale parte dell'insieme dei dati debba essere corretta dal gestore o dall'operatore aereo.

3. Il verificatore documenta l'esito dei controlli di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, compresi i dettagli dei campioni aggiuntivi, nella documentazione interna di verifica.

Articolo 21

Visite in sito

1. Una o più volte, a tempo debito, il verificatore conduce, durante il processo di verifica, una visita in sito per valutare il funzionamento dei dispositivi di misurazione e dei sistemi di monitoraggio, per tenere colloqui, per svolgere le attività previste dal presente capo, nonché per raccogliere informazioni e prove sufficienti a consentirgli di concludere che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti.

2. Il gestore o l'operatore aereo dà al verificatore l'accesso ai propri siti.

3. Al fine di verificare la comunicazione delle emissioni del gestore, il verificatore si avvale della visita in sito anche per valutare i limiti dell'impianto nonché la completezza dei flussi di fonti e delle fonti di emissione.

4. Per verificare la comunicazione delle emissioni del gestore, il verificatore decide, in base all'analisi dei rischi, se siano necessarie visite a ulteriori siti, anche quando parti importanti delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo siano condotte in altri luoghi, come la sede centrale e altri uffici dislocati della società.

Articolo 22

Trattamento delle inesattezze e delle non conformità

1. Qualora rilevi inesattezze o non conformità nel corso della verifica, il verificatore le segnala tempestivamente al gestore o all'operatore aereo di cui trattasi, chiedendo che vengano effettuate le correzioni opportune.

Il gestore o l'operatore aereo corregge qualsiasi inesattezza o non conformità comunicata.

2. Il verificatore documenta e riporta come risolte, nella documentazione interna di verifica, tutte le inesattezze o non conformità corrette dal gestore o dall'operatore aereo durante la verifica.

3. Qualora il gestore o l'operatore aereo non corregga le inesattezze o le non conformità comunicategli dal verificatore a norma del paragrafo 1, prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, quest'ultimo chiede al gestore o all'operatore aereo di spiegare le principali cause della non conformità o dell'inesattezza, al fine di valutarne l'impatto sui dati comunicati.

Il verificatore stabilisce se le inesattezze non corrette, individualmente o se aggregate con altre, abbiano un effetto rilevante sulle emissioni o sui dati relativi alle tonnellate-chilometro totali comunicate. Nel valutare l'incidenza delle inesattezze, il verificatore considera l'entità e la natura dell'inesattezza nonché le circostanze specifiche in cui questa si è verificata.

Il verificatore valuta se la non conformità non corretta, individualmente o se aggregata ad altre, ha un impatto sui dati comunicati e se ciò comporta inesattezze rilevanti.

Il verificatore può considerare rilevanti le inesattezze anche qualora queste, individualmente o se aggregate ad altre, siano inferiori alla soglia di rilevanza di cui all'articolo 23, ove ciò si giustifichi per l'entità e la natura delle inesattezze e le circostanze specifiche in cui si sono verificate.

Articolo 23

Soglia di rilevanza

1. La soglia di rilevanza è fissata al 5 % delle emissioni totali comunicate nel periodo di comunicazione sottoposto a verifica:

a) per gli impianti di categoria A di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (Ue) n. 601/2012 e per gli impianti di categoria B di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento;

b) per gli operatori aerei con emissioni annue pari o inferiori a 500 chilotonnellate di CO2 fossile.

2. La soglia di rilevanza è fissata al 2 % delle emissioni totali segnalate nel periodo di comunicazione sottoposto a verifica:

a) per gli impianti di categoria C di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (Ue) n. 601/2012;

b) per gli operatori aerei con emissioni annue superiori a 500 chilotonnellate di CO2 fossile.

3. Per la verifica delle comunicazioni delle tonnellate-chilometro degli operatori aerei la soglia di rilevanza è fissata al 5 % dei dati sulle tonnellate-chilometro totali segnalate nel periodo di comunicazione sottoposto a verifica.

Articolo 24

Conclusioni sui risultati della verifica

Nel completare la verifica e considerare le informazioni ottenute durante la verifica, il verificatore:

a) controlla i dati definitivi provenienti dal gestore o dall'operatore aereo, compresi quelli che sono stati corretti in base alle informazioni ottenute durante la verifica;

b) esamina le motivazioni addotte dal gestore o dall'operatore aereo per eventuali discrepanze tra i dati definitivi e quelli forniti in precedenza;

c) esamina l'esito della valutazione per stabilire se il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, comprese le procedure ivi descritte, sia stato attuato in maniera corretta;

d) valuta se il rischio di verifica si collochi su un livello accettabilmente basso per conseguire una ragionevole certezza;

e) assicura di aver raccolto prove sufficienti per essere in condizione di emettere un parere sulla verifica, che esprima con garanzia ragionevole che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;

f) fa sì che il processo di verifica sia interamente comprovato nella documentazione interna di verifica e che si possa esprimere un giudizio definitivo nella dichiarazione di verifica.

Articolo 25

Riesame indipendente

1. Il verificatore sottopone la documentazione interna di verifica e la dichiarazione di verifica a un responsabile del riesame indipendente prima della presentazione della dichiarazione di verifica.

2. Il responsabile del riesame indipendente non deve aver eseguito alcuna attività di verifica di cui effettua il riesame.

3. Il riesame indipendente comprende l'intero processo di verifica descritto nel presente capo e registrato nella documentazione interna di verifica.

Il responsabile del riesame indipendente conduce tale riesame in modo da assicurare che il processo di verifica si sia svolto in conformità al presente regolamento, che le procedure per le attività di verifica di cui all'articolo 40 siano state seguite in maniera corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

Il responsabile del riesame indipendente valuta altresì se gli elementi probanti raccolti siano sufficienti per consentire al verificatore di emettere una dichiarazione di verifica con ragionevole certezza.

4. Qualora si verifichino circostanze tali da comportare modifiche nella dichiarazione di verifica successivamente al riesame, il responsabile del riesame indipendente analizza anche tali modifiche e i relativi elementi probanti.

5. Il verificatore autorizza debitamente una persona ad autenticare la dichiarazione di verifica sulla base delle conclusioni del responsabile del riesame indipendente e delle prove presenti nella documentazione interna di verifica.

Articolo 26

Documentazione interna di verifica

1. Il verificatore predispone e compila una documentazione interna di verifica contenente almeno:

a) i risultati delle attività di verifica svolte;

b) l'analisi strategica, l'analisi dei rischi e il piano di verifica;

c) informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica, comprese le motivazioni per le decisioni assunte in merito al fatto che le inesattezze individuate abbiano o meno un effetto rilevante sulle emissioni o sui dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati.

2. La documentazione interna di verifica di cui al paragrafo 1 è redatta in modo che il responsabile del riesame indipendente di cui all'articolo 25 e l'organismo nazionale di accreditamento possano valutare se la verifica sia stata condotta in conformità al presente regolamento.

In seguito all'autenticazione della dichiarazione di verifica a norma dell'articolo 25, paragrafo 5, il verificatore acclude i risultati del riesame indipendente alla documentazione interna di verifica.

3. Su richiesta, il verificatore permette all'autorità competente di accedere alla documentazione interna di verifica per agevolare una valutazione della verifica da parte della stessa.

Articolo 27

Dichiarazione di verifica

1. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, il verificatore presenta una dichiarazione di verifica al gestore o all'operatore aereo per ciascuna comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro sottoposta a verifica. La dichiarazione di verifica comprende almeno uno dei seguenti risultati:

a) la comunicazione è giudicata soddisfacente in seguito alla verifica;

b) la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo contiene inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima della presentazione della dichiarazione di verifica;

c) l'ambito di applicazione della verifica è troppo limitato ai sensi dell'articolo 28 e il verificatore non ha potuto ottenere prove sufficienti per emettere con garanzia ragionevole un parere sulla verifica in cui asserisce che la comunicazione non è viziata da inesattezze rilevanti;

d) le non conformità, individualmente o congiuntamente ad altre non conformità, non consentono una sufficiente chiarezza e impediscono al verificatore di asserire con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti.

