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Dm Sviluppo economico 10 dicembre 2010

Criteri per definire i rapporti intercorrenti fra i gestori delle reti elettriche, le società di distribuzione in concessione, i proprietari di reti private ed i clienti finali collegati a tali reti

Gli articoli 2, comma 1, lettera f) e 6, nonché il riferimento all'articolo 6, comma 1, contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultima parte  del presente decreto sono stati annullati dal Tar Lazio con sentenza 13 luglio 2012, n. 6407.

Ultima versione disponibile al 26/04/2024

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 10 dicembre 2010

(Gu 31 dicembre 2010 n. 305)

Attuazione dell'articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di rapporti intercorrenti fra i gestori delle reti elettriche, le società di distribuzione in concessione, i proprietari di reti private ed i clienti finali collegati a tali reti

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l'articolo 30, comma 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/2009), in base al quale, al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello sviluppo economico è incaricato di determinare nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti;

Visto l'articolo 33 della legge n. 99/2009, che individua la fattispecie delle "Reti interne di utenza";

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare:

l'articolo 3, comma 1, che stabilisce che il gestore della rete di trasmissione nazionale ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purchè siano rispettate le regole tecniche di cui al comma 6 del medesimo articolo, nonché le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

l'articolo 9, comma 1, che stabilisce che le imprese titolari di una concessione di distribuzione di energia elettrica hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purchè siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri;

l'articolo 14, comma 5-quinquies, che stabilisce che, dal 1° luglio 2007, ogni cliente finale ha diritto di stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con qualsiasi fornitore, sia in Italia che all'estero;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, che individua la fattispecie dei "sistemi efficienti di utenza";

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2009, n. 2009/72/Ce, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e in particolare l'articolo 28, che individua la fattispecie dei "sistemi di distribuzione chiusi";

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 giugno 1999, di determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive di rilascio o di conferma delle concessioni dell'attività di distribuzione di energia elettrica, in particolare nelle parti in cui individuano le c.d. "reti con obbligo di connessione di terzi";

Considerato che il quadro normativo e regolatorio vigente riconduce alla fattispecie delle "reti con obbligo di connessione di terzi" diverse tipologie di reti elettriche, i cui gestori, tuttavia, non sono tutti sottoposti all'obbligo di connettere alla propria rete i soggetti che ne fanno richiesta;

Considerato che l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta (di seguito: "obbligo di connessione di terzi") è uno degli obblighi posti in capo ai soli gestori di rete titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica, in qualità di soggetti erogatori di un servizio di pubblica utilità;

Considerato che la normativa primaria impone ai soli gestori titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta;

Considerato che i soggetti connessi direttamente alle reti pubbliche possono stipulare contratti di fornitura di energia elettrica con qualsiasi fornitore, sottoscrivendo, a tal fine, appositi contratti per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica (nel seguito: accesso al sistema elettrico) con le imprese concessionarie di tali servizi;

Considerato che, ai sensi del decreto legislativo n. 79/1999, anche ai clienti finali connessi a reti elettriche diverse da quelle gestite dai titolari di una concessione (di seguito: reti private) deve essere garantito il diritto di scelta del proprio fornitore;

Considerato che il diritto di cui al precedente alinea corrisponde all'obbligo, per il soggetto che gestisce una rete privata, di consentire l'accesso al sistema elettrico ai soggetti connessi alla propria rete che ne facciano richiesta, a garanzia del diritto di libertà di scelta del fornitore di energia elettrica;

Considerato che l'obbligo di cui al precedente alinea (di seguito: obbligo di libero accesso al sistema elettrico), che è posto in capo anche ai gestori di reti elettriche in concessione, non comporta necessariamente anche l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta;

Considerato che i soggetti connessi direttamente ad una rete elettrica gestita da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica (di seguito anche: rete pubblica) hanno accesso al sistema elettrico e possono esercitare il diritto di scelta del proprio fornitore di energia elettrica;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge n. 99/2009, una Rete interna di utenza è una rete "non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi", e che, pertanto, una Rete interna di utenza è una rete con obbligo di libero accesso al sistema;

