Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Molise 1° giugno 2011, n. 314

Energie rinnovabili - Impianti - Autorizzazione unica - Conferenza dei servizi - Parere della Soprintendenza - Emanazione al di fuori della conferenza - Illegittimità

Parole chiave Parole chiave: Energia | Energie rinnovabili | Beni culturali e paesaggistici | Energie rinnovabili | Autorizzazioni | Beni culturali e paesaggistici | Impianti | Autorizzazioni | Impianti | Procedure semplificate | Procedure semplificate

Tar Molise

Sentenza 1° giugno 2011, n. 314

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 535 del 2010, proposto dalla (omissis) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) e (omissis);

 

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, la Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici del Molise, la Regione Molise in persona del Presidente pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, (omissis);

 

per l'annullamento

del parere non favorevole del Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici del Molise di cui alla nota n. 14294 del 15 dicembre 2010 per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in territorio di Montorio nei Frentani, località Colanicchio, nonchè di tutti gli atti preordinati, consequenziali e/o connessi, ivi compresa la relazione istruttoria.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e Diritto

La società ricorrente ha presentato un progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di tipo fotovoltaico della potenza di MWq 7.017 nel territorio del Comune di Montorio nei Frentani, località Colanicchio, su terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 1 particelle nn. 4, 95 e 96 in area destinata, dal vigente strumento urbanistico del Comune di Montorio, a zona agricola, distante oltre Km 4 in linea d'aria dal centro cittadino e non attraversata da tracciati stradali.

La locale Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici anziché partecipare alla conferenza di servizi indetta per i giorni 3 settembre 2010, 29 ottobre 2010 e 16 dicembre 2010 dall'ufficio regionale competente al rilascio dell'autorizzazione unica ex articolo 12 Dlgs 387/2003, adottava, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146 del Dlgs 42/2004, parere sfavorevole in ordine al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, evidenziando la valenza agricolo rurale della zona interessata dalla localizzazione.

Avverso il parere negativo della Soprintendenza è insorta l'odierna esponente che, con ricorso notificato in data 22 dicembre 2010 e depositato in data 31 dicembre 2010 ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi di censura:

1. Il Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici avrebbe agito in modo contraddittorio: dapprima indicando nel Direttore regionale l'organo competente a provvedere e successivamente adottando direttamente il provvedimento impugnato. Inoltre l'area in questione sarebbe priva di interesse archeologico sicchè dovrebbe considerarsi illegittimo il parere reso dal Soprintendente per i beni archeologici con nota del 9 dicembre 2010 n. 8424 e richiamato nel corpo del provvedimento impugnato.

2. L'area interessata dalla localizzazione sarebbe scarsamente rilevante dal punto di vista paesaggistico non configurando un quadro agricolo-rurale meritevole di tutela. Inoltre la normativa di riferimento (articolo 12, commi 1 e 7, del Dlgs 387/2003 e articolo 5 Dm 19 febbraio 2007) prevede espressamente la compatibilità delle aree classificate come agricole con la localizzazione di impianti fotovoltaici, annoverati tra le opere di pubblica utilità la cui realizzazione è ritenuta indifferibile ed urgente.

3. La Soprintendenza avrebbe omesso di rendere le valutazioni di competenza nella sede della conferenza di servizi all'uopo convocata, come pure di specificare le modifiche progettuali che avrebbero consentito di realizzare l'intervento, come prescritto dall'articolo 49 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010.

4. La Regione, quale organo competente a svolgere l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, avrebbe omesso di condurre le verifiche previste dall'articolo 146 del Dlgs 42/2004.

5. La Soprintendenza, nell'adottare il provvedimento impugnato, avrebbe omesso di comparare l'interesse paesaggistico con quello all'approvigionamento energetico tutelato dalla normativa interna di recepimento di accordi internazionali (protocollo di Kyoto).

La società ricorrente ha altresì proposto domanda risarcitoria per i danni conseguenti all'aumento dei costi di realizzazione dell'impianto ed al mancato guadagno nel periodo di mancato funzionamento.

Si è costituito in giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali per contestare la fondatezza delle censure ex adverso articolare, concludendo per la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 9 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito di memoria difensiva conclusiva con cui la società ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive.