Ai fini del primo comma, lettera a), la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo può essere giudicata soddisfacente solo se non contiene inesattezze rilevanti.

2. Il gestore o l'operatore aereo trasmette la dichiarazione di verifica all'autorità competente unitamente alla comunicazione del gestore o dell'operatore aereo interessato.

3. La dichiarazione di verifica contiene almeno i seguenti elementi:

a) il nome del gestore o dell'operatore aereo sottoposto a verifica;

b) gli obiettivi della verifica;

c) l'ambito di applicazione della verifica;

d) un riferimento alla comunicazione del gestore o dell'operatore aereo sottoposta a verifica;

e) i criteri impiegati per la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo, compresa l'autorizzazione, se del caso, e le versioni del piano di monitoraggio approvate dall'autorità competente, nonché il periodo di validità di ciascun piano di monitoraggio;

f) le emissioni o le tonnellate-chilometro aggregate per attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/Ce e per impianto o operatore aereo;

g) il periodo di comunicazione sottoposto a verifica;

h) le responsabilità del gestore o dell'operatore aereo, dell'autorità competente e del verificatore;

i) la dichiarazione relativa al parere sulla verifica;

j) una descrizione di ciascuna inesattezza e non conformità individuata che non è stata corretta prima della presentazione della dichiarazione di verifica;

k) le date delle visite in sito effettuate e il soggetto che le ha effettuate;

l) informazioni in merito all'eventuale rinuncia a una visita in sito e i motivi di tale rinuncia;

m) eventuali questioni di inosservanza del regolamento (Ue) n. 601/2012 emerse nel corso della verifica;

n) qualora non si possa ottenere per tempo l'approvazione dell'autorità competente per il metodo utilizzato, per colmare le lacune di dati, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, la conferma che il metodo applicato è o non è prudenziale e che comporta o no inesattezze rilevanti;

o) qualora il verificatore abbia rilevato modifiche della capacità, del livello di attività e del funzionamento dell'impianto che potrebbero avere un impatto sull'assegnazione delle quote di emissioni dell'impianto stesso e che non sono state comunicate all'autorità competente entro il 31 dicembre del periodo di comunicazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2011/278/Ue, una descrizione di tali modifiche e delle osservazioni connesse;

p) se del caso, le raccomandazioni tese ad apportare miglioramenti;

q) i nominativi del capo responsabile del gruppo di audit dell'Eu Ets, del responsabile del riesame indipendente e, se del caso, dell'auditor dell'Eu Ets e dell'esperto tecnico coinvolti nella verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo;

r) la data e la firma di una persona autorizzata in nome e per conto del verificatore, con il relativo nominativo.

4. Il verificatore descrive nella dichiarazione di verifica le inesattezze e le non conformità con un livello di dettaglio sufficiente a consentire al gestore o all'operatore aereo, nonché all'autorità competente, di comprendere:

a) l'entità e la natura dell'inesattezza o della non conformità;

b) il motivo per cui l'inesattezza ha o meno un effetto rilevante;

c) quale elemento della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo è interessato dall'inesattezza oppure quale elemento del piano di monitoraggio è interessato dalla non conformità.

5. Qualora uno Stato membro chieda al verificatore di sottoporre informazioni sul processo di verifica, in aggiunta agli elementi descritti nel paragrafo 3 e tali informazioni non sono necessarie per comprendere il parere sulla verifica, il gestore o l'operatore aereo può presentare, per motivi di efficienza, tali informazioni aggiuntive all'autorità competente separatamente dalla dichiarazione di verifica in una data diversa, ma non successiva al 15 maggio dello stesso anno.

Articolo 28

Limiti dell'ambito di applicazione

Il verificatore può concludere che l'ambito di applicazione della verifica di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c), è troppo limitato in una qualsiasi delle seguenti situazioni:

a) la mancanza di dati impedisce al verificatore di ottenere le prove necessarie per ridurre il rischio di verifica al livello necessario per conseguire una ragionevole certezza;

b) il piano di monitoraggio non è approvato dall'autorità competente;

c) il piano di monitoraggio non fornisce un ambito di applicazione o una chiarezza sufficiente per trarre conclusioni sulla verifica;

d) il gestore o l'operatore aereo non ha messo a disposizione informazioni sufficienti per consentire al verificatore di eseguire la verifica.

Articolo 29

Trattamento delle non conformità non rilevanti in essere

1. Il verificatore valuta se il gestore o l'operatore aereo hanno corretto le non conformità riportate nella dichiarazione di verifica relativa al periodo di monitoraggio precedente, conformemente agli obblighi del gestore di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 601/2012, ove pertinenti.

Qualora il gestore o l'operatore aereo non abbia corretto tali non conformità, a norma dell'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 601/2012, il verificatore stabilisce se tale omissione aumenti o possa aumentare il rischio di inesattezze.

Il verificatore indica nella dichiarazione di verifica se tali non conformità sono state risolte dal gestore o dall'operatore aereo.

2. Il verificatore registra, nella documentazione interna di verifica, i particolari circa i tempi e i modi in cui le non conformità individuate vengono risolte dal gestore o dall'operatore aereo durante la verifica.

Articolo 30

Miglioramento del processo di monitoraggio e comunicazione

1. Il verificatore, qualora individui ambiti di miglioramento della prestazione del gestore o dell'operatore aereo in relazione alle lettere da a) a d) in appresso, include nella dichiarazione di verifica raccomandazioni tese a migliorare le prestazioni del gestore o dell'operatore aereo riguardo a detti elementi, ossia:

a) la valutazione dei rischi operata dal gestore o dall'operatore aereo;

b) lo sviluppo, la documentazione, l'applicazione e il mantenimento delle attività riguardanti il flusso dei dati e delle attività di controllo nonché la valutazione del sistema di controllo;

c) lo sviluppo, la documentazione, l'applicazione e il mantenimento delle procedure per le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo nonché altre procedure che un gestore o un operatore aereo deve istituire ai sensi del regolamento (Ue) n. 601/2012;

d) il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro, anche in relazione al conseguimento di livelli più elevati, riducendo i rischi e accrescendo l'efficienza del monitoraggio e della comunicazione.

2. Durante una verifica successiva a un anno in cui siano state formulate raccomandazioni di miglioramento nella dichiarazione di verifica, il verificatore controlla che il gestore o l'operatore aereo abbia dato corso a dette raccomandazioni e in che modo ciò sia avvenuto.

Qualora il gestore o l'operatore aereo non abbia attuato dette raccomandazioni o non l'abbia fatto in modo corretto, il verificatore ne valuta l'impatto sul rischio di inesattezze e non conformità.

Articolo 31

Verifica semplificata di impianti

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, il verificatore può decidere, previa approvazione di un'autorità competente a norma del secondo comma, di rinunciare alle visite in sito per gli impianti sulla base dell'esito dell'analisi dei rischi e dopo aver appurato di poter accedere a distanza a tutti i dati utili e che sono soddisfatte le condizioni per la rinuncia alle visite in sito stabilite dalla Commissione. Il verificatore ne informa senza indugio il gestore.

Il gestore presenta una domanda all'autorità competente di approvare la decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito.

Sulla base della domanda presentata dal gestore interessato, l'autorità competente decide in merito all'approvazione della decisione del verificatore di rinunciare alla visita in sito, prendendo in considerazione tutti gli elementi seguenti:

a) le informazioni fornite dal verificatore sull'esito dell'analisi dei rischi;

b) l'informazione secondo cui è possibile accedere a distanza ai dati utili;

c) la dimostrazione del fatto che le disposizioni di cui al paragrafo 3 non sono applicabili all'impianto;

d) la dimostrazione del fatto che sono soddisfatte le condizioni di rinuncia alle visite in sito stabilite dalla Commissione.

2. L'approvazione dell'autorità competente di cui al paragrafo 1 non è necessaria per rinunciare alle visite in sito degli impianti a emissioni ridotte di cui all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 601/2012.

