Regolamento Commissione Ue 743/2014/Ue
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra - Modifica dell'allegato 7 del regolamento 601/2012/Ue

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Commissione europea
Regolamento 9 luglio 2014, n. 743/2014/Ue
(Guue 10 luglio 2014, n. L 201)
Regolamento che sostituisce l'allegato VII del regolamento (Ue) n. 601/2012 relativo alla frequenza minima delle analisi
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) L'allegato VII del regolamento (Ue) n. 601/2012 della Commissione determina la frequenza minima delle analisi per combustibili e materiali interessati che i gestori sono tenuti ad applicare per determinare i fattori di calcolo.
(2) L'articolo 35 del regolamento (Ue) n. 601/2012 prevede che l'allegato VII di tale regolamento sia rivisto regolarmente e che la prima revisione sia effettuata entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento (Ue) n. 601/2012.
(3) È opportuno che l'allegato VII del regolamento (Ue) n. 601/2012 sia modificato al fine di fornire precisazioni in merito alla classificazione e categorizzazione dei combustibili e materiali ivi elencati in modo da consentire l'applicazione coerente dei fattori per il calcolo delle emissioni.
(4) Per motivi di chiarezza l'allegato VII del regolamento (Ue) n. 601/2012 va sostituito.
(5) È pertanto opportuno modificare il regolamento (Ue) n. 601/2012.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
Ha adottato il presente regolamento
Articolo 1
L'allegato VII del regolamento (Ue) n. 601/2012 è sostituito come specificato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014
Allegato
"Allegato VII
Combustibile/materiale | Frequenza minima delle analisi |
Gas naturale | Almeno ogni settimana |
Altri gas, in particolare gas di sintesi o gas di processo come gas misti di raffineria, gas di cokeria, gas di alto forno, gas di convertitore) | Minimo giornaliera, applicando procedure opportune in diversi momenti della giornata |
Oli (ad esempio olio combustibile leggero, medio, pesante, bitume) | Ogni 20 000 tonnellate di combustibile e almeno sei volte l'anno |
Carbone, carbone da coke, coke di petrolio, torba | Ogni 20 000 tonnellate di combustibile/materiale e almeno sei volte l'anno |
Altri combustibili | Ogni 10 000 tonnellate di combustibile e almeno quattro volte l'anno |
Rifiuti solidi non trattati (rifiuti da combustibili fossili puri o da rifiuti misti di origine fossile e da biomassa) | Ogni 5 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno |
Rifiuti liquidi, rifiuti solidi pretrattati | Ogni 10 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno |
Minerali carbonati (ad esempio calcare e dolomite) | Ogni 50 000 tonnellate di materiale e almeno quattro volte l'anno |
Argille e scisti | Per quantitativi di materiale corrispondenti a 50 000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l'anno |
Altri materiali (prodotto primario, intermedio e finale) | In base al tipo di materiale e alla variazione, per quantitativi di materiale corrispondenti a 50 000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l'anno" |