Cambiamenti climatici

Normativa Vigente

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Regolamento Commissione Ue 743/2014/Ue

Monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra  - Modifica dell'allegato 7 del regolamento 601/2012/Ue

Ultima versione disponibile al 24/04/2024

Commissione europea

Regolamento 9 luglio 2014, n. 743/2014/Ue

(Guue 10 luglio 2014, n. L 201)

Regolamento che sostituisce l'allegato VII del regolamento (Ue) n. 601/2012 relativo alla frequenza minima delle analisi

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/Ce del Consi­glio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)  L'allegato VII del regolamento (Ue) n. 601/2012 della Commissione determina la frequenza minima delle analisi per combustibili e materiali interessati che i gestori sono tenuti ad applicare per determinare i fattori di calcolo.

(2)  L'articolo 35 del regolamento (Ue) n. 601/2012 prevede che l'allegato VII di tale regolamento sia rivisto regolarmente e che la prima revisione sia effettuata entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento (Ue) n. 601/2012.

(3)  È opportuno che l'allegato VII del regolamento (Ue) n. 601/2012 sia modificato al fine di fornire precisazioni in merito alla classificazione e categorizzazione dei combustibili e materiali ivi elencati in modo da consentire l'ap­plicazione coerente dei fattori per il calcolo delle emissioni.

(4)  Per motivi di chiarezza l'allegato VII del regolamento (Ue) n. 601/2012 va sostituito.

(5)  È pertanto opportuno modificare il regolamento (Ue) n. 601/2012.

(6)  Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

Ha adottato il presente regolamento

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (Ue) n. 601/2012 è sostituito come specificato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2014

Allegato

"Allegato VII

Combustibile/materiale Frequenza minima delle analisi
Gas naturale Almeno ogni settimana
Altri gas, in particolare gas di sintesi o gas di processo come gas misti di raffineria, gas di cokeria, gas di alto­ forno, gas di convertitore) Minimo giornaliera, applicando procedure opportune in diversi momenti della giornata
Oli (ad esempio olio combustibile leggero, medio, pesante, bitume) Ogni 20 000 tonnellate di combustibile e almeno sei volte l'anno
Carbone, carbone da coke, coke di petrolio, torba Ogni 20 000 tonnellate di combustibile/materiale e almeno sei volte l'anno
Altri combustibili Ogni 10 000 tonnellate di combustibile e almeno quattro volte l'anno
Rifiuti solidi non trattati (rifiuti da combustibili fossili puri o da rifiuti misti di origine fossile e da biomassa) Ogni 5 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno
Rifiuti liquidi, rifiuti solidi pretrattati Ogni 10 000 tonnellate di rifiuti e almeno quattro volte l'anno
Minerali carbonati (ad esempio calcare e dolomite) Ogni 50 000 tonnellate di materiale e almeno quattro volte l'anno
Argille e scisti Per quantitativi di materiale corrispondenti a 50 000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l'anno
Altri materiali (prodotto primario, intermedio e finale) In base al tipo di materiale e alla variazione, per quantitativi di materiale corrispondenti a 50 000 tonnellate di CO2 e almeno quattro volte l'anno"

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