3. Il verificatore effettua visite in sito in ogni caso nelle situazioni seguenti:

a) il verificatore valuta per la prima volta la comunicazione delle emissioni del gestore;

b) il verificatore non ha effettuato visite in sito in due periodi di comunicazione immediatamente anteriori al periodo di comunicazione in corso;

c) durante il periodo di comunicazione sono state apportate modifiche significative ai piani di monitoraggio, incluse quelle di cui all'articolo 15, paragrafo 3 o 4, del regolamento (Ue) n. 601/2012.

Articolo 32

Verifica semplificata per gli operatori aerei

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento, il verificatore può decidere di rinunciare alla visita in sito per un emettitore di entità ridotta di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 601/2012, se il verificatore conclude, sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, di poter accedere a distanza a tutti i dati utili.

2. Qualora un operatore aereo utilizzi gli strumenti semplificati di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 601/2012, per stabilire il consumo di carburante e i dati comunicati sono stati generati da tali strumenti, indipendentemente da qualsiasi informazione proveniente dall'operatore aereo, il verificatore può decidere, sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, di non eseguire i controlli di cui agli articoli 14 e 16, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, nonché all'articolo 18 del presente regolamento.

Articolo 33

Piani per le verifiche semplificate

Un verificatore che utilizza un piano di verifica semplificato tiene un registro delle motivazioni dell'utilizzo di tali piani nella documentazione interna di verifica, compresa la dimostrazione del fatto che le condizioni per ricorrere a piani di verifica semplificati sono state soddisfatte.

Capo III

Requisiti per i verificatori

Articolo 34

Ambiti di accreditamento per settore

Il verificatore presenta una dichiarazione di verifica solo a un gestore o a un operatore aereo che svolga un'attività di cui all'allegato I, per la quale il verificatore ha ottenuto un accreditamento conformemente alle disposizioni del regolamento (Ce) n. 765/2008 e del presente regolamento.

Articolo 35

Processo per il mantenimento delle competenze

1. Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo per le competenze atto ad assicurare che tutto il personale incaricato di attività di verifica disponga delle competenze per svolgere i compiti assegnati.

2. Quale parte del processo per le competenze di cui al paragrafo 1, il verificatore quanto meno definisce, documenta, applica e mantiene:

a) criteri generali di competenza per tutto il personale che espleti attività di verifica;

b) criteri specifici di competenza per ciascuna funzione in seno al verificatore che svolga attività di verifica, in particolare per l'auditor dell'Eu Ets, il capo responsabile del gruppo di audit dell'Eu Ets, il responsabile del riesame indipendente e l'esperto tecnico;

c) un metodo per assicurare il mantenimento delle competenze e la periodica valutazione del rendimento di tutto il personale che svolge attività di verifica;

d) un processo per assicurare la formazione continua del personale che svolge attività di verifica;

e) un processo per valutare se l'incarico di verifica ricada nell'ambito di accreditamento del verificatore e se quest'ultimo disponga delle competenze, del personale e delle risorse necessari a selezionare una squadra di verifica e a portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti.

I criteri di competenza di cui al primo comma, lettera b), sono specifici per ciascun ambito di accreditamento in cui tali soggetti svolgono attività di verifica.

Nel valutare la competenza del personale a norma del primo comma, lettera c), il verificatore valuta tale competenza a fronte dei criteri di competenza di cui alle lettere a) e b).

Il processo di cui al primo comma, lettera e), comprende anche un processo per valutare se la squadra di verifica sia in possesso di tutte le competenze e risorse umane necessarie a svolgere le attività di verifica per un determinato gestore od operatore aereo.

Il verificatore elabora criteri generali e specifici di competenza in conformità all'articolo 36, paragrafo 4, nonché agli articoli 37, 38 e 39.

3. Il verificatore controlla, a intervalli regolari, il rendimento di tutto il personale che svolge attività di verifica al fine di confermarne il permanere delle competenze.

4. Il verificatore passa in rassegna a intervalli regolari il processo per le competenze di cui al paragrafo 1 per far sì che:

a) i criteri di competenza di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b), siano elaborati in conformità ai requisiti di competenza previsti dal presente regolamento;

b) siano fronteggiate tutte le problematiche individuabili in relazione alla fissazione dei criteri generali e specifici di competenza, a norma del paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b);

c) tutti i requisiti nel processo per le competenze siano opportunamente aggiornati e preservati.

5. Il verificatore è dotato di un sistema per registrare i risultati delle attività condotte nel processo per le competenze di cui al paragrafo 1.

6. Un valutatore dotato di competenze sufficienti valuta la competenza e il rendimento di un auditor dell'Eu Ets e di un capo responsabile del gruppo di audit dell'Eu Ets.

A tal fine, il valutatore competente tiene sotto osservazione detti auditor durante la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo nel sito dell'impianto o dell'operatore aereo, rispettivamente, per stabilire se soddisfino i criteri di competenza.

7. Qualora un membro del personale non possa dimostrare di soddisfare pienamente i criteri di competenza per un compito specifico affidatogli, il verificatore individua e organizza un corso di formazione aggiuntiva o un'esperienza di lavoro sotto supervisione e tiene sotto osservazione tale soggetto finché non dimostri di rispondere ai criteri di competenza con soddisfazione del verificatore.

Articolo 36

Squadre di verifica

1. Per ciascun incarico specifico di verifica, il verificatore riunisce una squadra di verifica in grado di eseguire le attività di verifica di cui al capo II.

2. La squadra di verifica consiste quanto meno di un capo responsabile del gruppo di audit dell'Eu Ets e, laddove le conclusioni del verificatore durante la valutazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), e l'analisi strategica lo prevedano, di un numero congruo di auditor dell'Eu Ets e di esperti tecnici.

3. Per il riesame indipendente delle attività di verifica connesse a un particolare incarico di verifica, il verificatore nomina un responsabile del riesame indipendente che non fa parte della squadra di verifica.

4. Ciascun componente della squadra:

a) ha una chiara comprensione del proprio ruolo individuale nel processo di verifica;

b) è in grado di comunicare efficacemente nella lingua necessaria ad assolvere ai propri compiti specifici.

5. La squadra di verifica comprende almeno una persona dotata della competenza e della comprensione necessarie per valutare gli aspetti specifici di monitoraggio e comunicazione connessi alle attività di cui all'allegato I, svolte dall'impianto o dall'operatore aereo e una persona in grado di comunicare nella lingua necessaria per verificare la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo nello Stato membro in cui il verificatore esegue la verifica di cui trattasi.

6. Qualora la squadra di verifica sia composta da un'unica persona, questa soddisfa tutti i requisiti di competenza per l'auditor dell'Eu Ets e per il capo responsabile del gruppo di audit dell'Eu Ets e soddisfa i requisiti previsti ai paragrafi 4 e 5.

Articolo 37

Requisiti di competenza per gli auditor dell'Eu Ets e i capi responsabili del gruppo di audit dell'Eu Ets

1. Un auditor dell'Eu Ets ha le competenze per effettuare la verifica. A tal fine, l'auditor dell'Eu Ets quanto meno:

a) conosce la direttiva 2003/87/Ce, il regolamento (Ue) n. 601/2012, il presente regolamento, le norme pertinenti, gli orientamenti applicabili, nonché gli orientamenti e la legislazione in merito emanati dallo Stato membro in cui il verificatore effettua la verifica;

b) possiede la conoscenza e l'esperienza relative alla revisione dei dati e delle informazioni, anche in relazione ai seguenti elementi:

i) le metodologie di revisione delle informazioni, compresa l'applicazione della soglia di rilevanza e la valutazione della rilevanza delle inesattezze;

ii) l'analisi dei rischi intrinseci e dei rischi di controllo;

iii) le tecniche di campionamento per il campionamento dei dati e il controllo delle attività di controllo;

iv) la valutazione dei sistemi di informazione, dei sistemi informatici, delle attività riguardanti il flusso dei dati, delle attività di controllo, dei sistemi di controllo e delle procedure per le attività di controllo;

c) è in grado di svolgere attività connesse alla verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo secondo i requisiti previsti al capo II;

d) conosce e ha esperienza negli aspetti tecnici specifici per settore relativi al monitoraggio e alla comunicazione, che riguardano l'ambito delle attività previste all'allegato I per le quali conduce la verifica.