Considerato che possono presentarsi alcune situazioni particolari nelle quali reti elettriche private esistenti, aventi particolari caratteristiche tecniche, di ubicazione o di estensione territoriale, potrebbero consentire di evitare duplicazioni di infrastrutture e, di conseguenza, ridurre i costi per la connessione alla rete pubblica di nuovi soggetti o di soggetti già connessi a reti elettriche private che intendono esercitare il loro diritto di accesso al sistema elettrico;

Considerato che l'accesso al sistema elettrico, per i soggetti connessi ad una rete privata, può essere garantito:

a) mediante la realizzazione di una nuova connessione diretta alla rete pubblica;

b) mediante l'utilizzo della rete privata a cui il soggetto è già connesso;

Considerato che gli impianti elettrici asserviti ad utenze nella titolarità di un unico soggetto giuridico, o di soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, possono essere considerate come "sistemi di auto-approvvigionamento energetico" di un cliente finale e, conseguentemente, non costituiscono "reti elettriche";

Considerato che i sistemi di auto-approvvigionamento energetico, per come sono definiti, costituiscono di norma sistemi territorialmente confinati;

Considerato che un sistema di auto-approvvigionamento energetico in cui è presente un unico soggetto giuridico, o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, è assimilabile ad un unico cliente finale;

Considerato che, in relazione alla determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema, l'articolo 33 della legge n. 99/2009 ha introdotto una disposizione innovativa rispetto al regime previgente, limitatamente alla norma di cui al comma 5 del medesimo articolo;

Considerato che il regime di determinazione dei corrispettivi previsto dall'articolo 33, comma 6, della legge n. 99/2009, introduce condizioni di miglior favore per i soggetti facenti parte di una Rete interna di utenza;

Considerato che le condizioni di miglior favore di cui al precedente alinea potrebbero indurre uno sviluppo eccessivo e incontrollato delle Reti interne di utenza;

Ritenuto opportuno porre alla base dei nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società esercenti i servizi di trasporto dell'energia elettrica in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti, la separazione esplicita tra l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta (obbligo di connessione di terzi), e l'obbligo di consentire l'accesso al sistema elettrico ai soggetti già connessi alla propria rete (obbligo di libero accesso al sistema);

Ritenuto opportuno, per le finalità del presente decreto, introdurre la fattispecie di sistema di auto-approvvigionamento energetico;

Ritenuto opportuno ribadire che, ai sensi del decreto legislativo n. 79/1999, l'obbligo di connessione di terzi è posto in capo ai soli gestori titolari di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica;

Ritenuto opportuno prevedere che tutti i gestori di reti elettriche private siano sottoposti all'obbligo di libero accesso al sistema;

Ritenuto opportuno che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplini i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e il gestore concessionario del pubblico servizio di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica, con l'obiettivo di garantire condizioni efficienti per l'accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione;

Ritenuto opportuno che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas individui altresì i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete concessionario può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete caratterizzato dell'obbligo di libero accesso al sistema per l'esecuzione di attività legate all'erogazione di un servizio di pubblica utilità;

Ritenuto opportuno prevedere che i "sistemi di auto-approvvigionamento energetico" non siano soggetti all'obbligo di connessione di terzi e all'obbligo di libero accesso al sistema;

Ritenuto opportuno, ai fini della determinazione dei corrispettivi tariffari di cui all'articolo 33, comma 5, della legge n. 99/2009, assimilare un sistema di auto-approvvigionamento energetico in cui è presente un unico soggetto giuridico, o soli soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, ad un unico cliente finale;

Ritenuto opportuno precisare ulteriori aspetti dell'articolo 33 della legge n. 99/2009, al fine di indirizzare la definizione dei provvedimenti applicativi da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

Ritenuto opportuno che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas monitori l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di dette reti.