Il ricorso è fondato.

Carattere dirimente ed assorbente riveste il motivo di censura con il quale la società ricorrente si duole del fatto che la locale Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici avrebbe reso il parere di competenza prescritto dall'articolo 146 del Dlgs 42/2004 al di fuori della conferenza di servizi convocata dall'organo regionale procedente.

La società ricorrente riferisce infatti che la Regione Molise al fine dell'esame della domanda di rilascio dell'autorizzazione unica per la localizzazione dell'impianto fotovoltaico in questione avrebbe indetto una conferenza di servizi per il giorno 3 settembre 2010 — i cui lavori sono proseguiti nella riunione del 29 ottobre 2009 (2010 — N.d.R.) ed in quella del 16 dicembre 2010 — senza tuttavia che la Soprintendenza vi prendesse parte.

Non sono state depositate in atti le note di indizione e di successiva riconvocazione della conferenza di servizi cui sarebbe stata invitata anche la Soprintendenza ma l'allegazione di parte ricorrente sul punto non è stata contestata dalla difesa erariale sicchè, in applicazione del principio generale di non contestazione, può darsi per provato che una tale affermazione risponda al vero, senza necessità di ordinare il deposito della predetta documentazione.

La mancata partecipazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici alla conferenza di servizi convocata per l'esame dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica è circostanza di per sè sufficiente ad inficiare la legittimità del provvedimento negativo reso dall'organo statale periferico in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'opera proposta dalla società ricorrente.

Questo Tar con sentenza n. 98 del 8 marzo 2011 ha infatti chiarito che "l'articolo 12 del Dlgs 387 del 2003 prevede che l'autorizzazione unica debba essere rilasciata a seguito di procedimento unico articolato secondo il modulo della conferenza di servizi. Si tratta di conferenza di servizi obbligatoria atteso che ai sensi del comma 3 deve essere necessariamente convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione ed alla stessa, ai sensi del successivo comma 4, "partecipano tutte le amministrazioni interessate". La mancata indizione della conferenza di servizi o la mancata partecipazione di amministrazioni titolari per legge di una competenza primaria, non può che comportare la illegittimità dell'autorizzazione unica in quanto ne risulta frustrata la finalità del legislatore di favorire la composizione degli interessi antagonisti attraverso la predisposizione di una sede unitaria di confronto reputata come la più idonea a superare eventuali ragioni di dissenso o di contrasto".

Con la stessa sentenza il collegio ha ritenuto di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "il parere espresso dalla Soprintendenza al di fuori della conferenza di servizi è illegittimo per incompetenza assoluta alla stregua di atto adottato da un'autorità amministrativa priva di potere in materia (cfr. Tar Sicilia Palermo, I, 2 febbraio 2010, n. 1297 e 20 gennaio 2010, n. 578 nonché Cgars ordinanza 14 ottobre 2009, n. 1032 e 11 aprile 2008, n. 295)".

Le predette considerazioni sono oggi avvalorate dal contenuto degli articoli 14-ter, comma 3-bis, e 14-quater, primo comma, della legge n. 241 del 1990 nel testo risultante dalle modifiche introdotte con il decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 che, come è noto, hanno previsto, rispettivamente, che se le opere da autorizzare in Conferenza di servizi sono sottoposte anche ad autorizzazione paesaggistica il "soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42" ed, inoltre, che il parere in questione "a pena di inammissibilità deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso".

Il precedente richiamato è stato successivamente confermato dalla sezione con sentenza n. 109 del 10 marzo 2011.

Ne discende che il parere reso dal Soprintendente al di fuori della conferenza di servizi indetta dall'organo regionale deve ritenersi illegittimamente assunto.

Alla luce dei principi richiamati il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento del parere della Soprintendenza impugnato.

La domanda risarcitoria deve invece essere respinta in quanto articolata in modo generico, senza neppure quantificare le poste di danno asseritamente patite in conseguenza del ritardo nel rilascio dell'autorizzazione unica.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tenuto conto che il Tribunale solo di recente si è pronunciato sulla questione di diritto ritenuta dirimente ai fini del decidere.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

— lo accoglie in parte e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;

— respinge la domanda risarcitoria;

— compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 1° giugno 2011.

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