2. Un capo responsabile del gruppo di audit dell'Eu Ets soddisfa i requisiti di competenza di un auditor dell'Eu Ets e dispone di comprovate competenze per dirigere una squadra di verifica e per essere responsabile della conduzione delle attività di verifica a norma del presente regolamento.

Articolo 38

Requisiti di competenza per i responsabili del riesame indipendente

1. Il responsabile del riesame indipendente è dotato dell'autorità adeguata a rivedere il progetto di dichiarazione di verifica e la documentazione interna di verifica ai sensi dell'articolo 25.

2.Il responsabile del riesame indipendente soddisfa i requisiti di competenza per un capo responsabile del gruppo di audit dell'Eu Ets previsti all'articolo 37, paragrafo 2.

3.Il responsabile del riesame indipendente dispone delle competenze necessarie ad analizzare le informazioni fornite per confermarne la completezza e l'integrità, contestare le informazioni mancanti o contraddittorie, nonché controllare le tracce dei dati allo scopo di valutare se la documentazione interna di verifica sia completa e fornire sufficienti informazioni a sostegno del progetto di dichiarazione di verifica.

Articolo 39

Ricorso a esperti tecnici

1. Nell'eseguire le attività di verifica, il verificatore può avvalersi della consulenza di esperti tecnici per godere delle conoscenze e competenze dettagliate su una determinata materia, necessarie a coadiuvare l'auditor dell'Eu Ets e il capo responsabile del gruppo di audit dell'Eu Ets nello svolgimento delle attività di verifica.

2. Qualora il responsabile del riesame indipendente non abbia la competenza per valutare una determinata questione nell'ambito del riesame, il verificatore richiede l'assistenza di un esperto tecnico.

3. L'esperto tecnico ha le competenze e le conoscenze necessarie per assistere efficacemente l'auditor dell'Eu Ets e il capo responsabile del gruppo di audit dell'Eu Ets, oppure il responsabile del riesame indipendente se necessario, sulla materia per cui la sua consulenza è richiesta. Inoltre, l'esperto tecnico dispone di una comprensione sufficiente delle questioni previste a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

4. L'esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del capo responsabile del gruppo di audit dell'Eu Ets della squadra di verifica in cui si trova a operare o del responsabile del riesame indipendente.

Articolo 40

Procedure per le attività di verifica

1. Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene una o più procedure per le attività di verifica descritte nel capo II, nonché le procedure e i processi previsti all'allegato II. Nel definire e applicare tali procedure e processi, il verificatore esegue le attività conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II.

2. Il verificatore definisce, documenta, applica e mantiene un sistema di gestione della qualità per assicurare la coerenza nello sviluppo, nell'attuazione, nel miglioramento e nella revisione delle procedure e dei processi di cui al paragrafo 1, conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II.

Articolo 41

Registri e comunicazione

1. Il verificatore tiene registri, anche sulla competenza e sull'imparzialità del personale, atti a dimostrare l'osservanza del presente regolamento.

2. Periodicamente il verificatore mette le informazioni a disposizione del gestore o dell'operatore aereo e delle altre parti interessate, conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II.

3. Il verificatore tutela la riservatezza delle informazioni ottenute durante la verifica, conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato II.

Articolo 42

Imparzialità e indipendenza

1. Il verificatore è indipendente dal gestore o dall'operatore aereo ed è imparziale nell'esecuzione delle attività di verifica.

A tale scopo il verificatore e qualsiasi parte della medesima persona giuridica non è un gestore o operatore aereo, né proprietario di un gestore o operatore aereo né di proprietà di questi né intrattiene relazioni con il gestore o l'operatore aereo che possano compromettere la sua indipendenza e imparzialità. Il verificatore è altresì indipendente dagli organismi che scambiano le quote di emissioni in conformità del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/Ce.

2. Il verificatore è organizzato in modo da tutelare la propria obiettività, indipendenza e imparzialità. Ai fini del presente regolamento si applicano gli obblighi pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II.

3. Il verificatore non svolge attività di verifica per un gestore o un operatore aereo atto a generare un rischio inaccettabile per la propria imparzialità o a creare un conflitto di interesse. Il verificatore non si avvale di personale interno o esterno nella verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo che comporti un conflitto di interesse effettivo o potenziale. Il verificatore assicura altresì che le attività del personale o delle organizzazioni non compromettano la riservatezza, l'obiettività, l'indipendenza e l'imparzialità della verifica.

Si considera che un rischio inaccettabile per l'imparzialità o un conflitto di interesse di cui alla prima frase del primo comma insorge, fra l'altro, in uno qualsiasi dei casi seguenti:

a) qualora un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra servizi di consulenza per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione descritto nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente, compresa l'elaborazione della metodologia di monitoraggio, l'elaborazione della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo e la stesura del piano di monitoraggio;

b) qualora un verificatore o qualsiasi parte della medesima persona giuridica offra assistenza tecnica per sviluppare o mantenere il sistema attuato per monitorare e comunicare le emissioni o i dati relativi alle tonnellate-chilometro.

4. Si considera che un conflitto di interesse per il verificatore nelle relazioni con il gestore o l'operatore aereo insorge, fra l'altro, in uno qualsiasi dei casi seguenti:

a) qualora la relazione tra il verificatore e il gestore o l'operatore aereo si basi su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni e contratti o commercializzazione in comune;

b) qualora il gestore o l'operatore aereo abbia ricevuto una consulenza di cui al paragrafo 3, lettera a), oppure assistenza tecnica di cui al paragrafo 3, lettera b), da un ente di consulenza, da un organismo di assistenza tecnica o da un'altra organizzazione che intrattenga relazioni con il verificatore e ne comprometta l'imparzialità.

Ai fini del primo comma, lettera b), l'imparzialità del verificatore si considera compromessa qualora le relazioni tra il verificatore e l'ente di consulenza, l'organismo di assistenza tecnica o l'altra organizzazione si basino su una proprietà comune, una governance comune, una dirigenza o personale comune, risorse condivise, fondi comuni, contratti o commercializzazione in comune e un pagamento comune della commissione sulle vendite o altro incentivo per la segnalazione di nuovi clienti.

5. Il verificatore non affida esternamente il riesame indipendente né la dichiarazione di verifica. Ai fini del presente regolamento, in caso di esternalizzazione di altre attività di verifica, il verificatore adempie agli obblighi pertinenti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II.

Tuttavia, l'ingaggio di persone fisiche per l'espletamento di attività di verifica non costituisce esternalizzazione ai fini del primo comma, qualora il verificatore, nell'effettuare tale ingaggio, soddisfi i pertinenti requisiti della norma armonizzata di cui all'allegato II.

6. Il verificatore istituisce, documenta, applica e mantiene un processo per assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza proprie, delle parti della medesima persona giuridica, delle altre organizzazioni di cui al paragrafo 4 e di tutto il personale e delle persone fisiche ingaggiate che siano coinvolti nella verifica. Tale processo comprende un meccanismo per salvaguardare l'imparzialità e l'indipendenza del verificatore e soddisfa i pertinenti requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato II.

Capo IV

Accreditamento

Articolo 43

Accreditamento

Il verificatore che presenta una dichiarazione di verifica al gestore o all'operatore aereo è accreditato per l'ambito delle attività di cui all'allegato I per le quali il verificatore effettua la verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo.

Articolo 44

Obiettivi dell'accreditamento

Durante il processo di accreditamento e il monitoraggio dei verificatori accreditati, ciascun organismo nazionale di accreditamento valuta se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica:

a) dispongano delle competenze per eseguire la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo in conformità al presente regolamento;

b) eseguano la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo in conformità al presente regolamento;

c) soddisfino i requisiti di cui al capo III.

Articolo 45

Domanda di accreditamento

1. Qualsiasi persona giuridica o altro soggetto giuridico può presentare una domanda di accreditamento a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 765/2008 e delle disposizioni del presente capo.

La domanda è corredata delle informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato III.