Decreta:

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto individua criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra gestori di reti elettriche di trasmissione e di distribuzione in concessione, gestori di reti elettriche private e soggetti connessi a tali reti, in attuazione dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99/2009.

2. Il presente decreto individua altresì alcuni elementi di raccordo della disciplina per i sistemi e le reti elettriche private e le Reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge n. 99/2009.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) "diritto di libero accesso al sistema elettrico": è il diritto di un soggetto connesso ad una rete privata di accedere, su richiesta, alla rete pubblica, a garanzia della libertà di scelta del proprio fornitore di energia elettrica;

b) "obbligo di connessione di terzi": è l'obbligo, posto in capo ad un gestore di una rete elettrica, di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purchè siano rispettate le regole tecniche all'uopo previste;

c) "rete con obbligo di connessione di terzi": è una rete elettrica gestita da un gestore che ha l'obbligo di connettere tutti i soggetti che ne fanno richiesta;

d) "rete con obbligo di libero accesso al sistema elettrico": è una rete elettrica gestita da un gestore che ha l'obbligo di permettere che i soggetti connessi alla propria rete possano esercitare il diritto di libero accesso al sistema elettrico;

e) "rete pubblica": è la rete elettrica gestita da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica;

f) "sistema di auto-approvvigionamento energetico": configurazione impiantistica in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato, agli impianti per il consumo di un unico soggetto giuridico, o di più soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario, e sono realizzati all'interno dell'area di proprietà o nella disponibilità del medesimo cliente o gruppo societario.

Articolo 3

Obbligo di connessione di terzi

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi Terna Spa) ha l'obbligo di connessione di terzi con riferimento al proprio ambito di concessione.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, le imprese titolari di una concessione di distribuzione di energia elettrica hanno l'obbligo di connessione di terzi con riferimento al proprio ambito di concessione.

Articolo 4

Obbligo di libero accesso al sistema elettrico

1. Tutte le reti elettriche private, ivi incluse le Reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge n. 99/2009, sono reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 1.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua le modalità per l'esercizio del diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte dei soggetti connessi alle reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico.

Articolo 5

Obbligo di messa a disposizione delle infrastrutture per l'esecuzione di attività legate al servizio di pubblica utilità

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica può disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l'esecuzione di attività legate all'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione.

2. Per disciplinare il caso di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua altresì i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica, con l'obiettivo di garantire condizioni efficienti per l'accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione.

Articolo 6

Sistemi di auto-approvvigionamento energetico

1. I sistemi di auto-approvvigionamento energetico non sono soggetti all'obbligo di connessione di terzi e all'obbligo di libero accesso al sistema.

2. Ai sistemi di auto-approvvigionamento energetico in cui è presente un unico soggetto giuridico, o più soggetti appartenenti allo stesso gruppo societario, i corrispettivi tariffari di cui all'articolo 33, comma 5, della legge n. 99/2009, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione alla rete pubblica o a parametri relativi al medesimo punto di connessione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Articolo 7

Modalità di applicazione dell'articolo 33 della legge n. 99 del 2009

1. I corrispettivi tariffari richiamati all'articolo 33, comma 6, della legge n. 99/2009 sono tutti i corrispettivi individuati al comma 5 del medesimo articolo, vale a dire:

a) i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione;

b) i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/1999;

c) i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge n. 99/2009, alle Reti interne di utenza continuano ad applicarsi le modalità di determinazione dei corrispettivi di cui al comma 1 stabilite dal decreto legislativo n. 79/1999 e dai suoi provvedimenti attuativi, che prevedono l'applicazione dei suddetti corrispettivi esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione con la rete pubblica.

3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas verifica che eventuali oneri a carico degli esercenti dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, derivanti dall'applicazione del comma 2, siano compensati.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete interna di utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

 

Roma, 10 dicembre 2010.

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