2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, prima dell'inizio della valutazione a norma dell'articolo 44, il richiedente inoltra anche i seguenti elementi:

a) tutte le informazioni chieste dall'organismo nazionale di accreditamento;

b) le procedure e le informazioni relative ai processi di cui all'articolo 40, paragrafo 1 e le informazioni sul sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 40, paragrafo 2;

c) i criteri di competenza di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettere a) e b), i risultati del processo per le competenze di cui all'articolo 35 nonché altra documentazione utile sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica;

d) le informazioni sul processo inteso ad assicurare il mantenimento dell'imparzialità e dell'indipendenza di cui all'articolo 42, paragrafo 6, compresi i dati concernenti l'imparzialità e l'indipendenza del verificatore e del relativo personale;

e) le informazioni sugli esperti tecnici e sui principali addetti coinvolti nella verifica delle comunicazioni dei gestori e degli operatori aerei;

f) il sistema e il processo per assicurare un'adeguata documentazione interna di verifica;

g) altri registri utili di cui all'articolo 41, paragrafo 1.

Articolo 46

Predisposizione della valutazione

1. Nel predisporre la valutazione di cui all'articolo 44, ciascun organismo nazionale di accreditamento prende in considerazione la complessità dell'ambito per il quale il richiedente chiede l'accreditamento, nonché la complessità del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 40, paragrafo 2, le procedure e le informazioni sui processi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, e le zone geografiche in cui il richiedente effettua o prevede di effettuare verifiche.

2. Ai fini del presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti minimi stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.

Articolo 47

Valutazione

1. La squadra di valutazione di cui all'articolo 57 svolge quanto meno le seguenti attività per effettuare la valutazione di cui all'articolo 44:

a) un esame di tutti i documenti e registri pertinenti di cui all'articolo 45;

b) una visita presso i locali del richiedente per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l'attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi di cui all'articolo 40;

c) l'osservazione diretta di una parte rappresentativa dell'ambito richiesto per l'accreditamento e il rendimento e le competenze di un numero rappresentativo degli addetti del verificatore coinvolti nella verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo per assicurare che il personale operi conformemente al presente regolamento.

Nello svolgere tali attività, la squadra di valutazione soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.

2. La squadra di valutazione comunica i risultati e le non conformità al richiedente conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III e chiede al richiedente di rispondere ai risultati e alle non conformità segnalate conformemente a tali disposizioni.

3. Il richiedente adotta azioni correttive per far fronte a eventuali non conformità segnalate a norma del paragrafo 2 e indica, nella sua risposta ai risultati e alle non conformità della squadra di valutazione, le azioni adottate o previste entro un termine fissato dall'organismo nazionale di accreditamento per risolvere eventuali non conformità individuate.

4. L'organismo nazionale di accreditamento esamina le risposte del richiedente ai risultati e alle non conformità segnalati a norma del paragrafo 3.

Qualora reputi la risposta del richiedente insufficiente o inefficace, l'organismo nazionale di accreditamento chiede al verificatore ulteriori informazioni o interventi. L'organismo nazionale di accreditamento può anche chiedere prove a dimostrazione dell'effettiva attuazione delle azioni adottate, oppure condurre una valutazione di controllo per accertare l'effettiva attuazione delle azioni correttive.

Articolo 48

Decisione sull'accreditamento e sull'attestato di accreditamento

1. L'organismo nazionale di accreditamento tiene conto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III, nel predisporre e adottare la decisione in merito alla concessione, all'ampliamento o al rinnovo dell'accreditamento di un richiedente.

2. Qualora l'organismo nazionale di accreditamento decida di concedere, ampliare o rinnovare l'accreditamento di un richiedente, emette un attestato di accreditamento in tal senso.

L'attestato di accreditamento è corredato delle informazioni obbligatorie conformemente alla norma armonizzata di cui all'allegato III.

L'attestato di accreditamento ha validità non superiore a 5 anni a decorrere dalla data di emissione del certificato da parte dell'organismo nazionale di accreditamento.

Articolo 49

Vigilanza

1. L'organismo nazionale di accreditamento svolge un intervento di vigilanza annuale in relazione a ciascun verificatore cui ha rilasciato un attestato di accreditamento.

La vigilanza comprende quanto meno:

a) una visita ai locali del verificatore finalizzata allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b);

b) l'osservazione diretta delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del verificatore a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, lettera c).

2. L'organismo nazionale di accreditamento effettua il primo intervento di vigilanza di un verificatore, di cui al paragrafo 1, entro 12 mesi dalla data in cui è stato rilasciato l'attestato di accreditamento al verificatore in questione.

3. L'organismo nazionale di accreditamento predispone il piano per l'intervento di vigilanza in relazione a ciascun verificatore in maniera da comprendere campioni rappresentativi dell'ambito di accreditamento da valutare, conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.

4. Sulla base dei risultati dell'accertamento di cui al paragrafo 1, l'organismo nazionale di accreditamento decide se confermare la continuazione dell'accreditamento.

5. Qualora un verificatore svolga una verifica in un altro Stato membro, l'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore può chiedere all'organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui si svolge la verifica, di effettuare attività di vigilanza per suo conto e sotto la sua responsabilità.

Articolo 50

Rivalutazione

1.Prima della scadenza dell'attestato di accreditamento, l'organismo nazionale di accreditamento conduce una rivalutazione del verificatore al quale ha rilasciato un attestato di accreditamento, per stabilire se la validità di tale attestato di accreditamento possa essere prorogata.

2. L'organismo nazionale di accreditamento predispone il piano per la rivalutazione di ciascun verificatore in maniera da comprendere campioni rappresentativi dell'ambito di accreditamento da valutare. Nel pianificare e condurre l'intervento di vigilanza l'organismo nazionale di accreditamento soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.

Articolo 51

Valutazione straordinaria

1. In qualsiasi momento l'organismo nazionale di accreditamento può effettuare una valutazione straordinaria per assicurare che il verificatore rispetti le disposizioni del presente regolamento.

2. Per consentire all'organismo nazionale di accreditamento di valutare l'esigenza di una valutazione straordinaria, il verificatore informa immediatamente l'organismo nazionale di accreditamento circa qualsiasi modifica significativa a un aspetto del proprio stato o operatività, che si rifletta sul proprio accreditamento. Tali modifiche significative comprendono le modifiche menzionate nella norma armonizzata di cui all'allegato III.

Articolo 52

Ampliamento dell'ambito

In risposta a una domanda presentata da un verificatore per l'ampliamento dell'ambito di un accreditamento già concesso, l'organismo nazionale di accreditamento intraprende le azioni necessarie a stabilire se il verificatore soddisfi i requisiti di cui all'articolo 44 per l'ampliamento richiesto del proprio ambito di accreditamento.

Articolo 53

Misure amministrative

1. L'organismo nazionale di accreditamento può sospendere, revocare o ridurre l'accreditamento di un verificatore qualora quest'ultimo non ottemperi alle disposizioni del presente regolamento.

L'organismo nazionale di accreditamento sospende, revoca o riduce l'accreditamento di un verificatore su richiesta di quest'ultimo.

L'organismo nazionale di accreditamento istituisce, documenta, applica e mantiene una procedura per la sospensione e la revoca dell'accreditamento e la riduzione dell'ambito dell'accreditamento.

2. L'organismo nazionale di accreditamento sospende un accreditamento o ne restringe l'ambito in ognuno dei seguenti casi:

a) il verificatore ha commesso una violazione grave dei requisiti del presente regolamento;

b) il verificatore non ha soddisfatto i requisiti del presente regolamento in maniera persistente e ripetuta;

c) il verificatore ha violato altri specifici termini o condizioni dell'organismo nazionale di accreditamento.

3. L'organismo nazionale di accreditamento revoca l'accreditamento se:

a) il verificatore non ha posto rimedio ai motivi alla base di una decisione di sospensione dell'attestato di accreditamento;

b) un membro dell'alta dirigenza del verificatore ha subito una condanna per frode;

c) il verificatore ha fornito intenzionalmente informazioni false.

4. La decisione di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere, revocare o ridurre l'ambito dell'accreditamento a norma dei paragrafi 2 e 3 è passibile di ricorso.

Gli Stati membri istituiscono procedure per la risoluzione di tali ricorsi.

5. La decisione di un organismo nazionale di accreditamento di sospendere, revocare o ridurre l'ambito dell'accreditamento ha effetto a decorrere dalla relativa notifica al verificatore.

L'organismo nazionale di accreditamento pone termine alla sospensione dell'attestato di accreditamento qualora abbia ricevuto informazioni soddisfacenti e sia convinto che il verificatore soddisfa i requisiti del presente regolamento.

Capo V

Requisiti relativi agli organismi di accreditamento per l'accreditamento dei verificatori Ets

Articolo 54

Organismo nazionale di accreditamento

1. I compiti connessi all'accreditamento a norma del presente regolamento sono svolti dagli organismi nazionali di accreditamento designati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 765/2008.

2. Qualora uno Stato membro decida di consentire la certificazione, a norma del presente regolamento, dei verificatori che sono persone fisiche, i compiti relativi alla certificazione di detti verificatori sono affidati a un'autorità nazionale diversa dall'organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 765/2008.

3. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi dell'opzione di cui al paragrafo 2, garantisce che l'autorità nazionale di cui trattasi soddisfi i requisiti del presente regolamento, compresi quelli stabiliti all'articolo 70, e fornisce le prove documentali richieste a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 765/2008.

4. Un organismo nazionale di accreditamento è membro dell'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 di detto regolamento.

5. Un organismo nazionale di accreditamento è incaricato di espletare l'accreditamento quale attività di autorità pubblica e gode del riconoscimento formale dello Stato membro, laddove l'accreditamento non sia direttamente svolto da autorità pubbliche.

6. Ai fini del presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento espleta le proprie funzioni conformemente ai requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.

Articolo 55

Accreditamento transfrontaliero

Qualora uno Stato membro non consideri economicamente sensato o sostenibile designare un organismo nazionale di accreditamento o fornire determinati servizi di accreditamento ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/Ce, esso ricorre all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro.

Lo Stato membro di cui trattasi ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 56

Indipendenza e imparzialità

1. L'organismo nazionale di accreditamento è organizzato in modo tale da garantire la propria piena indipendenza dai verificatori che valuta e la propria imparzialità nell'espletamento delle attività di accreditamento.

2. A tal fine l'organismo nazionale di accreditamento non presta o fornisce attività o servizi che sono offerti dai verificatori, né eroga servizi di consulenza, possiede partecipazioni o detiene altri interessi finanziari o di gestione all'interno di un verificatore.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 54, paragrafo 2, la struttura, le responsabilità e i compiti dell'organismo nazionale di accreditamento sono nettamente distinti da quelli dell'autorità competente e di altre autorità nazionali.

4. L'organismo nazionale di accreditamento adotta tutte le decisioni definitive relative all'accreditamento dei verificatori.

Tuttavia, l'organismo nazionale di accreditamento può esternalizzare determinate attività, nel rispetto dei requisiti stabiliti nella norma armonizzata di cui all'allegato III.

Articolo 57

Squadra di valutazione

1. L'organismo nazionale di accreditamento designa una squadra di valutazione per ogni singola valutazione.

2. La squadra di valutazione è costituita da un valutatore responsabile e, se del caso, da un numero congruo di valutatori o esperti tecnici per un ambito specifico di accreditamento.

La squadra di valutazione comprende almeno una persona competente in materia di monitoraggio e rendicontazione di emissioni di gas a effetto serra ai sensi del regolamento (Ue) n. 601/2012 negli aspetti pertinenti per l'ambito di accreditamento e che possieda le competenze e le conoscenze necessarie per valutare le attività di verifica presso l'impianto o l'operatore aereo per tale ambito, nonché almeno una persona che conosca la normativa e gli orientamenti nazionali pertinenti.

Articolo 58

Requisiti di competenza per i valutatori

1. Nel valutare il verificatore, un valutatore dispone delle competenze per svolgere le attività previste dal capo IV. A tal fine il valutatore:

a) soddisfa i requisiti stabiliti nella norma armonizzata ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 di cui all'allegato III;

b) conosce la direttiva 2003/87/Ce, il regolamento (Ue) n. 601/2012, il presente regolamento, le norme pertinenti e gli altri atti legislativi in materia, nonché gli orientamenti applicabili;

c) è competente in materia di revisione di dati e informazioni, come indicato all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), per formazione o grazie all'accesso a una persona dotata di conoscenze ed esperienza nella revisione di tali dati e informazioni.

2. Un valutatore responsabile soddisfa i requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, dispone di comprovate competenze per dirigere una squadra di valutazione ed è responsabile della conduzione della valutazione a norma del presente regolamento.

3. Gli esaminatori interni e le persone che prendono le decisioni sulla concessione, sull'ampliamento o sul rinnovo dell'accreditamento, oltre ai requisiti di competenza di cui al paragrafo 1, dispongono anche di conoscenze ed esperienze sufficienti a valutare l'accreditamento.

Articolo 59

Esperti tecnici

1. L'organismo nazionale di accreditamento può includere esperti tecnici nella squadra di valutazione per avvalersi delle conoscenze dettagliate e delle competenze in una determinata materia, necessarie a coadiuvare il valutatore responsabile o il valutatore nello svolgimento delle attività di valutazione.

2. Un esperto tecnico dispone delle competenze necessarie per assistere efficacemente il valutatore responsabile e il valutatore, nella materia per cui è richiesta la sua consulenza. Inoltre, l'esperto tecnico:

a) conosce la direttiva 2003/87/Ce, il regolamento (Ue) n. 601/2012, il presente regolamento, le norme pertinenti e gli altri atti legislativi in materia, nonché gli orientamenti applicabili;

b) dispone di una conoscenza sufficiente delle attività di verifica.

3. L'esperto tecnico esegue i compiti specificati sotto la direzione e la piena responsabilità del valutatore responsabile della squadra di valutazione di appartenenza.

Articolo 60

Procedure

L'organismo nazionale di accreditamento ottempera agli obblighi stabiliti a norma dell'articolo 8 del regolamento (Ce) n. 765/2008.

Articolo 61

Reclami

Qualora l'organismo nazionale di accreditamento riceva un reclamo riguardante il verificatore dall'autorità competente, dal gestore o dall'operatore aereo oppure da altre parti interessate, l'organismo nazionale di accreditamento entro un termine ragionevole:

a) si pronuncia in merito alla validità del reclamo;

b) provvede affinché il verificatore interessato abbia la possibilità di presentare le proprie osservazioni;

c) adotta azioni adeguate per far fronte al reclamo;

d) registra il reclamo e le azioni adottate;

e) risponde all'autore del reclamo.

Articolo 62

Registri e documentazione

L'organismo nazionale di accreditamento tiene registri relativi a ciascun soggetto coinvolto nel processo di accreditamento. Tali registri includono quelli riguardanti le qualifiche, la formazione, l'esperienza, l'imparzialità e le competenze pertinenti necessarie per dimostrare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 63

Accesso alle informazioni e riservatezza

1. L'organismo nazionale di accreditamento divulga e aggiorna periodicamente le informazioni ottenute nell'espletamento delle attività di accreditamento.

2. L'organismo nazionale di accreditamento adotta le disposizioni opportune per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni ottenute, a norma dell'articolo 8, punto 4), del regolamento (Ce) n. 765/2008.

Articolo 64

Valutazione inter pares

1. Gli organismi nazionali di accreditamento si sottopongono periodicamente a una valutazione inter pares.

Tale valutazione inter pares è organizzata dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008.

2. L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008 applica adeguati criteri di valutazione inter pares nonché un processo efficace e indipendente per detta valutazione al fine di stabilire se:

a) l'organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares abbia condotto le attività di accreditamento conformemente al capo IV;

b) l'organismo nazionale di accreditamento sottoposto alla valutazione inter pares soddisfi i requisiti di cui al presente capo.

I criteri per i valutatori e le squadre di valutazione inter pares comprendono requisiti di competenza specifici al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra istituito dalla direttiva 2003/87/Ce.

3. L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008 pubblica l'esito della valutazione inter pares di un organismo nazionale di accreditamento e lo comunica alla Commissione, alle autorità nazionali responsabili degli organismi nazionali di accreditamento negli Stati membri e all'autorità competente degli Stati membri o al punto di contatto di cui all'articolo 69, paragrafo 2.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un organismo nazionale di accreditamento abbia superato una valutazione inter pares organizzata dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, detto organismo nazionale di accreditamento è esentato da una nuova valutazione inter pares in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento se può dimostrare la conformità allo stesso.

A tal fine, l'organismo nazionale di accreditamento di cui trattasi presenta una richiesta corredata della documentazione necessaria all'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008.

L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008 decide se sono soddisfatte le condizioni per concedere un'esenzione.

Tale esenzione si applica per un periodo non superiore a tre anni dalla data di notifica della decisione all'organismo nazionale di accreditamento.

5. L'autorità nazionale cui sono affidati, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, i compiti relativi alla certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, a norma del presente regolamento possiede un livello di credibilità equivalente a quello degli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato una valutazione inter pares.

A tal fine, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri, immediatamente dopo le proprie decisioni che autorizzano l'autorità nazionale a effettuare la certificazione, tutte le prove documentali attinenti. L'autorità nazionale non certifica verificatori ai fini del presente regolamento prima che lo Stato membro interessato abbia fornito tali prove documentali.

Lo Stato membro interessato esamina periodicamente il funzionamento dell'autorità nazionale per garantire che continui a soddisfare il summenzionato livello di credibilità e ne riferisce alla Commissione.

Articolo 65

Azione correttiva

1. Gli Stati membri monitorano i rispettivi organismi nazionali di accreditamento con cadenza periodica per assicurare che soddisfino i requisiti previsti dal presente regolamento in maniera continua, tenendo conto dei risultati della valutazione inter pares eseguita a norma dell'articolo 64.

2. Se un organismo nazionale di accreditamento non soddisfa i requisiti o non rispetta gli obblighi di cui al presente regolamento, lo Stato membro interessato intraprende un'adeguata azione correttiva o assicura che sia intrapresa un'azione siffatta e ne informa la Commissione.

Articolo 66

Riconoscimento reciproco dei verificatori

1. Gli Stati membri riconoscono l'equivalenza dei servizi offerti dagli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato una valutazione inter pares. Gli Stati membri accettano gli attestati di accreditamento dei verificatori accreditati da detti organismi nazionali di accreditamento e rispettano il diritto di tali verificatori di condurre verifiche per il proprio ambito di accreditamento.

2. Se un organismo nazionale di accreditamento non è sottoposto a un processo completo di valutazione inter pares prima del 31 dicembre 2014, gli Stati membri accettano le attestazioni di accreditamento dei verificatori accreditati da detto organismo purché l'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008 abbia avviato una valutazione inter pares per tale organismo nazionale di accreditamento e non abbia individuato alcuna inosservanza da parte dello stesso rispetto al presente regolamento.

3. Qualora la certificazione dei verificatori sia effettuata da un'autorità nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 2, gli Stati membri accettano il certificato rilasciato da detta autorità e rispettano il diritto dei verificatori certificati di condurre verifiche per il proprio ambito di certificazione.

Articolo 67

Monitoraggio dei servizi erogati

Qualora uno Stato membro determini, durante un'ispezione eseguita conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/Ce, che un verificatore non ottempera al presente regolamento, l'autorità competente o l'organismo nazionale di accreditamento di tale Stato membro ne informa l'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore.

L'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore considera la comunicazione di tale informazione come una denuncia ai sensi dell'articolo 61 del presente regolamento, intraprende azioni appropriate e risponde all'autorità competente o all'organismo nazionale di accreditamento conformemente all'articolo 72, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

Articolo 68

Scambio elettronico di dati e impiego di sistemi di automazione

1. Gli Stati membri possono chiedere ai verificatori di impiegare modelli elettronici, o specifici formati dei file, per le dichiarazioni di verifica conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 601/2012.

2. È possibile mettere a disposizione modelli elettronici standardizzati o specifiche di formato dei file ai fini della presentazione della dichiarazione di verifica e per altre tipologie di comunicazione tra il gestore, l'operatore aereo, il verificatore, l'autorità competente e l'organismo nazionale di accreditamento conformemente all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 601/2012.

Capo VI

Scambio di informazioni

Articolo 69

Scambio di informazioni e punti di contatto

1. Gli Stati membri istituiscono uno scambio efficace di informazioni pertinenti e un'effettiva cooperazione fra i loro organismi nazionali di accreditamento — o, se del caso, le autorità nazionali incaricate della certificazione dei verificatori — e le autorità competenti.

2. Qualora in uno Stato membro siano designate più di un'autorità competente ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/Ce, una di esse viene autorizzata dallo Stato membro come punto di contatto per lo scambio di informazioni, per il coordinamento della cooperazione di cui al paragrafo 1 e per le attività di cui al presente capo.

Articolo 70

Programma di lavoro riguardante l'accreditamento e relazione di gestione

1. Ogni anno entro il 31 dicembre l'organismo nazionale di accreditamento mette un programma di lavoro riguardante l'accreditamento a disposizione dell'autorità competente di ciascuno Stato membro, contenente l'elenco dei verificatori da esso accreditati che gli hanno comunicato, a norma dell'articolo 76, l'intenzione di condurre verifiche negli Stati membri interessati. Il programma di lavoro riguardante l'accreditamento contiene quanto meno le seguenti informazioni riguardo a ciascun verificatore:

a) i tempi e i luoghi previsti per la verifica;

b) le informazioni sulle attività che l'organismo nazionale di accreditamento ha pianificato per il verificatore in questione, in particolare quelle in materia di vigilanza e rivalutazione;

c) le date dei controlli mediante osservazione diretta che l'organismo nazionale di accreditamento intende condurre per valutare il verificatore, compreso l'indirizzo e i recapiti dei gestori o degli operatori aerei che saranno visitati durante i controlli mediante osservazione diretta;

d) l'indicazione se l'organismo nazionale di accreditamento abbia chiesto di condurre attività di vigilanza all'organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui il verificatore effettua la verifica.

2. In seguito alla presentazione del programma di lavoro riguardante l'accreditamento a norma del paragrafo 1, l'autorità competente fornisce all'organismo nazionale di accreditamento ogni informazione utile, in particolare tutta la legislazione e gli orientamenti nazionali in materia.

3. Ogni anno entro il 1 o giugno l'organismo nazionale di accreditamento mette a disposizione dell'autorità competente una relazione di gestione. La relazione di gestione contempla quanto meno le seguenti informazioni riguardo a ciascun verificatore accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento in questione:

a) i particolari dell'accreditamento dei nuovi verificatori accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento, compreso il relativo ambito di accreditamento;

b) eventuali variazioni dell'ambito di accreditamento per i verificatori interessati;

c) una sintesi dei risultati delle attività di vigilanza e rivalutazione eseguite dall'organismo nazionale di accreditamento;

d) una sintesi dei risultati delle valutazioni straordinarie effettuate, comprese le motivazioni alla base del loro avvio;

e) eventuali denunce presentate nei confronti del verificatore dall'ultima relazione di gestione e le azioni adottate dall'organismo nazionale di accreditamento.

Articolo 71

Scambio di informazioni sulle misure amministrative

Qualora l'organismo nazionale di accreditamento abbia adottato misure amministrative nei confronti del verificatore a norma dell'articolo 53, si sia posto fine a una sospensione dell'accreditamento o la decisione di un ricorso abbia annullato la decisione di un organismo nazionale di accreditamento di imporre le misure amministrative di cui all'articolo 53, l'organismo nazionale di accreditamento ne informa i seguenti soggetti:

a) l'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore è accreditato;

b) l'autorità competente e l'organismo nazionale di accreditamento di ciascuno Stato membro in cui il verificatore svolge le verifiche.

Articolo 72

Informazioni trasmesse dall'autorità competente

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore conduce la verifica trasmette con cadenza annuale all'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato detto soggetto quanto meno le informazioni seguenti:

a) i risultati utili ottenuti dal controllo della comunicazione del gestore e dell'operatore aereo e delle dichiarazioni di verifica, in particolare in merito a inadempienze, eventualmente rilevate, del verificatore in questione rispetto al presente regolamento;

b) i risultati dell'ispezione del gestore o dell'operatore aereo qualora siano rilevanti per l'organismo nazionale di accreditamento ai fini dell'accreditamento e della vigilanza del verificatore oppure qualora contemplino inadempienze, eventualmente rilevate, del verificatore in questione rispetto al presente regolamento;

c) i risultati della valutazione della documentazione interna di verifica del verificatore in questione qualora detta valutazione sia stata eseguita dall'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 3;

d) le denunce pervenute all'autorità competente che riguardano il verificatore in questione.

2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 dimostrano che l'autorità competente ha individuato un'inadempienza del verificatore rispetto al presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento considera la comunicazione di tali informazioni alla stregua di una denuncia da parte dell'autorità competente concernente il verificatore in questione ai sensi dell'articolo 61.

L'organismo nazionale di accreditamento adotta le azioni adeguate per trattare dette informazioni e risponde all'autorità competente entro tre mesi dalla ricezione delle medesime. Nella propria risposta, l'organismo nazionale di accreditamento informa l'autorità competente in merito alle azioni adottate e, se del caso, alle misure amministrative imposte nei confronti del verificatore.

Articolo 73

Scambio di informazioni sulla vigilanza

1. Qualora a norma dell'articolo 49, paragrafo 5, sia stato chiesto all'organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui un verificatore effettua una verifica, di svolgere attività di vigilanza, tale organismo nazionale di accreditamento ne riferisce i risultati all'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore, salvo diverso accordo fra detti organismi nazionali di accreditamento.

2. L'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore tiene in considerazione i risultati di cui al paragrafo 1, nel valutare se il verificatore soddisfi i requisiti del presente regolamento.

3. Qualora i risultati di cui al paragrafo 1 dimostrino che il verificatore non osserva il presente regolamento, l'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore adotta azioni adeguate, a norma del presente regolamento, e comunica all'organismo nazionale di accreditamento che ha svolto attività di vigilanza:

a) le azioni adottate dall'organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore;

b) ove opportuno, il modo in cui i risultati sono stati trattati dal verificatore;

c) se del caso, le misure amministrative imposte al verificatore.

Articolo 74

Scambio di informazioni con lo Stato membro in cui il responsabile della verifica è stabilito

Se un verificatore ha ricevuto un accreditamento da un organismo nazionale di accreditamento di uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, il programma di lavoro riguardante l'accreditamento e la relazione di gestione di cui all'articolo 70, nonché le informazioni di cui all'articolo 71, sono forniti anche all'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore è stabilito.

Articolo 75

Banche di dati concernenti i verificatori accreditati

1. Gli organismi nazionali di accreditamento o, se del caso, le autorità nazionali di cui all'articolo 54, paragrafo 2, istituiscono e gestiscono una banca di dati e vi permettono l'accesso agli altri organismi nazionali di accreditamento, alle autorità nazionali, ai verificatori, ai gestori, agli operatori aerei e alle autorità competenti.

L'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008 agevola e armonizza l'accesso alle banche di dati, onde consentire una comunicazione efficace ed efficiente in termini di costi tra gli organismi nazionali di accreditamento, le autorità nazionali, i verificatori, i gestori, gli operatori aerei e le autorità competenti, e può riconciliarle in un'unica banca di dati centralizzata.

2. La banca di dati di cui al paragrafo 1 include almeno le seguenti informazioni:

a) il nome e l'indirizzo di ciascun verificatore accreditato dall'organismo nazionale di accreditamento in questione;

b) gli Stati membri in cui il verificatore effettua verifiche;

c) l'ambito di accreditamento di ciascun verificatore;

d) le date di concessione e di scadenza dell'accreditamento;

e) eventuali informazioni sulle misure amministrative imposte al verificatore.

Tali informazioni sono rese pubbliche.

Articolo 76

Notifica da parte dei verificatori

1. Per consentire all'organismo nazionale di accreditamento di redigere il programma di lavoro riguardante l'accreditamento e la relazione di gestione di cui all'articolo 70, il verificatore notifica, ogni anno entro il 15 novembre, le seguenti informazioni all'organismo nazionale di accreditamento che l'ha accreditato:

a) i tempi e i luoghi pianificati per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare;

b) l'indirizzo e i recapiti dei gestori o degli operatori aerei la cui comunicazione delle emissioni o delle tonnellate-chilometro sono sottoposti a verifica.

2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 subiscano variazioni, il verificatore notifica tali variazioni all'organismo nazionale di accreditamento, entro un termine concordato con quest'ultimo.

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 77

Disposizioni transitorie

Le emissioni e, all'occorrenza, i dati relativi alle attività verificatesi prima del 1° gennaio 2013 sono verificati conformemente alle disposizioni fissate dalla decisione 2007/589/Ce.

Articolo 78

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2012

 

Allegato I

Ambito di accreditamento dei verificatori

L'ambito di accreditamento dei verificatori è indicato nell'attestato di accreditamento in base ai seguenti gruppi di attività, a norma dell'allegato I della direttiva 2003/87/Ce e di altre attività a norma degli articoli 10 bis e 24 della direttiva 2003/87/Ce. Tali disposizioni si applicano altresì ai verificatori certificati da un'autorità nazionale a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del presente regolamento.

 

Gruppo di attività n. Ambiti di accreditamento
1a Combustione di carburanti in impianti, qualora siano impiegati unicamente combustibili commerciali standard quali definiti nel regolamento (Ue) n. 601/2012, oppure sia impiegato gas naturale in impianti di categoria A o B.
1b Combustione di carburanti in impianti, senza limitazioni
2 Raffinazione di petrolio
3 - Produzione di coke
- Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali sulforati)
- Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua
4

- Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe)
- Produzione di alluminio secondario
- Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe

5 Produzione di alluminio primario (emissioni di CO2 e PFC)
6 - Produzione di clinker (cemento)
- Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite
- Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro
- Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura
- Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale
- Essicazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e di altri prodotti a base di gesso
7 - Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
- Fabbricazione di carta o cartoni
8 - Produzione di nero fumo
- Produzione di ammoniaca
- Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili
- Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale
- Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3 ) e di bicarbonato di sodio (NaHCO3 )
9 - Produzione di acido nitrico (emissioni di CO2 e N2O)
2 - Produzione di acido adipico (emissioni di CO2 e N2O)
- Produzione di gliossale e acido gliossilico (emissioni di CO2 e N2O)
- Produzione di caprolattame
10 - Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/Ce ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito autorizzato a norma della direttiva 2009/31/Ce
- Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/Ce
11 Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/Ce
12 Attività di trasporto aereo (emissioni e dati relativi alle tonnellate-chilometro)
98 Altre attività ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/Ce
99 Altre attività contemplate da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/Ce, da descrivere nel dettaglio nell’attestato di accreditamento

 

Allegato II

Requisiti per i verificatori

Per quanto riguarda i requisiti per i verificatori, si applica la norma armonizzata ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra per l'utilizzo nell'accreditamento o in altre forme di riconoscimento. Si applicano inoltre le seguenti procedure, processi e provvedimenti di cui all'articolo 40, paragrafo 1:

a) un processo e una politica per la comunicazione con il gestore o l'operatore aereo e altre parti interessate;

b) i provvedimenti adeguati per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute;

c) un processo per il trattamento dei ricorsi;

d) un processo per il trattamento delle denunce (che comprende una tempistica indicativa);

e) un processo per la presentazione di una dichiarazione di verifica rivista laddove si riscontri un errore nella dichiarazione di verifica o nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo dopo che il verificatore ha sottoposto la dichiarazione di verifica al gestore o all'operatore aereo per l'inoltro all'autorità competente;

f) una procedura o un processo per affidare esternamente attività di verifica ad altre organizzazioni.

Allegato III

Requisiti minimi per il processo di accreditamento e requisiti per gli organismi di accreditamento

Per quanto riguarda i requisiti minimi per l'accreditamento e i requisiti per gli organismi di accreditamento, si applica la norma armonizzata ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008 relativa ai requisiti generali per gli organismi di accre­ditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità.

 

 

 

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